Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 10 aprile 1997
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli Cuneo
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Retribuzione
Campagna e raccolta
Disposizioni applicative
Manodopera migrante
Anticipi dell'indennità ed integrazioni per malattia - Infortunio
Mercato del lavoro
Commissione Provinciale
Convenzioni
Informazione
Individuazione campagna di raccolta
Diritto di precedenza
Contributo Favla a carico del lavoratore
Manuale informativo circa la sicurezza sul lavoro
Ipotesi di accordo D.lgs. n. 626/94 Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori

Contratto integrativo provinciale per gli operai agricoli

Nell'ambito dell'accordo per il rinnovo del "Contratto Integrativo Provinciale per gli Operai Agricoli e Florovivaisti" le parti convengono quanto segue:

Manuale informativo circa la sicurezza sul lavoro
Le parti ritengono utile dotarsi di un "manuale" relativo alle problematiche della prevenzione e protezione dei rischi sul luogo del lavoro, avente carattere formativo ed informativo, la cui realizzazione viene demandata al Favla.
Il suddetto manuale, a valere per datori di lavoro e lavoratori, sarà distribuito agii interessati dalla relativa Organizzazione.

Ipotesi di accordo D.lgs. n. 626/94 Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori
Nell'ambito dell'applicazione dell'accordo nazionale del 18 dicembre 1996 relativo al “Rappresentante della sicurezza” le parti convengono quanto segue:
piena adesione all'applicazione dei contenuti di cui alla lettera a) punto 1;
in applicazione dei contenuti di cui alla lettera b) del punto 1, considerato che in provincia d Cuneo esistono parecchie aziende ad indirizzo familiare e non che assumono lavoratori dipendenti per un numero limitato di giornate (e non rientranti pertanto nella normativa di cui alla lettera a) del punto 1) s conviene di individuare specifici rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a valere per più aziende, come peraltro prevede te legge.
Il rappresentante della sicurezza può, in deroga a quanto sopra, essere eletto o designato dai lavoratori anche nelle aziende non rientranti nell'ambito detta lettera a) del punto 1 previa notifica al Comitato Paritetico Provinciale di cui al punto 8 del succitato accordo nella forma e con le modalità che da questo verranno definite.
Entro il mese di aprile 1997 le parti si impegnano ad eleggere il Comitato Paritetico Provinciale composto da dodici membri.
il Comitato, suda base dette informazioni che assumerà, nonché sulla base delle opzioni che le aziende agricole effettueranno in merito: stabilirà i bacini (minimo tre) entro i quali dovranno operare i rappresentanti per la sicurezza pluriaziendali; contestualmente verrà altresì definito il fabbisogno finanziario necessaria allo svolgimento delle attività dei delegati di bacino, le modalità di consultazione: di accesso ai luoghi di lavoro, di informazione e documentazione dei rappresentanti per la sicurezza designati.