Tipologia: Ipotesi di accordo*
Data firma: 25 gennaio 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Unionmeccanica e Fim, Fiom, Uilm
Settori: Metalmeccanici, Az. Metalmeccaniche, P.M.I.
Fonte: FIOM
Note*: Rinnovo del CCNL 9 giugno 2003 (Non sottoscritto dalla Fiom)

Sommario:

 Proposta di accordo per il rinnovo contrattuale delle PMI metalmeccaniche
[Aumenti salariali]
Incremento dei minimi per livello
"Una tantum"
Elemento perequativo
Disciplina unificata operai - intermedi - impiegati
Art. xx - Sistema di informazione per la piccola e media industria metalmeccanica
A) Osservatorio nazionale
D) Informazione a livello aziendale [(oltre 300 dipendenti)]
Andamento malattia ed infortunio
Mobilità orizzontale nell'ambito dell'unità produttiva
• [F) Contrazioni temporanee orario di lavoro]
H) Organismo bilaterale nazionale per le piccole e medie industrie metalmeccaniche
Art. xx - Flessibilità della prestazione, lavoro a tempo parziale, lavoro a tempo determinato, lavoro temporaneo, telelavoro
A) Flessibilità della prestazione
• B) Lavoro a tempo parziale
C) Lavoro a tempo determinato e lavoro somministrato
• Norma transitoria
Inquadramento
Art. xx - Classificazione dei lavoratori
Art. xx - Orario di lavoro
Art. xx - Ambiente di lavoro
Art. xx - Decorrenza e durata
Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
Art. xx - Distribuzione del contratto
Art. xx - Permessi per cariche sindacali
Art. xx - Reperibilità
Quota contribuzione Una Tantum
Protocollo sulla "Disciplina del rapporto individuale di lavoro"
Unificazione delle Discipline speciali Parte prima, seconda e terza
 Allegato 1 - Disciplina unificata
Art. xx - Assunzione
Art. xx.- Periodo di prova
Art. xx - Entrata ed uscita
Art. xx - Sospensione ed interruzione e riduzioni del lavoro
Art. xx.- Recuperi
Art. xx - Festività
Art. xx - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo
Art. xx - Cottimo
Art. xx - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. xx - Mensilizzazione
Art. xx - Corresponsione della retribuzione
Art. xx - Ferie
Art. xx - Tredicesima mensilità
Art. xx - Aumenti periodici di anzianità
Art. xx - Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro
1) Visite di controllo
2) Conservazione del posto
3) Trattamento economico
Art. xx - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. xx - Congedo matrimoniale
Art. xx - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. xx - Servizio militare, servizio di volontariato civile e di cooperazione allo sviluppo
Art. xx - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. xx - [Indennità di anzianità e ]Trattamento di fine rapporto
Art. xx - Passaggio temporaneo e cumulo di mansioni
Art. xx - Indumenti di lavoro
Art. xx - Trasferte
Art. xx - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
Allegato .... Tabella dell'ex indennità di contingenza

Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti
Roma, 25 gennaio 2008
Unionmeccanica e Fim, Fiom, Uilm

