Tipologia: Accordo
Data firma: 16 aprile 1997
Validità: 15.04.2001
Parti: Fag Artigrafiche e RSU/Slc-Cgil, Fis-Cisl
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Artigianato, Fag Artigrafiche Dogliani (Cn)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Punto 1) Relazioni sindacali
Punto 2) Occupazione
Punto 3) Formazione
Punto 4) Ambiente e Sicurezza
Punto 5) Orario di Lavoro e ODL
Punto 6) Premio ad obiettivi
Punto 7) Quota di servizio
Allegato Obiettivo

Verbale di accordo

In data 16 aprile 1997 presso la sede della Fag Artigrafiche spa, tra la Fag Artigrafiche spa corrente in Dogliani (Cn) Via Torino 347 […] e la Rappresentanza Sindacale Unitaria […] assistiti per l’occasione dalla Slc/Cgil e dalla Fis/Cisl […], premesso che:
- il 04/06/1996 è stato siglato fra le parti un accordo su un contratto integrativo a carattere sperimentale
- le parti hanno addivenuto sulla bontà del contratto integrativo 1996 ed hanno utilizzato lo stesso come base di discussione per l’anno 1997
- le parti hanno individuato i punti di trattazione in un incontro non formalizzato tenutosi presso la Fag Artigrafiche spa il 2 aprile u.s.
tutto ciò premesso si è addivenuti al seguente accordo.

Punto 1) Relazioni sindacali
Le parti convengono che trimestralmente l’Azienda convocherà la Rappresentanza Sindacale Unitaria per informarla circa l’andamento produttivo, gli investimenti e gli eventuali CFL in corso, così come già stabilito dal precedente già citato accordo.
Per questi ultimi inoltre l’Azienda a tre mesi dalla scadenza del contratto fornirà alla Rappresentanza Sindacale Unitaria una valutazione sulla professionalità acquisita.
Oltre a questi incontri periodici l’Azienda convocherà la Rappresentanza Sindacale Unitaria per informarla su avvenimenti di natura straordinaria che comportino modifiche su orari e/o ferie.
[…] Le parti hanno infine concordato che i permessi residui e non utilizzati del 1996 verranno pagati dall’azienda mentre le ferie non godute restano a disposizione dei lavoratori.
Inoltre si è convenuto sulla necessità di aprire una riflessione congiunta in corso d’anno per valutare ipotesi di schemi di orario più aderenti alle esigenze legate alle fluttuazioni del mercato e di programmazione del calendario annuo dei lavoratori.

Punto 2) Occupazione
Sono state verificate dalle parti l’applicazione della L. 125/91 inerente le pari opportunità.
Per quanto attiene il divieto per il lavoro notturno previsto dal 1 comma dell’art. 5 della L. 903/77, si è stabilito, anche ai sensi del 2 comma del medesimo articolo ed in base all’esperienza maturata per il 1996, che il divieto viene rimosso per l’anno 1997 con le seguenti modalità:
a) sino ad un massimo di quaranta notti ad personam (dieci settimane di quattro giorni);
b) verrà data precedenza ad eventuali volontari che potranno anche superare il limite di cui al punto a);
c) la prestazione sul lavoro notturno avverrà normalmente su 4 notti per settimana pari a 32 ore e verrà retribuita in misura di 40 ore con le maggiorazioni contrattuali.
d) Per quanto riguarda il lavoro notturno per il personale maschile oltre quanto previsto dal CCNL, le parti convengono che l’orario settimanale definito per tali lavoratori potrà essere realizzato anche su base plurisettimanale al fine di favorire da un lato il recupero delle ore lavorate oltre le 36 settimanali, dall’altro la continuità produttiva. Inoltre qualora vengano temporaneamente meno le condizioni per il recupero nell’ambito dello schema plurisettimanale delle ore lavorate oltre le 36 settimanali, le stesse verranno maggiorate di un ulteriore 10% rispetto a quanto previsto dal CCNL. Le parti hanno concordato di verificare periodicamente l’applicazione: della L. 482 per la tutela dei diritti dei portatori di handicap.

Punto 3) Formazione
L’Azienda ha informato la controparte che sono in programma momenti formativi secondo quanto stabilito dalla normativa ISO 9002 e che gli stessi saranno comunicati tempestivamente alla Rappresentanza Sindacale Unitaria.

Punto 4) Ambiente e Sicurezza
Le parti hanno esaminato gli adempimenti previsti dalla L. [dlgs] 626 ed hanno constatato
- che l’Azienda sta operando secondo quanto indicato dalla norma.
- che i momenti formativi, sia del delegato alla sicurezza sia dei lavoratori, sono previsti correttamente e saranno oggetto di informazione alla RLS. e per conoscenza alla Rappresentanza Sindacale Unitaria.
- che i mezzi di protezione previsti dalla legge sono stati acquistati e distribuiti ai lavoratori che ne abbisognano, previa consultazione con la RLS.
- che l’azienda fornirà ai lavoratori annualmente due capi di indumenti da lavoro personalizzati con il marchio aziendale e garantirà la sostituzione di quelli rovinati dietro presentazione degli stessi
- che sono state eseguite le verifiche fonometriche in Azienda da parte dell’ingegner M.A. iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al n. ***. Copia della relazione è stata fornita alla RLS.

Punto 5) Orario di Lavoro e ODL
Compatibilmente con le proprie esigenze produttive, l’Azienda opererà per prevedere tempestivamente, e con la maggiore precisione possibile, tempi e modalità di lavoro.
Nel corso dei periodici incontri con la Rappresentanza Sindacale Unitaria di cui al punto 1), verranno anche fornite informazioni circa gli organici.