CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE
ORDINANZA COMMISSARIALE N. 74/12 DEL 13 FEBBRAIO 2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2008 concernente la nomina dell’avv. Francesco Rocca a Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana;
VISTO l’art. 5, comma 10, del Decreto legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito in legge 3 agosto 2010, n. 126 relativo alla conferma dell’avv. Francesco Rocca;
VISTO la delibera n. 74/08 con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale ha approvato il Regolamento di Gestione della Sicurezza e Salute dell’Ente;
VISTO il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 185 del 20 aprile 2011 di approvazione del Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento della Croce Rossa Italiana;
SENTITE le Organizzazioni Sindacali della Croce Rossa Italiana;
SENTITO il Delegato per la Sicurezza per i Volontari della Croce Rossa Italiana; 
RAVVISATA la necessità di adeguare le disposizioni regolamentari interne alla normativa contenuta nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

DETERMINA

di approvare il nuovo “Regolamento di Gestione della Sicurezza e Salute del Lavoro” secondo lo schema allegato alla presente Ordinanza.
L’allegato Regolamento annulla e sostituisce tutte le precedenti disposizioni in materia.


CROCE ROSSA ITALIANA
REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE DEL LAVORO

INDICE GENERALE
Titolo I
La politica di sicurezza e prevenzione della CRI
Il Datore di Lavoro
I Dirigenti
Comunicazione e Consultazione
Gestione Patrimoniale e Documentale
Gestione degli approvvigionamenti e dei fornitori
Gestione del Personale
Sorveglianza e controllo
Titolo II
L’Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli interventi di adeguamento
La Struttura Centrale e Territoriale dei Servizi di Prevenzione e Protezione
Gli oneri della sicurezza e della prevenzione
Commissione Sicurezza per i Volontari
Attività di controllo e sorveglianza sanitaria dei volontari


Titolo I
La politica di sicurezza e prevenzione della CRI.

Capo I
L’organizzazione della Sicurezza presso la Croce Rossa Italiana.

Articolo 1.
Ambito di applicazione.

1. La Croce Rossa Italiana promuove, nell’ambito delle proprie attività e servizi, la cultura della sicurezza della salute e della prevenzione degli infortuni in tutti i luoghi di intervento del personale CRI sia esso dipendente o volontario.
2. La tutela della sicurezza e la salute dei lavoratori e dei volontari, oltre ad essere un obbligo normativo, trova il suo fondamento nella dimensione etica delle attività promosse dalla CRI e deve essere assicurata dall’impegno a realizzare un costante miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle attività sia ordinarie che di emergenza.
3. Il presente Regolamento di Gestione della Sicurezza e Salute del Lavoro è finalizzato alla realizzazione di un’organizzazione capace di garantire, in una realtà articolata e complessa come quella dell’Associazione, il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento delle condizioni di lavoro ed intervento attraverso la chiara definizione delle responsabilità, la coerenza delle procedure di attuazione per la corretta gestione dei rischi, una completa gestione dei dati e delle informazioni nonché la definizione delle attività di controllo dell'attuazione delle misure di prevenzione.
4. Nei confronti dei volontari le norme volte alla tutela della salute e sicurezza sono applicate tenendo conto di quanto stabilito dal Decreto Attuativo del D.Lgs. 81/08 e smi previsto dal c. 3-bis dell’art. 3 del D.Lgs. 81/08 e smi. Le relative responsabilità sono attribuite secondo il principio di effettività (art. 299 del D.Lgs. 81/08 e smi).
5. Lavoratori e volontari collaborano a tutti i livelli dell’organizzazione per garantire l’efficace attuazione delle norme di prevenzione e protezione nel rispetto delle specifiche prerogative.

