Cassazione Penale, Sez. 4, 19 dicembre 2014, n. 53035 - Comportamento imprudente di un lavoratore e responsabilità del datore di lavoro. Prescrizione


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
R.M.C.G., nato il (Omissis);
avverso la sentenza n. 1125/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del 28/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. OSCAR CEDRANGOLO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione; rigetto ai fini civili.

Fatto


1. Con sentenza del 28/3/2013 la Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, in data 23/2/2010, aveva dichiarato R. M.C.G. colpevole del reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ai danni di L.M.A.: fatto commesso il (Omissis).

Era accaduto che quest'ultimo, dipendente della Ferrovial Agroman Sociedad Anonima impegnato nel cantiere sito in (Omissis), nell'operare su una cassaforma per la prefabbricazione di conci, dotata di due sportelli di apertura, subiva lo schiacciamento della mano sinistra a causa del mancato funzionamento delle molle antagoniste dell'apparecchiatura, lesione da cui conseguiva l'amputazione parziale del quarto dito della mano sinistra.

L'evento era ascritto all'imputato per colpa generica e specifica, per violazione dell'art. 2087 c.c., D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, artt. 3, 4 e 35 e D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 374, comma 2, perchè, nella sua qualità di direttore tecnico del cantiere, ometteva di adottare le misure necessarie a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori e metteva a disposizione degli stessi attrezzature pericolose e non sottoposte ad idonea manutenzione.

Concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante, il Tribunale aveva condannato il R. alla pena (condonata) di Euro 1.140 di multa, in sostituzione di un mese di reclusione, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del proprio difensore, sulla base di tre motivi.

2.1. Con il primo deduce violazione di legge, nonchè vizio di motivazione, in relazione alla individuazione in capo ad esso ricorrente della posizione di datore di lavoro, secondo la definizione di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, comma 1, lett. b).

Assume in sintesi che, tenuto conto delle considerevoli dimensioni sia della società che dell'opera pubblica a cui afferivano i lavori nel corso dei quali si è verificato l'incidente, così come è impensabile richiedere al legale rappresentante della società il controllo e la vigilanza di ogni singolo cantiere, allo stesso modo non può pretendersi che tali compiti rientrino nei doveri e poteri propri del direttore tecnico, dovendosi piuttosto ricercare le connesse responsabilità ad un livello gerarchicamente più basso, quale quello del direttore del singolo cantiere interessato.

Evidenzia al riguardo che, nell'organigramma della società, dal legale rappresentante della società dipendeva il responsabile tecnico e, a discendere, il direttore tecnico, il responsabile del cantiere di (Omissis) e, infine, il responsabile del cantiere di produzione conci. Argomenta, pertanto, che, in tale situazione, aver attribuito ad esso ricorrente, il quale svolge dal suo ufficio situato in Imperia mera funzione di coordinamento di tutta l'attività dell'impresa in Liguria, senza alcun potere operativo diretto su nessuno dei 13 cantieri ivi presenti, comporta violazione della norma richiamata così come interpretata dalla giurisprudenza;

in base ad essa, infatti, secondo il ricorrente, ove non si ritenga di poter identificare il ruolo di datore di lavoro secondo la definizione legale in capo alla figura apicale, non è possibile nemmeno attribuirla alla figura intermedia ma occorre discendere a colui il quale, nell'organizzazione aziendale, risulti delegato allo specifico stabilimento o cantiere e dotato dei relativi poteri.

Deduce che altresì erroneamente la Corte ha ritenuto nella specie inefficace la delega della posizione di garanzia per difetto dei requisiti di forma dettati dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 16 omettendo di considerare che trattasi di norma non applicabile alla fattispecie, poichè anteriore, per la quale occorreva riferirsi ai criteri a tal fine in precedenza individuati dalla giurisprudenza, nella specie pienamente rispettati.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta adozione di attrezzature usurate e non in condizioni di efficienza.

