Infortunio occorso al lavoratore intervenuto per sedare una lite nell’ambiente di lavoro – rischio elettivo – tutela assicurativa – esclusione
“Ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 1124 del 1965, l’occasione di lavoro comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio del danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore e, quindi, da qualsiasi situazione ricollegabile in modo diretto o indiretto all’attività lavorativa.
Perché si abbia infortunio sul lavoro indennizzabile ai sensi del citato art. 2, però, non è sufficiente che l’attività lavorativa abbia determinato in capo al lavoratore un rischio generico – ossia un rischio al quale il lavoratore soggiace al apri di tutti gli altri cittadini, indipendentemente dall’attività lavorativa svolta –, bensì occorre che essa abbia determinato o un rischio specifico – ossia un rischio derivante dalle particolari condizioni dell’attività lavorativa svolta e/o dell’apparato produttivo dell’azienda –, ovvero da un rischio generico aggravato – ossia da un rischio che, pur essendo comune a tutti i cittadini che non svolgono l’attività lavorativa dell’assicurato, si pone, tuttavia, in ragione di necessario collegamento eziologico con l’attività lavorativa del medesimo (es.: infortunio in itinere) –.
In ogni caso, però, viene meno l’indennizzabilità dell’infortunio nell’ipotesi del cosiddetto rischio elettivo e cioè del rischio che sia collegato a una scelta arbitraria del lavoratore che crei o affronti volutamente una situazione di rischio diversa da quella inerente allo svolgimento dell’attività lavorativa”.

(Massima a cura della Redazione di Olympus)

 

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