Articolo 2.
Il Datore di Lavoro

1. Il Datore di Lavoro è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’Unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
Nella Croce Rossa Italiana i compiti previsti dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/08 e smi sono suddivisi tra tutti i soggetti dell’organizzazione che ne abbiano effettivi poteri di indirizzo e di gestione nonché l’autonomia per porre in atto le azioni di prevenzione e protezione necessarie.
2. Per quanto riguarda il Comitato Centrale e le Unità direttamente amministrate, il datore di lavoro è il Direttore del Dipartimento Risorse Umane ed Organizzazione.
3. Relativamente alla struttura territoriale dell’Ente, in considerazione dello Statuto dell’Associazione, della disponibilità sul territorio di figure dirigenziali confacenti ai disposti normativi sopra richiamati ed in virtù dei compiti assegnati all’art. 27 dello Statuto in tema di “indirizzo e vigilanza delle attività della CRI nel territorio della Regione e di coordinamento dell’attività dei rispettivi comitati”, nonché di quanto previsto dall’art. 13 del regolamento di organizzazione dell’Ente, il Datore di Lavoro è il Direttore del Comitato Regionale o, laddove non presente, il funzionario facente funzione o, infine, per le strutture di particolare complessità, il dirigente individuato ai sensi dell’art. 16 del Regolamento di Organizzazione.
4. Per quanto riguarda l’ispettorato del Corpo Militare, la funzione di Datore di Lavoro viene svolta dalla figura apicale dell'organizzazione militare in servizio effettivo e remunerato.
4. bis Il datore di lavoro con proprio atto di organizzazione disciplina le modalità applicative del presente regolamento provvedendo altresì alla costituzione di apposite Unità organizzative a cui affidare gli adempimenti di competenza.
5. Lo Statuto dell'Ente ed il vigente Regolamento di Organizzazione e funzionamento, stabiliscono gli ambiti di responsabilità dei Dirigenti e dei preposti, in ossequio al principio di effettività già richiamato.
6. Lo Statuto, nonché gli specifici regolamenti dell’Ente, stabiliscono la piena autonomia organizzativa e gestionale dei Comitati Provinciali e Locali ed assegnano ai Comitati Regionali esclusivamente compiti di indirizzo, vigilanza e coordinamento dell’attività della Croce Rossa sul territorio. Pertanto i Direttori Regionali esercitano il ruolo di Datore di Lavoro per i soli aspetti indicati nel seguito:
• Nelle sedi e per le attività di diretta competenza del Comitato Regionale, il Direttore Regionale svolge direttamente tutte le funzioni di Datore di Lavoro previste dall’art. 18 del D.Lgs. 81/08 e smi, come previsto dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento all’art. 22 comma 2;
• Il Direttore Regionale esercita i compiti di indirizzo e coordinamento dei dirigenti individuati nell’articolo successivo del presente Regolamento e previsti dallo statuto, raccogliendo le necessità di ciascun Comitato Provinciale e Locale e di ciascuna unità territorialmente di competenza e prendendo iniziative che ottimizzino l’efficacia e l'economia degli interventi. Laddove, a seguito di reiterato sollecito, i dirigenti di cui sopra non adempiano a quanto di loro specifica competenza, il Direttore Regionale può disporre la destituzione dall’incarico o proporre motivatamente la sostituzione alle funzioni competenti.
• Per gli adempimenti relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, il Datore di Lavoro così definito esercita le funzioni di cui sopra anche per le eventuali altre strutture afferenti territorialmente (ad es. strutture museali, ecc.) che rientrano nella propria sfera di competenza e controllo, sia per gli addetti del Corpo Militare (secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Ente) che per quanto riguarda gli Uffici Decentrati di cui all’art. 17 comma 4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Ente.
• Per quanto riguarda le strutture dislocate territorialmente e sulle quali il Direttore Regionale non ha potere gerarchico, dispositivo, né potere di indirizzo, il Datore di Lavoro Regionale mette a disposizione del Datore di Lavoro e dei Dirigenti che effettivamente detengono i poteri gestionali, di spesa e di controllo (di seguito “Dirigenti Responsabili”), il Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente nominati territorialmente, nonché l’organizzazione di attività di formazione su base regionale. Tali strutture riconoscono al Comitato Regionale gli oneri relativi ai servizi di cui usufruiscono. Tale messa a disposizione da parte del Direttore Regionale non configura una corresponsabilità in merito alle attività svolte dalla strutture. Inoltre non possono essere ricondotte al Direttore Regionale responsabilità derivanti dalla carenza di informazioni rese ai sensi dell’art. 18 c. 2 del D.Lgs. 81/08 e smi, dai “Dirigenti Responsabili” né da omessa vigilanza e controllo la cui responsabilità rimane in capo ai suddetti dirigenti.
7. I compiti del Datore di Lavoro sono i seguenti:
valutare i rischi e controllare che i dirigenti di seguito definiti abbiano pianificato le risorse e le attività in maniera coerente con le indicazioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi, nonché nei documenti e indicazioni previste;
richiedere periodicamente ai Dirigenti lo stato di avanzamento delle attività di prevenzione e protezione programmate ed assicurarsi che non esistano impedimenti alla realizzazione di tali attività, prendendo tutte le iniziative in proprio potere previste nel Regolamento di Organizzazione della Croce Rossa Italiana eventualmente necessarie a rimuovere tali impedimenti, nell’ambito dell’autonomia di cui effettivamente dispone;
8. Le attribuzioni del Datore di Lavoro previste dalle norme sono delegabili, ad eccezione di quelle espressamente non delegabili quali l’istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), la designazione del suo Responsabile (RSPP) e la Valutazione dei rischi.

