Categoria: 2008
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Tipologia: CCNL
Data firma: 11 aprile 2008
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2009
Parti: Ancef e Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Agroindustriale, Fiori freschi recisi
Fonte: FISASCAT-CISL

Sommario:

 Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Struttura contrattuale
Art. 3 - Decorrenza, durata del contratto nazionale, procedure di rinnovo
Art. 4 - Efficacia del contratto e inscindibilità delle disposizioni
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 5 - Sistema delle relazioni (ex art. 3)
Art. 6 - Osservatorio nazionale
Art. 7 - Pari opportunità
Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro - Collocamento e mercato del lavoro
Art. 8 - Assunzione
Art. 9 - Contratto individuale
Art. 10 - Soggetti riservatari
Art. 11 - Periodo di prova
Art. 12 - Ammissione al lavoro e tutela delle donne, dei bambini e degli adolescenti
Art. 13 - Stagionalità - Assunzione a tempo determinato
Art. 14 - Diritto di precedenza
Art. 15 - Apprendistato professionalizzante
Apprendistato professionalizzante
Art. 16 - Apprendistato in aziende di stagione
Art. 17 - Lavoro a tempo parziale
Lavoro supplementare
Clausole flessibili ed elastiche
Art. 18 - Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 19 - Contratto di inserimento
Art. 20 - Formazione professionale
Titolo IV Classificazione del personale
Art. 21 - Classificazione del personale
Art. 22 - Quadri
Art. 23 - Anzianità di servizio
Art. 24 - Anzianità convenzionale
Art. 25 - Passaggio di qualifica
Titolo V Norme di organizzazione del lavoro Orario di lavoro
Art. 26 - Orario di lavoro
Art. 27 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 28 - Riduzione di orario di lavoro
Art. 29 - Riposo settimanale
Art. 30 - Giorni festivi
Art. 31 - Ferie
Art. 32 - Lavoro straordinario - Festivo - Notturno
Art. 33 - Sospensione del lavoro
Art. 34 - Permessi per il diritto allo studio
Art. 35 - Permessi straordinari
Art. 36 - Permesso matrimoniale
Art. 37 - Permessi per lutto
Art. 38 - Missioni e trasferte
Art. 39 - Orario di lavoro in trasferta
Art. 40 - Doveri e responsabilità dei conducenti
Art. 41 - Ritiro della patente di guida
Art. 42 - Trasferimento del lavoratore
Art. 43 - Indumenti di lavoro
Titolo VI Norme del trattamento economico
Art. 44 - Retribuzione
Retribuzione base lorda formata da retribuzione tabellare, contingenza (1 gennaio 1991), Edr
Una tantum
Art. 45 - 13ª mensilità
Art. 46 - 14ª mensilità
Art. 47 - Scatti di anzianità
Art. 48 - Premio di stagionalità
Art. 49 - Indennità percentualizzate
Art. 50 - Retribuzione per età
Art. 51 - Indennità di cassa
Art. 52 - Prospetto paga
Art. 53 - Trattamento di fine rapporto
Titolo VII Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 54 - Previdenza e assistenza
Art. 55 - Fondo nazionale di previdenza integrativa
Art. 56 - Malattia
Art. 57 - Infortuni
Art. 58 - Conservazione del posto
Art. 59 - Tubercolosi
Art. 60 - Ambiente di lavoro e tutela della salute
 Art. 61 - Tutela e sostegno della maternità e paternità
Art. 62 - Aspettative non retribuite
Titolo VIII Risoluzione del rapporto di lavoro, sospensione, provvedimenti disciplinari
Art. 63 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 64 - Preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 65 - Servizio militare
Art. 66 - Obblighi del lavoratore
Art. 67 - Norme disciplinari
Art. 68 - Notifica provvedimenti disciplinari e ricorsi
Art. 69 - Regolamento disciplinare
Art. 70 - Commissioni paritetiche provinciali
Titolo IX Diritti sindacali
Art. 71 - Delegato di azienda
Art. 72 - Tutela dei delegati
Art. 73 - Rappresentanza sindacale unitaria, RSU
A) Costituzione e funzionamento della RSU
B) Componenti e permessi
C) Elezioni
D) Elettorato passivo
E) Compiti e funzioni
F) Modalità delle votazioni e designazioni
G) Comunicazione della nomina
H) Disposizioni varie
Art. 74 - Riunioni in azienda
Art. 75 - Permessi sindacali
Art. 76 - Aspettative non retribuite
Art. 77 - Contributo assistenza contrattuale
Titolo X Norme finali
Art. 78 - Controversie individuali
Art. 79 - Controversie collettive
Art. 80 - Condizioni di miglior favore
Art. 81 - Esclusività di stampa - Archivi contratti
Allegati
Allegato A - Codice disciplinare tipo
Art. 1 Sanzioni
Art. 2 Contestazione dell'addebito
Art. 3 Conclusione del procedimento
Art. 4 Proporzionalità delle sanzioni
Art. 5 Multa
Art. 6 Sospensione disciplinare
Art. 7 Licenziamento con preavviso
Art. 8 Licenziamento senza preavviso
Art. 9 Recidiva
Art. 10 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
Art. 11 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Allegato B - Regolamento tipo per le Commissioni paritetiche provinciali
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Allegato C - Costituzione Commissione paritetica provinciale di Imperia commercio ed esportazione fiori
Allegato D - Statuto dell'Associazione EBCEF - Ente bilaterale commercio ed esportazione fiori della provincia di Imperia
Art. 1 Denominazione
Art. 2 Sede
Art. 3 Scopo
Art. 4 Durata
Art. 5 Soci
Art. 6 Doveri dei soci
Art. 7 Organi dell'Associazione
A) Assemblea dei soci
B) Consiglio direttivo
C-D) Presidenza e Vicepresidenza
E) Collegio dei revisori
Art. 8 Patrimonio sociale
Art. 9 Esercizio sociale e bilancio
Art. 10 Scioglimento
Art. 11 Regolamento delle attività dell'Associazione
Art. 12 Clausola arbitrale
Art. 13 Disposizione finale
Costituzione ente
Allegato E - Accordo assunzioni contratto a termine

