Tipologia: CCNL
Data firma: 17 aprile 2008
Validità: 01.04.2008 - 31.03.2012
Parti: Assomarmi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Lapidei, Industria
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Disciplina generale sistema di relazioni industriali
• 1) Livello nazionale
• 2) Livello regionale
• 3) Livello territoriale
Sistema di relazioni sindacali e contrattuali
• Premessa
• Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
• Procedura di rinnovo degli accordi di secondo livello
Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale d'impresa
Previdenza complementare
TFR
Quota contribuzione:
Quota di iscrizione:
Parte prima Norme comuni
Art. 1. - Assunzione
Art. 2. – Periodo di prova
Art. 3. - Lavoro delle donne e dei minori
Art. 4. - Tutela della maternità
Art. 5. - Classificazione del personale
Art. 6. - Formazione professionale
Art. 7. - Cumulo di mansioni
Art. 8. - Minimi tabellari mensili
Norma transitoria - Una tantum
Art. 9. - Indennità di contingenza - EDR
Art. 10. - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 11. - Pagamento della retribuzione
Art. 12. - Orario di lavoro - Riduzione orario di lavoro Trattamento delle festività soppresse - Banca ore
• 1) Orario di lavoro
◦ Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
• 2) Riduzione orario di lavoro
• 3) Trattamento delle festività soppresse
• 4) Banca ore
Art. 13. - Contratto di lavoro a tempo parziale (Part-time)
Art. 14. - Contratto a tempo determinato
Art. 15. - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
Art. 16. - Distacco
Art. 17. - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 18. - Giorni festivi
Art. 19. - Riposo settimanale
Art. 20. - Congedi
• A) Permessi per eventi e cause particolari
• B) Congedi per gravi motivi familiari
• C) Congedi per la formazione
Art. 21. - Aspettativa per motivi personali
Art. 22. - Aumenti periodici di anzianità
Art. 23. - Passaggi di qualifica
Art. 24. - Premio di risultato
Art. 25. - Lavori speciali e disagiati
• Lavori speciali
• Lavori disagiati
Art. 26. - Prevenzione infortuni - Mezzi protettivi
Art. 27. - Ambiente di lavoro
• 1) Numero dei rappresentanti per la sicurezza
• 2) Permessi
• 3) Designazione e/o elezione del rappresentante per la sicurezza
• 4) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Art. 28. - Indumenti
Art. 29. - Mensa
Art. 30. - Appalti
Art. 31. - Chiamata e richiamo alle armi
• Cooperazione internazionale
Art. 32. - Congedo matrimoniale
Art. 33. - Tossicodipendenti e loro familiari
Art. 34. - Movimenti irregolari di schede o di medaglie
Art. 35. - Provvedimenti disciplinari e risarcimento dei danni
Art. 36. - Multe e sospensioni
Art. 37. - Licenziamento per mancanze
Art. 38. – Trasferimenti
Art. 39. - Missioni temporanee e trasferte
Art. 40. - Cessione, trasformazione e fallimento dell'azienda
Art. 41. - Disposizioni speciali - Regolamento aziendale
Art. 42. - Indennità in caso di morte
Art. 43. - Accordi interconfederali
Art. 44. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto -Trattamento di miglior favore
Art. 45. - Reclami e Controversie
Art. 46. - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Art. 47. - Estensioni di contratti stipulati con altre Organizzazioni
Art. 48. - Gestione delle crisi occupazionali
Art. 49. - Facilitazioni per i lavoratori studenti
Art. 50. - Rappresentanze Sindacali Unitarie
• Premessa
• 1) Costituzione della RSU
• 2) Composizione della RSU
• 3) Numero dei componenti la RSU
• 4) Compiti e funzioni
• 5) Permessi
• 6) Elezioni
• 7) Modalità della votazione
• 8) Commissione elettorale, scrutatori, componenti del seggio elettorale
• 9) Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati
• 10) Revoca
• 11) Comunicazione della nomina
• 12) Disposizioni varie
Art. 51. - Rappresentanza sindacale
Art. 52. - Assemblea sindacale
Art. 53. – Permessi per cariche sindacali
Art. 54. - Affissioni
Art. 55. - Aspettative per cariche pubbliche o sindacali
Art. 56. - Versamento di contributi sindacali
Art. 57. - Patronati
Art. 58. - Decorrenza e durata
Parte seconda Norme operai
Art. 59. - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia
Art. 60. - Modalità di corresponsione della retribuzione agli operai
Art. 61. - Passaggio di mansioni
Art. 62. - Interruzione e sospensione di lavoro
Art. 63. - Divieti
Art. 64. - Recuperi
Art. 65. - Riduzione di lavoro
Art. 66. - Cottimi
Art. 67. - Indennità speciale cavatori
Art. 68. - Conservazione degli utensili
Art. 69. - Visite di inventario e visite personali
Art. 70. - Permessi di entrata e di uscita
Art. 71. - Assenze
Art. 72. - Malattia
Art. 73. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 74. - Anticipazioni indennità infortunio
Art. 75. - Permessi
Art. 76. - Ferie
Art. 77. - Tredicesima mensilità (ex gratifica natalizia)
Art. 78. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 79. - Trattamento di fine rapporto
Art. 80. - Certificato di lavoro
Parte terza Norme intermedi.
Art. 81. - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 82. - Sospensione o riduzione di lavoro
Art. 83. - Ferie
Art. 84. - Malattia
Art. 85. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 86. - Doveri del lavoratore
Art. 87. - Permessi e brevi congedi
Art. 88. - Tredicesima mensilità
Art. 89. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 90. - Trattamento di fine rapporto
Parte quarta Norme impiegati
Art. 91. - Mutamento di mansioni
Art. 92. - Indennità di cassa
Art. 93. - Ferie
Art. 94. - Tredicesima mensilità
Art. 95. - Malattia
Art. 96. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 97. - Doveri dell'impiegato
Art. 98. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 99. - Trattamento di fine rapporto
Art. 100. - Certificato di lavoro
Disciplina dell'apprendistato professionalizzante nell'industria dei materiali lapidei.
• Formazione
• Piano formativo individuale
Profili formativi per l'apprendistato professionalizzante nell'industria dei materiali lapidei
Regolamentazione apprendisti ( CCNL 13 maggio 2004)
• Formazione
• Tabella
◦ Per il conseguimento di qualificazioni inquadrate nel livello E:
◦ Per il conseguimento di qualificazioni inquadrate nei livelli D o C:
◦ Per il conseguimento di qualificazioni inquadrate nei livelli superiori
Allegati
Allegato 1 Premio applicabile alle imprese di cui all'ultimo comma dell'art. 24
Allegato 2 Art. 38. - Consiglio di fabbrica (CCNL 19. XII.90)
Allegato 3 Accordo interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
Parte prima
• Premessa
• 1. Ambito ed iniziativa per la costituzione
• 2. Composizione
• 3. Numero dei componenti
• 4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio.
• 5. Compiti e funzioni
• 6. Durata e sostituzione nell'incarico
• 7. Decisioni
• 8. Clausola di salvaguardia
Parte seconda Disciplina della elezione della RSU
• l. Modalità per indire le elezioni
• 2. Quorum per la validità delle elezioni
• 3. Elettorato attivo e passivo
• 4. Presentazione delle liste
• 5. Commissione elettorale
• 6. Compiti della Commissione
• 7. Affissioni
• 8. Scrutatori
• 9. Segretezza del voto
• 10. Schede elettorali
Terza ed ultima parte
• 11. Preferenze
• 12. Modalità della votazione
• 13. Composizione del seggio elettorale
• 14. Attrezzatura del seggio elettorale
• 15. Riconoscimento degli elettori
• 16. Compiti dei Presidente
• 17. Operazioni di scrutinio
• 18. Attribuzione dei seggi
• 19. Ricorsi alla Commissione elettorale
• 20. Comitato dei garanti
• 21. Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
• 22. Adempimenti della Direzione aziendale
• 23. Clausola finale
Allegato 4 Previdenza complementare
Allegato 5 Regolamento del comitato paritetico nazionale (CPN)
Verbale di accordo 22 febbraio 1999
Allegato 6 Lavoratori interessati
• Quadro A
• Quadro B
Allegato 7 Lettera Assomarmi su art. 27

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 17 aprile 2008 per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei
Addì, 17 aprile 2008 in Roma tra Confindustria marmo [...] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana [...] da una parte e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini del Legno - Feneal aderente alla Uil, [...]; la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Filca aderente alla Cisl, [...]; la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed estrattive - Fillea Costruzioni e Legno - aderente alla Cgil, [...] dall'altra si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti le attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, con la seguente sfera di applicazione:
1 ) escavazione del marmo; escavazione dell'alabastro; escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, serizzi, porfidi, ecc.; escavazione del travertino; escavazione delle ardesie; escavazione delle pietre silicee; escavazione delle pietre calcaree; escavazione dei tufi; escavazione delle altre pietre affini;
2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;
3) produzione dei granulati, cubetti, polveri, ecc.;
4) produzione di pietrame e pietrisco;
5) lavorazione delle selci;
6) produzione di sabbia e ghiaia;
7) lavorazione di marmi composti.

