Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 12 luglio 2004
Validità: 01.07.2004 - 31.12.2007
Parti: Unione Interprovinciale Agricoltori, Federazione Interprovinciale Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai Agricoli e Florovivaisti, Vercelli e Biella
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1 - Sfera di applicazione
2 - Commissione paritetica
3 - Orario di lavoro
4 - Anticipo assegno nucleo familiare
5 - Lavoratori immigrati
6 - Distribuzione e stampa contratto interprovinciale di lavoro
7 - Aspetti retributivi
8 - Decorrenza e durata
9 - Riserva

Ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Interprovinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti delle Province di Vercelli e Biella

Presso la sede dell'Unione Interprovinciale Agricoltori di Vercelli e Biella sono intervenuti: […] Unione Interprovinciale Agricoltori di Vercelli e Biella […], Federazione Interprovinciale Coldiretti di Vercelli e Biella […], Confederazione Italiana Agricoltori di Vercelli e Biella […], Flai - Cgil di Vercelli e Biella […], Fai - Cisl di Vercelli e Biella […], Uila - Uil di Vercelli e Biella […], convenendo quanto segue in merito al rinnovo del Contratto Interprovinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti di Vercelli e Biella:

1 - Sfera di applicazione
Rientrano nella sfera di applicazione del contratto i dipendenti delle aziende faunisticovenatorie, agrifaunisticovenatorie, degli Ambiti territoriali di Caccia e dei Comparti Alpini.
Le parti si impegnano a regolamentare la materia normativa di merito mediante l'apposita commissione.

2 - Commissione paritetica
Le parti concordano sulla necessità di costituire, entro 60 giorni dalla firma del presente accordo, una commissione paritetica permanente composta da un rappresentante per ogni organizzazione firmataria che, ai abbia le seguenti finalità:
a) armonizzazione dei contratti vigenti relativi ai guardiacaccia e ai dipendenti degli ATC e CA con il presente contratto;
b) inquadramento di nuove peculiari figure che possano emergere dalla gestione dei vari comparti;
c) gestione della problematica del lavoro sia in esecuzione delle deleghe attribuite dalle leggi vigenti (Es. Legge Biagi, esercizio del diritto alla riassunzione, ecc.) che per quanto riguarda la regolazione del mercato del lavoro (Es. analisi dei flussi migratori al fine di armonizzare domanda ed offerta di lavoro nei singoli comparti del settore);
d) definizione di modelli standardizzati ed in forma scritta relativi alle nuove fattispecie di rapporti di lavoro (Es. rapporti a tempo determinato);
e) gestione della sicurezza sul lavoro mediante:
- una verifica dello stato di applicazione delle intese raggiunte nelle contrattazioni precedenti (Es. effettivo utilizzo delle cabine pressurizzate in alternativa alla riduzione dell'orario di lavoro)
- della formazione ed informazione dei lavoratori
- l'adozione del libretto sindacale e sanitario previsto dall'articolo 67 del CCNL;
f) analisi dei fabbisogni formativi.

3 - Orario di lavoro
a) Settore tradizionale.
Fermo restando, per gli operai a tempo determinato, la ripartizione dell'orario di lavoro prevista dall'articolo 30 del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro del 28 luglio 1988, per gli operai a tempo indeterminato, la prestazione dei sabati lavorativi, nei limiti dei giorni e delle ore previsti nel sopra citato articolo, può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno previo accordo tra le parti.
b) Settore florovivaistico.
Per i lavoratori trasportati in cantiere con i mezzi della Ditta l'orario di lavoro inizia con il raggiungimento del cantiere e termina con la fine del lavoro nel cantiere.
Qualora la guida del mezzo della Ditta venga affidata ad un dipendente, l'orario di lavoro per tale dipendente inizia dal momento della partenza alla guida del mezzo aziendale e termina con la fine della guida del mezzo stesso.

5 - Lavoratori immigrati
Al fine di agevolare il ricongiungimento familiare, si concede ai lavoratori a tempo indeterminato immigrati, che prestano la loro opera in aziende con 3 o più dipendenti a tempo indeterminato che svolgono la stessa mansione, la possibilità di cumulare permessi e ferie.

6 - Distribuzione e stampa contratto interprovinciale di lavoro
Le parti si impegnano a far stampare e distribuire il libretto sindacale e sanitario previsto dall'Art. 67 del CCNL ed il Contratto Interprovinciale di Lavoro ponendo a carico della Cassa CIMIAV il relativo costo.