Tipologia: Accordo
Data firma: 5 aprile 2004
Validità: 01.05.2004 - 31.12.2007
Parti: DiaSorin e RSU
Settori: Chimici, Farmaceutici, DiaSorin Saluggia (Vc)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

1. Part-time
2. Contratti di lavoro a tempo determinato e interinale
3. Variazioni dell'orario di lavoro
4. Fruizione delle ferie, della riduzione orario e dei riposi aggiuntivi
5. Orario di lavoro dei lavoratori aventi la qualifica di quadro
6. Personale e organizzazione
7. Rimborso spese di viaggio
8. Indennità di reperibilità
9. Indennità di intervento per lavoratori addetti all'attuazione delle misure di prevenzione e lotta contro gli incendi e di pronto soccorso
10. Anticipazione del trattamento di fine rapporto
11. Premio di partecipazione per il quadriennio 2004-2007

Verbale di accordo

Il giorno 5 aprile 2004 presso la sede della DiaSorin spa, tra la DiaSorin spa medesima […] e le RSU, viene stipulato il seguente accordo:

1. Part-time
I lavoratori occupati con contratto part-time, sia orizzontale che verticale, saranno compresi in una percentuale massima del 10% del numero totale dei dipendenti. I regimi di orario ammessi saranno di 20 o 24 ore medie settimanali.
La trasformazione dei contratti da tempo pieno in contratti part-time, avverrà di norma per periodi di 6 o 12 mesi, rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande e, in subordine, tenendo conto delle seguenti motivazioni documentabili:
a) Necessità familiari (vedi legge 53/2000 e CCNL)
b) Motivi di studio (vedi legge 300/70 art. 10 e CCNL)
c) Necessità sanitarie
d) Necessità personali
Le esigenze produttive, tecniche e organizzative che ostacolino la concessione di part-time, saranno oggetto di confronto preventivo con la RSU. Tale confronto verificherà la possibilità di rimuovere le cause ostative al part-time stesso e/o trovare soluzioni alternative.
In caso di assunzione di nuovo personale a tempo parziale, verrà data comunicazione ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, anche attraverso la RSU, al fine di prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto a tempo pieno.

2. Contratti di lavoro a tempo determinato e interinale
Il numero massimo dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato o operanti con contratto di lavoro temporaneo non supererà complessivamente il 15 % dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
[…]

3. Variazioni dell'orario di lavoro
L'accordo del 21 settembre 2001, relativo all'orario di lavoro, viene così riformulato:
a. Ai lavoratori che, su richiesta dei responsabili, effettuano all'interno dello stabilimento un orario di lavoro diverso dal normale (8,30-17,00), con inizio dell'attività lavorativa non compresa nella fascia oraria 7,30-9,30, viene riconosciuta mezz'ora di riposo retribuita corrispondente all'intervallo mensa;
b. Il trattamento indicato al punto a. viene esteso anche a quei lavoratori che effettuano un orario di lavoro giornaliero a turni avvicendati;
c. In relazione alla specificità del lavoro svolto con gli orari sopraindicati (punti a e b), viene corrisposta, ai lavoratori interessati, una maggiorazione della retribuzione oraria del 8%;
d. Ai lavoratori che effettuano gli orari di lavoro di cui ai punti a e b non si applicano le disposizioni in vigore sull'orario flessibile; in sostituzione vengono retribuiti fino a 15 minuti di ritardo ogni mese; successivamente il ritardo minimo verrà calcolato di 15 minuti in 15 minuti;
Variazioni dell'orario di lavoro per periodi inferiori al mese, richieste dal lavoratore/trice dovranno essere autorizzate dai Responsabili di Ente tenendo conto dell'attività che deve essere svolta;
Variazioni dell'orario di lavoro per periodi superiori al mese, dovranno essere convalidate dall'Ufficio Personale.

