Tipologia: Accordo
Data firma: 11 gennaio 1996
Validità: 10.01.2000
Parti: Skf/Amma e RSU/Fim, Fiom, Uilm, Fali
Settori: Metalmeccanici, Skf
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premio di risultato
Allegati A-C
Corrispondenze
Varie
Orario di lavoro
FAAS
Previdenza integrativa
Accordo riconoscimento maggiorazione notturno su riduzione orario
Allegati 1-4
Inquadramento e sviluppo professionale
Lavoratori altamente specializzati
Verifiche
Allegato 1 Sistema di valutazione capacità professionali degli addetti ai Team di Canale
Allegato 2
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Tabellone Team di Canale

Verbale di accordo

Torino, lì 11 gennaio 1996, tra la SKF Industrie spa, assistita dall'Amma e il Coordinamento delle RSU degli Stabilimenti e di tutte le Unita dell'Azienda presenti sul territorio nazionale,_a nome e per conto di tutti i dipendenti dell'Azienda, ed il Coordinamento Nazionale Fim - Fiom - Uilm - Fali, è stato raggiunto il seguente accordo.

Varie
Orario di lavoro

Verrà istituita una apposita Commissione che, a partire dal mese di gennaio 1996, esaminerà, nell'ambito degli accordi relativi ad "orari speciali", le problematiche relative alle turnazioni effettuate di sabato e domenica da addetti a tempo pieno in merito alla riduzione dell'attività in tali giornate, tenuto conto delle disposizioni del terz'ultimo comma della nota aggiuntiva del protocollo contenuto nell'art. 5, Disciplina Generale, sezione III del vigente CCNL.
Tale Commissione prenderà altresì in esame -tenuto anche conto delle recenti modifiche legislative in tema di CIG ordinaria - la possibilità di sperimentare, in caso di contrazione temporanea dell'orario di lavoro, l'utilizzazione degli istituti contrattuali indicati dall'art. 11, Disciplina Generale, sezione I del vigente CCNL.

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Le parti convengono di armonizzare quanto già previsto dagli accordi aziendali:
- 22-7-1991 (istitutivo delle Commissioni Ambiente)
- 12-9-1994 (elezione delle RSU come integrato dal Protocollo 3-9-1995)
con le disposizioni del D.lgs. 626/94 concernenti l'istituzione del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (art. 19) e dell'Accordo Interconfederale del 22-6-1995.
Pertanto, si stabilisce che:
1) quanto previsto dagli articoli 4 comma 6 e 19 D.lgs. 626/1994 viene dall’Azienda attuato nei confronti dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza designati dalle OO.SS. nei termini, nel numero e con le modalità di cui al decreto legislativo ed all'Accordo Interconfederale citati (art. 18 D.lgs. 626/1994 e art. 2 Accordo Interconfederale 22-6-1995)
2) nelle Unità produttive di Villar Avio-Precisi, Airasca HBU e Cassino il numero complessivo dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza sarà di 4 unità.
Tale clausola di miglior favore opererà temporaneamente sino al prossimo rinnovo delle RSU ed alla conseguente nuova elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza da parte dei lavoratori.
I compiti delle Commissioni Ambiente, nella loro attuale costituzione definita nell'Accordo del 12-9-1994, restano quelli già previsti dall'Accordo del 22-7-1971.
Il monte ore spettante dai Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza sarà pari al monte ore spettante alla RSU membro di Commissione Ambiente (96 ore + 64 ore).