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende esercenti la lavorazione, il commercio, il trasporto, l'esportazione e l'importazione all'ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali per imprese commerciali, consortili o cooperative e Geie
L'anno 2008 il giorno 11 del mese di aprile, in Roma tra l'Associazione nazionale commercio ed esportazione fiori[...], con la partecipazione ed il coordinamento di Confindustria Imperia [...] da una parte e, dall'altra parte Flai-Cgil [...], la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo Fisascat-Cisl [...],con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...] l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio Servizi Uiltucs-Uil [...] e con la partecipazione dell'Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...] si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende esercenti la lavorazione, il commercio e l'esportazione all'ingrosso di fiori freschi recisi e verde ornamentale, composto da 81 articoli letti, approvati e sottoscritti da tutte le Organizzazioni stipulanti.

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto e sfera di applicazione del contratto

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i rapporti di lavoro a tempo determinato o stagionale, per gli operai e gli impiegati, dipendenti da aziende esercenti la lavorazione, il commercio, il trasporto, l'esportazione e l'importazione all'ingrosso di fiori recisi e verde o piante ornamentali, in qualunque forma costituite, tanto in imprese commerciali che consortili o cooperative e GEIE, nonché le aziende dell'indotto del settore.
Il CCNL deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile e sostituisce, ad ogni effetto, le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini riferite alle medesime categorie, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2 Struttura contrattuale
Oltre al presente contratto CCNL le parti stabiliscono, nel rispetto degli accordi interconfederali del luglio 1993, un secondo livello di contrattazione a livello territoriale.
La contrattazione a livello territoriale riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL
[...]
Nel corso della sua vigenza le parti nei tempi che saranno ritenuti necessari svolgeranno procedure di informazioni, consultazioni, verifica o contrattazione previste dalle leggi, dal CCNL dagli accordi collettivi e dalla prassi negoziale vigente, per la gestione degli effetti sociali connessi alle trasformazioni quali le innovazioni tecnologiche, organizzative ed i processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di occupazione, anche in relazione alle leggi sulle pari opportunità.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 5 Sistema delle relazioni (ex art. 3)