Art. xx Sistema di informazione per la piccola e media industria metalmeccanica
Omissis
A) Osservatorio nazionale
Il sistema di informazioni a livello nazionale si realizza nell'ambito di un Osservatorio nazionale composto da 6 rappresentanti degli imprenditori e 6 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti, le cui modalità costitutive saranno definite dalle parti entro 6 mesi.
L'Osservatorio nazionale è sede di analisi, verifica, confronto e proposta sistematici sui temi di rilevante interesse delle parti ed in particolare:
- andamento e prospettive dei mercati;
- andamento, tendenze e prospettive di investimenti e di occupazione per settori e per territori ove esista una presenza significativa di aziende;
- tendenze dello sviluppo tecnologico;
- tipologie evolutive del mercato del lavoro con particolare riguardo all'occupazione femminile e giovanile, all'apprendistato, al lavoro somministrato, al contratto a termine, al part-timeed al lavoro temporaneo;
- l'andamento del costo del lavoro, con particolare riferimento alla legislazione contributiva e assistenziale, e andamento dello stesso nei Paesi dell'Unione europea;
...
- informazioni sui dati, ove disponibili, consuntivi sia qualitativi che quantitativi sull'occupazione, distinti per sesso, classi di età e qualifiche;
- l'andamento degli orari di fatto, disaggregato per donne, uomini, impiegati ed operai e per i diversi regimi di turno esistenti, con indicazioni delle ore di lavoro prestate oltre l'orario ordinario e della misura delle ore per le quali vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni;
- la formazione professionale, con l'indicazione disaggregata, ove possibile, per uomini, donne, lavoratori extracomunitari;
- tematiche della sicurezza e dell'ecologia, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni soprattutto per quanto attiene la qualità e la quantità dei rifiuti industriali; monitoraggio e analisi dell'andamento degli infortuni sul lavoro;
- l'Osservatorio opererà affinché la legislazione internazionale e i comportamenti delle pubbliche amministrazioni, preposte alla formazione professionale, siano coerenti con le esigenze del settore; potrà essere elaborato su queste materie un documento programmatico che dia indicazioni per lo sviluppo delle politiche formative del settore disaggregate per regioni e/o sottosettori.
Nell'Osservatorio, Unionmeccanica darà inoltre informazioni globali, riguardanti le aziende associate, su:
- stato e prospettive produttive e degli investimenti con riferimento agli effetti occupazionali ed ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali ed ai criteri generali della loro localizzazione;
- eventuale insorgere di crisi di settore;
- processi di ristrutturazione e riconversione in atto;
- utilizzazione del lavoro a domicilio disciplinato dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877 e andamento del decentramento produttivo.
Nell'ambito dell'Osservatorio nazionaleverranno verrà istituite le seguenti Commissioni:
- Commissione nazionale per le pari opportunità;
- Commissione paritetica nazionale per l'inquadramento.
L'Osservatorio svolge altresì la funzione di garantire la realizzazione della corretta ed uniforme applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Omissis
D) Informazione a livello aziendale(oltre 300 dipendenti)
Nelle aziende che occupano almeno 50 dipendenti saranno fornite alle RSU e/o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali dei sindacati stipulanti, su richiesta delle stesse anche per il tramite dell'API territoriale di riferimento le seguenti informazioni:
1) andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica attraverso i più significativi indicatori di bilancio;
a) prospettive produttive e programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o ampliamenti di quelli esistenti, nonché, sui criteri di localizzazione in Italia e all'estero;
b) prevedibili implicazioni dei predetti investimenti sulla occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
2) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nell'impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto:
a) le aziende forniranno informazioni sui dati consuntivi sia quantitativi che qualitativi dell'occupazione e su quelli relativi al prevedibile andamento occupazionale, anche in rapporto ai processi di ristrutturazione e riconversione aziendali, nonché, all'utilizzazione delle normative in materia di occupazione giovanile, agevolata e femminile in relazione anche agli esiti delle iniziative promosse a livello provinciale dalla Commissione pari opportunità;
b) le aziende forniranno informazioni in eventuali appositi incontri sui programmi di formazione professionale che vengano organizzati anche con il concorso di enti esterni;
3) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro, anche nelle ipotesi di cui all'articolo ...: informazioni intorno alle caratteristiche generali del decentramento produttivo, avente carattere permanente e/o ricorrente, nonché, riguardo alle articolazioni per tipologie dell'attività decentrata e alla sua localizzazioneindicata per grandi aree territoriali.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Su richiesta scritta delle Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati stipulanti, presentata entro 5 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui ai numerialle lettere che precedono, il datore di lavoro è tenuto ad avviare un esame congiunto nel livello pertinente di direzione e rappresentanza in funzione dell'argomento trattato.
I Rappresentanti sindacali possono formalizzare un proprio parere al quale il datore di lavoro darà risposta motivata.
La consultazione si intende in ogni caso esaurita decorsi 15 giorni dalla data fissata per il primo incontro.
