Cassazione Penale, Sez. 4, 27 gennaio 2015, n. 3807 - Risarcimento del danno da infortunio sul lavoro


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere -
Dott. CIAMPI Francesco - Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
S.L. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 499/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 02/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aldo Policastro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Trento Leonardo, che ha concluso per la conferma della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro;
Udito il difensore Avv. Laghi Roberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.



Fatto

1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 2/12/2013, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 22/09/2009, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di lesioni colpose gravi ascritto a S.L. perchè estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili di condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite e di liquidazione di una provvisionale pari ad Euro 2.000,00 per ciascuna parte civile.

2. Il fatto contestato all'imputato era stato così ricostruito dai giudici di merito: R.D., con mansioni di autista di camion e dipendente dell'impresa D. s.r.l., era stato incaricato dal capo cantiere responsabile della sicurezza di caricare sul camion, il giorno (OMISSIS), della sabbia e, successivamente, alcuni tralicci da ritirare presso lo stabilimento commerciale della S. S.A.S., di cui S.L. era legale rappresentante; quest'ultimo, dopo aver fatto posizionare il camion, si era posto a dirigere le operazioni di carico ai comandi di un carroponte, mentre il R., dopo essere salito sul cassone del camion, forniva indicazioni in ordine al posizionamento del carico e sganciava i tralicci dalla imbracatura una volta che gli stessi erano stati portati sul veicolo; mentre il R. era ancora sul cassone del veicolo e stava per spostarsi verso la cabina per consentire al S. di far funzionare il carroponte, voltando le spalle alla trave ed al gancio della struttura adibita al sollevamento, era stato improvvisamente colpito dalla trave del carroponte e spinto contro la capriata del capannone, rimanendo schiacciato contro la stessa e riportando gravi lesioni.

3. S.L. ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 521 c.p.p. - nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza - travisamento dei fatti e delle risultanze - mancanza, insufficienza ed illegalità della motivazione - violazione dell'art. 129 c.p.p., n. 2. Il ricorrente premette che l'imputazione originaria afferiva alla causazione di lesioni ad un dipendente dell'impresa D. s.r.l. e che si contestava al S. la colpa generica di non essersi avveduto della presenza del R.; afferma, poi, che dalle dichiarazioni dell'Ispettore del lavoro tale dato risulta smentito. Nell'imputazione, si assume, era contestata la colpa specifica inerente alla violazione del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 186 mentre nella vicenda non esiste alcun passaggio di carichi al di sopra del R.. Il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza si desume dal fatto che il S. sia stato riconosciuto colpevole di aver azionato il macchinario quando il R. era ancora nel suo raggio d'azione, ossia di una condotta non contestata, che avrebbe determinato l'evento attraverso un percorso causale totalmente nuovo, con evidente vizio di motivazione;

b) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o di inutilizzabilità, violazione dell'art. 191 c.p.p.. Il ricorrente lamenta che il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento di colpevolezza sulla scorta dell'atto di querela, assimilandone la narrazione alla prova del fatto di reato ed utilizzandola a fini probatori, deducendo che l'atto difensivo di querela redatto dal difensore non può essere equiparato a dichiarazioni rese a sommarie informazioni testimoniali nelle forme di legge da parte di persona successivamente deceduta;

c) violazione dell'art. 606, lett. e) in riferimento all'art. 192 c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione o motivazione meramente apparente o contraddittorietà della stessa in ordine alla valutazione della credibilità della parte lesa - violazione dell'art. 191 c.p.p., n. 2. Secondo il ricorrente, la sentenza sarebbe affetta da manifesta illogicità in quanto vi si trova affermata l'assoluta attendibilità della persona offesa attraverso il richiamo a massime di esperienza apodittiche ed assertive e in assenza di criteri di inferenza idonei a rassicurare sulla credibilità del R.; il ricorrente sottolinea la necessità che la deposizione della parte offesa sia sottoposta a verifica dettagliata e sia valutata con la dovuta cautela in ragione degli interessi di cui è portatore tale soggetto. La motivazione sarebbe apparente nella parte in cui il giudice di merito ha affermato la non emergenza di contraddizioni tra quanto dichiarato dal R. in sede di querela e quanto riferito in sede di sommarie informazioni, la puntualità della ricostruzione e la mancanza di livore nei confronti dell'imputato, la coincidenza delle dichiarazioni rese dal R. con quanto riferito dall'Ispettore del lavoro e dallo stesso imputato, il riscontro con le certificazioni sanitarie. E la motivazione sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui ha attribuito medesimo valore probatorio alla dichiarazione resa in un atto predisposto dal difensore al di fuori del processo ed alle testimonianze acquisite nel contraddittorio delle parti. Il giudice, si assume, avrebbe dovuto rilevare la profonda contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in merito alla fase delle operazioni di carico in cui si era verificato l'infortunio ed avrebbe dovuto esaminare tutte le risultanze processuali;

