Ministero della Giustizia
Decreto 18 novembre 2014, n. 201
Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
G.U. 20 gennaio 2015, n. 15

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto l'articolo 3, comma 2, del Testo Unico n. 81 del 2008, ove si prevede che, nei riguardi delle strutture giudiziarie e penitenziarie, le norme in esso contenute sono applicate tenuto conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Visto l'articolo 13, comma 3, del Testo Unico n. 81 del 2008, concernente le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori come già attribuite all'Amministrazione della giustizia ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1996, come modificato dal decreto ministeriale 5 agosto 1998, con il quale sono stati individuati i soggetti destinatari degli obblighi attribuiti al datore di lavoro dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, negli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia e disciplinati gli organi di vigilanza;
Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1997, n. 338, concernente la individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziarie connesse ai servizi in esse espletati;
Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2000, recante «La istituzione dell'Ufficio per la vigilanza sulla sicurezza per l'Amministrazione della giustizia presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (V.I.S.A.G.)»;
Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 2002, concernente la individuazione dei datori di lavoro, in ragione della nuova organizzazione del Ministero della giustizia;
Considerata la necessità di garantire l'attuazione e il rispetto della legislazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della Amministrazione della giustizia, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle strutture giudiziarie e penitenziarie;
Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile 2014;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 15 maggio 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi in conformità all'articolo 3, comma 3, del Testo Unico n. 81 del 2008;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri avvenuta con nota del 23 settembre 2014;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri avvenuta con nota del 10 novembre 2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento costituiscono attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per disciplinare l'organizzazione e le attività dirette ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale operante negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione della giustizia, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai servizi istituzionali espletati e alle specifiche peculiarità organizzative e strutturali delle strutture giudiziarie e penitenziarie.

Art. 2
Modalità di applicazione

1. Le misure strutturali e organizzative per garantire il fine istituzionale dell'ordine e della sicurezza nell'ambito dell'attività giudiziaria e penitenziaria sono applicate con modalità in ogni caso compatibili con la normativa di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
2. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al Testo Unico n. 81 del 2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti per:
a) la vigilanza e la gestione della convivenza della popolazione detenuta e degli internati sottoposti a misura di sicurezza;
b) garantire l'ordinato esercizio della funzione giurisdizionale;
c) la tutela dell'incolumità del personale e degli utenti contro pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi;
d) evitare il rischio di evasioni ovvero l'acquisizione di posizioni di preminenza dei detenuti;
e) prevenire atti di autolesionismo o suicidio.
3. Le esigenze connesse alle attività istituzionali ovvero alle peculiarità organizzative dell'Amministrazione della giustizia, di cui all'articolo 3, comma 2, del Testo Unico n. 81 del 2008 sono di seguito definite in relazione alle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate ad assicurare:
a) direzione funzionale delle attività;
b) capacità operativa e prontezza d'impiego del personale dipendente;
c) tutela della riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati per la tutela dell'ordine e della sicurezza;
d) particolarità costruttive e d'impiego di equipaggiamenti speciali, armi, materiali di armamento, mezzi operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonché specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, anche con riferimento al disposto di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) e g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e al disposto di cui all'articolo 74, comma 2, lettera c), del Testo Unico n. 81 del 2008.
4. Il datore di lavoro deve comunque assicurare, nei casi di pericolo antropico o di eventi calamitosi, idonei piani di evacuazione degli ambienti. Relativamente agli ambienti penitenziari, le aree di sicurezza devono essere localizzate all'aperto, all'interno della cinta di protezione perimetrale. Le prove di evacuazione possono essere eseguite anche per aree omogenee e non necessariamente per l'intero edificio, da tutti i lavoratori e nel rispetto delle norme di sicurezza.
5. Nei confronti dei detenuti e degli internati lavoratori non si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 50 del Testo Unico n. 81 del 2008 concernenti le modalità di designazione e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
6. Negli immobili e nelle aeree di pertinenza delle strutture dell'Amministrazione sono presenti le peculiarità organizzative e funzionali preordinate a realizzare:
a) nelle sedi di uffici giudiziari, il livello di protezione e tutela del personale operante, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, nonché degli impianti e delle apparecchiature contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi;
b) negli edifici penitenziari e nei luoghi diversi in cui sono ristrette persone che devono scontare una pena detentiva o una misura di sicurezza ovvero sono sottoposte a misura cautelare privativa della libertà personale, nonché negli Istituti per i minorenni e nei Centri di prima accoglienza, la prevenzione della fuga o di aggressioni, anche al fine della liberazione di persone detenute o internate, nonché la prevenzione di azioni di autolesionismo o di autosoppressione per mantenere l'ordine e la disciplina.
7. L'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro non determina, in relazione alle esigenze di cui al comma 1, la rimozione o riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi al pubblico e dei sistemi di difesa ritenuti necessari. L'Amministrazione deve comunque assicurare idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, e verificare preventivamente e periodicamente l'innocuità dei sistemi di controllo.

