Tipologia: Accordo
Data firma: 1 giugno 2004
Validità: 01.06.2006
Parti: Delegazione di parte pubblica e Delegazione di parte sindacale
Comparti: P.A., Enti locali, Prov. Reggio Emilia, Co.Co.Co.
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Contratti individuali di collaborazione
Modalità di esecuzione della collaborazione e modalità di gestione delle informazioni
Collegamento funzionale
Compenso e modalità di erogazione
Previdenza - Assicurazioni - Trasferte
Impossibilità temporanea della prestazione in caso di infortunio, malattia, maternità
Sicurezza sul lavoro
Formazione
Risoluzione del contratto
Commissione paritetica
Diritti sindacali
Disposizioni finali
Elementi di rimando

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati con la provincia di Reggio Emilia
- Regolamentazione e garanzia di tutele specifiche -


Premessa
Il presente accordo regolamenta i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati con la Provincia di Reggio Emilia e disciplina le specifiche garanzie di tutela nei loro confronti, senza con ciò mutarne la natura giuridica propria.
Le parti danno atto che la vigente normativa, della quale di seguito si riportano gli estremi, ha regolamentato, in relazione ai contratti di Co.Co.Co, i seguenti istituti:
L. 335/95 - obbligo di contribuzione previdenziale INPS;
L. 342 del 21.11.2000 - assimilazione dei redditi derivanti da prestazioni di lavoro coordinate e continuative dal 01.01.2001 ai redditi da lavoro dipendente;
D.Lgs. n. 38 del 23.02.2000 - estensione della tutela assicurativa Inail contro gli infortuni dal marzo 2000;
L. 488/99 e D.M. 12.01.2001 - tutela della malattia dal 01.01.2000 con corresponsione da parte dell'INPS di un'indennità in caso di degenza ospedaliera;
D.M. 04.04.2002 - riconoscimento dell'assegno al nucleo familiare e dell'indennità di maternità erogabili con le stesse modalità utilizzate per i lavoratori dipendenti;
D.M. 02.10.2001 - facoltà di riscattare periodi antecedenti l'entrata in vigore, l'1.4.1996, dell'obbligo assicurativo;
Art. 410 c.p.c., nota Ministero del Lavoro n. 22964 del 19.10.1998 - competenza del Giudice del Lavoro e applicabilità del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative ha carattere eccezionale e non può prefigurarsi in alcun modo come tipologia ordinaria nell'attivazione dei rapporti di lavoro. L'assunzione a tempo indeterminato è riconosciuta come la tipologia contrattuale atta a soddisfare la programmazione funzionale e programmatica dei fabbisogni, dei piani e dei programmi d'attività.
In questo senso l'Ente pubblico opera per favorire la strategia di stabilizzazione dei rapporti di lavoro come condizione per valorizzare la crescita professionale dei lavoratori; una strategia coerente con le politiche del lavoro e dello sviluppo economico del territorio che la Provincia intende perseguire sul piano generale.
Vista tale premessa si precisa ulteriormente che l'utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative è riferito:
ad attività non rientranti tra quelle ordinarie e/o non programmabili dall'Ente nel medio e lungo periodo ed, inoltre, per progetti co-finanziati da enti o istituzioni esterne, temporalmente determinati, qualora sia impossibile attivare, in entrambi i casi, forme di contratto di lavoro dipendente a tempo determinato.
al caso, ancora, di progetti e programmi finanziati ai sensi di specifiche regolamentazioni (v. FSE) che rendano non attivabili altre modalità e tipologie contrattuali.
Nei casi sopra citati, l'Ente si impegna a dare comunicazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente accordo in relazione alle eventuali attivazioni dei rapporti e alle causali che sottendono alle stesse.
Vengono escluse dal campo di applicazione del presente accordo, le collaborazioni occasionali, intendendosi per tali i contratti in monocommittenza non superiori ai trenta giorni nell'arco dell'anno solare e per compensi maturati non superiori ai 5000 Euro.
L'Ente Provincia si impegna, conseguentemente, a cogliere tutte le possibilità che si presenteranno per la progressiva stabilizzazione dei lavoratori atipici così come ribadito dai contenuti del piano occupazionale per l'anno 2004.
Visto il permanere, comunque, di tali figure contrattuali, L'Ente provincia e le OO.SS. scriventi si impegnano a dar luogo a elementi di negoziazione collettiva di questi profili e professioni.
Il presente accordo definisce un primo livello del processo negoziale che continuerà a svilupparsi nel tempo a partire dagli elementi di rimando riportati in appendice che costituiscono parte integrante del presente accordo

