Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 17 dicembre 2014, n. 52446 - Mancata protezione del vano ascensore e infortunio di un lavoratore: responsabilità del committente


 

 

La Corte afferma che è "ravvisabile la colpa in capo al F.G., nella qualità di committente, per non aver controllato che la ditta appaltatrice fosse fornita di dotazioni di sicurezza e agisse nel rispetto della normativa antinfortunistica, non avendo, in particolare, verificato in alcun modo nè le capacità organizzative della ditta scelta nè l'effettivo rispetto degli obblighi di legge, dato che egli si recava regolarmente presso il cantiere per verificare l'andamento dei lavori ed essendo evidente e riconoscibile da chiunque il rischio generico da caduta connesso al fatto che il vano ascensore non fosse protetto in modo adeguato.

Va considerato, invero, che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente ancorchè detto principio non possa applicarsi automaticamente, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. Nel caso che occupa la corte territoriale ha verificato in concreto quale è stata l'incidenza della condotta del F.G. nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avendo dato conto del fatto che la ditta M.N. non disponeva di adeguata organizzazione, tanto che i ponteggi erano stati predisposti dal F.G.. Ed ha considerato, altresì, la regolarità con cui il committente si recava in cantiere per controllare l'andamento dei lavori nonchè la agevole ed immediata percepibilità della situazione di pericolo connessa al fatto che il vano ascensore non appariva adeguatamente protetto. Il ricorso proposto dal F.G. è, perciò, inammissibile per manifesta infondatezza."


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente -
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
Dott. ZOSO Liana M. T - rel. Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
\M.N.\ N. IL *25/11/1960*;
\F.G.\ N. IL *09/02/1968*;
avverso la sentenza n. 1364/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del 02/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALLO Massimo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. FERDRECOLI, in sostituzione dell'avv. RONCONI Per \F.G.\ che chiede l'accoglimento del ricorso.

Fatto

La corte di appello di Ancona, con sentenza pronunciata il 2 maggio 2013, dichiarava estinti per maturata prescrizione i reati contravvenzionali in materia di infortuni sul lavoro ascritti a \M.N.\ e confermava la sentenza emessa dal tribunale di Pesaro il 10 gennaio 2011 nella parte in cui aveva dichiarato \M.N.\ e \F.G.\ responsabili del reato di cui agli artt. 40 e 41 c.p., art. 590 c.p., commi 2 e 3, art. 583 c.p., prima parte, n. 1, perchè, ciascuno con condotte indipendenti, il \M.N.\ nella qualità di titolare dell'impresa individuale omonima esecutrice dei lavori di carpenteria ed il \F.G. nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione dell'Impresa edile F. S.r.l., esecutrice dei lavori relativi al cantiere, per imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, omettendo di assicurare che le aperture lasciate sui solai e lucernari fossero dotate di normale parapetto ovvero coperte con tavolato solidamente fissato, cagionavano al lavoratore \EK.N.\ lesioni personali gravi, consistite in frattura biossea della gamba destra e contusioni escoriate della mano sinistra, dato che questi era precipitato da un'altezza di circa 3 m in seguito al cedimento di due tavole di legno poste a copertura del vano ascensore.

Il fatto era stato commesso in *Pesaro il 28.2.2006*.

Avverso la sentenza della corte d'appello proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.

\M.N.\ deduceva, con il primo motivo, inosservanza di norme processuali poichè la corte d'appello aveva rigettato l'eccezione proposta relativa alle irregolare costituzione delle parti.

Con il secondo motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo alla graduazione della pena e per non aver la corte dichiarato prescritto il reato ascritto.

\F.G.\ deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la responsabilità del sinistro era ascrivibile al solo \M.N.\ poichè il fatto di aver fornito le impalcature non evidenziava la circostanza che egli fosse presente in cantiere e potesse rendersi conto delle omissioni nelle quali era incorso l'appaltatore. Il \M.N.\, invero, aveva gestito il cantiere in piena autonomia senza alcuna interferenza da parte del \F.G. ed, in particolare, l'obbligo di predisporre le misure di protezione del vano ascensore incombeva sulla sola impresa appaltatrice la quale aveva presentato l'offerta dichiarando di possedere, nell'ambito dei lavori di carpenteria e, più nel dettaglio, di disarmo, tutte le competenze tecniche e di formazione delle maestranze. E non vi era alcun obbligo di controllo in capo al committente nè si doveva sottacere il fatto che egli aveva nominato un coordinatore per verificare le modalità di lavoro eseguite dal subappaltatore.

Diritto

Osserva la corte che il primo motivo di ricorso proposto dal \M.N.\ è inammissibile in quanto egli si duole genericamente dell'irregolare costituzione delle parti deducendo che la notifica ex art. 157 c.p.p., comma 8 bis sarebbe irregolare ma omette financo di indicare l'atto al quale si riferisce.

Il secondo motivo, attinente alla dosimetria della pena, è inammissibile per manifesta infondatezza in quanto la sanzione irrogata si colloca nella forbice edittale prevista dalla norma.

Ha proceduto, poi, la corte al giudizio di equivalenza e non di prevalenza delle attenuati generiche con l'aggravante contestata al capo e dell'imputazione con valutazione che non può essere sindacata dalla corte di legittimità tenuto conto che il giudizio di valenza cui consegue la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. U, Sent. n. 10713 del 25/02/2010 Ud.,Rv. 245931; Sez. 5, Sent. n. 5582 del 30/09/2013 Rv. 259142).

Infine è inammissibile il motivo di ricorso afferente la mancata declaratoria della estinzione per prescrizione in quanto il termine di prescrizione del reato ascritto (28.8.2013) è successivo alla pronuncia della sentenza della corte d'appello (2.5.2013). Quanto al ricorso proposto da \F.G.\, si osserva che al giudice di legittimità resta preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516 ).

Esaminata in quest'ottica, la motivazione della sentenza impugnata appare scevra da vizi logici nella parte in cui ha sussunto il comportamento del \F.G. nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 590 cod. pen. ritenendo ravvisabile la colpa in capo al \F.G., nella qualità di committente, per non aver controllato che la ditta appaltatrice fosse fornita di dotazioni di sicurezza e agisse nel rispetto della normativa antinfortunistica, non avendo, in particolare, verificato in alcun modo nè le capacità organizzative della ditta scelta nè l'effettivo rispetto degli obblighi di legge, dato che egli si recava regolarmente presso il cantiere per verificare l'andamento dei lavori ed essendo evidente e riconoscibile da chiunque il rischio generico da caduta connesso al fatto che il vano ascensore non fosse protetto in modo adeguato.

Va considerato, invero, che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente ancorchè detto principio non possa applicarsi automaticamente, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. Nel caso che occupa la corte territoriale ha verificato in concreto quale è stata l'incidenza della condotta del \F.G. nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avendo dato conto del fatto che la ditta \M.N.\ non disponeva di adeguata organizzazione, tanto che i ponteggi erano stati predisposti dal \F.G.. Ed ha considerato, altresì, la regolarità con cui il committente si recava in cantiere per controllare l'andamento dei lavori nonchè la agevole ed immediata percepibilità della situazione di pericolo connessa al fatto che il vano ascensore non appariva adeguatamente protetto. Il ricorso proposto dal \F.G. è, perciò, inammissibile per manifesta infondatezza.

L'inammissibilità dei ricorsi proposti non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, il rilievo della prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello ( cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 ).

Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibili a colpa dei ricorrenti (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille Euro ciascuno, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2014