Le parti convengono di rafforzare le relazioni sindacali con rapporti sistematici su temi di comune interesse inerenti al rapporto di lavoro.
In particolare, le relazioni tra le parti si svolgono, relativamente ai temi o questioni di specifico interesse inerenti al rapporto di lavoro, in seno ad appositi soggetti bilaterali istituiti dal contratto o da accordi locali.

Art. 6 Osservatorio nazionale
L'Osservatorio nazionale ha il compito di svolgere iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse riunendosi almeno tre volte all'anno al fine di esaminare i seguenti punti:
...
- Analisi dei processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro mercati e la valutazione dell'incidenza delle variabili economiche che influiscono sulle attività di commercializzazione.
...
- Analisi e proposte in ordine al mercato del lavoro o allo sviluppo dell'occupazione giovanile, del lavoro femminile, formazione-lavoro, struttura occupazionale del settore, qualificazione e riqualificazione professionale.
Le Commissioni paritetiche territoriali, ove costituite, svolgono anche la medesima attività per i territori di rispettiva competenza.

Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro - Collocamento e mercato del lavoro
Art. 12 Ammissione al lavoro e tutela delle donne, dei bambini e degli adolescenti

Per l'ammissione al lavoro e per la tutela dei bambini e degli adolescenti si applicano le norme della legge 17 ottobre 1967, n. 977, così come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 e dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262.
Non è ammessa l'assunzione al lavoro dei minori che non abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque di età inferiore ai 15 anni compiuti.
Per l'ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

Art. 15 Apprendistato professionalizzante
[...]
Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ovvero a partire dal compimento del diciassettesimo anno di età se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge n. 53/2003.
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale.
Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico-professionali, le competenze possedute, l'indicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti.
Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue, è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali. Le ore di formazione dedicate alla sicurezza e all'igiene del lavoro saranno erogate prioritariamente all'inizio del rapporto di apprendistato.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all'azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.
La formazione si può svolgere all'interno dell'azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale e all'idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima.
L'azienda è tenuta, per legge, ad allegare al contratto di apprendistato il Piano formativo individuale (PFI) al fine di descrivere il percorso formativo dell'apprendista per il conseguimento della qualificazione professionale.
Le parti si danno atto che la definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante compete alle regioni, d'intesa con le Associazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente CCNL
Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni dall'art. 49, comma 5 del decreto legislativo n. 276/2003, le parti si danno atto della necessità di individuare entro il 31 dicembre 2007 eventuali ed ulteriori profili formativi, previo parere favorevole dell'Isfol, valevoli per l'apprendistato professionalizzante nell'ambito delle imprese esportatrici di fiori.
[...]
É vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.
[...]

Art. 18 Contratto di somministrazione di lavoro
La somministrazione di lavoro è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione del presente articolo.
Ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità della prestazione, la somministrazione di lavoro è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. In particolare, il ricorso alla somministrazione di lavoro è ammessa nelle seguenti ipotesi:
[...]
- assistenza specifica nel campo della sicurezza del lavoro, dell'ambiente e della prevenzione.
[...]
L'azienda, a fronte della necessità di inserire personale con contratto di somministrazione di lavoro, procederà all'inserimento dei lavoratori previa informazione alla Rappresentanza sindacale unitaria, alla Commissione paritetica provinciale, ove costituita, o alle Segreterie territoriali delle Organizzazioni firmatarie il CCNL, relativamente al numero dei contratti, cause, lavorazioni e/o reparti interessati e relativa durata. Analoga informativa riguarderà le ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione inizialmente stabiliti.

