Tipologia: CIA
Data firma: 5 dicembre 2006
Validità: 05.12.2006 - 31.12.2007
Parti: Coopfond e Fisac-Cgil
Settori: Credito Assicurazioni, Coopfond
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 Ambito di Applicazione
Art. 2 Premio di Risultato
Art. 3 Ticket Pasto
Art. 4 Previdenza e assistenza sanitaria integrativa
Art. 5 Missioni
Art. 6 Orario di Lavoro
Art. 7 Flessibilità d'orario
Art. 8 Ferie
Art. 9 Permessi ex festività
Art. 10 Giorni Festivi
Art. 11 Permessi Retribuiti
Art. 12 Gravi motivi personali
Art. 13 VDR
Art. 14 Formazione
Art. 15 Uso di autovettura privata
Art. 16 Rapporti con le Organizzazioni Sindacali
Art. 17 Decorrenza e Durata
Accordo sulla previdenza integrativa pregressa

Contratto integrativo aziendale 2006-2007
Fisac-Cgil / Coopfond spa


Il giorno 5 dicembre 2006 in Bologna sono riuniti Coopfond spa […], la Fisac Cgil […], le parti, hanno sottoscritto il seguente contratto aziendale di secondo livello.

Art. 1 Ambito di Applicazione
Il presente contratto si applica al personale dipendente di tutte le sedi di Coopfond spa inquadrato nelle aree professionali e nei quadri direttivi.

Art. 3 Ticket Pasto
Il valore del ticket pasto (in sostituzione del servizio mensa) per i dipendenti a tempo pieno o, comunque, che effettuano l'ora di pausa pranzo è pari a € 7,33 giornaliere, per i giorni di effettiva presenza; per i dipendenti a part-time senza pausa pranzo di un'ora (orario giornaliero minore o uguale a 6 ore) il valore è pari a € 5,29 per giorno effettivamente lavorato.

Art. 6 Orario di Lavoro
L'orario settimanale di lavoro è pari a 37 ore e 15 minuti e si sviluppa dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,05; il venerdì l'orario è dalle 9,00 alle 13,55 e la corretta applicazione verrà rilevata dall'apposita strumentazione.
L'azienda, fatti salvi gli accordi vigenti, potrà concordare con i singoli dipendenti un diverso orario giornaliero nell'ambito di una fascia compresa tra le 8,30 e le 19,00. La prestazione giornaliera del singolo lavoratore non potrà superare le 10 ore giornaliere, fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo.
È applicata una paura pranzo dalle ore 13,00 alle 14,00 dal lunedì al Giovedì. Il venerdì la pausa verrà collocata a fine turno salvo differenti esigenze emergenti dall'orario del singolo dipendente.
Si ammette per gli impiegati una flessibilità in entrata e in uscita di 30 minuti (da recuperare nell'arco della settimana.
Per i quadri di 1° e 2° livello la flessibilità è calcolata su base mensile, pur ribadendo l'obbligo di effettuazione dell'orario minimo di 37 ore 15 minuti su base settimanale.
Il caso di assenza non corrispondente a missioni, permessi o ferie autorizzati o malattia, tempestivamente comunicata, verrà considerato ferie (mezza giornata, minimo, o multipli di essa).

Art. 7 Flessibilità d'orario
L'azienda può richiedere, per esigenze di natura straordinaria e occasionale, prestazioni lavorative aggiuntive all'orario giornaliero normale del lavoratore nel limite massimo di due ore giornaliere, di 10 ore mensili massimo, e di 50 ore complessive annuali. Il recupero delle ore lavorate aggiuntive avviene entro i dodici mesi successivi a quello della loro maturazione.
Allo stesso modo il lavoratore può richiedere la concessione di permessi recuperabili nel limite massimo di due ore giornaliere, di 10 ore mensili massimo e di 50 ore complessive annuali per motivi personali. Il recupero delle ore lavorate aggiuntive avviene entro i dodici mesi successivi a quello della loro fruizione.
Nell'ambito delle 50 ore annuali vengono computate 10 ore di permesso retribuito non recuperabile, da utilizzarsi con il limite minimo di un’ora ed inderogabilmente (senza possibilità di monetizzazione se non fruiti) entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione da parte di ciascun lavoratore.
Le richieste devono essere effettuate con preavviso di almeno un giorno lavorativo.
Come previsto dal CCNL questo articolo ha valore per i soli lavoratori inseriti nelle aree professionali.

Art. 8 Ferie
Nel corso dell'anno solare tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie retribuite pari a 26 giorni.
Il diritto alle ferie è irrinunciabile. Le ferie devono essere usufruite nel corso dell'anno solare cui si riferiscono. Eccezionalmente, per straordinarie esigenze di servizio, Coopfond spa può concedere al lavoratore di completare l'utilizzo del proprio periodo di ferie entro il mese di settembre successivo all'anno solare di maturazione.
[...]

Art. 13 VDR
Il personale che lavora in modo continuativo con i video-terminali effettuerà annualmente appropriate visite specialistiche (vista, udito, ecc.) con onere a carico dell'azienda e durante l'orario di lavoro, c/o strutture sanitarie adeguatamente attrezzate.

Art. 14 Formazione
Le parti si incontreranno entro il 30 giugno 2007 per valutare i fabbisogni professionali e i conseguenti piani formativi.

Art. 16 Rapporti con le Organizzazioni Sindacali
Coopfond spa intrattiene con le organizzazioni sindacali relazioni negoziali e informative trasparenti secondo le procedure indicate dal CCNL.