Art. 3
Servizio di prevenzione e protezione

1. Nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia il servizio di prevenzione e protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del Testo Unico n. 81 del 2008 è espletato da personale dell'Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del Testo Unico n. 81 del 2008.
2. Nelle strutture ove insistono più uffici dell'Amministrazione, ferme restando le responsabilità del datore di lavoro per la propria area e del dirigente individuato quale datore di lavoro per le aree, impianti e servizi comuni, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione al quale concorre personale di tutte le strutture incaricato di operare a favore dei singoli datori di lavoro.

Art. 4
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

1. Negli uffici dell'Amministrazione aventi autonomia gestionale operano i rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria nonché i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale dell'Amministrazione. Il rappresentante è unico per tutti presso le sedi degli uffici con autonomia gestionale collocati presso infrastrutture comuni.
2. I rappresentanti per la sicurezza di cui al comma 1 sono eletti o designati secondo le disposizioni di cui dagli articoli 47 e seguenti del Testo Unico n. 81 del 2008, e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e l'ARAN.
3. Ai fini della definizione del numero, delle modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
4. In considerazione delle peculiarità organizzative istituzionali dell'Amministrazione della giustizia, i rappresentanti per la sicurezza di cui al comma 1, qualora ritengano inadeguate le misure di prevenzione adottate, possono formulare osservazioni al Servizio di vigilanza di cui all'articolo 7.

Art. 5
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

1. Ai fini della riservatezza delle informazioni di cui è vietata la divulgazione nell'interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero per evitare pregiudizio ai compiti istituzionali dell'Amministrazione, si applicano i seguenti criteri:
a) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle attività svolte dall'Amministrazione con quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture è elaborato, contestualmente all'inizio delle attività dell'appalto e previa verifica delle effettive interferenze, dal datore di lavoro committente;
b) nella predisposizione delle gare di appalto di servizi, lavori, opere o forniture nell'ambito dell'Amministrazione, i dati relativi alla prevenzione rischi da interferenze fra le attività della stessa e quelle delle imprese appaltatrici sono indicati omettendo le specifiche informazioni connesse all'attività istituzionale di cui è vietata o ritenuta inopportuna la divulgazione.
2. Il documento di cui al comma 1, sottoscritto dai datori di lavoro committente ed appaltatore, qualora contenga informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione:
a) non è allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma è custodito con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dell'appalto, concordato con il datore di lavoro appaltatore, e ne è data menzione nel contratto stesso. Le misure di prevenzione occorrenti a seguito della valutazione dei rischi da interferenze sono immediatamente attuate dai datori di lavoro committente ed appaltatore e comunque portate a conoscenza dei lavoratori interessati;
b) può essere visionato, senza estrazione di copia, oltre che dal personale dell'Amministrazione a ciò autorizzato, ivi compresi i rappresentanti per la sicurezza, esclusivamente dal datore di lavoro appaltatore, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di quest'ultimo. In ogni caso, il predetto personale ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni concernenti i luoghi e le attività dell'Amministrazione di cui venga comunque a conoscenza in relazione a quanto precede.
3. Nei confronti del personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal Testo Unico n. 81 del 2008 sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese.

Art. 6
Sorveglianza sanitaria

1. Nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'articolo 38 del Testo Unico n. 81 del 2008.
2. L'attività del medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
3. Quando ai fini della sorveglianza sanitaria siano richiesti dal medico competente accertamenti clinici e strumentali che non è possibile effettuare con personale e mezzi dell'Amministrazione, gli accertamenti vengono eseguiti, anche mediante convenzioni con enti esterni i cui oneri sono a carico del datore di lavoro.

Art. 7
Servizi di vigilanza

1. Con riguardo alle modalità di impiego del personale che opera nelle strutture in cui hanno sede uffici del Ministero della giustizia con le peculiari esigenze organizzative e funzionali di cui all'articolo 2, comma 6, lett. a) e b), le funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute sono attribuite in via esclusiva al servizio istituito con riferimento alle strutture penitenziarie.
2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva nelle altre strutture in cui hanno sede uffici del Ministero della giustizia, operano gli organi aventi competenza ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico n. 81 del 2008 ed il servizio di vigilanza di cui al comma 1 del presente articolo interviene previo coordinamento con detti organi.

Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9
Abrogazioni

1. Il regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 29 agosto 1997, n. 338, è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 novembre 2014

Il Ministro della giustizia Orlando
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti
Il Ministro della salute Lorenzin
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 73