Art. 19 Contratto di inserimento
[...]
Nel progetto verranno indicati:
...
b) la durata e le modalità della formazione.
Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore.
L'orario di lavoro è disciplinato dall'art. 27 del vigente CCNL
[...]

Art. 20 Formazione professionale
Le parti, riconoscendo nella formazione continua dei lavoratori dipendenti uno strumento prioritario per il miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità complessiva del lavoro, sostengono e promuovono percorsi formativi condivisi e concordati, tra le parti stesse, riconoscono concordemente l'importanza che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
Con riferimento a quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di formazione professionale e dalla legislazione vigente, le parti - anche in relazione al progresso tecnologico e allo sviluppo dell'automazione - convengono che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- consentire ai lavoratori l'acquisizione di professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta e consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;
- rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori onde prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale.
La formazione professionale e continua del personale:
- rappresenta strumento essenziale per la tutela dell'occupazione, la mobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali;
- assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza professionale.
Le parti contraenti, congiuntamente, ritengono che la ricerca di un alto livello di qualità richiesto dal settore sia elemento basilare per dare competitività duratura all'intero comparto del commercio dei fiori, ed esprimono la comune opinione che, per il raggiungimento di tale obiettivo, sia indispensabile il pieno supporto di una professionalità dei lavoratori dipendenti sempre adeguata alle esigenze delle imprese così come costantemente modificate dall'evoluzione della tecnologia, dei prodotti e dalle esigenze dei mercati di riferimento.
A tale fine le parti convengono che, qualora processi di innovazione tecnologica e di processo provochino obsolescenza professionale dei lavoratori, le aziende, le RSU e le Commissioni paritetiche provinciali potranno definire programmi specifici di formazione. Analoghe iniziative potranno essere definite a supporto del reinserimento delle lavoratrici madri al termine dei periodi di aspettativa previsti dalla legge.

Titolo V Norme di organizzazione del lavoro
Art. 26 Orario di lavoro

La durata dell'orario di lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali. Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continua; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero. Il nastro orario si intende fino ad un massimo di 12 ore giornaliere. Per i lavoratori inquadrati nei livelli di quadro, 1° super e 1° si applicano, in materia di durata del lavoro, le norme di cui all'art. 3 del R.D.L. n. 692/1923 salvo che non sia richiesto il rispetto di un prestabilito orario di lavoro.

Art. 27 Flessibilità dell'orario di lavoro
Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento all'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 250 ore nell'anno solare.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimane previste per i periodi di superamento dell'orario contrattuale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
L'azienda che vorrà avvalersi di quanto previsto per la flessibilità dell'orario di lavoro, dovrà comunicare alla Commissione paritetica provinciale i lavoratori ed il numero di ore effettuate in eccedenza nel mese, desumibili dai libri paga e presenze. Il lavoratore ne confermerà la veridicità firmando in calce la comunicazione. L'azienda dovrà altresì comunicare alla Commissione paritetica provinciale l'avvenuto recupero, trasmettendo i dati del lavoratore ed il numero di ore recuperate estratte dai libri paga e presenze. Il lavoratore ne confermerà la veridicità firmando in calce tale comunicazione.
Nel caso in cui in determinati periodi dell'anno, si verificasse un calo improvviso e non programmato di lavoro, l'azienda potrà far effettuare ai lavoratori un orario inferiore rispetto all'orario previsto dal contratto di lavoro mantenendo la retribuzione relativa all'orario contrattuale; l'azienda potrà successivamente compensare le ore effettuate in meno, con le ore effettuate per prestazioni aggiuntive durante i periodi di maggior intensità lavorativa.
L'azienda che vorrà avvalersi di quanto previsto dal paragrafo precedente, dovrà effettuare le comunicazioni alla Commissione paritetica provinciale così come inizialmente indicato.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità, in caso di rapporto di lavoro stagionale, il programma presentato dalle aziende dovrà corrispondere all'orario normale di lavoro previsto dall'art. 27 del presente CCNL, che a seguito del nulla osta necessario della Commissione dovrà essere comunicato dalle stesse ai singoli lavoratori interessati.
L'eventuale interruzione dell'orario di lavoro giornaliero non potrà essere inferiore alle due ore, salvo speciali deroghe già previste concordate in sede locale.
I turni di lavoro devono risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.