I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza. La Direzione può autorizzare i rappresentanti dei lavoratori a trasmettere le informazioni riservate, nei limiti che saranno espressamente indicati, a lavoratori o a terzi, anch'essi vincolati dall'obbligo di riservatezza.
Eventuali contestazioni circa la qualificazione di riservatezza delle informazioni da parte della Direzione aziendale sono demandate alla Commissione di conciliazione di seguito definita.
Le parti convengono che entro il 31 luglio 2008 si procederà alla costituzione della Commissione di conciliazione che sarà composta da 7 membri di cui 6 designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti e da Unionmeccanica ed 1 di comune accordo.
I componenti la Commissione definiranno le modalità operative per un corretto funzionamento della Commissione.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, alla Commissione è demandato il compito di risolvere le controversie relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali dal datore di lavoro.
La Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla data di ricezione del ricorso da parte dei soggetti interessati.
Inoltre procederà a definire quanto rinviato dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 in ordine alla concreta determinazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno e che escludono l'obbligo per il datore di lavoro a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni.
La Commissione, sulla scorta delle esperienze aziendali acquisite, avrà inoltre il compito di individuare le modalità riguardanti l'autorizzazione dei rappresentanti dei lavoratori o eventuali consulenti a trasmettere informazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di riservatezza che saranno recepite dal CCNL
Le previsioni che precedono costituiscono attuazione della disciplina di cui al D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.
Nel caso di eventuali accordi aziendali in materia, le parti si incontreranno per verificare ed eventualmente armonizzare gli accordi esistenti.
Le Direzioni delle unità produttive con più di 200 dipendenti forniranno alle Rappresentanze sindacali unitarie e, tramite l'Associazione territoriale di competenza, ai Sindacati provinciali di categoria, informazioni preventive rispetto alla fase di realizzazione di decisioni assunte relativamente a processi di esternalizzazione comportanti rilevanti conseguenze sui livelli occupazionali in atto.
Quanto sopra non riguarda le normali le operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantiere, poste in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell'ambito della loro tipica attività.
Andamento malattia ed infortunio
Nelle aziende oltre i 200300 dipendenti, le Direzioni aziendali comunicheranno trimestralmente alla Rappresentanza sindacale unitaria i dati relativi alle mancate prestazioni a causa di malattia ed infortunio.
Mobilità orizzontale nell'ambito dell'unità produttiva
Le Direzioni delle unità produttive con più di 200 dipendenti informeranno preventivamente, in apposito incontro, le Rappresentanze sindacali unitarie e, per mezzo dell'Associazione imprenditoriale di competenza, i Sindacati provinciali di categoria, sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino significative aliquote di lavoratori nei casi in cui essi non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive delle attività aziendali, ivi comprese quelle delle aziende di installazione e di montaggio nell'ambito della loro specifica attività.
Dichiarazione a verbale
Le parti, sulla scorta dell'esperienza maturata, valuteranno l'opportunità di individuare uno schema di informativa standard da utilizzare in sede aziendale.
Omissis.
H) Organismo bilaterale nazionale per le piccole e medie industrie metalmeccaniche
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la bilateralità - anche espressa in sede di categoria e in raccordo con quellagià operante a livello confederale - rappresenta un ulteriore avanzamento nel processo di costruzione di unefficace sistema di gestione delle relazioni industriali compiuto sistema partecipativo in sede di categoria.attento ai bisogni espressi dalle aziende e dai lavoratori operanti nel settore e capace pertanto di orientare opportunamente gli indirizzi operativi degli enti preposti all'erogazione delle risposte necessarie.
Le parti stipulanti, pertanto, concordano di istituire un gruppo di lavoro che, entro settembre 2008 tenendo conto delle specificità del comparto e della consolidata esperienza maturata in tema di bilateralità nell'intero sistema in cui opera Unionmeccanica, entro il mese di settembre 2008, presenti a Unionmeccanica e Fim-Fiom-Uilm un progetto operativo per la creazione e l'individuazione di un Organismo bilaterale nazionale per le piccole e medie imprese metalmeccaniche, avente l'obiettivo primario che consisterà nell'essere interlocutore attivo e propositivo alle attività degli Osservatori e delle Commissioni nazionali e territoriali previste dal presente contratto, nonché dell'Ente bilaterale confederale (Enfea), di affiancare e supportare le attività degli Osservatori e delle Commissioni nazionali e territoriali, come previste dal presente CCNL
Il gruppo di lavoro verificherà anche la possibilità di collocare l'Organismo bilaterale nell'ambito più generale della bilateralità confederale. Misure e modalità di finanziamento dell'Organismo bilaterale saranno successivamente definite in funzione dei contenuti del progetto.
L'Organismo potrà avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti ovvero di strutture professionali esterne scelti di comune accordo e potrà essere articolato per sezioni tematiche, di cui una dedicata alla formazione ed una sulla salute e sicurezza.
La sezione formazione potrà raccordarsi con la Commissione nazionale per la formazione professionale e l'apprendistato, potrà essere interlocutore inoltre di Fapi per i progetti di settore per l'ambito territoriale.