Disciplina generale sistema di relazioni industriali
1 ) Livello nazionale
Le parti, ferma restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e nella consapevolezza dell'importanza di relazioni industriali partecipate, confermano la opportunità di informarsi reciprocamente e scambiarsi valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
A tal fine le parti stipulanti istituiscono il Comitato Paritetico Nazionale (CPN) permanente, il cui coordinamento logistico e le attività di segreteria, nonché eventuali ulteriori aspetti organizzativi, saranno assicurati da Confindustria Marmo.
La composizione, le modalità di funzionamento e il finanziamento del CPN sono definiti nel Regolamento allegato, (allegato 5), che forma parte integrante del presente Accordo.
Eventuali problemi di funzionamento del CPN saranno oggetto di esame tra le parti stipulanti
In particolare saranno oggetto del programma dei lavori del CPN le seguenti tematiche:
assetto del settore in relazione alle tendenze del mercato e con riferimento alla situazione occupazionale;
censimento aziende, valutazione nuove forme strutturali e di aggregazione delle stesse e riflessi sulla occupazione;
evoluzione legislativa per le materie di interesse del comparto e per l'attività estrattiva;
mercato del lavoro, ricerca ed innovazioni di prodotto, qualità, produttività e costo del lavoro;
formazione professionale, sulla base di quanto previsto all'art. 5 del presente CCNL;
acquisizione dati sugli orari di fatto attuati nel comparto, con approfondimenti distinti per le attività di cava e di produzione, con riferimento alla normativa di legge in materia di orario di lavoro e di attività in cava;
ambiente e sicurezza e sistemi di soccorso, come previsto dall'art. 25 - ambiente di lavoro;
fattori energetici;
Il CPN, per la sua attività, si avvarrà di dati conoscitivi che saranno forniti dalle parti medesime o provenienti od elaborati da Enti esterni pubblici e privati, concordemente individuati, e potrà esprimere indirizzi ed orientamenti sulle materie oggetto di esame.
Il CPN potrà individuare eventuali fonti di finanziamento pubblico da utilizzare per progetti specifici.
Un rapporto particolare di scambio e collaborazione sarà tenuto con i Distretti industriali di settore, nonché, per le materie di specifica competenza, con i Comitati Paritetici Territoriali di comparto, ove costituiti o da costituire. Nei rapporti con i predetti organismi il CPN potrà svolgere azione di coordinamento e di indirizzo per la individuazione di progetti da definire e sostenere a livello locale.
Il CPN si riunirà, anche fuori della propria sede, di norma semestralmente nei mesi di aprile e ottobre di ciascun anno e, in via straordinaria e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta di una delle due componenti.
Alle riunioni del CPN potranno prendere parte tecnici ed esperti, qualificati nella materia da esaminare, indicati singolarmente dalle parti, della cui partecipazione l'Organizzazione invitante dovrà preavvertire tempestivamente le altre.
Le risultanze dei lavori del CPN, unitamente ad eventuali proposte, saranno fornite alle parti stipulanti, le quali si incontreranno a cadenza semestrale e a livello nazionale per valutare tali indicazioni ed eventuali iniziative rivolte al settore o nei confronti delle Istituzioni e degli Enti pubblici. In tale ottica, per specifici temi, le parti potranno convenire di condurre approfondimenti alla presenza di Rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
Nel corso degli incontri semestrali saranno altresì fornite e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle parti le informazioni aggregate riferite al settore rappresentato riguardanti;
a) aspetti della congiuntura;
b) prospettive produttive, anche con riferimento a particolari situazioni aziendali;
c) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;
d) previsioni riferite a significativi ampliamenti e trasformazioni degli impianti esistenti, per grandi aree geografiche;
e) prevedibili implicazioni sulla occupazione per i punti b), c), d) e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
f) dati complessivi relativi all'andamento dell'occupazione giovanile;
g) gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattia, infortunio sul lavoro, cassa integrazione guadagni ed altre causali;
Il CPN si occuperà, oltre agli argomenti già previsti, anche del fenomeno del mobbing, con l'intento di pervenire ad una ricognizione di tale fenomeno nel settore tenendo anche conto della legislazione vigente.
A richiesta di una delle parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici (che potranno essere costituiti anche in seno al CPN) specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.
Al fine di contribuire a superare l'attuale frammentazione territoriale, che ha comportato spesso scelte normative ed interventi diversi da zona a zona con conseguenti difformità nelle condizioni di operare delle varie Aziende le parti nazionali, recependo anche indicazioni e valutazioni sviluppate a livello territoriale, potranno compiere valutazioni sulle iniziative legislative o sugli interventi applicativi regionali o zonali anche per fornire indicazioni di armonizzazione e per consentire la valutazione, in ambito territoriale, di comuni prospettive di portata nazionale capaci di influire positivamente su scelte territoriali che possono incidere sulle possibilità di lavoro e di occupazione del settore.
2) Livello regionale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1 ), le Associazioni imprenditoriali competenti forniranno annualmente, di norma entro il primo trimestre, in sede regionale alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni aggregate riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti con le prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulla formazione professionale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) dati complessivi relativi ai contratti di formazione lavoro stipulati dalle aziende del settore in applicazione degli accordi interconfederali, per una verifica sull'andamento dell'occupazione giovanile.
Le parti, in tale occasione, effettueranno un esame congiunto dell'andamento del settore, collegando l'esame medesimo all'elaborazione ed alla attuazione dei piani di settore di competenza delle singole Regioni, fornendo altresì agli Enti regionali tutte le indicazioni utili per la loro attività istituzionale a favore di una politica di settore che - nel rispetto dell'ambiente - non ne penalizzi lo sviluppo.
3) Livello territoriale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le Associazioni territoriali degli industriali forniranno annualmente di norma non oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui al punto 2) e comunque a richiesta di una delle parti, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni aggregate in sede provinciale riguardanti:
le prospettive produttive;
i programmi d'investimento relativi a nuovi insediamenti industriali con i criteri generali delle loro localizzazioni, inclusi quelli ecologico-ambientali;
i programmi d'investimento relativi ad ampliamenti, ristrutturazioni e trasformazioni degli impianti esistenti che comportino significativi riflessi sull'occupazione;
le eventuali esigenze di interventi di formazione e riqualificazione degli addetti connessi ad iniziative dei competenti Organismi pubblici; dati complessivi relativi ai contratti di formazione lavoro stipulati dalle aziende del settore in applicazione degli accordi interconfederali, per una verifica sull'andamento dell'occupazione giovanile; dati complessivi relativi ai contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende del settore. A livello territoriale saranno esaminate le problematiche inerenti gli ammortizzatori sociali, in riferimento alle imprese con meno di 15 addetti e in rapporto con le istituzioni territoriali competenti.
Per quanto concerne i lavori eventualmente affidati a terzi, nell'ambito degli incontri sopra richiamati, al solo fine di disporre di elementi conoscitivi idonei alla valutazione del fenomeno, nelle province con significative concentrazioni di attività potranno essere richieste, a partire dal 1984, dati aggregati relativi alla natura ed ai volumi delle attività produttive conferite a terzi.
Dichiarazione delle associazioni imprenditoriali
Le associazioni imprenditoriali stipulanti, con riferimento ai lavori affidati a terzi, confermano che l'integrazione produttiva comportante il coinvolgimento di più aziende nell'effettuazione di fasi di lavorazione o di parti di commesse, costituisce caratteristica strutturale del settore.
Dichiarazione a verbale
Per le regioni e le province con scarsa concentrazione di unità produttive nel settore, le parti stipulanti individueranno consensualmente aree interregionali ed interprovinciali.