Art. 29 Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanali di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370 dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale mensile, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo.

Art. 32 Lavoro straordinario - Festivo - Notturno
Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 250 ore annue.
[...]
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro la cui tenuta è obbligatoria e che dovrà essere esibito in visione su richiesta delle Organizzazioni, presso la sede della Commissione paritetica provinciale; il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione.

Art. 39 Orario di lavoro in trasferta
Per il personale viaggiante si richiamano le norme previste dalla normativa vigente.
Per il personale di cui ai livelli 2° e 3° viaggiante in coppia, si applicano le seguenti norme:
a) il lavoro effettivo in trasferta sarà distribuito in parti uguali tra i due autisti; l'ulteriore tempo trascorso in trasferta (in cuccetta, a fianco dell'autista che conduce l'automezzo) non sarà computato come lavoro effettivo;
b) per la consumazione dei pasti saranno previste, per le durate di trasferta fino a 15 ore, un'interruzione di un'ora non retribuita o per le trasferte superiori alle 15 ore due interruzioni di un'ora cadauna non retribuite;
c) il tempo in cui il lavoratore è lasciato in libertà, come previsto dalla normativa vigente, sarà considerato riposo non retribuito.
Restano ferme le condizioni di miglior favore non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.

Art. 40 Doveri e responsabilità dei conducenti
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo, intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento, e nella dovuta pulizia. Il conducente è responsabile delle contravvenzioni a lui imputate per negligenza. A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento e che non manchi del necessario; in caso contrario, deve darne immediatamente avviso all'azienda.

Art. 43 Indumenti di lavoro
É istituita un'indennità di vestiario, ad ogni dipendente, nella misura di € 26,00 all'anno o per stagione.
Le ditte che forniscono ogni stagione due grembiuli, guanti e impermeabili sono esonerate dal pagamento di detta indennità.

Titolo VII Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 54 Previdenza e assistenza

Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le disposizioni di legge in vigore. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme vigenti.

Art. 56 Malattia
[...].
Il datore di lavoro, o chi ne fa le veci, ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
[...]

Art. 57 Infortuni
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro: quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[...]

Art. 59 Tubercolosi
[...]
Il diritto alla conservazione del posto, cessa comunque ove sia dichiarata l'idoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'idoneità stessa, decide in via definitiva, il Direttore del Presidio sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
[...]

Art. 60 Ambiente di lavoro e tutela della salute
Al fine di migliorare le condizioni nei luoghi di lavoro le parti convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie emanate in tema di prevenzione. Le parti visto il D.Lgs. n. 626/1994 e le successive modifiche e integrazioni convengono di dare avvio in tempi brevi ad un approfondito esame della materia al fine di predisporre, per il settore, uno specifico accordo di applicazione nazionale.

