Tipologia: Protocollo aggiuntivo al CCNL
Data firma: 26 Novembre 2008
Parti: Andi e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Studi professionali Odontoiatrici
Fonte: FILCAMS-CGIL

Sommario:

 Verbale di stipula
Protocollo aggiuntivo al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali del 29 luglio 2008 relativo alle problematiche della sicurezza nell’area professionale odontoiatrica.
Premessa
Prima parte
Rappresentanti per i lavoratori per la sicurezza
1.Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
2. Procedure per l'individuazione del rappresentante per la sicurezza
3. Permessi retribuiti
4. Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
 Allegati
Progetto formativo Andi
La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) secondo il D.Lgs. 81/08 Criteri e orientamenti
1. La progettazione della formazione – Richiami generali.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri di RSPP
RLS

Verbale di stipula
Il giorno 26 novembre 2008 in Roma Viale Pasteur 65 presso la sede delle strutture bilaterali Fondoprofessioni - Cadiprof - Previprof tra l’associazione Nazionale Dentisti Italiani (Andi) [...] assistita da Confprofessioni [....] e la Filcams-Cgil [...], la Fisascat-Cisl [...], la Uiltucs-Uil [...] hanno stipulato il presente Protocollo aggiuntivo al CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali relativo alle problematiche della salute e Sicurezza nell’area professionale Odontoiatrica.

Protocollo aggiuntivo al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali del 29 luglio 2008 relativo alle problematiche della sicurezza nell’area professionale odontoiatrica.
In applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81


Premesso
• che le direttive comunitarie recepite dal D.Lgs. 81/2008 hanno lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• che la pratica attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 nell’area professionale “Studi Odontoiatrici” è volta anche a favorire la cultura di prevenzione e protezione in tema di salute e sicurezza e che tale finalità, nell’ambito dell’attività sanitaria, va intesa e rivolta non solo nei confronti degli operatori ma anche dei pazienti;
• constatato il miglioramento dei sistemi e delle procedure di prevenzione e protezione dai rischi nei settori di applicazione e che il presente protocollo risponde alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza sia dei lavoratori che dei datori di lavoro;
• ravvisata che tutta la normativa in tema di sicurezza sul lavoro nel recepire le direttive comunitarie, intende sviluppare l’informazione, la formazione, il dialogo e la partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori e/o i loro rappresentanti tramite strumenti adeguati, e che pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;
• volendo le parti privilegiare relazioni non conflittuali tra datori di lavoro e lavoratori finalizzate soprattutto all’attuazione di una moderna politica di prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi;
• che l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (Andi) ha da sempre sostenuto la formazione dei datori di lavoro e degli RLS con l’obiettivo di garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro e che a seguito della corretta applicazione delle indicazioni Andi negli studi odontoiatrici non è sancita l’obbligatorietà del medico competente e della sorveglianza sanitaria;
• che l’Andi, anche a seguito del progetto formativo di cui al precedente “Protocollo”, ha provveduto alla realizzazione di numerosi corsi sull’intero territorio nazionale che hanno condotto in questi anni alla formazione di circa 5000 RLS.
Partendo dalla ovvia considerazione che il lavoratore dello studio odontoiatrico più esposto a rischio è sicuramente l’odontoiatra stesso, si richiamano le principali misure tecniche, organizzative e procedurali, nonché quelle igieniche messe in atto dal datore di lavoro a favore dei lavoratori.
In particolare l’odontoiatra:
• progetta adeguatamente i processi lavorativi;
• adotta misure collettive di protezione, ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l’esposizione;
• adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico;
• definisce procedure di emergenza per affrontare eventuali incidenti;
• predispone i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizione di sicurezza, mediante l’impiego di contenitori adeguati;
• assicura che i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi o altri indumenti idonei;
• assicura che dispositivi di protezione individuali siano controllati, puliti e disinfettati dopo ogni utilizzazione, ovvero eliminati se del tipo monouso.
Tutto ciò premesso