d) violazione dell'art. 606, lett. e) in riferimento all'art. 192 c.p.p. per motivazione contraddittoria e manchevole in punto di valutazione delle prove - violazione dell'art. 192 c.p.p., n. 2. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello abbia ritenuto inconferenti le deduzioni difensive in merito alla mancata disamina da parte del Tribunale delle dichiarazioni rese dagli Ispettori del lavoro nonchè della consulenza di parte e dell'esame dibattimentale del consulente della difesa senza procedere a formulare alcuna ricostruzione alternativa dell'accaduto, trascurando che gli Ispettori del lavoro non avevano elevato alcun addebito nei confronti del S. e che quest'ultimo aveva giustificato di aver disattivato il comando del carroponte in quanto il R. aveva fatto improvvisamente una torsione, come se si fosse sentito male o stesse scivolando. La versione dei fatti fornita dall'imputato, si assume, ha trovato conferma nella consulenza tecnica di parte, immotivatamente trascurata dalla Corte territoriale;

e) nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - motivazione manchevole, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 589 c.p.p., comma 2, e art. 185 c.p. con riferimento alla condanna al risarcimento dei danni ed all'assegnazione di una somma a titolo di provvisionale. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di affrontare la censura svolta dalla difesa in merito al vizio di ultrapetizione in cui era incorso il Tribunale, che aveva emesso condanna generica al risarcimento dei danni e liquidazione di una provvisionale senza alcun riferimento al cosiddetto danno differenziale, peraltro mai richiesto dalla parte civile, nonostante il lavoratore avesse ricevuto l'indennizzo dall'INAIL e sottolinea come, a seguito del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ogni voce risarcitoria sia coperta da tale indennizzo, potendo il danneggiato esclusivamente inoltrare domanda avente ad oggetto il cosiddetto danno differenziale. Avendo la Corte ritenuto che la domanda di acquisizione della pratica INAIL relativa al sinistro avanzata dalla difesa dell'imputato avesse carattere meramente esplorativo, la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria per aver trascurato che non vi fosse più spazio per il risarcimento del danno morale subito dalle parti civili, trattandosi di danno iure hereditatis, essendo la persona offesa deceduta successivamente all'infortunio per una patologia tumorale. Da tali vizi concernenti il danno risarcibile deriverebbe anche il vizio della sentenza relativo all'assegnazione di una somma a titolo di provvisionale.

4. All'odierna udienza il difensore delle parti civili ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

Diritto

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

1.1. La censura muove da una premessa che non trova corrispondenza negli atti processuali e, in particolare, nel capo di imputazione, laddove la colpa generica ascritta all'imputato è stata descritta nel suo nucleo essenziale in maniera pienamente conforme alla dinamica accertata nelle due sentenze di merito; del tutto inconferenti risultano le argomentazioni inerenti alla colpa specifica contestata, pacificamente esclusa dai giudici di merito.

S.L. era, per quanto concerne la colpa generica, accusato di aver effettuato una manovra imprudente e negligente con il carroponte in modo da colpire R.D., cagionandogli lesioni personali gravi; nella sentenza di primo grado (pag. 6), richiamata sul punto dalla Corte di Appello, la responsabilità dell'imputato è stata affermata sulla base di un accertato errore di manovra del carroponte durante lo svolgimento di operazioni di carico del camion, a causa del quale la persona offesa è stata colpita da una parte della struttura del carroponte telecomandata dal S..

1.2. Con riguardo ai poteri del giudice, le norme che si assumono violate sono da porre in relazione al principio enunciato dall'art. 521 c.p.p., in base al quale, ove il pubblico ministero non abbia provveduto a modificare l'imputazione, il giudice non può pronunciare sentenza per un fatto diverso da quello ivi descritto ma deve disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

1.3. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carrelli, Rv. 248051), ha affermato che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti di difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza non può esaurirsi nel mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.