Articolo 3.
I Dirigenti.

1. Il Dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. L’appellativo di “dirigente”, utilizzato nel presente regolamento, fa riferimento esclusivamente agli incarichi di responsabilità inerenti l’applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza e della salute del lavoro.
2. Il dirigente, per le parti della gestione di propria competenza specifica, collabora nell’attività organizzativa interna attuando le direttive generali, dirigendo il lavoro degli altri lavoratori attraverso la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione appropriate ai rischi ed alle non conformità riscontrate in sede di valutazione e, altresì, per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e l’attuazione delle misure stesse, in particolare collaborando alla valutazione dei rischi ed assicurando il corretto coinvolgimento di tutti i lavoratori nelle attività di sorveglianza sanitaria, formazione, gestione delle emergenze, aggiornamento della documentazione relativa alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, individuazione dei lavoratori con compiti particolari nella gestione della sicurezza, ecc.
3. Nell’organizzazione dell’Ente i dirigenti sono, per quanto riguarda il Comitato Centrale per le parti di propria e diretta competenza:
o i Direttori di Dipartimento;
o i Dirigenti dei servizi.
Per quanto riguarda l’ispettorato Nazionale del Corpo Militare, i dirigenti sono:
o gli Ufficiali del Corpo militare secondo le proprie specifiche attribuzioni;
o i Comandanti dei Centri di Mobilitazione;
4. Nei comitati provinciali e locali svolgono funzioni di dirigente coloro a cui siano stati attribuiti incarichi di responsabilità di cui all’art. 34 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
5. Per le finalità del presente regolamento, coloro a cui sono stati attribuiti incarichi di responsabilità di cui all’art. 34 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, svolgono il proprio ruolo ai fini della prevenzione e sicurezza dei lavoratori in piena autonomia nei limiti delle attribuzioni e delle risorse assegnate, richiedendo al Consiglio Direttivo, su base motivata, eventuali integrazioni di risorse.
6. Gli Ispettori dei volontari, ciascuno nell’ambito della propria componente e area territoriale di competenza, in considerazione delle specifiche attribuzioni previste dai rispettivi regolamenti delle componenti volontaristiche, svolgono altresì ruoli dirigenziali per gli aspetti organizzativi e gestionali (rispetto procedure di sicurezza, formazione sorveglianza sanitaria, gestione delle emergenze, ecc.).
7. Al fine di garantire efficacia e coerenza di gestione, gli adempimenti legati a rischi di interesse anche per l’ambito sanitario sono individuati tenendo conto anche degli indirizzi e delle linee guida definite, per lo svolgimento delle attività dell’Ente, dalle Direzioni Sanitarie ai diversi livelli territoriali.