Sistema di relazioni sindacali e contrattuali
Premessa
1) Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto collettivo nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
- attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.
2) A questi fini le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle RSU costituite ai sensi dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, a che il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità il contratto generale, le norme integrative di settore o quelle aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere ed a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro industriale, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993.
5) La contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli regolati dal CCNL e avrà per oggetto le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicati.
Le materie rimesse alla contrattazione di secondo livello possono essere disciplinate, in luogo della normale contrattazione aziendale, con accordi provinciali o territoriali in base alla prassi vigente in applicazione del CCNL 19 dicembre 1990.
Nelle aree territoriali nelle quali si svolgerà la contrattazione territoriale non potrà avere luogo quella aziendale.
Le Organizzazioni sindacali stipulanti sono impegnate a garantire a tutti i livelli il rispetto delle regole di cui sopra, anche attraverso il ricorso alla procedura di cui all'ultimo comma del successivo paragrafo "Procedura di rinnovo degli accordi di secondo livello", che prevede l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti al fine di dirimere la controversia.
Ai fini sopra indicati un Gruppo di lavoro, nell'ambito del CPN, opererà una verifica della situazione esistente.
Lo stesso Gruppo elaborerà suggerimenti di carattere tecnico in merito ai contenuti della contrattazione economica di secondo livello.
Le parti confermano che nelle zone dove si attuerà la contrattazione territoriale verrà adottata, previa verifica, una regolamentazione specifica per il settore degli inerti.
6) La contrattazione di secondo livello è prevista, secondo quanto disposto dal Protocollo 23 luglio 1993, nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese.
7) In applicazione dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, sono titolari della negoziazione di secondo livello negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le RSU costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 da una parte, e le Aziende e le Associazioni industriali territoriali dall'altra.
Procedura di rinnovo degli accordi di secondo livello
Le parti si danno atto che la contrattazione di 2° livello avrà per oggetto le materie per le quali sia prevista una specifica clausola di rinvio nei singoli istituti del contratto nazionale di lavoro.
[...]

Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale d'impresa
Le parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione equilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla crescita economica, al rispetto dell'ambiente ed alla responsabilità sociale d'impresa, costituisca il modello cui ispirarsi per l'avvio di azioni in grado di perseguire evoluzioni positive.
Le parti convengono, in particolare:
di porre in atto misure finalizzate alla sostenibilità dei processi produttivi delle Industrie del settore, assicurando lo sviluppo delle capacità produttive, la tutela dell'occupazione unitamente alla costruzione di una adeguata e coerente strategia ambientale;
di adottare una metodologia partecipativa di rapporti, basata sulla trasparenza e completezza degli elementi di informazione, sulla corretta comunicazione e sulla promozione di un positivo clima aziendale.
Viene valutato come rilevante che tutti i soggetti interessati, imprese e lavoratori, realizzino comportamenti coerenti con quanto sopra, per confermare la validità dei percorsi condivisi in essere e di quelli futuri, relativamente ai temi:
• Sostenibilità dei processi produttivi, sviluppo delle capacità produttive, protezione ambientale;
• Valorizzazione delle politiche industriali di filiera;
• Salute e sicurezza del personale;
• Orientamento verso le lavorazioni di qualità;
• Impatto sulle comunità locali.
Le parti ritengono che la responsabilità sociale d'impresa vada intesa come qualificante valore aggiunto per l'impresa e per i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni.
Le parti, quindi, si danno atto che il percorso verso la responsabilità sociale d'impresa costituisce un miglioramento dell'osservanza degli obblighi di legge e di contratto, soprattutto quando esso sia attuato con effettività, trasparenza e verificabilità dei contenuti.
Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio quanto più possibile consapevole e condiviso al tema della responsabilità sociale, le parti convengono che, entro sei mesi dalla firma del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, il Comitato Paritetico Nazionale (CPN), predisponga un documento condiviso contenente linee guida dei requisiti minimi per la attuazione dei principali elementi della responsabilità sociale d'impresa tenendo conto anche delle raccomandazioni OIL.

Parte prima Norme comuni
Art. 1. - Assunzione

[...]
Inoltre il lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.

Art. 3. - Lavoro delle donne e dei minori
L'ammissione e le condizioni di lavoro delle donne e dei minori sono regolate dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4. - Tutela della maternità
Per quanto attiene alla tutela della maternità, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Alla lavoratrice assente per maternità, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, o, in caso di diversa opzione, per il mese precedente il parto e per i quattro mesi successivi, sarà corrisposta l'intera retribuzione globale.
[...]

Art. 6. - Formazione professionale
Le parti stipulanti riconoscono concordemente l'importanza della formazione professionale quale strumento essenziale per la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, per la crescita a livello personale, per l'adeguamento delle professionalità alle mutate esigenze del mercato del lavoro e alle necessità delle imprese.
Le parti individuano, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità, l'opportunità di indicare le seguenti linee di indirizzo per le esigenze formative del settore:
- sensibilizzare ed incentivare le imprese alla valorizzazione delle risorse umane come strumento di competitività delle imprese;
- promuovere e valorizzare la professionalità attraverso l'acquisizione di conoscenze specifiche in grado di rispondere alle esigenze di innovazione tecnologica di processo produttivo e di prodotto, di organizzazione del lavoro, legislative e di salute e sicurezza;
- incentivare i lavoratori nell'accrescimento delle competenze professionali, relazionali e trasversali al fine di rispondere alle esigenze del settore e prevenire l'obsolescenza della competenze professionali possedute;
- predisposizione di adeguati moduli formativi per il coinvolgimento dei giovani nel percorso propedeutico all'inserimento nel settore utilizzando anche forme di apprendimento attraverso l'apprendistato e alternanza scuola lavoro;
- predisposizione di appositi progetti che si prefiggano di avvicinare la domanda e l'offerta sul mercato del lavoro e moduli specifici per i lavoratori stranieri;
- predisposizione di linee guida che favoriscano l'intreccio fra le varie possibilità formative sia a domanda individuale sia quella derivante da piani formativi aziendali, attraverso la definizione del catalogo dell'offerta formativa di settore;
- riqualificazione del personale quale mezzo per contribuire al superamento di situazioni di difficoltà di mercato e al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale.
Le parti, riferendosi alle previsioni di leggi e degli accordi interconfederali in materia di formazione professionale, intendono concordemente rapportarsi con Fondimpresa - fondo interprofessionale per la formazione continua.
A tale proposito si farà riferimento alle regole che definiscono l'operatività di Fondimpresa, che prevedono, a seconda dei casi, intese di carattere generale a livello territoriale o a livello aziendale.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla materia di igiene, salute, sicurezza e ambiente, secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia.
A tal fine viene demandato al Comitato Paritetico Nazionale la predisposizione delle linee guida aderenti ai bisogni specifici del setto sottoporre agli attori della formazione professionale e alle imprese e ai lavoratori.
In carenza di determinazioni da parte del CPN, potranno essere definite a livello territoriale tra le parti le linee guida di cui sopra.
II CPN ha inoltre il compito di monitorare l'evoluzione legislativa a livello Comunitario e Nazionale, assumendone gli obiettivi da implementare nei piani di formazione, le metodologie formative, di coinvolgimento e partecipazione al fine di proporre un catalogo formativo di settore da offrire alle imprese, ai lavoratori anche delle realtà produttive meno strutturate.
II CPN potrà individuare certificazioni specifiche di riconoscimento delle professionalità a seguito dell'acquisizione di competenze derivanti da percorsi formativi.
Il CPN potrà anche studiare tipologie di libretti che attestino il percorso formativo-professionale dei lavoratori, da diffondere a livello territoriale.
Data la particolare importanza della formazione professionale, le parti definiranno entro tre mesi dalla stipula del CCNL le modalità per lo svolgimento dell'attività inerente alla Formazione Professionale all'interno del CPN anche attraverso l'istituzione di un gruppo di lavoro ristretto che produrrà le sintesi al Comitato per le necessarie deliberazioni.