Art. xx Flessibilità della prestazione, lavoro a tempo parziale, lavoro a tempo determinato, lavoro temporaneo, telelavoro
Omissis
A) Flessibilità della prestazione
[...]
Al fine di rendere più concreto l'adeguamento delle capacità aziendali, con un maggior utilizzo degli impianti, alle esigenze dell'andamento produttivo e di mercato e sulla scorta delle previsioni di vendita, l'azienda potrà ricorrere, anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori alla flessibilità settimanale o plurisettimanale dell'orario normale di lavoro.
I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni di orario nei dodici mesi tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro. Questi non potranno superare il limite di 45 ore settimanali ed essere inferiori a 35 ore settimanali; le compensazioni potranno attuarsi anche tramite altre modalità equivalenti. Rimane ferma la normale retribuzione del lavoratore per 40 ore settimanali.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, tutte le aziende potranno utilizzare la flessibilità anche con un orario di lavoro settimanale da un minimo di 32 ore settimanali ad un massimo di 48 ore settimanali.
Nel caso sopra indicato, qualora l'orario settimanale sia inferiore a 35 ore o superiore a 45 ore, sarà possibile effettuare un massimo di 64 ore all'anno oltre le 40 ore settimanali. Qualora, invece, l'orario di lavoro sia compreso tra le 35 ore e le 45 ore settimanali, non troverà applicazione tale limite.
[...]
Le parti concordano che, a livello aziendale, verranno convenute, tramite accordo, le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione dell'orario settimanale di cui al presente punto A) con le Rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del CCNL
Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non ha carattere ostativo rispetto alle norme di cui sopra.
La distribuzione della prestazione potrà essere articolata anche in giornate non cadenti nel periodo settimanale in cui è distribuito l'orario normale di lavoro con esclusione delle domeniche e delle festività.
[...]
La Direzione aziendale, la Rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del CCNL potranno concordare a livello aziendale altre forme di flessibilità della prestazione.
C) Lavoro a tempo determinato e lavoro somministrato
[...]
Il contratto di lavoro a tempo determinato è regolato dalla legge; il CCNL definisce la disciplina su attività stagionali, Premio di risultato, informazioni.
[...]
Nota a verbale
Verrà costituita una Commissione con poteri negoziali su contratti di inserimento, part-time e appalti, con conclusione dei lavori entro 6 mesi dall'avvio.

