Cassazione Penale, Sez. 4, 19 dicembre 2014, n. 53049 - Attrezzatura inidonea. Prescrizione del reato




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
B.S. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 3655/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 01/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.


Fatto

1. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza in data 17.09.2010, previa revoca della costituzione della parte civile, affermava la penale responsabilità di B.S. in ordine al delitto lesioni colpose ed altro, aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 01.02.2013, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo 2), essendo estinto per intervenuta prescrizione, confermando nel resto. Il Collegio sottolineava che il comportamento imprudente dei dipendenti, che avevano tentato di ovviare alle difficoltà di trasporto di un pesante armadio elettrico (gruppo di continuità), derivanti dalla inidoneità dei mezzi forniti dal datore di lavoro, non consentivano di escludere la responsabilità dell'imputato.

3. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione B.S..

Con unico motivo il ricorrente contesta l'affermazione di responsabilità penale, osservando che le modalità di trasporto dell'armadio elettrico di cui si tratta, corrispondevano a quelle espressamente indicate dal manuale predisposto dal costruttore.

Sottolinea, al riguardo, che nelle sentenze di condanna non viene spiegato il motivo per il quale l'attrezzatura fornita ai dipendenti sia stata ritenuta non idonea.


Diritto


1. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.

1.1 Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1, l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 590 c.p., per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari ad anni sette e mesi sei. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perchè basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (la sentenza di secondo grado è stata resa in data 01.02.2013, mentre il termine di prescrizione risulta spirato il 15.01.2014, tenuto pure conto delle intervenute sospensioni). E' poi appena il caso di rilevare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dunque dalla fondatezza o meno dell'assunto del ricorrente, è solo il caso di sottolineare che, secondo il consolato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora, già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità (addirittura pur se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511).

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129 c.p.p., comma 2, in considerazione delle conformi valutazioni rese dai giudici di merito, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Come noto, ai fini della eventuale applicazione della norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della estraneità ad esso dell'imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata; e nella sentenza della Corte di Appello Firenze, confermativa della sentenza del Tribunale di Arezzo, non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi della prova evidente dell'innocenza dell'imputato, ma sono contenute, anzi, valutazioni di segno opposto.

2. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2014