Art. 12. - Orario di lavoro - Riduzione orario di lavoro Trattamento delle festività soppresse - Banca ore
1) Orario di lavoro
La durata dell'orario normale di lavoro contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.
Ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro effettivamente prestato, ai fini del D.Lgs. citato, viene calcolata con riferimento ad un periodo di 4 mesi.
A fronte di esigenze che si manifestassero a livello aziendale, previo accordo tra Direzione aziendale e RSU o OO.SS territoriali, in caso di mancanza della RSU, il periodo di cui al punto precedente potrà essere elevato in riferimento a quanto previsto all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n.66/2003.
[...]
In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla maggiore utilizzazione degli impianti l'azienda e la RSU, in deroga a quanto previsto al precedente comma, potranno concordare particolari forme di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, comportanti lo scorrimento dei giorni di riposo.
In relazione alle caratteristiche tecniche dell'attività lavorativa e del materiale lavorato nelle segherie di granito e attività collegate potranno essere effettuate prestazioni lavorative a ciclo continuo di sette giorni settimanali a turni, le cui modalità di attuazione verranno esaminate e concordate con la RSU in sede aziendale.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003, in caso di prestazioni di lavoro di 8 ore consecutive, il lavoratore deve beneficiare di una pausa, nell'ambito del predetto orario, anche sul posto di lavoro, di 10 minuti con decorrenza della normale retribuzione, fermi restando l'assetto organizzativo e la continuità della normale attività produttiva. La predetta pausa non si cumula con analoghi trattamenti già previsti a livello aziendale, ferme restando, ove esistenti, eventuali condizioni di miglior favore.
Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
A fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda o di parti di essa o per corrispondere a specifiche esigenze produttive, l'orario normale di lavoro di cui al secondo comma del presente articolo può essere realizzato come media nell'arco temporale annuo.
In questi casi la direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà alla RSU le necessità obiettive che giustificano l'eventuale ricorso a regimi di orario flessibile, concordando in tempo utile le modalità di attuazione di regimi di orario comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale nei limiti di 44 ore settimanali e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale di corrispondente entità.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Le prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale potranno dar luogo, una volta esaurito il periodo di ferie spettante, all'attribuzione, entro il predetto arco temporale annuo, di corrispondenti giornate di riposo retribuito ai singoli lavoratori che ne abbiano maturato il diritto.
1a Dichiarazione a verbale
Sono comunque fatti salvi i diversi regimi flessibili di orario di lavoro previsti da accordi aziendali o territoriali.

Art. 14. - Contratto a tempo determinato
[...]
L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
[...]
I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno tempestivamente di interventi formativi/informativi sia riguardo alla sicurezza sia con riferimento al processo lavorativo adeguati all'esperienza lavorativa ed alla tipologia di attività.
[...]

Art. 15. - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
[...]
La Direzione Aziendale comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza alle OO.SS. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare e i motivi del ricorso. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro la settimana lavorativa successiva alla stipula del contratto.
Una volta l'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce, agli stessi destinatari di cui al comma precedente, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
I lavoratori impiegati con contratto di fornitura di lavoro temporaneo sono destinatari dell'informativa di cui all'art. 21 del D.Lgs. 626/1994, avendo riferimento all'esperienza lavorativa ed alla mansione svolta.
L'impresa utilizzatrice fornisce la necessaria formazione in materia di eventuali rischi specifici che la mansione, cui sono adibiti i lavoratori impiegati con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, comporta.

Art. 17 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
[...]
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e dovrà essere motivato da esigenze indifferibili, di durata temporanea tali da non consentire un correlativo ampliamento degli organici.
Al di là dei casi previsti dal comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro straordinario saranno concordate preventivamente tra l'azienda e la RSU.
L'azienda comunicherà trimestralmente alla RSU i dati consuntivi del complesso delle ore di lavoro straordinario effettuate.
Il lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro festivo si effettuano nei limiti previsti dalla legge.
[...]

Art. 25. - Lavori speciali e disagiati
Lavori speciali
Per i lavori che presentano condizioni di particolare difficoltà quali i lavori su scale aree, con funi in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, saranno corrisposti particolari compensi la cui misura verrà determinata con accordi territoriali o in mancanza aziendali.
Lavori disagiati
Ai lavoratori richiesti di prestazioni di lavoro disagiato quali i lavori sotto la pioggia o la neve, in presenza di condizioni di disagio per stillicidio continuo o con i piedi nell'acqua anche per spurgo di canali e di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, sarà corrisposto per tutto il tempo della prestazione nelle condizioni predette, un compenso la cui misura verrà determinata con accordi territoriali o in mancanza aziendali.
Per quanto concerne altre particolari situazioni di disagio, dipendenti dall'ambiente di lavoro, le parti, ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, confermano l'obiettivo di operare per un miglioramento delle condizioni generali ambientali, con la gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnica degli interventi che potranno rendersi necessari.

Art. 26. - Prevenzione infortuni - Mezzi protettivi
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere per l'azienda e per i lavoratori.
Per quanto riguarda l'igiene sul lavoro e gli ambienti di lavoro si fa riferimento alle norme del D.P.R. 19.3.1956, n. 303.
Nei casi previsti dalla legge l'azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (ad es.: guanti, zoccoli, maschere, occhiali, grembiuli) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dovrà utilizzare sulla base delle disposizioni aziendali, curandone altresì la conservazione, i mezzi protettivi consegnatigli.