1.4. Ad ulteriore specificazione è stato affermato che, a fondamento del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, sta l'esigenza di assicurare all'imputato la piena possibilità di difendersi in rapporto a tutte le circostanze rilevanti del fatto che è oggetto dell'imputazione. Ne discende che i principio in parola non è violato ogni qualvolta siffatta possibilità non risulti sminuita. Pertanto, nei limiti di questa garanzia, quando nessun elemento che compone l'accusa sia sfuggito alla difesa dell'imputato, non si può parlare di mutamento del fatto e il giudice è libero di dare al fatto la qualificazione giuridica che ritenga più appropriata alle norme di diritto sostanziale. In altri termini, quindi, siffatta violazione non ricorre quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza (tra le altre, Sez. 5, n. 2074 del 25/11/2008, dep. 2009, Fioravanti, Rv.242351; Sez. 4, n. 10103 del 15/01/2007, Granata, Rv. 236099; Sez. 6, n. 34051 del 20/02/2003, Ciobanu Rv. 226796; Sez. 5, n. 7581 del 5/05/1999, Graci, Rv. 213776; Sez. 6, n. 9213 del 26/09/1996, Martina, Rv. 206208). Sussiste, invece, violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa formulata quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, di fronte - senza avere avuto alcuna possibilità di difesa - ad un fatto del tutto nuovo (Sez. 3, n. 9916 del 12/11/2009, dep. 2010, Scarfò, Rv. 246226; Sez. 3, n. 818 del 6/12/2005, dep. 2006, Pavanel, Rv.233257; Sez. 6, n. 21094 del 25/02/2004, Farad, Rv. 229021; Sez. 3, n. 3471 del 9/02/2000, Pelosi, Rv. 216454; Sez. 4, n. 9523 del 18/09/1997, Grillo, Rv.208784; Sez. 6, n. 10362 del 30/09/1997, Poggi, Rv. 208872).

1.5. Il fatto, di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p., va poi definito come l'accadimento di ordine naturale dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali, poste in correlazione tra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica. Per fatto diverso deve, perciò, intendersi un dato empirico, fenomenico, un accadimento, un episodio della vita umana, cioè la fattispecie concreta e non la fattispecie astratta, lo schema legale nel quale collocare quell'episodio della vita umana (Sez. 1, n. 28877 del 4/06/2013, Colletti, Rv. 256785; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619). La violazione del suddetto principio postula, quindi, una modificazione - nei suoi elementi essenziali - del fatto, inteso appunto come episodio della vita umana, originariamente contestato. Si ha, perciò, mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza quando vi sia stata un'immutazione tale da determinare uno stravolgimento dell'imputazione originaria (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).

1.6. In applicazione di tale principio interpretativo, è stata esclusa la violazione della norma in esame nel caso in cui sia stata contestata la condotta di cessione della sostanza stupefacente e l'imputato è stato condannato per la condotta di offerta in vendita di sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 6346 del 9/11/2012, dep. 2013, Domizi, RV. 254888), ovvero nel caso in cui sia stato inizialmente contestato un delitto in forma consumata e nella sentenza l'imputato è stato condannato per il tentativo (Sez. 6, n. 29533 del 2/07/2013, Tomasso, Rv. 256150), ovvero nel caso in cui l'imputazione riguardi un'ipotesi di concorso di persone nel reato e la sentenza di condanna è stata emessa nei confronti di un solo imputato (Sez. 5, n. 7581 del 5/05/1999, Graci, Rv. 213776), ovvero nel caso in cui l'imputazione riguardi l'ipotesi di diffamazione e sia stata emessa condanna per il reato, di natura colposa, di omesso controllo sul contenuto di un periodico (Sez. 5, n. 46203 del 9/11/2004, Mauro, Rv. 231169) ovvero, ancora, nel caso in cui alla contestazione del reato di lesioni personali volontarie sia seguita la condanna per quello di lesioni colpose (Sez. 4, n. 41663 del 25/10/2005, Cannizzo, Rv.232423), mentre è stata ritenuta sussistente la violazione della norma nel caso in cui il fatto ritenuto nella sentenza si trovi in rapporto di incompatibilità ed eterogeneità rispetto a quello contestato con un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa (Sez. 1, n. 28877 del 4/06/2013, Colletti, Rv. 256785, in un'ipotesi in cui era stato ritenuto in sentenza accertato un incontro tra l'imputato ed un pregiudicato, da cui inferire l'abitualità della condotta, che non risultava menzionato nel capo d'imputazione), ovvero sia stata contestata l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e la sentenza di condanna è stata emessa per il reato continuato di spaccio di stupefacenti (Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012, Strisciuglio, Rv. 252324; Sez. 6, n. 775 del 21/1/2006, dep. 2007, Attolino, Rv. 235804), oppure vi sia diversità circa la data di consumazione e le circostanze di luogo dell'azione criminosa contestata e di quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 21094 del 25/02/2004, Faraci, Rv. 229021).