Contratti individuali di collaborazione
Le parti convengono di inserire nel contratto individuale di lavoro, da stilare in forma scritta, il richiamo alla sopra indicata normativa, a tutela del collaboratore.
Nel contratto dovranno essere riportate inoltre le seguenti indicazioni:
a) Identità delle parti e indicazione della struttura di attività;
b) L'indicazione del contenuto caratterizzante della collaborazione che viene dedotto e reso esplicito in contratto.
c) Modalità di esecuzione della collaborazione e modalità di gestione delle informazioni;
d) Durata determinata o determinabile della prestazione, la gestione delle eventuali proroghe e il monitoraggio degli stati di avanzamento;
e) L'individuazione del monte ore mensile presumibilmente occorrente per fornire la prestazione richiesta;
f) Individuazione delle forme e delle modalità di coordinamento con il Committente;
g) Compenso e modalità di erogazione;
h) Modalità di rimborso delle spese sostenute dal collaboratore per missioni;
i) Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione in caso di infortunio, malattia, maternità;
j) Casi e modalità di recesso o risoluzione del contratto con i relativi termini di preavviso;
k) Eventuale clausola di esclusività con la relativa indennità.
Le parti si impegnano a redigere, in tempi brevi, uno schema contratto standard da utilizzarsi per regolamentare i rapporti oggetto del presente accordo.

Modalità di esecuzione della collaborazione e modalità di gestione delle informazioni
I tempi e le modalità della prestazione dovranno essere concordati con il Dirigente di riferimento in base agli obiettivi dell'incarico ricevuto e potranno essere modificati in relazione allo sviluppo del progetto da portare a compimento.
La realizzazione del progetto verrà monitorata con appositi stati di avanzamento da redigersi a cura del collaboratore secondo tempi e modalità da stabilirsi nei singoli contratti a seconda della natura del progetto.
Nel contratto individuale di collaborazione verranno indicate le modalità di utilizzo delle strutture e degli strumenti messi a disposizione dal committente per garantire il corretto svolgimento della prestazione.
Il collaboratore è tenuto all'osservanza delle regole in materia di segreto d'ufficio così come definito dai contenuti del CCNL Enti Locali.
Il collaboratore può intrattenere rapporti professionali con soggetti diversi dalla Provincia, a condizione che non configurino conflitto di interessi e che non creino danno all'immagine e pregiudizio all'Ente: la Provincia può richiedere che il collaboratore presti la sua opera esclusivamente a proprio favore, dietro pagamento di una apposita indennità la cui misura sarà stabilita in accordo fra le parti.
Le presenti clausole rivestono per il Committente carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Collegamento funzionale
Il prestatore opera in collegamento funzionale con il committente per lo svolgimento della sua attività, pur non essendo assoggettato gerarchicamente né disciplinarmente al committente.

Compenso e modalità di erogazione
Il compenso sarà erogato in mensilità posticipate mediante prospetto paga, il cui mandato sarà emesso entro il giorno 5 del mese successivo; per la sola mensilità di dicembre il mandato sarà emesso anticipatamente entro la fine del mese.
Il compenso annuo si intende corrisposto a fronte di una prestazione la cui corretta esecuzione comporta un impegno di 12 mesi, nei quali va compreso e calcolato un periodo minimo di 1 mese per il recupero psico-fisico del collaboratore.
Il collaboratore concorderà preventivamente con il Responsabile di riferimento i periodi in cui non presterà la propria opera.
Resta concordemente inteso, fra le parti firmatarie del presente protocollo, che pure in assenza di specifici riferimenti economici e normativi, per le prestazioni di collaborazione di cui al presente accordo che possono trovare analogia con compiti e funzioni svolti da dipendenti, il compenso non potrà essere inferiore al trattamento economico lordo complessivo dei dipendenti medesimi ai sensi del CCNL degli EE.LL.