Art. 27. - Ambiente di lavoro
Le parti, nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e di sicurezza del lavoro, esamineranno, nell'ambito dell'attività del Comitato Paritetico Nazionale (CPN) prevista dal vigente CCNL, le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per il settore lapideo che venissero avanzate in Italia o nell'ambito della CEE. Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi, anche con particolare riferimento alle cave. Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle Autorità locali (Regioni, Province, ecc.).
Inoltre, per quanto riguarda l'impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale o comprensoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate al CPN di cui alle "Relazioni industriali" per attivare le indicazioni ed i suggerimenti di tale livello e per acquisire sui temi specifici indicazioni che possano essere utilizzate nelle singole sedi periferiche quale base di supporto nel confronto con le Istituzioni.
Il CPN potrà, altresì, svolgere un ruolo di coordinamento di indirizzo per le attività dei Comitati paritetici di cui al presente articolo, ove costituiti.
Il CPN studierà opportune indicazioni in materia di nuove nocività, con particolare riferimento ai rischi chimici ed elaborerà progetti formativi e informativi sulla sicurezza.
In tale ambito verrà anche esaminato il Protocollo Nepsi e le relative implicazioni.
Per i fini di cui sopra potrà venire costituita, nell'ambito del CPN, una apposita sezione incaricata di seguire le problematiche relative all'ambiente e sicurezza.
Il CPN avrà anche il compito di raccogliere ed esaminare dati sull'andamento degli infortuni, malattie professionali e sulle relative tipologie, nonché su ogni altro elemento utile disponibile, provenienti direttamente dalle parti (ivi compresi i Comitati paritetici territoriali) o dalle varie fonti istituzionalmente preposte a tali compiti (Inail, Asl, Enti di ricerca o studio operanti a livello nazionale o nei territori).
Il CPN potrà inoltre valutare sistemi di soccorso studiati o adottati a livello territoriale o aziendale al fine di una loro diffusione.
I risultati dell'attività del CPN formeranno oggetto di esame tra le parti a livello nazionale, in un apposito incontro annuale nel quale verranno individuate anche eventuali proposte sul piano normativo, per le misure di prevenzione, per la formazione e informazione dei lavoratori, RLS e RSPP.
In caso di innovazioni tecnologiche che comportino modifiche ambientali o l'impiego di nuove sostanze suscettibili d'esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti, dando preventiva informazione al RLS delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di prevenzione che l'azienda intende adottare e nel caso in cui, in relazione alle medesime innovazioni, si determinino modifiche rilevanti per l'occupazione e l'organizzazione del lavoro, la medesima informativa verrà estesa anche alla RSU.
Le regolamentazioni e le procedure di sicurezza devono coinvolgere tutti i lavoratori operanti nell'unità produttiva. Particolare attenzione deve essere posta nella fase di inserimento dei lavoratori di prima assunzione e per quelli dipendenti da ditte esterne, attraverso specifici interventi formativi preventivi.
Le aziende, per ogni singola unità produttiva, predisporranno un regolamento interno per l'applicazione delle norme di legge e di contratto in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, in armonia con quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, sulla base di eventuali indicazioni fornite dal CPN.
Copia del Regolamento verrà consegnata al RLS e per il suo tramite alla RSU e distribuita ai lavoratori e sarà comunque consultabile in luogo accessibile agli stessi.
Oltre al registro infortuni, il cui obbligo è sancito dall'art. 403 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, e dall'art. 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, è prevista, secondo le disposizioni del predetto Decreto legislativo, l'istituzione della cartella personale sanitaria e di rischio, sulla quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del 2° comma, art. 5, della legge 20.5.1970, n. 300;
- visite di idoneità fisica effettuate a norma del 3° comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattia e infortunio.
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge, nonché alle altre che possono derivare dall'applicazione del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.
Verrà inoltre data applicazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs 123/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Le parti concordano inoltre di dare attuazione a quanto previsto all’art. 48 del Testo unico del 2008 su salute e sicurezza sul lavoro in materia di RLST.
Le parti si danno atto che quanto stabilito nel presente accordo realizza le finalità previste dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.
Le parti a livello territoriale effettueranno confronti periodici al fine di analizzare e monitorare la presenza di RLS nelle singole unità produttive con l'obiettivo della loro diffusione. A tale proposito le Aziende, all'atto della nomina, comunicheranno i nominativi degli RLS ai Comitati paritetici territoriali di carattere intersettoriale o di settore, i quali, a seguito del relativo censimento, si attiveranno al fine di cercare di favorire la nomina nelle unità carenti. La predetta comunicazione verrà inviata anche alla segreteria del CPN.
Le parti, alla luce di quanto previsto dal DLgs.626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, potranno costituire (con l'esclusione di quelle aree ove già presenti in conseguenza di accordi territoriali) Comitati Paritetici Provinciali (C.P.P.), con i compiti di seguito definiti:
• adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
• orientare e promuovere di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
• verificare i fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all'applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e proporli ai soggetti interessati;
• promuovere l'informazione e la formazione dei soggetti interessati sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro;
• promuovere la formazione dei RLS, predisponendo appositi moduli formativi;
• elaborare, tenendo conto delle linee guida del CPN, progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con Regioni e gli altri Enti territoriali, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;
• assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere, che, se unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno pareri ufficiali dell'C.P.P. e, in quanto tali, saranno trasmessi al CPN;
• ricevere i verbali con l'indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonché tutte le altre comunicazioni previste dal presente CCNL;
• orientare sulla corretta applicazione delle disposizioni legislative da parte delle aziende anche promuovendo, in collaborazione con gli enti preposti, le necessarie iniziative;
• richiedere alle aziende notizie in merito all'attuazione dei progetti per la sicurezza;
• individuare i settori maggiormente a rischio per determinare priorità di intervento.
Il Comitato sarà composto pariteticamente da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali contraenti e da rappresentanti designati dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confindustria, i quali decideranno all'unanimità. La partecipazione al Comitato è gratuita.
In applicazione del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, del D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 per quanto applicabile e dell'Accordo interconfederale 22 giugno 1995, si conviene quanto segue in materia di Rappresentanti per la sicurezza:
1) Numero dei rappresentanti per la sicurezza:
Fermo restando che i rappresentanti per la sicurezza, nelle Aziende con più di 15 dipendenti, sono individuati tra i componenti la RSU, il numero di detti rappresentanti è stabilito come segue:
- 1 rappresentante nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti;
- 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti.
2) Permessi:
Nelle aziende fino a 15 dipendenti al rappresentante spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, permessi retribuiti pari a 18 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti nonché pari a 36 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lettere b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.
Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizzano permessi retribuiti pari a 52 ore annue per ogni rappresentante.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'articolo 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.
I permessi di cui sopra dovranno essere richiesti, per iscritto, almeno 24 ore prima del loro utilizzo.
I permessi di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, quanto già eventualmente concesso in sede aziendale allo stesso o ad analogo titolo.
3) Designazione e/o elezione del rappresentante per la sicurezza
Nelle Aziende fino a 15 dipendenti, nel caso in cui sia stato eletto o designato il "rappresentante sindacale" di cui all'art. 46 del vigente CCNL, il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sarà assunto dal medesimo, previa ratifica dell'assemblea dei lavoratori.
Il rappresentante per la sicurezza eventualmente eletto in base ai punti successivi decade dal mandato ricevuto, essendo sostituito dal rappresentante sindacale con ratifica dell'assemblea dei lavoratori.
Nel caso in cui tale rappresentante sindacale non vi sia, si procede alla elezione del RLS con le modalità di seguito riportate.
I lavoratori eleggono il proprio rappresentante direttamente, al loro interno, in una riunione esclusivamente dedicata a tale scopo, utilizzando un'ora di assemblea retribuita, secondo le norme del CCNL.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, risultando eletto il lavoratore che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione.
Il verbale deve contenere l'indicazione del numero degli aventi diritto al voto, dei partecipanti, del risultato dello scrutinio e deve essere comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica, per il tramite dell'Associazione industriali della provincia, il nominativo eletto al Comitato Paritetico di cui al presente articolo, ove costituito ed operante, o all'Organismo paritetico provinciale di cui all'A.I. 22.6.1995 negli altri casi e al CPN
La competenza all'esame e alla definizione delle controversie eventualmente insorte in occasione delle elezioni compete solo ed esclusivamente ai Comitati paritetici di cui al presente articolo, ove costituiti ed operanti, e all'Organismo paritetico provinciale di cui all'A.I. 22.6.1995 negli altri casi.
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati a tali Organismi entro 10 giorni dalle elezioni, a pena di decadenza.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti le procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza sono le seguenti:
a) All'atto della indizione delle elezioni per la costituzione della RSU, nonché in occasione delle affissioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 7, parte II, dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, i soggetti abilitati alla presentazione delle liste devono specificare quali tra i candidati alla elezione della RSU assumono anche la candidatura come rappresentanti per la sicurezza. E' data facoltà agli stessi soggetti di candidare alla elezione del rappresentante per la sicurezza tutti i candidati per l'elezione della RSU.
Tale indicazione deve essere ripetuta anche nella scheda elettorale.
Costituita la RSU, se tra gli eletti vi sono soggetti che si erano originariamente candidati anche come rappresentanti per la sicurezza, si procede alla verifica del numero di preferenze espresse. La carica di rappresentante per la sicurezza è assunta da coloro che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze.
Se tra i componenti la RSU non vi sono soggetti che erano originariamente candidati anche come rappresentanti per la sicurezza (o se non ve ne sono in numero sufficiente), si procede, per la copertura dei posti vacanti, ad una elezione a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto oppure mediante procedura di designazione, in occasione della prima assemblea convocata dalla RSU ai sensi dell'art. 20 della L. 20 maggio 1970, n. 300.
L'elettorato passivo, in questa seconda fase, è riservato ai componenti la RSU.
La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle RSU
Il rappresentante per la sicurezza eventualmente eletto ai sensi dei successivi punti b) e c) decade dal mandato ricevuto.
b) Nei casi in cui sia già costituita la RSU ovvero siano ancora operanti le rappresentanze sindacali aziendali o il Consiglio di fabbrica, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro 30 giorni dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono designato/i dai componenti della RSU al loro interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
La procedura di cui al 2° e 3° paragrafo del presente punto B sarà adottata, anche in caso di dimissioni dalla RSU del lavoratore che riveste l'incarico di RLS.
Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unità produttiva operino le RSA o il Consiglio di fabbrica delle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie, il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le aziende con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
Nel caso di dimissioni della RSU il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
c) In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle OO.SS.
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato alla direzione aziendale (secondo quanto previsto dal punto 21 parte 2a dell'accordo interconfederale sopra citato per la costituzione delle RSU), che a sua volta ne dà comunicazione, per il tramite dell'associazione territoriale di appartenenza, al Comitato paritetico di cui al presente articolo., ove costituito ed operante, o all'Organismo paritetico territoriale di cui all'A.I. 22.6.1995 negli altri casi ed al CPN.
4) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza:
Per le visite ai luoghi di lavoro il rappresentante per la sicurezza, contestualmente alla richiesta delle ore di permesso necessarie, preavverte la Direzione aziendale per la loro effettuazione unitamente al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ovvero ad addetto da questi incaricato, presente nell'unità produttiva.
Le visite avranno luogo nel rispetto delle esigenze produttive e con le limitazioni previste dalle legge (es.: art. 339 D.P.R. 547/1955).
Le parti alla luce di quanto previsto in materia di informazione/formazione per i lavoratori dal D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, hanno provveduto ad individuare uno schema di programma di informazione/formazione, riportato nel quadro sinottico allegato (v. alleg. 6).
Resta inteso che i comitati paritetici territoriali, ove costituiti ed operanti, potranno elaborare progetti formativi per i dipendenti delle Aziende aderenti agli stessi, che tengano conto di specifiche necessità non ricomprese nel programma richiamato.

