Categoria: 2000
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Tipologia: Accordo
Data firma: 6 dicembre 2000
Validità: 01.01.2000 - 30.10.2004
Parti: Lanecardate e RSU
Settori: Tessili, Lanecardate Cessato (Bi)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Ambiente di lavoro
Indumenti di lavoro
Salario
• Mancato cottimo ed erog. mensile impiegati
• Premio presenza aziendale
• Indennità di lavoro notturno
• Premio qualità
• Premio di presenza mensile
Modalità per l’applicazione della flessibilità ordinaria
Clausola di riservatezza
Clausola di salvaguardia
Validità
Decorrenza e durata

Verbale di accordo integrativo aziendale

Tra la Ditta Lanecardate spa ed i/Dipendenti tramite la RSU regolarmente eletta raggiunto presso gli Uffici della ditta in Cessato Via Garibaldi 57/A il giorno 06/12/2000

Premessa
Le parti concordano nel sottoscrivere il presente accordo, che lo stesso esaurisce ogni altra contrattazione ad eccezione del CCNL solo ed intendono esperita la contrattazione di 2° livello prevista dal Protocollo 27/3/93 sottoscritto da Governo, Confindustria e Cgil-Cisl-Uil e dell’art. 12 sez. 1 CCNL tessile 19/5/2000.
Riconoscono altresì l'intesa che segue un tutt'uno inscindibile nelle sue parti e giudicato positivo ed equilibrato solo nel suo insieme, teso a perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici venuti.
Per quanto non disciplinato nel presente verbale restano in vigore e valgono le clausole dell'Accordo Integrativo Territoriale Biellese del 17/10/80 e del precedente Accordo Integrativo Aziendale sottoscritto il 9/5/91 dalla Ditta e da Filtea-Cgil, Filta-Cisl, Uilta-Uil che per comodità si allega in calce.
Il presente accordo annulla e sostituisce integralmente il precedente Accordo Integrativo Aziendale stipulato in data 27/3/96.

Ambiente di lavoro
(Sostituisce clausola Accordo 9/5/91)
Le parti giudicano disciplinata in maniera maggiormente precisa della Legge [dlgs] 626 del 19/9/94 la collaborazione Impresa-Lavoratori in materia di sicurezza e ambiente, e non ritengono più necessario l'incontro annuale precedentemente previsto.
L'Azienda, ribadendo l'obbligo di segnalazione di ogni situazione di pericolo riscontrata nell'espletamento delle proprie mansioni esprime il pressante invito a collaborare con il Responsabile ed il Rappresentante della Sicurezza con suggerimenti e comportamenti tesi a migliorare costantemente la sicurezza dell'ambiente di lavoro e ad assicurare il successo di ogni possibile iniziativa di adeguamento degli impianti e delle attrezzature personali.

Indumenti di lavoro
(Integra clausola Accordo 9/5/91)
L'indumento estivo dovrà essere consegnato entro il 31 marzo
L'indumento invernale dovrà essere consegnato entro il 30 settembre

Modalità per l’applicazione della flessibilità ordinaria
Si concorda fin d’ora per le applicazioni della flessibilità ordinaria (art. 35 ex art. 8 CCNL) la seguente modalità per la giornata del sabato:
1° Turno 06-12
2° Turno 12-18
3° Turno 18-24
Se per comprovati motivi alcuni lavoratori non hanno eseguito la prestazione di supero rispetto all’orario normale di lavoro, saranno a gruppi o singolarmente chiamali ad effettuare il recupero della mancata prestazione lavorativa.
Le parti concordano altresì di non volersi avvalere, se non in casi veramente eccezionali, della flessibilità tempestiva prevista dall’art. 36 CCNL, visto anche quanto già concordato per preavviso della flessibilità ordinaria nell’accordo del 9/5/91

Clausola di riservatezza
La RSU si impegna a mantenere l'assoluta riservatezza nei confronti di Terzi, compresi i rappresentati, ai sensi delle norme civili e penali vigenti su tutte le informazioni (materiali, metodi di produzione, dati commerciali ed economici, targets ecc.) riguardanti l'Azienda, ricevute durante le fasi di negoziazione e monitoraggio dell'Accordo e di ogni altro futuro incontro, se non espressamente autorizzali mediante lettera sottoscritta dalla Società.