Art. 61 Tutela e sostegno della maternità e paternità
I congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori ammessi alla maternità o alla paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità sono disciplinati dalle seguenti norme:
- legge 30 dicembre 1971, n. 1204;
- D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026;
- legge 9 dicembre 1977, n. 903;
- legge 8 marzo 2000, n. 53;
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario, o da un medico dell'USL, ed il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio, la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il 15° giorno successivo il parto, il certificato di nascita del bambino, rilasciato dall'Ufficio di stato civile ed il certificato di assistenza al parto, vidimato dal sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128.
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Titolo VIII Risoluzione del rapporto di lavoro, sospensione, provvedimenti disciplinari
Art. 70 Commissioni paritetiche provinciali
Per esaminare le eventuali controversie di interpretazione ed applicazione di tutte le norme contenute nel presente contratto nazionale di lavoro, possono essere costituite a livello territoriale, le Commissioni paritetiche provinciali con sede presso la locale rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro.
La Commissione è formata da sei componenti effettivi e sei membri supplenti, nominati, tre dalla Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e tre dalla Confindustria - Sezione operatori floricoli. La nomina del Presidente avverrà a turno e rotazione fra le Organizzazioni.
Dei servizi svolti dalle Commissioni paritetiche possono avvalersi tutte le aziende del settore e tutti i lavoratori ai quali si applica il presente contratto.
Per il funzionamento delle Commissioni si fa espresso riferimento al regolamento tipo allegato al presente contratto (Allegato B).

Titolo IX Diritti sindacali
Art. 71 Delegato di azienda

Nelle aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti, le OO.SS. stipulanti il presente CCNL possono nominare congiuntamente un solo delegato aziendale su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Tale delegato aziendale ha diritto a permessi retribuiti per partecipare a trattative sindacali inerenti il rinnovo del CCNL, ad incontri aziendali per l'applicazione del CCNL e leggi sul lavoro, nonché alla stesura ed applicazione di contratti integrativi aziendali, nella misura di 40 ore annue.

Art. 73 Rappresentanza sindacale unitaria, RSU
E) Compiti e funzioni

La RSU subentra alle RSA di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.

Art. 74 Riunioni in azienda
Nelle unità produttive nelle quali sono occupati da 6 a 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e/o del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazione del delegato aziendale di cui all'art. 72 e/o dalle OO.SS firmatarie il CCNL
[...]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro, dovrà avere luogo con modalità che tengono conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed il servizio di vendita. Tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento del delegato aziendale e/o delle OO.SS.
[...]

Allegato A Codice disciplinare tipo
Art. 5 Multa

L'impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:
a) non si presenti al lavoro, lo sospenda, ne anticipi la cessazione senza avvertire il datore di lavoro o un suo preposto o senza un giustificato motivo;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) abbia condotta non conforme ai principi di correttezza verso i superiori, gli altri dipendenti e nei confronti di terzi;
d) dimostri negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali, dei beni mobili e degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o di vigilanza;
e) non abbia osservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza sul lavoro e dell'ambiente;
f) in maniera non grave e per disattenzione procuri guasti o sperpero di materiale dell'impresa;
g) non avverta immediatamente i superiori diretti di eventuali guasti ai macchinari, alle attrezzature o nel caso in cui non segnali eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
h) contravvenga il divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello laddove per disposizione di legge, ragioni tecniche o di sicurezza impongano tale divieto;
i) introduca bevande alcoliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
j) trasgredisca in qualche modo i doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato un disservizio, un danno o un pericolo all'azienda, ai dipendenti o ai terzi.
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione, mentre nei casi di minore gravità può procedere al rimprovero verbale o scritto.

Art. 6 Sospensione disciplinare
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, dell'art. 4 per:
a) recidiva nelle mancanze previste dall'art. 5 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
...
c) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti;
...
e) atti, comportamenti o molestie lesivi della dignità della persona;
f) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro.

Art. 7 Licenziamento con preavviso
Fermo restando l'ambito di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, l'impresa può procedere al licenziamento con preavviso, che verrà applicato quando si verifichi:
a) notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di lavoro;
...
d) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
...
f) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui all'art. 4, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Art. 8 Licenziamento senza preavviso
Fermo restando l'ambito di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, l'impresa può procedere al licenziamento senza preavviso per giusta causa nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio:
a) gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro provocando all'impresa grave nocumento morale o materiale;
b) azioni delittuose in connessione allo svolgimento del rapporto di lavoro;
...
g) trascuratezza nell'adempimento di obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui agli articoli precedenti;
h) furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali dati la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
i) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la sicurezza del lavoro o l'incolumità del personale o dei terzi, costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
...
k) abbandono del posto di lavoro che implichi un pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza;
...
...
n) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'arco dell'anno precedente.
Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui alle lettere del presente articolo, l'impresa potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore ai 10 giorni.
In ogni caso il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.

