Tipologia: Accordo
Data firma: 16 gennaio 2006
Validità: 18.01.2006 - 31.12.2009
Parti: Ati/Unione Industriale e RSU/Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Settori: Trasporti, Ati Cuneo
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Introduzione
Premessa
A) Relazioni industriali
1. Procedure di raffreddamento
2. Regolamentazione del diritto di sciopero
3. Contrattazione collettiva
4. Permessi sindacali
5. Informazioni alla RSU
B) Parte normativa
1. Razionalizzazione criteri di turnazione
2. Supero nastro
3. Indennità di ripresa
4. Indennità di intervallo
5. Buono pasto
6. Agente unico
7. Indennità di presenza
7.1 Personale di officina
8. Tempi di pre e post orario
9. Recupero tempi di pre e post orario
10. Tempi di trasferimento e rimessaggio
11. Tempi di percorrenza
12. Ritardi sull'orario di corsa
13. Ferie non fruite
14. Qualità del servizio
15. Massa vestiario
16. Impegno e vigilanza per contenere i danni degli autobus
17. Risparmio energetico e inquinamento ambientale da fumi e rumore
18. Officine - Ambiente di lavoro e sicurezza
19. Officine - Riduzione dei costi di gestione
20. Uffici - Riduzione dei costi
21. Turni di servizio
22. Ambiente di lavoro
23. Spostato riposo
24. Copertura assicurativa uso auto propria
25. Tutela legale al personale
26. Fondo di cassa per il personale viaggiante
26.1 Cambi di residenza
27. Rimborso km auto propria
28. Noleggio
C) Premio di risultato
D) Decorrenza e durata

Verbale di accordo

Il giorno 16 Gennaio 2006 presso l'Unione Industriale di Cuneo, tra l'Ati - Trasporti Interurbani spa […], assistita dall'Unione Industriale di Cuneo […] e le RSU dell'azienda […], assistiti dalla Filt-Cgil […], dalla Fit-Cisl […] e dalla Uiltrasporti […], dopo ampia ed esauriente discussione si è raggiunto il seguente accordo:

Introduzione
Premesso

che il rinnovo dell'accordo integrativo deve avvenire nel rispetto dei principi e delle norme contenute nel CCNL del 25 luglio 1997 e successivi rinnovi.
che la parte economica deve essere strutturata nell'ambito dell'istituto dei premio di risultato come definito dall'art. 6 del citato CCNL;
che per il rinnovo del contratto integrativo aziendale le Organizzazioni Sindacali hanno presentato a suo tempo una piattaforma rivendicativa;
che in tale contesto i miglioramenti del trattamento economico devono avvenire nel rispetto dell'equilibrio economico aziendale e pertanto, ove possibile, devono individuare risorse anche atte all'autofinanziamento;
che il rinnovo contrattuale deve essere primariamente finalizzato al miglioramento della qualità del servizio offerto alle mutate esigenze della clientela;
che a seguito di tale impostatone innovativa il contratto integrativo presuppone l'individuazione di obiettivi condivisi, legando il trattamento economico aziendale all’andamento economico - qualitativo dell'attività aziendale;
che stata ravvisata la necessità di raccogliere in un testo organico la contrattazione aziendale sviluppatasi sino alla data odierna;
che risulta necessario introdurre un sistema di relazioni industriali che risponda alle mutate esigenze del mercato e della concorrenza;
Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

A) Relazioni industriali
4. Permessi sindacali

Per quanto concerne i permessi spettanti ai componenti la RSU, ai dirigenti di cui all'art. 27 dell'AN 25/7/80 e all'art. 19 del CCNL 25.7.97 ed ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, si richiama l'osservanza della normativa vigente, che prevede:
[…]
RLS: 40 ore all'anno
Sono fatte salve le modifiche che interverranno a seguito di variazioni di legge o di CCNL.