1.7. Con particolare riguardo al principio di correlazione tra accusa e sentenza in tema di reati colposi, è inoltre ricorrente nella giurisprudenza della Corte la massima secondo la quale Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 4, n. 35943 del 07/03/2014, Denaro, Rv. 260161; Sez. 4, n. 51516 del 21/06/2013, Miniscalco, Rv.257902).

1.8. Tanto premesso, ed il caso in esame neppure involge il tema affrontato dalla CEDU in relazione all'art. 6 della Convenzione (Corte EDU 11/12/2007, Drassich c. Italia), concernente l'ipotesi della diversa qualificazione giuridica del fatto effettuata dal giudice di appello, è evidente come, nel caso di specie, gli elementi essenziali del reato contestato, ossia la condotta ascritta all'imputato (consistente nell'aver manovrato imprudentemente e negligentemente il carroponte, tanto da colpire il lavoratore) ed il nesso di causalità tra detta condotta e le gravi lesioni riportate dalla vittima (rimasta schiacciata tra il carroponte e la capriata del capannone) abbiano trovato piena e diretta corrispondenza nelle sentenze di merito. Conferma del compiuto rispetto del diritto di difesa in merito al fatto contestato, come ritenuto in sentenza, si trae, per altro verso, dal fatto che, nell'atto di appello, la difesa dell'imputato ha avuto modo di svolgere con ampiezza ogni argomentazione difensiva sulla base della dinamica dell'infortunio ricostruita dal Tribunale, e che la Corte territoriale ha puntualmente e congruamente replicato alle deduzioni difensive, ritenendo che la circostanza che nel capo di imputazione fosse indicato che il S. non si era avveduto della presenza del R., costituisse un elemento descrittivo inidoneo a determinare un'immutazione del fatto contestato rispetto a quello accertato.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

2.1. I principi giurisprudenziali richiamati nel ricorso a proposito della inutilizzabilità della querela per quanto riguarda la ricostruzione storica della vicenda nella fase dibattimentale non possono essere applicati al caso in esame, connotato dalla peculiarità che il querelante è deceduto prima che potesse essere esaminato in dibattimento.

2.2. Costituisce, infatti, principio altrettanto consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, nei casi in cui, per circostanze e fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della querela, l'art. 512 c.p.p. ne consente la lettura non solo per valutare l'esistenza della condizione di procedibilità ma anche per indirizzarne il contenuto ai fini della prova, poichè fra gli atti assunti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero rientrano anche quelli semplicemente ricevuti alle predette autorità (Sez. 2, n. 51416 del 4/12/2013, Anceschi, Rv.258064; Sez. 2, n. 9168 del 6/11/2007, dep. 2008, Sabbia, Rv. 239804; Sez. 6, n. 23807 del 14/04/2003, Grillo, Rv. 226084).

2.3. A ciò si aggiunga che, nella sentenza impugnata, il giudizio di colpevolezza è stato fondato, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa non solo nella querela ma anche nel verbale di informazioni redatto dagli Ispettori del lavoro in data 20 gennaio 2005, nonchè sulla base dei riscontri forniti a tali elementi istruttori dalle dichiarazioni spontanee rese dallo stesso imputato in merito al fatto che il R. fosse stato colpito dal carroponte da lui manovrato e dagli esiti della documentazione sanitaria.

3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto si tratta di censure inammissibili perchè tendenti ad ottenere una ulteriore valutazione in fatto del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sia manifestamente illogica o carente o apparente sulla base di argomentazioni che non trovano effettivo riscontro nel testo del provvedimento.