Allegato B Regolamento tipo per le Commissioni paritetiche provinciali
Art. 1
Come stabilito dall'art. 71 del CCNL la Commissione paritetica provinciale è costituita da sei membri effettivi e sei supplenti nominati rispettivamente:
- 3 dalla Confindustria provinciale, in rappresentanza dei datori di lavoro;
- 3 dalle Organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori firmatarie del CCNL
La Presidenza e la Vicepresidenza della Commissione saranno, a turno e a rotazione, assunte da un rappresentante dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 2
Oltre ai compiti demandati alla Commissione dall'art. 6 del CCNL, la Commissione rilascia i suoi motivati pareri su:
- assunzioni stagionali;
- profili formativi;
- apprendistato;
- clausole di flessibilità nei rapporti a tempo parziale;
- flessibilità dell'orario di lavoro.
Spetta inoltre alla Commissione paritetica la:
- conciliazione delle vertenze di lavoro individuali e collettive, concernenti l'applicazione del CCNL;
- conciliazione delle controversie relative ai licenziamenti individuali e collettivi;
- la redazione ufficiale delle tabelle paga dei dipendenti da aziende esercenti la lavorazione, il commercio, il trasporto, l'esportazione e l'importazione all'ingrosso di fiori freschi e recisi, verde e piante ornamentali;
- determinazione, per la provincia di competenza, del contributo assistenza contrattuale.

Art. 3
Rientra nelle finalità della Commissione paritetica e delle parti, un'azione di divulgazione e la messa a conoscenza del CCNL, secondo modalità da concordarsi a livello di Commissione e del ruolo delle Organizzazioni di categoria. La stessa Commissione paritetica svolgerà azione di promozione per l'attivazione, anche a livello interaziendale o di settore, di progetti:
- da attuare nelle aree territoriali che presentano, tenuto conto delle condizioni socio-economiche, i livelli della disoccupazione giovanile più elevati;
- che prevedono l'assunzione di manodopera femminile in professionalità nelle quali essa è sottorappresentata;
- che prevedono l'assunzione di lavoratori ad alta scolarizzazione per profili professionali particolarmente qualificati;
- che prevedono l'assunzione anche di lavoratori appartenenti a categorie che trovano difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro.

Allegato D Statuto dell'Associazione EBCEF - Ente bilaterale commercio ed esportazione fiori della provincia di Imperia
Art. 3 Scopo

[...]
L'Associazione si propone di studiare, promuovere, organizzare, partecipare, tutelare, fondare e gestire iniziative ed interventi volti a favorire e garantire nell'interesse e a beneficio dei lavoratori e delle imprese operanti nel settore commercio ed esportazione fiori e specifici comparti di esso, un crescente e coordinato sviluppo e miglioramento delle risorse e capacità professionali e delle condizioni sociali del settore.
L'Ente si propone di sviluppare e gestire:
a) relativamente all'intero settore del commercio ed esportazione fiori interventi e iniziative tendenti a formazione e riqualificazione;
[...]
c) altri scopi, funzioni ed erogazioni e/o accantonamenti espressamente demandate dalla contrattazione collettiva, in riferimento alla applicazione di quanto previsto dal CCNL dipendenti da aziende di commercio ed esportazione fiori e successive modificazioni. In relazione a quanto precede i fondi dell'ente verranno ripartiti ed impiegati a seconda degli scopi suddetti attraverso gestioni separate.