Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 4 aprile 2008
Validità: 01.03.2008 - 29.02.2012
Parti: Fieg, Asig e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Poligrafici
Fonte: UIL Basilicata
Note*: Rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2007

Sommario:

 Norme generali
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità
Art. 19 - Classificazione unica
Art. 26 nuovo articolo - Telelavoro
Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani
Decorrenza e durata
Parte economica
Minimi tabellari
Parametro intermedio per capomacchina
Maggiorazioni di turno
Formazione
Parte VI nuova parte
 Norme riguardanti il poligrafico destinato a lavorazioni non attinenti i giornali quotidiani
Addetti alle lavorazioni non attinenti i giornali quotidiani
Art. 1 - Orario di lavoro
Art. 2 - Lavoro straordinario
Art. 3 - Festività e lavoro festivo
Art. 4 - Ferie
Art. 5 - Gratifica natalizia
Art. 6 - Trattamento economico
Art. 7 - Previdenza complementare
Art. 8 - Norme di rinvio
Minimi tabellari

L'anno2008, il giorno 4 del mese di aprile in Roma tra la Federazione italiana editori giornali, l'Associazione stampatori italiana giornali e il Sindacato lavoratori comunicazione, la Federazione informazione spettacolo telecomunicazioni, la Unione italiana lavoratori della comunicazione è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per la rinnovazione del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa scaduto il 31 dicembre 2007.
Detta ipotesi, non modificabile, sarà sottoposta al giudizio dei lavoratori entro il 29 aprile 2008 e diventerà applicabile all'atto della firma definitiva.

Norme generali
Art. 1 Validità e limiti di applicabilità

[...]
Il 3° comma dell'art. 1 è sostituito dalla seguente formulazione: "Ai fini dell'applicazione del presente contratto si intendono per aziende editrici di quotidiani le aziende che editano testate a contenuto giornalistico per almeno cinque numeri settimanali.
Il presente contratto si applica altresì all'attività produttiva di quotidiani free press aventi le caratteristiche di cui al comma precedente".

Art. 26 (nuovo articolo) Telelavoro
Il telelavoro costituisce svolgimento dell'attività lavorativa al di fuori delle sedi aziendali con l'utilizzo di tecnologie informatiche.
[...]
La Direzione aziendale e la RSU definiscono le modalità applicative delle norme del presente contratto per i soggetti che prestano attività lavorativa di telelavoro in regime di subordinazione, nonché per gli aspetti connessi all'utilizzo dei supporti tecnici necessari per lo svolgimento della prestazione e ai relativi costi.
Valgono per il resto le disposizioni dell'accordo interconfederale del 9 giugno 2004.
La normativa di cui al presente articolo trova applicazione in via sperimentale per un periodo biennale decorrente dalla data di stipula della presente rinnovazione, nelle aziende che intendano avvalersi di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Formazione
La normativa relativa all'Osservatorio tecnico per i quotidiani e le agenzie di stampa è integrata dalla seguente disposizione:
"FIEG e Organizzazioni sindacali, anche in considerazione delle esperienze maturate nell'ambito dell'Osservatorio in materia di formazione e riqualificazione professionale, nella convinzione che i processi produttivi ed il loro continuo evolversi richiedono un coerente adeguamento delle capacità professionali al fine di un ottimale utilizzo degli impianti e dei processi produttivi, demandano alla Commissione per la formazione professionale costituita presso l'Osservatorio l'individuazione di specifiche iniziative, anche progettuali, in materia.
In tale contesto le parti riconoscono particolare rilevanza alla formazione dei Rappresentanti per la sicurezza nel rispetto degli accordi vigenti e della legislazione in materia".

Parte VI (nuova parte)
Norme riguardanti il poligrafico destinato a lavorazioni non attinenti i giornali quotidiani
Addetti alle lavorazioni non attinenti i giornali quotidiani

Il lavoratore opera nelle aree produttive che ricomprendono, sulla base delle esigenze aziendali, le fasi della fotoformatura e stampa, nonché della spedizione del prodotto non quotidiano.
Nell'arco giornaliero della prestazione lavorativa il lavoratore espleta tutte le funzioni ricomprese nel ciclo produttivo dell'area con mobilità e mutuabilità delle mansioni.
Il lavoratore ha diritto al seguente trattamento:

Art. 1 Orario di lavoro
La prestazione lavorativa giornaliera viene effettuata in orario diurno ed ha inizio non prima delle ore 6 e termine entro le ore 22.
Fermo restando il riposo settimanale di legge, l'orario di lavoro ordinario è fissato in 37 ore settimanali distribuite su cinque giorni, con orario di lavoro giornaliero pari a 7 ore e 24 minuti. Il sesto giorno è considerato lavorativo a tutti gli effetti.
In sede aziendale, previo confronto con la RSU, vengono individuati i 5 giorni della settimana in cui viene svolta la prestazione lavorativa, anche in relazione agli specifici carichi produttivi.
Fermo restando il limite delle 45 ore settimanali di lavoro, regimi diversi di orario settimanale considerati utili per la realizzazione dei programmi produttivi dell'impresa attraverso la migliore e più efficiente organizzazione del lavoro debbono, in ogni caso, rispettare i limiti quantitativi di orario previsti dal presente contratto.
Modelli di flessibilità dell'orario ordinario giornaliero, connessi anche alla intensità della attività produttiva, possono essere contrattati a livello aziendale nei limiti quantitativi settimanali previsti dal presente articolo.

Art. 2 Lavoro straordinario
É considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario lavorativo giornaliero di cui all'art. 1 ovvero quello concordato.
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte del lavoratore. Tuttavia il lavoro straordinario deve essere garantito per esigenze indifferibili e nei casi di specifiche necessità tecnico-produttive ovvero nei casi di forza maggiore. Rientrano in tali casi:
- il fronteggiare un pericolo grave ed immediato ovvero un danno alle persone o alla produzione;
- il rispetto di scadenze legate all'ultimazione di commesse ovvero ad adempimenti fiscali o amministrativi.
Il lavoro straordinario viene retribuito con una maggiorazione del 40% sulla retribuzione oraria ordinaria.

Art. 8 Norme di rinvio
In aggiunta alle disposizioni di cui ai precedenti articoli trovano altresì applicazione - quando compatibili - le seguenti disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa:
- norme operai: artt. 1, 2, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 (ad eccezione della nota a verbale) 26, 27 e 28;
- norme generali: artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 24.