Inquadramento
Dichiarazione allegata all'accordo di rinnovo

[...]
Ciò premesso, le parti:
[...]
- ritengono, nel condividere la valutazione che i profondi cambiamenti organizzativi e tecnologici intervenuti in questi ultimi anni hanno in molti casi modificato la prestazione lavorativa e la professionalità ad essa connessa, che rispetto alla realtà industriale come oggi configurata saranno assunti nell'ambito del confronto i criteri di valutazione della prestazione elencati nel documento Fim, Fiom, Uilm con riferimento a quelli indicati sotto il titolo "dimensioni della professionalità" nei paragrafi "fattori di specializzazione" e "fattori trasversali";
[...]

Art. xx Ambiente di lavoro
Omissis
Al fine di dare una più completa informazione sui temi della sicurezza, le aziende potranno convocare un'ora all'anno di assemblea retribuita.
I documenti aziendali (documento di valutazione dei rischi e registro infortuni) saranno consegnati, con sottoscrizione di apposito verbale di consegna, in ottemperanza alle disposizioni di legge, al RLS, fermo restando che gli stessi documenti dovranno rimanere in azienda.
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti ed esclusivamente connesso all'espletamento delle proprie funzioni rispettando il segreto industriale anche in ordine ai processi lavorativi aziendali e il dovere di privacy sui dati sensibili di carattere sanitario riguardanti i lavoratori.

Al fine di dare una più completa informazione sui temi della sicurezza, le aziende attiveranno, con il coinvolgimento degli RLS, tutti gli strumenti informativi a loro disposizione, ivi compresa un'apposita ora all'anno di assemblea retribuita circa i temi della salute e sicurezza, con particolare riferimento alle tipologie di infortunio eventualmente ricorrenti e alle misure di prevenzione previste nonché alle problematiche emerse negli incontri periodici con gli RLS.
Copia in carta semplice dei documenti aziendali (documento di valutazione dei rischi e registro infortuni) sarà consegnata, su richiesta scritta e con sottoscrizione di apposito verbale di consegna, in ottemperanza alle disposizioni di legge, al RLS. Gli RLS sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti ed esclusivamente connesso all'espletamento delle proprie funzioni rispettando il segreto industriale anche in ordine ai processi lavorativi aziendali e il dovere di privacy sui dati sensibili di carattere sanitario riguardanti i lavoratori.

Art. xx Reperibilità
La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti.
Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
L'azienda che intenda utilizzare la reperibilità ne darà informazione preventiva alla Rappresentanza sindacale unitaria, di norma in apposito incontro, illustrando le modalità applicative che intende adottare, il numero dei lavoratori coinvolti e le loro professionalità.
Le aziende che utilizzano l'istituto della reperibilità incontreranno con periodicità annuale la Rappresentanza sindacale unitaria per verificare l'applicazione dell'istituto anche in relazione all'utilizzo della deroga al riposo giornaliero con specifico riferimento alla tipologia dei casi, alla loro frequenza e in relazione al carattere di eccezionalità della stessa.
Il lavoratore potrà essere inserito dall'azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione plurimensile di norma previo preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le aziende provvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.
[...]
Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace ed al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l'azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore debba permanere presso un luogo definito.
[...]
La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
- oraria;
- giornaliera;
- settimanale.
La reperibilità settimanale non potrà eccedere le due settimane continuative su quattro e non dovrà comunque coinvolgere più di sei giorni continuativi.
[...].

Allegato 1 - Disciplina unificata
Art. xx Assunzione
L'assunzione dei lavoratori è fatta in conformità alle norme di legge.
[...]
Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