5. Informazioni alla RSU
Tenuto conto dei sostanziali cambiamenti che interessano il settore e preso atto della necessità di monitorare in modo adeguato i meccanismi che governano l'erogazione dei premio di risultato, l'Azienda si impegna a fornire ad un'apposita delegazione della RSU, tramite incontri periodici, le seguenti informazioni:
Informativa su progetti ed innovazioni: entro il 30 giugno di ciascun anno;
Carta della Mobilità e Contratti di Servizio: entro il 31 marzo di ciascun anno;
Andamento degli indicatori del Premio di Risultato: entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ciascun anno.

B) Parte normativa
1. Razionalizzazione criteri di turnazione

I criteri di turnazione sono i seguenti:
turno settimanale
turno giornaliero
due turni a settimana
L'Azienda ha la facoltà di inserire nei turni, a saturazione delle ore lavorate, degli "occorrendo" per svolgere i servizi ricorrenti.
Si intende servizio ricorrente quello che ha una programmazione definita nei tempo (servizio di Prato nevoso, piscine, palestre, ecc); tali servizi vengono legati ad una ripresa del turno e verranno resi noti la programmazione e l’abbinamento al turno.
Ad ogni occorrendo verranno riconosciuti 5 minuti sia di pre che di post-orario.
Nei caso di variazioni dei turni programmati, che comportino un incremento del tempo lavorato, la parte eccedente, rispetto al turno programmato, verrà pagata come straordinario.
A tali servizi verranno assegnati i tempi di pre e post-orario previsti.
Per il lavoro straordinario, di norma, potrà valere il ricorso al volontariato.

2. Supero nastro
Agli agenti che effettueranno turni in supero nastro (durata oltre le 12h) verrà corrisposta un'indennità economica [...]

13. Ferie non fruite
Le ferie devono essere fruite possibilmente nell'anno di maturazione in base ad una programmazione che contemperi le esigenze del servizio e quelle del Personale. […]

18. Officine - Ambiente di lavoro e sicurezza
Per il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza personale occorre che i lavoratori assumano un comportamento più coerente e responsabile durante io svolgimento delle proprie mansioni.
In particolare ai lavoratori si richiede:
di correggere quei comportamenti anomali che creano turbativa nell'ambiente di lavoro (limitare allo stretto necessario le prove dei segnalatori acustici in presenza di altri lavoratori, pulizia di pezzi mediante soffiatura, scherzi goliardici, eco.);
una più corretta utilizzazione degli impianti di aspirazione presenti in officina;
una maggior attenzione nella chiusura delle porte e dei portoni nel periodo invernale per un maggior risparmio energetico nel riscaldamento dei locali ed un maggior comfort di chi vi lavora;
impiego degli strumenti di difesa individuale messi a disposizione ed una maggior sensibilità per evitare i piccoli infortuni, troppo frequenti a causa di disattenzione e negligenza.

21. Turni di servizio
I turni di servizio che periodicamente vengono predisposti dall'azienda (turni scolastici - turni non scolastici e turni di agosto) saranno trasmessi alle RSU per una verifica e saranno oggetto di confronto per conciliare le esigenze dell'azienda con quelle del personale, con un anticipo di almeno 10 giorni dalla data di applicazione.
Le eventuali variazioni temporanee del PEA, es.: chiusura fabbriche, ponti scolastici, ecc. verranno comunicate alle RSU nel più breve tempo possibile.
L'Azienda provvederà inoltre a valutare eventuali proposte operative relative ai turni e alla loro programmazione elaborate dalla stessa RSU.

22. Ambiente di lavoro
L'azienda - ove possibile e necessario - si dichiara disponibile ad intervenire sull'ambiente di lavoro (autobus, uffici e sale personale).

23. Spostato riposo
Nel caso in cui, per comprovate esigenze di servizio, venga differito il riposo di turno spettante, questo dovrà essere recuperato in giornate da concordarsi.