Previdenza - Assicurazioni - Trasferte
Il Committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e a stipulare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del Collaboratore (Assicurazione obbligatoria Inail).
Il Committente da atto che la polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata dall'Ente copre anche eventuali danni ascrivibili all'operato dei Collaboratori in quanto tale polizza è prestata per la "R.C. derivante all'assicurato nella sua qualità di Provincia di R.E., nonché del suo legale rappresentante, degli amministratori e dei dipendenti, di tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall'assicurato....in relazione allo svolgimento di attività e di compiti, ovunque svolti, previsti dalle norme e comunque di fatto svolti"
Qualora la prestazione richiesta comporti la necessità per il collaboratore di recarsi in trasferta, le spese di viaggio, vitto e alloggio, saranno rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione. Il collaboratore predisporrà il riepilogo dalle spese sostenute per lo svolgimento delle sue attività per conto dell'Ente entro il 5 del mese successivo. L'Ente provvederà al pagamento, contestualmente al compenso relativo al mese successivo.

Impossibilità temporanea della prestazione in caso di infortunio, malattia, maternità
Le parti convengono che, ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione per i seguenti motivi:
Infortunio
Malattia
Maternità
il rapporto di collaborazione sarà sospeso per i seguenti periodi:
Infortunio: fino a guarigione clinica;
Malattia: per un periodo massimo di giorni 60 nell'anno solare;
Maternità per 180 giorni;
Tale previsione si amplia in caso di astensione anticipata per gravidanza a rischio certificata nelle forme di legge.
Durante tali periodi non verrà corrisposto alcun compenso.
In caso di assenza per maternità, anche superiore a quella prevista, il contratto sarà prorogato per il tempo necessario alla conclusione del progetto e comunque per una durata non superiore a quella dell'assenza, sempre che l'oggetto della prestazione non sia già stato ottenuto o non sia divenuto inutile.
Il collaboratore dovrà comunicare tempestivamente al committente l'impossibilità di eseguire la prestazione al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative.
In caso di malattia il collaboratore dovrà presentare entro 48 ore al Committente la relativa documentazione sanitaria.
In caso di malattie il compenso del collaboratore non subirà alcuna decurtazione per i primi 3 gg. e per un totale di 12 gg. in un anno: tale previsione non costituisce indicativo di subordinazione ma, in considerazione del grado di autonomia e di flessibilità della prestazione, la breve assenza non pregiudica l'esecuzione della prestazione stessa e pertanto risulta compatibile con la realizzazione degli obiettivi previsti.
L'Amministrazione accantonerà per ciascun collaboratore una somma pari ad € 500 annue, all'interno delle sue spettanze, al fine di consentire ad ogni collaboratore di stipulare forme mutualistiche per l'assistenza e l'erogazione di prestazioni sociali Nei casi di impossibilità temporanea di erogazione della prestazione. (A livello di indicazione generale in caso di malattia, maternità e copertura dell'assistenza medica e diagnostica). Detta somma verrà corrisposta, in un'unica soluzione dietro presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il collaboratore attesti di aver sottoscritto un contratto che preveda la corresponsione delle prestazioni sociali di cui sopra.

Sicurezza sul lavoro
Il Committente è impegnato ad applicare tempestivamente le misure di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ivi compresi gli obblighi della relativa formazione e informazione, in conformità a quanto previsto dalla legge [dlgs] 626/94, anche a chi opera con le forme contrattuali oggetto del presente protocollo.

Formazione
Considerando che la formazione è uno degli aspetti più importanti ai fini della qualità e della valorizzazione del lavoro, l'Ente si impegna a favorire e a farsi carico dell'accesso ad opportunità formative qualora ciò sia funzionale al buon esito del progetto. Al termine del percorso formativo o dell'attività lavorativa, l'Ente rilascerà una certificazione utile ai fini curriculari dell'attività formativa svolta.

Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il collaboratore decida di interrompere il rapporto prima della sua naturale scadenza, dovrà darne comunicazione, mediante raccomandata A.R., con un preavviso di giorni 30, riferito ai rapporti di durata annuale.
Tale periodo sarà riproporzionato in caso di contratti di durata inferiore e/o superiore.
Il periodo di preavviso non si applica nei seguenti casi da considerarsi di grave inadempienza contrattuale da parte del Committente:
[…]
* reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza;
* mancata applicazione e informazione relativamente ai contenuti del presente accordo;
* mancato riconoscimento dell'agibilità sindacale.
Il Committente potrà risolvere il contratto nei seguenti casi:
gravi inadempienze contrattuali;
danneggiamento o furto di beni;
[…]

Commissione paritetica
Le parti concordano di costituire una commissione paritetica che avrà le seguenti funzioni:
garanzia del rispetto delle intese intercorse;
esame di tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di istituti e clausole contrattuali;
garanzia e conciliazione, con il tentativo di bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra committente e prestatore entro 10 giorni dalla comunicazione di una delle parti.
La commissione è composta da un numero uguale di membri nominati dal Committente e dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, in numero di uno per ogni sindacato firmatario.
Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'interpretazione del presente accordo, ovvero al rapporto di lavoro, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Emilia.

Diritti sindacali
Le parti convengono quanto segue:
I collaboratori hanno diritto di sospendere l'erogazione della prestazione in corrispondenza delle assemblee indette dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, per un massimo di 10 ore annuali, in quanto tale sospensione non pregiudica il perseguimento degli obiettivi fissati dal contratto individuale. Resta inteso che la convocazione dell'assemblea avverrà di norma con richiesta scritta inviata almeno 5 giorni prima all'Ente.
[…]
Il committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie del presente accordo e/o consentirà l'utilizzo delle bacheche esistenti nei vari luoghi di lavoro.
I collaboratori che prestano la loro attività presso l'Ente potranno individuare una loro referenza, composta di tre persone da loro elette, che si coordinerà funzionalmente con la RSU per le materie di pertinenza dei rapporti di collaborazione.
Ogni referente dei collaboratori può sospendere l'erogazione della prestazione per l'espletamento della sua attività sindacale fino ad un massimo di 20 ore annuali in quanto tale sospensione non pregiudica il perseguimento degli obiettivi fissati dal contratto individuale.
Sarà cura di ogni Sigla Sindacale comunicare i nominativi dei referenti dei Co.Co.Co. che potranno beneficiare dei permessi di che trattasi

Disposizioni finali
Tutte le indicazioni contenute nel presente protocollo sono riferite a rapporti di durata di dodici mesi e vengono riproporzionate per contratti di collaborazione di durata inferiore o superiore.
[…]
Le parti concordano, alla luce del carattere sperimentale dell'intesa, sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità annuale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte e per introdurre modifiche innovative.
[…]
Le parti si impegnano, qualora intervengano modifiche di carattere legislativo, ad incontrarsi in tempi brevissimi, per negoziare, se del caso, il contenuto del presente accordo con la normativa entrata in vigore.

Elementi di rimando:
L'Ente Provincia, le OO.SS. firmatarie del presente accordo e le rappresentanze dei lavoratori si impegnano ad istituire in tempi brevi tavoli negoziali al fine di regolare contrattualmente i seguenti aspetti:
definizione dei profili professionali non attivabili sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, delle causali di attivazione prevedibili, delle percentuali massime di utilizzo del lavoro atipico rispetto al lavoro dipendente, dei tempi massimi di utilizzo di tali figure professionali, in generale come livello articolato della discussione congiunta sulle modalità di organizzazione del lavoro all'interno dell'ente.
[…]

Provincia di Reggio Emilia Il Presidente, Alai-Cisl, Fps-Cisl, Nidil-Cgil, Fp-Cgil, Cpo-Uil, RSU