Articolo 4.
I Preposti.

1. Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
2. I preposti hanno doveri di controllo e di vigilanza di carattere oggettivo (sull’applicazione della normativa) e soggettivo (sul rispetto da parte dei lavoratori di tutte le norme di sicurezza) che esercitano sia sui lavoratori che sui volontari in funzione dell’organizzazione delle attività svolte e delle condizioni in cui vengono svolti gli interventi operativi.
3. L’individuazione del preposto avviene in base alla mansione di controllo effettivamente esercitata e non in base ad una nomina formale. I dirigenti, anche ai fini di maggiore chiarezza dei compiti e delle funzioni svolte, possono individuare formalmente i preposti, precisando i compiti specifici, dandone loro comunicazione.
4. Nell’organizzazione dell’Ente i preposti possono essere:
• i responsabili di uffici;
• i responsabili delle unità operative che svolgono compiti ed attività specifiche;
• i capi squadra nelle attività operative;
• gli ispettori ed i vice ispettori delle componenti volontaristiche per quanto di competenza.
5. Nelle sedi in cui operano sia volontari che lavoratori, i volontari osservano le misure di prevenzione e protezione messe in atto dal Dirigente e rispondono all’azione di vigilanza dei preposti.

Articolo 5.
Deleghe

Sui temi della sicurezza e della prevenzione il datore di lavoro ed i dirigenti possono esercitare il potere di delega in aderenza a quanto previsto all’art. 16 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e conformemente a quanto disposto all’art. 27 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente.

Articolo 6.
Gli adempimenti della sicurezza e della prevenzione

Gli adempimenti per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
1. Gli adempimenti che sono previsti per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei volontari possono essere raggruppati nelle seguenti sei categorie:
1. Adempimenti Gestionali;
2. Comunicazione e Consultazione;
3. Gestione Patrimoniale e Documentale;
4. Gestione degli Approvvigionamenti e dei fornitori;
5. Gestione del Personale;
6. Sorveglianza e Controllo.
Negli articoli successivi vengono riepilogati gli aspetti generali degli adempimenti relativi alla sicurezza ed alla prevenzione, mentre per i dettagli si rimanda alle Linee guida per l’organizzazione e per la sicurezza emesse dal Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione.

Articolo 7.
Gli adempimenti gestionali.

1. Gli adempimenti gestionali sono quelli previsti dalla legislazione vigente relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori, afferenti l’attività di gestione della sicurezza ed igiene del lavoro, l’individuazione dei lavoratori con compiti particolari nella gestione della sicurezza, la valutazione dei rischi, la formazione, la gestione delle emergenze, l’aggiornamento della documentazione relativa alla sicurezza e la salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.
2. Le attività che ne discendono sono finalizzate al rispetto delle norme ed al conseguimento dell’obiettivo del miglioramento.
3. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti sono di competenza del Datore di Lavoro e dei Dirigenti preposti secondo quanto stabilito anche dal Regolamento dell’Ente sia a livello del Comitato Centrale che di quelli Regionali.
4. Nello specifico della formazione, il Datore di Lavoro si assicura che tutte le figure di cui agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento ricevano adeguata formazione in conformità alle prescrizioni normative ed atta ad assicurare una maggiore consapevolezza sui temi della sicurezza e della prevenzione, come più specificamente indicato all’art. 11 del presente Regolamento.

Articolo 8.
Comunicazione e Consultazione.