Sostiene che il convincimento sul punto espresso nella sentenza impugnata sottovaluta immotivatamente la circostanza, emersa in modo pacifico dall'istruttoria, che la cassaforma che ha cagionato l'infortunio era nuova di fabbrica, appena giunta in cantiere e utilizzata da poco, il che pertanto poteva semmai indurre a ritenere una responsabilità del produttore ma non dell'utilizzatore.

2.3. Con il terzo motivo deduce ancora vizio di motivazione in relazione alla ritenuta non ravvisabilità nel comportamento del lavoratore dei caratteri della eccezionalità, imprevedibilità ed esorbitanza rispetto alle mansioni affidate, tali da renderlo idoneo a interrompere il nesso causale tra l'evento e l'omissione addebitata ad esso ricorrente.

Rileva che dall'istruttoria era emerso il compimento da parte della stessa vittima di una manovra imperita, per avere in particolare omesso di togliere le mani dalla maniglia una volta tolti i morsetti dal coperchio per alzarlo nella posizione verticale, a differenza di altro collega addetto alla stessa operazione.


Diritto


3. Deve preliminarmente dichiararsi l'estinzione del reato per prescrizione, maturata anteriormente alla presente decisione.

Trattandosi infatti di fatto anteriore all'entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (cd. Legge ex Cirielli) ma essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata in epoca successiva (23/2/2010), in forza delle disposizioni transitorie contenute nell'art. 10, commi 2 e 3, L. cit., occorre aver riguardo, ai fini dell'individuazione del regime prescrizionale applicabile, alla disciplina in concreto più favorevole.

In ragione di tale criterio, nella specie deve trovare applicazione il termine prescrizionale previsto dall'art. 157 cod. pen. nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla citata legge, pari dunque ad anni cinque (trattandosi di lesioni colpose con applicazione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, punito dunque con pena inferiore nel massimo a cinque anni), prolungato della metà per effetto degli atti interruttivi ai sensi dell'art. 160 c.p., comma 3 nella previgente formulazione, per un totale dunque di sette anni e mezzo.

Ne discende che, alla data della odierna decisione la prescrizione deve ritenersi già da tempo maturata (segnatamente dal 19/5/2013).

4. In presenza di tale causa estintiva potrebbe pervenirsi a una pronuncia diversa da quella di annullamento della sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione solo nel caso in cui le prove rendano evidente che i fatti addebitati non sussistono, o che l'imputato non li ha commessi, o che i fatti non sono preveduti dalla legge come reati.

Perchè possa applicarsi, infatti, la norma di cui all'art. 129 cpv. cod. proc. pen., che impone il proscioglimento nel merito in presenza di una causa di estinzione del reato, è necessario che risulti evidente dagli atti processuali la prova dell'insussistenza del fatto, o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato.

Pertanto, quando il processo si trova nella fase di legittimità, il sindacato della Corte di Cassazione deve limitarsi ad accertare se una delle ipotesi di cui all'art. 129 cpv. cod. proc. pen. ricorra in maniera evidente in base alla situazione di fatto risultante dalla stessa sentenza impugnata, senza che possa estendersi ad una critica del materiale probatorio acquisito al processo, implicando ciò indagini e valutazioni di fatto che esulano dai compiti costituzionali della Corte (v. e pluribus Sez. 4. n. 12724 del 28/10/1988, Fermo, Rv. 180023).

Tanto premesso, nella fattispecie che ci occupa non può ritenersi che risulti evidente l'esistenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cpv. cod. proc. pen., dovendosi anzi - per le ragioni che saranno appresso illustrate - pervenirsi al rigetto del ricorso agli effetti civili.

5. Per contro non può nemmeno ritenersi che sia intervenuto il giudicato in punto di responsabilità per manifesta infondatezza del ricorso, non essendo questa predicabile avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie ed alle numerose questioni poste in ricorso e, per contro, alla sinteticità delle considerazioni svolte nella sentenza impugnata e della astratta ipotizzabilità di diversi esiti valutativi.

6. In ragione delle considerazioni che precedono, deve dunque pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere il reato ascritto estinto per prescrizione.