Art. 28. - Indumenti
A tutti i lavoratori, salvo quelli che usufruiscono di calzature concesse individualmente e annualmente dall'azienda a qualsiasi titolo, sarà annualmente somministrato gratuitamente un paio di scarpe da lavoro.
I lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti delle calzature.
Il diritto alla somministrazione del predetto paio di scarpe da lavoro matura dopo sei mesi di servizio.
Inoltre a tutti i lavoratori, salvo quelli che già usufruiscono di analoga concessione aziendale, verrà concesso in dotazione individuale, annualmente, dalle rispettive aziende, un paio di pantaloni da lavoro.
Il presente articolo non trova applicazione nel confronti del personale che svolge normalmente lavori di ufficio.

Art. 30. - Appalti
Le parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti.
Per quanto concerne i rapporti tra il committente e l'appaltatore e le relative responsabilità si richiama l'integrale applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche e delle norme in materia di sicurezza sul lavoro previste dalla Legge 123/2007 e successive modifiche.
Al fine altresì di promuovere una corretta applicazione delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni e del rapporto di lavoro da parte delle ditte appaltatrici, per i contratti di appalto che saranno stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente contratto, le Aziende appaltanti dovranno esigere dalle imprese appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse, nonché di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche. L'adempimento di quanto sopra si concretizza nella stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto.
Inoltre, viene convenuto che le aziende provvederanno in proprio alla manutenzione ordinaria continuativa - eccezione fatta per quella che necessariamente deve essere svolta al di fuori dei normali turni di lavoro - purché la loro dimensione renda necessaria una prestazione continuativa e ininterrotta del personale in via ordinaria addetto alla manutenzione.
Le aziende comunicheranno preventivamente alla RSU, cinque giorni prima, riducibili a 24 ore in caso di urgenza, i lavori di manutenzione affidati in appalto, i nominativi delle ditte appaltatrici di tali lavori e quelli degli RLS ove nominati.
Chiarimento a verbale
Resta comunque esclusa dalla presente disciplina la manutenzione degli impianti detenuti in locazione finanziaria.

Art. 36. - Multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti di multa il lavoratore:
1) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza autorizzazione del superiore o senza giustificato motivo;
2) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) che rechi guasti al materiale e non avverta subito il suo superiore diretto degli evidenti guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
4) che contravvenga al divieto di fumare o introduca sul luogo di lavoro cibi e bevande alcooliche, senza il permesso dell'azienda;
5) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
6) che sia trovato addormentato durante le ore di lavoro;
7) che ritardi nell'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
8) che in qualunque altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto collettivo o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene.
L'importo delle multe disciplinari sarà versato all'Inps.
In caso di maggiore gravità o di recidiva, il lavoratore incorre nel provvedimento della sospensione.
La sospensione si può anche applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), e c).
[...]

Art. 37 - Licenziamento per mancanze
Incorre nel licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non del TFR, il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa:
a) assenza ingiustificata prolungata oltre 5 giorni consecutivi e le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
b) insubordinazione ai superiori;
...
d) gravi guasti provocati da negligenza al materiale dell'azienda;
...
f) recidiva in qualunque delle infrazioni contemplate nell'articolo 75 quando sia già intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, all'igiene, alla morale;
....
h) atti che pregiudichino la sicurezza della cava o dello stabilimento, anche se nella mancanza non si riscontri il dolo;
i) inosservanza dei divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare danni alle persone, agli impianti, ai macchinari;
1) furto o danneggiamento volontario al materiale nell'ambito dell'azienda;
...
n) abbandono dal posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti.
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamate nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
[...]

Art. 41. - Disposizioni speciali - Regolamento aziendale
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall'azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
L'eventuale regolamento interno, da portare preventivamente a conoscenza della RSU, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 43. - Accordi interconfederali
Gli accordi stipulati tra le rispettive confederazioni, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 50. - Rappresentanze Sindacali Unitarie
[...]
4) Compiti e funzioni
La RSU sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui al CCNL 19 dicembre 1990 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n.300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigente contratto e dal Protocollo del 23 luglio 1993.
A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla legge n.300/70 per i dirigenti RSA.

Art. 51. - Rappresentanza sindacale
In considerazione di quanto previsto dal CCNL 19 dicembre 1990, ad iniziativa congiunta delle OO.SS.LL. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil nelle unità produttive con meno di 16 dipendenti potrà essere designata, anche mediante elezione, una rappresentanza per i compiti di rappresentanza e tutela dei lavoratori delle predette unità produttive.
Per l'espletamento dei propri compiti la rappresentanza sindacale può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l'unita produttiva con un minimo di 45 ore annue.
I permessi debbono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produttiva.
Nella Rappresentanza Sindacale si cumulano tutte le funzioni di rappresentanza e/o tutela dei lavoratori previste da norme di legge o di contratto presenti o future.

Art. 52. - Assemblea sindacale
I lavoratori hanno diritto a riunirsi in assemblea, nei giorni di attività lavorativa, all'interno dell'unità produttiva, anche se con meno di 16 dipendenti, nel luogo all'uopo indicato ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall'azienda nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[...]
Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[...]

Parte seconda Norme operai
Art. 59. - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia

L'orario normale contrattuale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia per la cui individuazione si fa riferimento ai criteri fissati dal R.D. 15 marzo 1923, n. 692 e successivi provvedimenti aggiuntivi o modifiche come richiamati dal D.Lgs. n. 66/2003 ed alle vigenti disposizioni degli accordi interconfederali disciplinanti la materia, non può superare le 50 ore settimanali, con un massimo di 10 ore giornaliere.
[...]

Art. 64. - Recuperi
E' ammesso il recupero, a regime normale, di ore perdute per la sospensione di lavoro, purché concordato tra l'azienda e la RSU o tra le Organizzazioni Sindacali competenti e purché sia contenuto nel limite di un'ora al giorno oltre le 8 ore e si effettui entro i 15 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 66. - Cottimi
Allo scopo di consentire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire con gli interessati e nell'osservanza delle seguenti norme.
[...]
Le tariffe di cottimo, con i relativi criteri adottati, debbono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, nel caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti il gruppo interessato, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo. Copia di tale comunicazione deve essere contestualmente consegnata anche alla RSU
Alla comunicazione di cui sopra, potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU.
[...]
In relazione all'art. 2127 del codice civile è vietato all'imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.
In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.

Art. 68. - Conservazione degli utensili
L'operaio deve conservare in buono stato macchine, attrezzi, arnesi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione, se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dei diretti superiori.
[...]

Art. 73. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Quando l'infortunio accade all'operaio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[...]
Qualora per postumi invalidanti, l'operaio non sia in grado di assolvere le mansioni precedentemente svolte, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla nuova capacità lavorativa, compatibilmente con le necessità dell'azienda.
[...]

Parte terza Norme intermedi.
Art. 85. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'intermedio al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Quando l'infortunio accade all'intermedio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.

Art. 86. - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tener contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[...]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Parte quarta Norme impiegati
Art. 96. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'impiegato al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Quando l'infortunio accade fuori dell'abituale posto di lavoro la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.