1. Le attività di comunicazione e consultazione dei lavoratori sugli aspetti generali della prevenzione e della sicurezza vengono svolte dal Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione del Comitato Centrale, nell’ambito della consultazione che tiene con le OO.SS.
2. Analogamente, per i volontari tali attività vengono garantite dal Dipartimento delle attività Socio Sanitarie e delle Operazioni di Emergenza e Volontariato attraverso il dirigente del Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche. Sui temi della sicurezza e della prevenzione, i volontari vengono coinvolti e consultati attraverso l’acquisizione dei pareri e delle indicazioni della “Commissione Sicurezza per i Volontari” di cui all’art. 15 del presente Regolamento.

Articolo 9.
Gestione Patrimoniale e Documentale

1. La complessa attività dell’Ente implica il possesso e la gestione a diverso titolo (proprietà, affitto, comodato) di un cospicuo numero di immobili e dei relativi impianti e attrezzature sparsi sull’intero territorio nazionale. La consistenza del patrimonio edilizio dell’Ente, unitamente alle autorizzazioni, certificazioni e controlli previsti dalle norme vigenti, richiede un sistema di controllo che assicuri nel tempo il mantenimento delle condizioni di sicurezza oltre che il rispetto di precisi obblighi normativi.
2. La gestione generale del patrimonio è affidata al Dipartimento Economico, Finanziario e Patrimoniale, e per le parti di competenza ai Comitati Territorialmente competenti.

Articolo 10.
Gestione degli approvvigionamenti e dei fornitori

1. Il Datore di Lavoro ed i dirigenti, per le rispettive competenze, si avvalgono della specifica consulenza dei Servizi di Prevenzione e Protezione di ciascuna Unità per la definizione delle specifiche di sicurezza e prevenzione da prevedere nelle attività di acquisto al fine di garantire a priori che i beni e i servizi che hanno rilevanza per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro siano sempre confacenti alle norme della sicurezza in coerenza con il piano delle misure di adeguamento e miglioramento sulla sicurezza e salute del lavoro.
2. Negli appalti di opere, servizi e forniture i dirigenti competenti in materia di acquisizione di beni e servizi garantiscono il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza sia per gli appaltatori presenti nei luoghi di lavoro di attività della CRI che dei lavoratori e volontari della CRI eventualmente esposti ai rischi interferenti con le attività oggetto di appalto.

Articolo 11.
Gestione del Personale.

1. I Datori di Lavoro e i dirigenti, per le rispettive competenze, curano gli adempimenti relativi agli obblighi assicurativi INAIL, gli obblighi legati alla persona, come la formazione e la sorveglianza sanitaria nonché la distribuzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
2. In particolare la formazione è assicurata ai diversi livelli di attuazione ed è rivolta, con modalità differenti, a tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano all’organizzazione della sicurezza (lavoratori e volontari in relazione alla mansione svolta, squadre antincendio e primo soccorso, Datore di Lavoro e Dirigenti, Preposti, RSPP e ASPP, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc.).
3. Relativamente ai volontari, le attività di informazione, formazione ed addestramento nonché quelle di aggiornamento periodico sono svolte nell’ambito delle attività formative già previste dai regolamenti e dalle prassi di ciascuna componente volontaristica ed, in particolare, del “Corso formativo di base per i volontari della Croce Rossa Italiana" approvato dal Comitato Centrale sentita la Commissione Sicurezza per i Volontari.
4. Per quanto attiene la Sorveglianza Sanitaria prevista per legge ed a cura del Medico Competente, questa viene svolta dai Medici Competenti nominati dal Datore di Lavoro per i lavoratori secondo le Linee Guida elaborate dal Dipartimento Risorse Umane ed Organizzazione e per i Volontari dal Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza e volontariato, sentita la Commissione Sicurezza per i Volontari al fine di garantire coerenza ed uniformità di azione.

Articolo 12.
Sorveglianza e controllo.