5. Orario di lavoro dei lavoratori aventi la qualifica di quadro
I lavoratori aventi la qualifica di quadro osserveranno l'orario di lavoro attualmente previsto per gli impiegati ed operai con le seguenti variazioni:
flessibilità dell'orario di lavoro di un'ora all'inizio dell'attività lavorativa;
rilevazione della presenza obbligatoria solo all'entrata ed all'uscita dal Comprensorio Sorin e non per l'intervallo pranzo a meno che l'intervallo stesso sia prolungato oltre i 45 minuti; in tal caso il recupero del maggior riposo dovrà essere garantito la sera stessa;
accantonamento delle ore di riduzione dell'orario di lavoro di cui alla lettera e. del paragrafo precedente qualora il lavoratore effettui almeno 8 ore giornaliere di lavoro e quindi non fruisca della riduzione dell'orario di lavoro;
utilizzo, nei tre mesi successivi a quello di maturazione, delle ore di riduzione dell'orario di lavoro di cui al punto 3.
Sono esclusi dall'applicazione del nuovo orario di lavoro i dipendenti esterni (venditori, specialist, ecc), anche non aventi la qualifica di quadro, per i quali l'orario di lavoro continua ad essere di 40 ore settimanali.

6. Personale e organizzazione
a. L'Ufficio Personale all'inizio dell'anno consegnerà alla RSU l'organigramma completo della Società e entro un mese, gli eventuali successivi aggiornamenti;
b. Per ogni contratto di lavoro da stipularsi, l'Ufficio Personale comunicherà preventivamente alla RSU, e per quanto di specifica competenza ai RLS, la natura del rapporto di lavoro, la mansione con relativa analisi dei rischi, la qualifica, la categoria e la posizione organizzativa attribuita al lavoratore.
e. Al momento dell'assunzione, ad ogni lavoratore verrà rilasciata copia dei documenti attestanti la propria mansione e l'analisi dei rischi.
d. Ai lavoratori in forza verrà consegnata copia dei documenti attestanti la propria mansione, la relativa qualifica, categoria e posizione organizzativa, nonché le schede di rischio redatte in conformità al D.Lgs 626/94 e entro un mese alla loro stesura, gli eventuali aggiornamenti; copia di tali documenti verrà rilasciata ai RLS/RSU.
e. Sulla base di nuove esigenze tecniche, produttive od organizzative, l'azienda organizzerà dei corsi di formazione professionale. Le modalità e l'organizzazione di detti corsi, saranno oggetto di valutazione e confronto preventivo con la RSU.
f. Entro la fine del mese di dicembre 2004, l'azienda presenterà alla RSU una proposta per iniziare una discussione relativamente ad un sistema di classificazione del personale che tenga conto dei profili professionali e delle mansioni esistenti. Detta discussione dovrà tenere conto di quanto già disposto dal CCNL e di quanto presente in azienda, nell'intento di creare un mansionario che sia più rispondente ai processi produttivi e professionali presenti nell'azienda stessa.

8. Indennità di reperibilità
Ai lavoratori inseriti nei turni di reperibilità, verrà riconosciuta un'indennità pari a € 100,00 lordi per ogni settimana di reperibilità effettuata ed un'indennità di € 40 per ogni intervento richiesto al di fuori del normale orario di lavoro.

9. Indennità di intervento per lavoratori addetti all'attuazione delle misure di prevenzione e lotta contro gli incendi e di pronto soccorso
Premesso che tutte le attività formative in materia di attuazione delle misure di prevenzione e lotta contro gli incendi vengono svolte in orario di lavoro, in presenza di almeno uno degli RLS, viene istituita una indennità di intervento per i lavoratori addetti a tali misure pari ad € 100,00 per ogni intervento che verrà richiesto ed attuato. Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennità gli interventi richiesti in occasione delle prove di evacuazione previste dal DM 10 marzo 1998.

11. Premio di partecipazione per il quadriennio 2004-2007
La struttura del premio di partecipazione per il quadriennio 2004-2007 sarà così articolata:
[…]
3. Indicatore individuale per il miglioramento continuo della sicurezza sul lavoro:
assenza di contestazioni confermate(*) per l'inosservanza delle norme di sicurezza: nella misura del 20% dell'ammontare concordato del premio; a seguito di una prima contestazione confermata il premio si riduce al 14% mentre alla seconda contestazione confermata il premio si riduce al 7%(**).
(*) la conferma della contestazione verrà effettuata mediante esame congiunto con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(**) le somme non corrisposte saranno impiegate per scopi formativi
[…]