Prima parte
Rappresentanti per i lavoratori per la sicurezza
1. Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 81/2008, il numero dei rappresentanti per la sicurezza è così individuato:
a) un rappresentante per ogni studio odontoiatrici;
b) considerate la peculiarità strutturale del settore “Studi Odontoiatrici” è possibile definire a livello territoriale (regione – provincia – comune – bacino) il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Tale possibilità è realizzabile previo accordo delle parti competenti per territorio e rispettivamente firmatarie del presente CCNL. Gli accordi realizzati dovranno comunque essere conformi sia alle norme, che nello specifico caso, sono previste dal D.Lgs. 81/2008, sia coerenti con quanto contenuto nel presente protocollo.
Il rappresentante per la sicurezza in conformità a quanto prevede il D.Lgs. 81/2008 all’articolo 50, comma 2, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti valgono le stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze sindacali.
2. Procedure per l’individuazione del rappresentante per la sicurezza.
Alla costituzione della rappresentanza dei lavoratori si procede mediante elezione diretta da parte dei lavoratori.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori che prestino la loro attività nello studio odontoiatrico.
Possono essere eletti tutti i lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori dello studio dentistico.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi; purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.
Prima dell’elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il segretario che provvederà a redigere il verbale della elezione.
Copia del verbale sarà consegnata dal segretario al datore di lavoro.
L’esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori. La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza rimarrà in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre sessanta giorni dalle dimissioni. In tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quale relativa al periodo di durata nella funzione stessa.
I rappresentanti della sicurezza designati dovranno partecipare obbligatoriamente ad iniziative formative gestite in base al presente CCNL.
3. Permessi retribuiti.
Effettuato il corso di formazione ex art. 37 comma 11, D.Lgs. 81/2008 che durerà 32 ore, in relazione alla peculiarità dei rischi presenti nel settore odontoiatrico, ogni RLS avrà a disposizione un massimo di 4 ore annue negli studi che occupano dai 15 ai 50 lavoratori ed 8 ore annue per gli studi con più di 50 lavoratori per provvedere all’aggiornamento.
Il corso di 32 ore e gli aggiornamenti andranno regolarmente retribuiti dal datore di lavoro.
4. Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 50 del D.Lgs. 81/2008, le Parti concordano sulle seguenti indicazioni.
4.a. Strumenti e mezzi
In applicazione dell’art. 50 comma 1°, lettere e) ed f) del D.Lgs. 81/08, il rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione ivi prevista per il più proficuo espletamento dell’incarico.
Il rappresentante può consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 comma 1, lettera a), oppure il documento di autocertificazione ai sensi dell’art. 29, comma 5, custodito presso lo studio odontoiatrico.
Di tali dati e delle attività connesse di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto professionale dello studio odontoiatrico.
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza, in attuazione all’art. 50 del D.Lgs. 81/08, su tutti gli eventi ed aggiornamenti per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proroghe formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell’avvenuta consultazione appone la propria firma sul verbale della stessa.
4.b. Modalità di consultazione
La consultazione dl rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere effettuata in modo da garantire la sua attività ed essere a carico del datore di lavoro.
Il rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare ed apporre sul verbale di consultazione, proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle attività dello studio, in corso o in via di definizione.
Il rappresentante è tenuto a controfirmare in ogni caso, il verbale dell’avvenuta consultazione.
4.c.Informazione e documentazione degli studi odontoiatrici
Ai sensi della lettera e), del comma 1 e del comma 4 dell’art. 50 del D.Lgs. 81/08, il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare la documentazione degli studi odontoiatrici inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni.
Inoltre, ai sensi del comma 1 dell’art. 50, il rappresentante della sicurezza ha accesso al documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 comma 1 nonché al registro infortuni sul lavoro. Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma 1, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto professionale.

Allegati
Progetto formativo Andi (Allegato)
La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) secondo il D.Lgs. 81/08 Criteri e orientamenti.
Fermo restando il diritto all’informazione per tutti i lavoratori (artt. 15, 30, 33, 36):
Il D.Lgs. 81/08 art. 37 comma 2, prevede che venga fornita una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza a ciascun lavoratore.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione articolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