Art. xx Recuperi
Fermo restando quanto previsto dall'art. ... (Sospensione ed interruzione del lavoro)3 Disciplina speciale, Parte prima, è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche o tra le Direzioni e le Rappresentanze sindacali o anche, per casi individuali, fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. xx Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo
1) É considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale settimanale, ovvero oltre l'orario normale giornaliero concordato aziendalmente nell'ambito dell'orario settimanale di cui all'art. ...
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e sarà contenuti nei limiti di due ore giornaliere e dieci settimanali, salvo per gli addetti ai reparti di produzione per i quali detto limite è di due ore giornaliere e otto settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, e fatto salvo quanto previsto dal 4° comma dell'art. 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, il lavoro straordinario sarà contenuto nel limite di 250 ore annuali per ciascun lavoratore.
Per le attività di manutenzione, installazione e montaggio, il lavoro straordinario sarà contenuto nel limite di 260 ore annuali per ciascun lavoratore.
Per le attività di riparazione aeronautica, navale e impiantistica, il lavoro straordinario sarà contenuto nel limite di 280 ore annuali per ciascun lavoratore.
L'azienda potrà ricorrere al lavoro straordinario nei seguenti casi indicativi:
a) necessità connesse alla manutenzione, al mantenimento e/o al ripristino delle funzionalità e sicurezza degli impianti;
b) esigenze straordinarie per vincolanti termini di consegna e/o presentazioni commerciali del prodotto;
c) situazioni relative a ritardi nella consegna di materie prime;
d) situazioni relative ad improvvise e non programmate richieste da parte dei clienti;
e) particolari situazioni dovute all'adempimento di pratiche di natura tecnico-amministrativa.
L'azienda potrà comandare prestazioni straordinarie fino ad un massimo individuale di:
- 48 ore annuali per ciascun lavoratore non turnista;
- 40 ore annuali per ciascun lavoratore turnista.
In tali casi l'azienda fornirà successivamente alle Rappresentanze sindacali unitarie, nei tempi tecnici possibili e comunque entro due settimane, le informazioni relative.
Per le restanti ore, la Direzione darà comunicazione preventiva, in apposito incontro, alle Rappresentanze sindacali unitarie. Sono esenti da tale informazione preventiva le attività di manutenzione, di installazione e di montaggio, per le quali è prevista una comunicazione a scopo informativo agli stessi Organismi.
Non verranno considerate ore straordinarie quelle eccedenti il normale orario di lavoro in regime di flessibilità di orario stesso e fino ad un massimo di 45 ore o di quanto risulti in applicazione dei commi 3 e 11 del punto A), Flessibilità della prestazione dell'art. ...
[...]

Art. xx Cottimo
1) Nei casi in cui, allo scopo di consentire l'incremento della produzione, la valutazione della prestazione di un lavoratore o di una squadra di lavoratori sia fatta in base al risultato delle misurazioni, o di criteri sostitutivi a stima, dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata alla osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza della organizzazione di lavoro o anche sia richiesta la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento (come nel caso di linee a catena, a flusso continuo, giostre, catene, circuiti, ecc.) soggette alla disciplina del lavoro a cottimo in quanto tecnicamente applicabile.
[...]
4) L'azienda, tramite la sua Associazione sindacale, comunicherà ai Sindacati provinciali dei lavoratori il sistema di cottimo in vigore in tutti i suoi elementi costitutivi. Le comunicazioni formeranno oggetto di esame da parte dei Sindacati provinciali che potranno richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti ed avanzare contestazioni di merito.
5) Nel caso di modifiche anche parziali dei cottimi di una certa rilevanza o che abbiano comunque influenza sul sistema in atto (es.: metodi di rilevazione dei tempi, coefficienti di maggiorazione, determinazione dell'utile di cottimo) oppure di introduzione di nuovi sistemi, l'azienda è tenuta a darne preventiva comunicazione ai Sindacati provinciali dei lavoratori.
6) I lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all'inizio del lavoro, per iscritto - per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell'utile di cottimo stesso.
[...]
21) I reclami relativi alla materia dei cottimi saranno presentati dal lavoratore ai capi incaricati dalla Direzione aziendale o direttamente agli Organismi sindacali aziendali, mentre in caso di contestazioni plurime o riguardanti operai collegati a cottimi collettivi ed ad altre forme di incentivo, il reclamo dovrà essere presentato direttamente agli Organismi aziendali sindacali.
[...]

Art. xx Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[...] ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere al precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[...]

Art. xx Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[...]

Art. xx Indumenti di lavoro
Il lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto alla azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini, portieri, sorveglianti, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.

Art. xx Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un impegno lavorativo assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli più o meno ampi di inoperosità, e che sono elencate nel R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657.
I) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell'energia elettrica, addetti alla sorveglianza, al presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti (ad esempio di climatizzazione e del calore, distribuzione fluidi, linee e condotte di gas ed acqua, segnaletica stradale e ferroviaria, allarme, ecc.) anche con sporadici interventi di manutenzione, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore. Nel caso di lavoratori assunti con un orario di lavoro normale pari a 48 ore settimanali l'orario di lavoro sarà computato come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.
Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.
[...]