1. Il Datore di lavoro, i Dirigenti ed i Preposti, a diverso titolo e nell’ambito specifico della propria attribuzione, verificano il rispetto delle disposizioni normative ed interne di CRI nello svolgimento delle attività lavorative e la presenza delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro.
2. Le verifiche e i controlli possono essere riassunti in quattro categorie:
a) Il controllo viene assicurato dal Datore di Lavoro e dai Dirigenti, secondo le rispettive competenze con il supporto del SPP attraverso sopralluoghi periodici presso le unità di CRI volti a verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
b) I Dirigenti verificano periodicamente l’attuazione delle misure previste per le sedi di propria competenza.
c) Il controllo della conformità delle attività operative e della conduzione delle strutture e degli impianti alle norme e alle disposizioni interne, svolto sia dai Dirigenti che dai Preposti;
d) Il controllo delle prestazioni complessive del sistema di prevenzione tramite il riesame annuale dell’andamento degli indicatori della sicurezza (infortuni, esiti della sorveglianza sanitaria, ecc.) e sulla base delle indicazioni emanate dall’ufficio Prevenzione e Protezione del Comitato Centrale.

Titolo II
L’Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli interventi di adeguamento

Articolo 13.
La Struttura Centrale e Territoriale dei Servizi di Prevenzione e Protezione

1. Ogni Datore di Lavoro organizza il proprio Servizio di Prevenzione e Protezione, che è composto da diversi soggetti in possesso di conoscenze specifiche, per favorire la migliore gestione della sicurezza ed assicurando il supporto tecnico e lo stimolo nella soluzione dei complessi obblighi di prevenzione. Tale struttura è coordinata da un Responsabile, nominato dal Datore di lavoro, in possesso di attitudini e capacità adeguate a tale scopo.
2. Le Unità “speciali” (Uffici decentrati, i Centri di Mobilitazione, i Centri Interventi di Emergenza, ecc.) si avvalgono dei Servizi di Prevenzione e Protezione e dei Medici Competenti individuati per i Comitati Regionali del territorio di appartenenza, secondo quanto specificato all’articolo 2 nominati dal Datore di Lavoro del Comitato Centrale.
3. Oltre ai Servizi di Prevenzione e Protezione di cui sopra, presso il Comitato Centrale il Dipartimento Risorse Umane ed Organizzazione istituisce gli Uffici di cui all’art. 2 comma 4 bis quali strutture non di livello dirigenziale che svolgono le seguenti attività:
a) indirizzare, coordinare e verificare le attività di prevenzione e protezione a livello nazionale;
b) indirizzare le attività di Medicina del lavoro svolte ai diversi livelli territoriali;
c) predisporre dei piani generali di formazione ed aggiornamento sulla materia in collaborazione con l’Ufficio formazione presso il Dipartimento R.U.O.;
d) stabilire, in collaborazione con il Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale e con il Dipartimento delle Attività Socio-Sanitarie e delle Operazioni in Emergenza e Volontariato del Comitato Centrale gli indirizzi e le verifiche sugli interventi di adeguamento e miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
e) assicurare l’omogeneità delle attività di prevenzione e protezione nonché il necessario raccordo sui temi specifici con le componenti volontaristiche,
f) svolgere verifiche ispettive sulla correttezza e la completezza degli adempimenti svolti ai diversi livelli territoriali dell’Associazione sui temi della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, che include nello specifico:
a) una valutazione sulla congruenza delle attività svolte dai SPP territoriali,
b) la sorveglianza sulle attività di verifica e controllo messe in atto dai Datori di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti sopra individuati,
c) la congruenza dei piani di adeguamento approvati e finanziati rispetto alle necessità indicate nel Documento di valutazione dei rischi in conformità a quanto previsto all’art. 14 del presente Regolamento;
g) verificare l’andamento complessivo del sistema della prevenzione attraverso il riesame e l’analisi degli indicatori di cui al precedente art. 12, punto 2.
h) assicurare lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 33 e 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per il Comitato Centrale e per i siti della Regione Lazio, ribaltandone i relativi costi sulle Unità che ricadono nel territorio della regione.
4. Ai fini dell'omogeneizzazione delle attività sul territorio nazionale ed ai fini dell'ottimizzazione degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto sopra, il Dipartimento Risorse Umane - Organizzazione, su proposta dell’Ufficio di Prevenzione e Protezione e di concerto con il Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale, provvederà ad inoltrare a tutti i Responsabili dei SPP territoriali le Linee Guida sull'organizzazione, lo svolgimento delle attività di gestione della prevenzione nonché le modalità di controllo ed i relativi standard di qualità.