1. La progettazione della formazione – Richiami generali.
Formazione – Informazione:
Il Decreto Lgs. 81/08 distingue con nettezza gli obblighi di informazione da quelli di formazione. Al fine di integrare le definizioni, vedi art. 2, comma 1, lettere aa) e bb) vale la pena richiamare brevemente la definizione dell’una e dell’atra (da “G. Devoto, G.C. Oli: Dizionario della lingua italiana, 1971):
Informare:
fornire notizie ritenute utili o funzionali.
Formare:
fornire, mediante una appropriata disciplina, i requisiti necessari ad una data attività.
Si tratta, dunque, nel primo caso, di comunicare conoscenze, nel secondo di predisporre un processo attraverso il quale trasmettere le cognizioni e l’uso degli attrezzi del mestiere o di parte di essi al fine preventivo.
Entrambi sono il frutto di una attività progettuale, che ha regole precise e simili a grandi linee nei due casi.
La valutazione di apprendimento è un altro passaggio-chiave della progettazione: ancora scarsamente effettuata, deve essere assolutamente progettata, discendendo come naturale corollario della identificazione degli obiettivi educativi a riprova dell’avvenuto apprendimento.
Quale formazione per gli adulti:
le attività formative rivolte a soggetti adulti dovranno tenere in considerazione e valorizzare l’esperienza umana e professionale di cui essi sono portatori, esperienze su cui sono basate opinioni e spesso, anche pregiudizi, particolarmente radicati nel profondo.
Ciascuno è depositario di una propria cultura della sicurezza e della prevenzione e fa riferimento a propri modelli interpretativi, che il formatore aiuterà a sostituire, se necessario, con altri più efficaci.
L’apprendimento degli adulti è complesso, in quanto prevede la modificazione di conoscenze, di pratiche, di competenze professionali: esso è finalizzato ad una prestazione particolare ed implica un coinvolgimento complessivo del soggetto (sia sul piano razionale che emotivo); si esprime come ricerca attiva fondata sull’esperienza; richiede motivazione, che scatta dalla consapevolezza dello scarto tra ciò che il soggetto sa e ciò che sente di dover sapere (che è la differenza tra le competenze richieste dal compito lavorativo e le capacità realmente possedute):
il modello di apprendimento dell’adulto è dunque caratterizzato da:
Il bisogno di conoscere : Il soggetto adulto, quando inizia ad apprendere qualcosa, si preoccupa di esaminare i vantaggi legati all’apprendimento nonché le conseguenze negative del mancato apprendimento;
La centralità dei propri bisogni di conoscenza.
Il ruolo fondamentale dell’esperienza: l’apprendimento più efficace ristruttura l’esperienza personale, in quanto stabilisce un confronto critico con nuove situazioni operative.
La disponibilità ad apprendere ciò che ha bisogno di sapere e di saper fare per far fronte efficacemente alle situazioni della vita reale.
La motivazione legata sia a fattori esterni che a fattori interni.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Analisi del ruolo professionale

Il mandato organizzativo di questa figura professionale, come si evince dalle attribuzioni conferite dall’art. 50 e si deduce dalla sua qualifica (“rappresenta” i lavoratori), comprende i seguenti compiti:
• raccogliere dai lavoratori le indicazioni di problemi concernenti la salute e la sicurezza, discutendone possibili soluzioni (diventare animatori di sicurezza).
• Promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.
• Fare proposte in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37.
• Ricevere (e interpretare correttamente) le informazioni e la documentazione sulla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione sulle sostanze pericolose, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.
• Ricevere (e interpretare correttamente) le informazioni dai servizi di vigilanza.
• Ricorrere alle autorità competenti quando ritiene che le misure adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Pertanto deve ricevere una formazione particolare in materia di normativa di sicurezza e di salute, nonché sui rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza e sulle principali tecniche di controllo e prevenzione.
Bisogni formativi
Dall’analisi sopra indicata, si individuano le seguenti aree di attività:
• analisi/valutazione dei rischi
• verifica costante delle misure di prevenzione e di sicurezza
• animazione di sicurezza
• informazione dei lavoratori
che richiedono lo sviluppo di competenze:
• decisionali
• relazionali
nonché l’acquisizione di conoscenze specifiche, di sapere applicativo, che devono necessariamente riferirsi, oltre a quando riportato all’art. 37, comma 11, almeno a:
• normativa sulle materie di sicurezza ed igiene del lavoro;
• rischi presenti sul posto di lavoro e riferiti all’ambito di rappresentanza;
• danni legati a quei rischi;
• limiti di esposizione e fattori inquinanti;
• analisi degli infortuni;
• analisi delle situazioni critiche (anomalie di processo);
• modalità di prevenzione;
• strumenti informativi presenti sul luogo di lavoro: registro infortuni, schede di sicurezza, documento di valutazione, ecc.
• valutazione di programmi di informazione
• costruzione di strumenti propri di analisi e di verifica (schede, ordini di servizio ed altro materiale):
Caratteristiche dei destinatari dell’iniziativa formativa:
Anche in questo caso le caratteristiche di scolarità e di esperienza pregressa, lavorativa o sindacale, possono essere assai varie, mentre è ragionevole attendersi una spinta motivazionale in genere elevata, legata all’attesa nei confronti di un ruolo nuovo.