Art. 97. - Doveri dell'impiegato
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati,

Disciplina dell'apprendistato professionalizzante nell'industria dei materiali lapidei.
Addì, 15 marzo 2006 tra Assomarmi, assistita da Confindustria e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil è stata convenuta la seguente disciplina dell'apprendistato professionalizzante nell'industria dei materiali lapidei.
L'apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali, tecnico-professionali.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante giovani di età non inferiore a diciotto anni e non superiore a ventinove. Il contratto di apprendistato professionalizzante può altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compiuto i diciassette anni di età e siano in possesso di qualifica professionale ai sensi della Legge 28 Marzo n. 53. Il contratto di apprendistato professionalizzante non potrà essere stipulato per i lavori a cottimo.
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra le parti (azienda e lavoratore), nel quale deve essere indicato: la qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione; la durata del periodo di apprendistato; il piano formativo individuale.
La formazione si realizza tramite partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda tenuto conto delle capacità formative in azienda e di quelle dei soggetti esterni; la formazione esterna deve essere affidata a soggetti abilitati e qualitativamente riconosciuti.
Il Comitato Paritetico Nazionale di cui al vigente CCNL effettuerà un monitoraggio periodico dell'andamento dell'apprendistato nel comparto, attraverso la raccolta di dati ed elementi conoscitivi.
[...]
Per quanto non previsto espressamente valgono le norme del vigente CCNL in quanto applicabili.
[...]

Formazione
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
Al fine di integrare le deliberazioni regionali con profili più specifici per il settore, ovvero per definire i profili medesimi per le aree regionali ove questi non siano stati identificati, le parti si danno reciproco impegno di trasmettere, alle competenti strutture delle parti firmatarie della presente intesa a livello regionale, le indicazioni utili alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza che verranno definiti nell'ambito delle attività del Comitato Paritetico Nazionale. A tal fine il primo incontro tra le parti sarà effettuato entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione formale 120 ore medie annue retribuite, salvo il caso in cui le normative regionali prevedano la riduzione di detto monte ore in casi specifici.
I programmi formativi possono prevedere una distribuzione delle ore di formazione più concentrata in alcuni periodi del rapporto di apprendistato e più diluita in altri periodi.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente le iniziative formative esterne ed interne all'azienda. La formazione formale professionalizzante e quella trasversale potranno essere svolte all'interno dell'azienda da parte delle imprese che abbiano i seguenti requisiti:
- risorse umane idonee a trasferire competenze;
- tutor con formazione e competenze tecnico professionali adeguate formalmente e concretamente acquisite;
- locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione in relazione alla tipologia della formazione stessa.
[...]
Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti.
Il tutor dovrà possedere i requisiti di cui al DM 28/02/2000 n. 22.

Piano formativo individuale
Il Piano Formativo Individuale (PFI), da allegare al contratto di apprendistato professionalizzante, definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da conseguire con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso.
Il PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor e le sue funzioni nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante.
Il percorso formativo dovrà prevedere un periodo congruo di formazione teorica e uno di formazione pratica; inoltre al personale interessato alla formazione verrà rilasciato un libretto formativo individuale secondo lo schema predisposto dal Comitato Paritetico Nazionale.
Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione formalizzata dall'impresa, dal tutor, dal lavoratore in contratto di apprendistato professionalizzante.
[...]

Profili formativi per l'apprendistato professionalizzante nell'industria dei materiali lapidei
Impiegati
Settore: Amministrazione
Capacita di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro
Nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi
Settore: Commerciale
Capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro
Nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi
Settore: Personale
Capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro
Nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi
Settore: EDP
Capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro
Nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi

Intermedi
Settore: Produzione
Conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza del lavoro
Conoscere i principali fattori di rischio
Conoscere in modo generale e saper individuare le misure di prevenzione e protezione
Attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro
Capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro
Nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi

Operai
Le figure degli operai sono state divise nei comparti: Stabilimenti/laboratori, Cave, Movimentazione/manutenzione/servizi ausiliari. Tale suddivisione ha solo lo scopo di cogliere alcune peculiarità, ma non ha carattere limitativo, in quanto figure previste in uno dei comparti indicati possono essere presenti, operare e quindi essere oggetto di rapporti di apprendistato anche negli altri comparti.
Stabilimenti/laboratori
Settore: Produzione
Conoscenza delle operazioni dì base per l'avvio, la gestione, l'uso e la regolazione delle macchine in dotazione
Capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro
Nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi

Cave
Conoscenza dei materiali estratti in cava, caratteristiche geologiche, fisiche, merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche d'impiego
Conoscenza del ciclo di estrazione e dei relativi macchinari
Conoscenza delle operazioni dì base per l'avvio, la gestione, l'uso e la regolazione delle macchine in dotazione
Conoscenza degli esplosivi di cava e relative modalità d'uso
Conoscenza delle procedure per l'interazione con i mezzi di movimentazione dei materiali
Attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro
Capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro
Nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi

Movimentazione/manutenzione/servizi ausiliari.
Movimentazione interna delle merci
Acquisizione delle capacità all'utilizzo dei mezzi di movimentazione interna
Interazione delle attività di movimentazione con le attività produttive all'interno dei capannoni e sui piazzali
Per gli operatori in cava, conoscenza del particolare ambiente, acquisizione delle capacità di operare e interagire con le attività estrattive, operatività in cava e nelle strade di cava
Conoscenza di base delle normative relative al trasporto delle merci, inclusi gli aspetti relativi alla circolazione e sicurezza
Attività inerenti alla corretta gestione dei veicoli, compresi gli interventi di ordinaria manutenzione
Nozioni sulla movimentazione e trasporto delle merci pericolose
Attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro
Capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro
Nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi

Settore: manutenzione
Conoscenza dei materiali lavorati in azienda o estratti in cava, caratteristiche geologiche, fisiche merceologiche, destinazione d'uso e caratteristiche d'impiego
Conoscenza del sistema di manutenzione ordinaria e straordinaria aziendale
Conoscenze di base delle principali macchine e attrezzature impiegate nell'azienda e relative tecniche di manutenzione
Messa a punto e regolazione dei parametri di qualità delle macchine
Individuazione ed eliminazione dei guasti e malfunzionamenti
Conoscenza delle macchine utensili
Attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro
Capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro
Nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi

Settore: servizi
Conoscenza dell'uso delle principali attrezzature d'ufficio e di lavoro
Attenzione all'innovazione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro
Capacità di operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di igiene del lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza sul lavoro
Nozioni sulla gestione delle emergenze e sulla protezione dagli incendi

Regolamentazione apprendisti ( CCNL 13 maggio 2004)
L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che può essere adottato per i lavoratori in età iniziale compresa tra i 16 ed i 24 anni, ovvero 26 anni nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni.
Sono fatte salve le disposizioni di legge che prevedono un'età minima inferiore ai 16 anni.
Nel caso di apprendisti portatori di handicap, i limiti massimi di età iniziale sono elevati rispettivamente a 26 anni, ovvero a 28 anni nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2 del citato Regolamento CEE.
Sono fatte salve le limitazioni di età previste per i fanciulli e gli adolescenti dal D.P.R. 20 gennaio 1976 n. 432 per le lavorazioni faticose ed insalubri ivi contemplate.
[...]
Per quanto riguarda le prove di idoneità all'esercizio delle mansioni, si fa riferimento alle norme di legge.
[...]
Per quanto non previsto espressamente volgono le norme del presente contratto in quanto applicabili.