7. Dovendosi tuttavia provvedere ugualmente nel merito, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., agli effetti civili, essendo stata pronunciata nei confronti dell'imputato anche condanna, seppur generica, al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, occorre rilevare che l'impugnazione è infondata.

7.1. Quanto al primo motivo, impingente l'individuazione di una posizione di garanzia rilevante in relazione al sinistro de quo in capo all'odierno ricorrente, giova premettere che a tal fine, in presenza di una organizzazione complessa, trattandosi di società con articolato organigramma e operante, nell'ambito di un complesso rapporto di appalto, in numerosi cantieri, occorre muovere dalla esatta identificazione del rischio che si è concretizzato e, correlativamente, del settore, in orizzontale, e del livello, in verticale, in cui si colloca il soggetto che era deputato al governo del rischio stesso, in relazione al ruolo che questi rivestiva (v. in tal senso Sez. 4, n. 37738 del 28/05/2013, Gandolla, non mass. sul punto).

Nel caso di specie il sinistro è certamente riconducibile a un dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa (rappresentato dalla adozione di macchinari pericolosi e malfunzionanti) che come tale interpella compiti operativi e responsabilità proprie del direttore tecnico e non invece del singolo preposto al cantiere, chiamato semmai a rispondere in relazione a incidenti legati alla contingente esecuzione della prestazione lavorativa ove correlata a specifici compiti operativi e/o di vigilanza dello stesso.

Quanto poi alla delega di funzioni, le contestazioni mosse alla puntuali considerazioni svolte in sentenza circa l'assenza di adeguate ed esaustive conferme istruttorie, si appalesano aspecifiche (limitandosi al generico richiamo di non meglio precisati atti inequivoci e delle deposizioni dei testi) e inidonee a palesare sul punto evidenti lacune o contraddizioni nella valutazione di giudici del merito.

7.2. Analogamente deve dirsi in ordine agli altri profili di censura, cui sono dedicati il secondo e il terzo motivo.

E' in proposito sufficiente rilevare, trattandosi in entrambi i casi di questioni dedotte in appello e compiutamente esaminate dalla Corte territoriale, che, quanto al primo, la circostanza che si trattasse di attrezzature nuove, comprate da poco, non esonerava il ricorrente, trattandosi di aspetto organizzativo rientrante nelle sue responsabilità, dal valutarne le condizioni e il corretto funzionamento, tanto più che si trattava, come rimarcato in sentenza, di difetti alquanto evidenti (molle usurate, maniglie deformate).

Quanto poi alla condotta del lavoratore, quand'anche sia ravvisabile una sua manovra imperita, la stessa rimaneva comunque all'interno delle mansioni affidate e non può qualificarsi come talmente abnorme da assumere il rilievo di evento sopravvenuto inevitabile e imprevedibile idoneo a interrompere il nesso causale con la condotta dell'imputato.

Al riguardo non può che ribadirsi che, proprio in ragione dell'esistenza in capo al datore di lavoro di una posizione di garanzia che gli impone di apprestare tutti gli accorgimenti, i comportamenti e le cautele necessari a garantire la massima protezione del bene protetto, la salute e l'incolumità del lavoratore appunto, deve escludersi che il datore di lavoro possa fare affidamento sul diretto, autonomo, rispetto da parte del lavoratore delle norme precauzionali e dei protocolli operativi, essendo invece suo compito non solo apprestare tutti gli accorgimenti idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Ne deriva anche che, secondo principio ripetutamente affermato, poichè le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore.

Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorchè avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile (v. ex multis Sez. 4, n. 24616 del 27/05/2014, De Pasquale, non mass.; Sez. 4, n. 11522 del 29/01/2014, Moretti, non mass.; Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011, Millo, Rv. 250710; Sez. 4, n. 15009 del 17/02/2009, Liberali, Rv. 243208; Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanino, Rv. 236991).

8. Agli effetti civili, pertanto, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perchè estinto il reato per intervenuta prescrizione. Rigetta il ricorso ai fini civili.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2014