Stante il Decreto 16/1/97 dei ministeri del Lavoro e Sanità sulla:
Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri di RSPP”. Si stabilisce:
RLS
La durata dei corsi per RLS è di minimo 32 ore.
Il progetto formativo Nazionale Andi per i Rappresentanti della sicurezza dei Lavoratori per studi odontoiatrici si attua tramite l’Andi Nazionale. L’Andi Nazionale coordina lo staff Nazionale di formatori (Tutor) già attivato su tutto il territorio nazionale per la formazione dei Dentisti che svolgono direttamente i compiti di Responsabili Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Questo staff nazionale è composto dagli iscritti all’Associazione Nazionale Dentisti Italiani, esperti in problematiche di sicurezza, che già hanno partecipato ai programmi formativi a partire dall’anno 1997.
Questi Esperti nazionali parteciperanno ad appositi aggiornamenti mirati alla formazione del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori di area odontoiatrica.
L’Andi Nazionale fornirà materiale didattico, materiale audiovisivo e multimediatico, test di verifica dell’apprendimento, supporto tecnico e pratico, archivio nazionale del RLS, stampa e rilascio attestati di frequenza al corso ecc., per poter uniformare su tutto il territorio la preparazione e le conoscenze.
Le Sezioni Andi provinciali potranno avvalersi di questo Staff nazionale di formatori che potranno organizzare i corsi con il supporto della Sezione Provinciale.
I corsi avranno durata minima di 32 ore e si svolgeranno secondo il seguente schema:

• Inizio corso: Schede di pre-valutazione
Sarà importante definire il livello di conoscenze per poter successivamente modulare lo svolgimento del corso.

• Principi giuridici comunitari e nazionali
Si evidenzieranno le fonti del diritto con particolare riferimento alla Costituzione e al diritto civile ed alla legislazione comunitaria.

• La legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Si daranno cenni storici sulla legislazione inerente la prevenzione infortuni, percorrendo le tappe che hanno portato all’emanazione del D.Lgs. 81/08.
• Discussione e risposte a domande specifiche
• Test di verifica dell’apprendimento
• Valutazione delle risposte al test

• Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
• Verranno particolarmente esaminati i ruoli e compiti di lavoratori, RLS, RSPP, Datori di Lavoro ed Organismi Paritetici

• La definizione e l’individuazione dei fattori di rischio
Si definiranno ed individueranno gli eventuali fattori di rischio presenti negli studi odontoiatrici.

• La valutazione dei rischi
In base ai fattori già evidenziati si valuterà la probabilità e la gravità dell’evento temuto, in base ad un percorso grafico utilizzando la medesima linea di pensiero specificatamente studiata nelle liste di controllo degli studi odontoiatrici.

• L’individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione.
Si individueranno, laddove si sia evidenziata carenza di sicurezza, le misure di abbattimento del rischio privilegiando misure a carattere generale e procedurale, arrivando a misure profilattiche preventive e definendo i dispositivi di prevenzione individuali.
• Discussione e risposta a domande specifiche
• Test di verifica dell’apprendimento.
• Valutazione delle risposte al test

• Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
Si tratterà l’argomento della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza sul luogo di lavoro dando particolare rilevanza agli obblighi ed ai diritti connessi alla funzione.
• Discussione e risposta a domande specifiche
• Test di verifica dell’apprendimento.
• Valutazione delle risposte al test

• Nozione di tecnica della comunicazione
Una notevole importanza assume la corretta comunicazione tra i soggetti che, per le varie competenze, sono coinvolti dal D.Lgs. 81/08.
Le nozioni di tecnica della comunicazione dovranno imprescindibilmente modulare l’obiettivo, accertato il livello culturale dell’aula ed insegnando a comunicare ai diversi livelli culturali.
• Discussione e risposta a domande specifiche
• Test di verifica dell’apprendimento.
• Valutazione delle risposte al test

• Applicazioni pratiche – operative presso il luogo di lavoro
Si esporranno le situazioni tipiche dei rischi presso uno studio odontoiatrico seguendo la logica degli argomenti trattati nel corso, con l’ausilio di supporti audiovisivi e multimediatici.
• Discussione e risposta a domande specifiche
• Test di verifica dell’apprendimento.
• Valutazione delle risposte al test