Articolo 14.
Gli oneri della sicurezza e della prevenzione.

1. Per la stima economica degli interventi di prevenzione e protezione individuati, il dirigente delle singole unità, con il supporto dei Servizi di Prevenzione e Protezione, elabora annualmente una nota sintetica relativa agli interventi necessari, che trasmette al Datore di Lavoro e per conoscenza all’Ufficio Prevenzione e Protezione del Comitato Centrale di cui al precedente art. 13 comma 3.
2. Per tutti gli adempimenti previsti, il Datore di Lavoro, direttamente o attraverso i dirigenti specificamente incaricati, predispone, nei termini stabiliti, le proposte di spesa che dovranno gravare sui rispettivi bilanci di competenza dei diversi Comitati ed Unità CRI e li trasmette agli Organi competenti.
3. In particolare il Datore di Lavoro provvede ad indicare gli oneri almeno per le seguenti voci:
- attività di gestione della sicurezza ed igiene del lavoro, nelle quali andranno ricomprese le spese per le nomine di RSPP e Medico Competente, la valutazione dei rischi, la formazione, la gestione delle emergenze, l’aggiornamento della documentazione relativa alla sicurezza e la salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, ecc.
- gli interventi di approvvigionamento e manutenzione ordinaria, nei quali andranno ricomprese le spese per la fornitura dell’attrezzatura di lavoro adeguata allo svolgimento delle attività previste, i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari a garantire l'integrità psico-fisica dei lavoratori, gli interventi di controllo e manutenzione dell'attrezzatura di lavoro, degli impianti e delle strutture;
- gli interventi straordinari, per quanto di competenza, nella cui voce dovranno essere ricomprese le spese straordinarie su immobili ed impianti per la loro ristrutturazione, adeguamento o sostituzione, laddove sulla base della valutazione dei rischi dovesse risultare necessario ed urgente intervenire in maniera radicale e straordinaria.
4. I consigli direttivi dei rispettivi Comitati, nella predisposizione dei bilanci, tengono conto degli oneri sopra specificati e li includono nei bilanci o in caso contrario ne motivano l’esclusione.
5. Il Datore di lavoro ed i Dirigenti allo scopo individuati concorrono e sovrintendono a tutte le realizzazioni volte all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste.
6. Annualmente l'Ufficio di Prevenzione e Protezione presso il Comitato Centrale predispone la proposta del Piano Generale degli adeguamenti Straordinari su scala nazionale per la sicurezza e la salute dei lavoratori, che verrà redatta sulla base delle note sintetiche di cui al comma 1, che trasmette al Direttore Generale per l'approvazione e per l'inserimento nella programmazione generale degli interventi e degli adeguamenti delle Unità e dei Comitati di appartenenza.

