Cassazione Penale, Sez. 4, 17 dicembre 2014, n. 52439 - Infortunio con un macchinario: prescrizione


 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
\P.E.\ N. IL *17/08/1968*;
avverso la sentenza n. 8537/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 16/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALLI Massimo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Binda Maria, del Foro di Milano, in sost. dell'avv. Muccitelli Antonio del Foro di Milano, per \P.E.\,
che concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso ai cui motivi si riporta.


Fatto


1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di \P.E.\ avverso la sentenza emessa in data 16.4.2013 dalla Corte di appello di Roma che, in riforma di quella in data 14.10.2010 del Giudice monocratico del Tribunale di Cassino, dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine alle contravvenzioni di cui ai capi a) di cui al D.Lgs. n. 624 del 1994, art. 35, comma 2 e art. 89, comma 2, lett. a) e b) di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 72 e art. 389, lett. c) perchè estinte per prescrizione e rideterminava la pena per il residuo reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme a tutela degli infortuni sul lavoro, in Euro 1.500,00 di multa.

2. Secondo l'imputazione residuale, al \Pelle\ era contestato il reato di cui all'art. 590, comma 3 in relazione all'art. 583 c.p., n. 1) perchè, quale direttore con delega di legale rappresentante, dello stabilimento R.M. spa, e datore di lavoro, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, nonchè inosservanza di leggi e regolamenti, in particolare del D.Lgs. n. 624 del 1994, art. 35, comma 2 e D.P.R. n. 547 del 1955, art. 72, ponendo in essere la condotta di cui alle contravvenzioni estinte per prescrizione, ed in particolare omettendo di regolamentare la fase lavorativa della macchina bobinatrice BELOIT nel suo funzionamento a marcia lenta, in modo da evitare la presenza del lavoratore nei pressi della zona di avvolgimento della bobina durante il funzionamento della stessa e omettendo altresì di predisporre un dispositivo di blocco sui due cancelletti di accesso al corridoio tra la culla e i rulli della bobinatrice, che entrasse in funzione anche per la marcia lenta, cagionava lesioni personali gravi al lavoratore \N.F.\, che, nell'effettuare l'operazione di ribobinatura di una bobina di carta nel corridoio tra la culla e i rulli della predetta bobinatrice BELOIT, provvedeva ad inserire i fogli di carta tra i rulli in movimento e rimaneva con la mano sinistra schiacciata tra i rulli portanti e la bobina in formazione, riportando "trauma della mano sx con interessamento dei muscoli con totale scollamento del palmo della mano e ferita lacero contusa del palmo della mano con lesione muscolare e frattura della falange ungueale del 3 e 4 dito - frattura del processo stiloide dell'ulna sx" con inabilità temporanea al lavoro fino al 18.9.2006 (fatto del *3.5.2006*).

3. Il ricorrente deduce la mancanza di motivazione e la violazione di legge in ordine al ritenuto nesso causale tra la condotta addebitata all'imputato e il sinistro occorso.

Diritto


4. In via preliminare, deve immediatamente rilevarsi ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1, che è ormai decorso, in assenza di sospensioni per un periodo utile ad oggi, alla data del 3.11.2013, il termine prescrizionale di anni sette e mesi sei previsto per il reato contestato dall'art. 157 c.p. e art. 161 c.p., u.c. (nel testo vigente, attesa l'emissione della sentenza di primo grado ben dopo l'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005).

5. Onde, attesa l'assenza delle condizioni evidenti per un pieno proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p., comma 2 e di cause d'inammissibilita, dispone l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza in ordine al reato contestato perchè estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2014