Formazione
Al fine di completare l'addestramento dell'apprendista, sono dedicate 120 ore medie annue retribuite di formazione così come previsto dall'art. 16, co. 2 della Legge 196/1997. Di tale monte ore, 42 dovranno essere dedicate alle materie indicate all'art. 2, co 1, lett. a) del Decreto del Ministero del Lavoro dell'8 aprile 1998. le ore rimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all'art. 2, co. 1, lett. b) del decreto citato.
I programmi formativi, di cui agli artt. 1, co. 1 e 6, co. 1, del citato D.M. 8 aprile 1998 possono prevedere una distribuzione delle ore di formazione più concentrata in alcuni periodi del rapporto di apprendistato e più diluita in altri periodi.
Per completare l'addestramento dell'apprendista in possesso di titolo di studio post obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione di cui al citato art. 16, co. 2 L. 196/1997 è ridotta a 60 ore medie annue retribuite, delle quali 20 saranno dedicate alle materie di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) del D.M. 8 aprile 1998 e le rimanenti alle materie di cui all'art. 2, co. 1, lett. b) del medesimo Decreto Ministeriale.
Ai fini previsti dall'art. 1 del Decreto Ministeriale 8 aprile 1998 il Comitato Paritetico Nazionale, nell'ambito dei compiti ad esso demandati:
elabora schemi nei quali sono sviluppate le linee formative, i contenuti delle relative attività e le competenze professionali da conseguire per ciascuna figura professionale o per gruppi di figure professionali;
individua i centri di formazione professionale presso i quali si svolgono le attività di formazione di cui all'art. 16 co. 2 della L. 196/1997;
valuta i contenuti formativi dei progetti realizzati nei territori in cui è particolarmente significativa la presenza di aziende del settore.
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e l'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative di formazione.
[...]

Allegato 5 Regolamento del Comitato Paritetico Nazionale (CPN)
1) Il Comitato Paritetico Nazionale (CPN), previsto dal Sistema di Relazioni Industriali - livello nazionale della Disciplina Generale del CCNL 23 maggio 2004 è formato da dodici rappresentanti, di cui sei designati da Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, e sei da Confindustria Marmo.
[...]
3) L'attività del CPN ha per oggetto le seguenti tematiche:
...
• evoluzione legislativa per le materie di interesse del comparto e per l'attività estrattiva;
• mercato del lavoro, ricerca ed innovazioni di prodotto, qualità, produttività e costo del lavoro;
• formazione professionale, sulla base di quanto previsto all’art 5 del CCNL;
• acquisizione dati sugli orari di fatto attuati nel comparto, con approfondimenti distinti per le attività di cava e di produzione, con riferimento alla normativa di legge in materia di orario di lavoro e di attività in cava;
• ambiente e sicurezza e sistemi di soccorso, come previsto dall'art. 27 - ambiente di lavoro;
...
Il CPN si occuperà, oltre agli argomenti suindicati, anche dal fenomeno del mobbing, con l'intento di pervenire ad una ricognizione di tale fenomeno nel settore tenendo anche conto della legislazione vigente.
4) A tali fini il CPN opera utilizzando dati conoscitivi che saranno forniti dalle parti medesime o provenienti od elaborati da Enti esterni pubblici e privati concordemente individuati e potrà esprimere indirizzi o orientamenti sulle materie oggetto di esame. In particolare verranno utilizzati dati provenienti dall'ICE, dalle camere di Commercio, dalle Amministrazioni pubbliche regionali, provinciali e comunali, dai Ministeri competenti, dalle UU.SS.LL., dalla Fiera Marmo Macchine di Carrara e dalla Fiera di Verona, dalle Associazioni di costruttori e di operatori, dagli Enti di formazione e dall’ISTAT.
Le parti si attiveranno, pertanto, sia singolarmente che congiuntamente, per la raccolta delle varie fonti dei dati che di volta in volta saranno ritenuti utili.
Il CPN potrà individuare eventuali fonti di finanziamento pubblico da utilizzare per progetti specifici.
Un rapporto particolare di scambio e collaborazione sarà tenuto con i Distretti industriali di settore, nonché, per le materie di specifica competenza, con gli Organismi paritetici territoriali di comparto, ove costituiti o da costituire. Nei rapporti con i predetti organismi il CPN potrà svolgere azione di coordinamento e di indirizzo per la individuazione di progetti da definire e sostenere a livello locale.
[...]
6) Il CPN si riunirà, anche fuori della propria sede, di norma semestralmente nei mesi di aprile e ottobre di ciascun anno e, in via straordinaria e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta di una delle due componenti.
Il CPN pertanto potrà stabilire, se del caso, al termine di ogni riunione la data della prossima convocazione e convocazioni straordinarie potranno essere richieste, con un preavviso di almeno 30 giorni, da Confindustria Marmo o congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Nell'ambito del CPN potranno essere costituiti gruppi di lavoro paritetici per l'approfondimento di specifiche tematiche.
[...]
8) Alle riunioni del Comitato potranno partecipare tecnici di parte (che per tale natura non potranno essere pubblici funzionari), qualificati nella materia da esaminare, della cui partecipazione l'Organizzazione invitante dovrà preavvertire tempestivamente le altre.
La partecipazione di altre persone (es. funzionari o tecnici di servizi pubblici, docenti universitari, ecc.) a determinate riunioni dovrà essere di volta in volta decisa dal CPN.
[...]

Allegato 6 Lavoratori interessati
Quadro A

Informazione - per moduli minimo di 1 ora - Ad opera dell'azienda Formazione - Ad opera dell'azienda
Soggetto

Oggetto
Nota: L'informazione può essere completata ai lavoratori anche con l'ausilio di opuscoletti eventualmente monografici e mirati

Criteri di aggregazione dei lavoratori
Contenuti
Durata

Note

Lavoratori in forza da almeno 1 anno (Norma transitoria, vale per 1° applicazione)
A) Sintesi delle principali disposizioni legislative sulla materia
B)Contenuti art. 21/626 con specifico riferimento ai rischi a cui il lavoratore è esposto ed alla mansione e funzione aziendale da questo ricoperta
1) Gruppi di rischio
2) Mansioni omogenee
3) Mansioni particolari
Richiami sui comportamenti da tenere:
a) normalmente
b) in relazione a rischi specifici e particolari
c) in caso di eventi anomali
4 ore
Lavoratori in forza da meno 1 anno (Norma transitoria, vale per la 1° applicazione, a regime: nuovi assunti)
A) (Idem)
B) (Idem)
1) Idem
2) Idem
3) Idem
Comportamenti da tenere
a) normalmente
b) in relazione ai rischi specifici e particolari
c) in caso di eventi anomali
8 ore
a) Trasferimento reparto
b) Cambio mansione
A) (Idem: Cenni)
B) (Idem: Richiami)
C) Indicazioni ed elementi relativi ai rischi ed alle problematiche concernenti il lavoro o la nuova mansione
1) Idem
2) Idem
3) Idem
Idem, con specifico riferimento alla fattispecie di interesse
2 ore
Salvo che per la destinazione ad attività "specialisti"
Introduzione:
a) Nuove tecnologie
b) Nuove sostanze
A) (Idem: Cenni)
B) (Idem: Richiami)
C) Indicazioni ed elementi relativi ai rischi ed alle problematiche connessi alle nuove sostanze introdotte ed alle nuove tecnologie
1) Idem
2) Idem
3) Idem
Idem
4 ore
Specialisti:
a) Pronto Soccorso
b) Prevenzione Incendi
c) Ecc.
A) (Idem)
B) (Idem)
C) Elementi riguardanti la funzione aziendale specifica di loro interesse
"Ad hoc" diversificato per specifica funzione aziendale
Nozioni necessarie e sufficienti per lo svolgimento della specifica funzione aziendale
4 ore
Per specializzazione
In attesa dell'eventuale emanazione del decreto interministeriale contenente tra l'altro, indicazioni sulla formazione (previsto dagli artt. 13 e 15)
Rappresentante Sicurezza A) (Idem)
B) (Idem)
C) Indicazioni sintetiche sui contenuti degli specifici rischi delle varie lavorazioni in atto nell'Azienda
"Ad hoc"
(come da accordo interconfederale del 22 giugno 1995 punto 3) v. quadro B
32 ore
(Come da Accordo Interconfederale)
v. Quadro B


Quadro B
Conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; Conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; Metodologie sulla valutazione del rischio; Metodologie minime di comunicazione.

Allegato 7
Spett. Feneal-Uil Spett. Filca-Cisl Spett. Fillea-Cgil
In relazione a quanto previsto dall'art. 27- ambiente di lavoro del CCNL materiali lapidei in merito al Rappresentante per la sicurezza, precisiamo che per unità produttiva si deve intendere anche ogni singola cava autonoma, pur se appartenente alla stessa azienda, escludendosi peraltro i singoli fronti della medesima cava.
Assomarmi
Roma, 10/02/2004