Articolo 15.
Commissione Sicurezza per i Volontari

1. A livello nazionale è istituita la “Commissione Sicurezza per i Volontari”. La commissione ha lo scopo di analizzare le criticità ed individuare soluzioni operative per l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro ai volontari della CRI, tenendo conto delle specificità dell’organizzazione dell’Ente e delle attività svolte.
2. Le soluzioni proposte dalla Commissione tengono conto di quanto stabilito dal Decreto Attuativo del D.Lgs, 81/08 e smi previsto dal c. 3-bis dell’art. 3 del D.Lgs. 81/08 e smi e dalle successive disposizioni normative e regolamentari previste.
3. Fanno parte della Commissione Sicurezza, il Delegato Nazionale per la Sicurezza dei volontari, sei volontari scelti dagli Ispettori Nazionali delle Componenti Volontaristiche in maniera rappresentativa sia delle specificità delle attività volontaristiche dell’Associazione che della loro consistenza che della ricchezza di competenze in ambito di Sicurezza e Prevenzione che possono essere messe a disposizione.
4. I membri volontari, una volta individuati, svolgono la propria attività in seno alla Commissione in maniera autonoma e indipendente e partecipano alle decisioni della Commissione in maniera diretta ed esclusiva.
5. I membri volontari della Commissione eleggono un presidente ed un segretario che provvederanno:
• Il presidente convoca le riunioni della commissione, redige l’ordine del giorno, inviarlo ai membri della Commissione insieme al materiale e la documentazione di supporto; il presidente può proporre l’assegnazione di incarichi specifici, la costituzione di gruppi di lavoro o di approfondimento tra i membri della Commissione nonché proporre di avvalersi dell’ausilio di membri esterni alla Commissione per supporti tecnici o normativi specifici senza oneri per l’Ente;
• Il segretario redige il verbale degli incontri e trasmette a chi di competenza le decisioni e le indicazioni decise.
6. Fanno altresì parte della Commissione
• un rappresentante degli Uffici di cui all’art. 2 comma 4 bis del presente regolamento,
• un esperto designato del Controllo e Sorveglianza Sanitaria di volontari di cui all’art. 16,
• il dirigente del Servizio Rapporti con le componenti Volontarie del Dipartimento delle attività Socio Sanitarie e delle Operazioni di Emergenza e Volontariato che rappresenta il riferimento per gli aspetti amministrativi e regolamentari derivanti dal funzionamento specifico della Commissione.
7. La Commissione resta in carica per la durata del mandato degli Organi Politici dell’Ente e rinnovata o confermata entro sei mesi dall’insediamento degli stessi.

Articolo 16.
Attività di controllo e sorveglianza sanitaria dei volontari

1. Presso ogni Comitato Regionale è istituito il Servizio di controllo e sorveglianza sanitaria dei volontari, con lo scopo di gestire le attività di controllo sanitario e sorveglianza dei volontari, svolta con i criteri stabiliti dal Decreto Attuativo del D.Lgs. 81/08 e smi previsto dal c. 3-bis dell’art. 3 del D.Lgs. 81/08 e smi.
2. Il responsabile delle attività di Controllo Sanitario dei Volontari è il Direttore Sanitario Regionale.
3. Qualora siano presenti nell’ambito dell’organico del Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali e Locali afferenti, l’incarico potrà essere conferito dal Direttore Sanitario Regionale a persone di particolare specializzazione professionale e culturale desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria e da comprovata esperienza professionale nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria.
4. Le attività di controllo sanitario e sorveglianza sanitaria saranno organizzate dal Datore di Lavoro con il supporto e il coordinamento del responsabile di cui ai commi 2 o 3 precedenti utilizzando nella maniera più efficiente possibile il personale volontario e quello dipendente presente in ciascun ambito territoriale.
5. Il Direttore Sanitario, insieme con i Responsabili delle attività di Controllo Sanitario dei volontari di cui ai commi 2 o 3 precedenti dei quattro Comitati Regionali con maggior numero di volontari individuano nel loro ambito l’esperto sanitario membro della Commissione Sicurezza dei Volontari di cui all’art. 15. In assenza di determinazioni in merito l’esperto sanitario sarà il Direttore Sanitario Nazionale.


Fonte: cri.it