3.1. Va premesso che costituisce espressione di un orientamento interpretativo consolidato della Corte di legittimità il principio secondo il quale, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, si ritenga ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicchè le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250).

3.2. L'indagine sul discorso giustificativo della decisione ha, peraltro, un orizzonte circoscritto in quanto il sindacato demandato alla Corte di Cassazione è limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare nella decisione impugnata l'esistenza di logiche e corrette argomentazioni, esulando dai poteri della Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito.

3.3. Dall'esame dei provvedimenti di primo grado e di appello si evince chiaramente che le risultanze istruttorie (pag. 6 sentenza di primo grado e pagg. 4-7 sentenza di appello) sono state prese in esame nel loro complesso. Con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dalla persona offesa nella fase delle indagini preliminari, si è detto che si tratta di elementi istruttori in relazione ai quali i giudici di merito hanno indicato gli elementi di riscontro ritenuti idonei a sostenerne l'attendibilità: nel ricorso si additano quali sintomi del vizio di motivazione apparente quei punti della sentenza nei quali, in realtà, la Corte territoriale ha affrontato con spirito critico la questione della corrispondenza ai fatti realmente accaduti delle sommarie informazioni rese dal R., esaminandone la credibilità intrinseca ed estrinseca sulla base di argomentazioni che non risultano manifestamente illogiche. Per quanto concerne, poi, la ricostruzione alternativa dei fatti proposta dalla difesa, nella sentenza impugnata è stata nuovamente esaminata (pag. 7) l'ipotesi che il R. avesse compiuto un movimento di torsione improvviso, escludendosi tuttavia che si trattasse di elemento idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento. Ma anche con riferimento alla consulenza tecnica di parte la motivazione della sentenza impugnata risulta satisfattiva, avendo la Corte rimarcato che il sopralluogo effettuato dal consulente di parte era avvenuto in un periodo ampiamente successivo all'infortunio, a sostegno della ritenuta valenza meramente probabilistica da attribuire alle conclusioni del consulente in ordine alla dinamica del fatto.

4. Il quinto motivo di ricorso è infondato.

4.1. Non si può trascurare, in primo luogo, che le parti civili costituite nel presente processo sono gli eredi di R.D., i quali hanno proposto domanda risarcitoria in relazione ai danni subiti dal loro dante causa, deceduto per causa diversa dall'infortunio oggetto del processo penale. Il danneggiato dal reato è parte accessoria del processo penale; si distingue dalla persona offesa dal reato in quanto quest'ultima è colui che subisce il danno criminale, che si concreta nella lesione del bene giuridico protetto dalla norma, mentre il danneggiato è colui che ha subito il danno civile, patrimoniale o non patrimoniale, e che ha per tale motivo la legittimazione ad esercitare l'azione civile nel processo penale.

Mentre la persona offesa dal reato gode della tutela di natura pubblicistica correlata all'interesse pubblico alla repressione del reato, il danneggiato è portatore di un interesse privato di cui il pubblico ministero non si fa carico, salva l'eccezionale ipotesi di cui all'art. 77 c.p.p., comma 4, ed è pertanto tenuto ad esercitare l'azione secondo le forme della domanda giudiziale civile, rimanendo soggetto ai relativi criteri dell'onere probatorio.

Sebbene normalmente persona offesa e danneggiato coincidano, la distinzione è fondamentale per riconoscere i differenti poteri riconosciuti a tali soggetti nell'ambito del processo penale, basati fondamentalmente sulla funzione di accusa privata riconosciuta alla persona offesa dal reato che, in virtù di tale funzione, sola può opporsi alla richiesta di archiviazione (art. 410 c.p.p.), ovvero presentare memorie finalizzate alla valutazione delle prove ed all'interpretazione delle norme in senso eminentemente rafforzativo dell'accusa pubblica (art. 90 c.p.p.). Dal punto di vista della legittimazione processuale, la distinzione tra persona offesa e danneggiato civile si apprezza chiaramente dal raffronto tra i criteri di scelta del rappresentante del minore nell'esercizio delle facoltà e dei diritti riconosciuti alla persona offesa nel processo penale (art. 90 c.p.p., comma 2) e le regole che disciplinano la rappresentanza del minore nell'esercizio dell'azione civile (art. 77 c.p.p.), modellate sul paradigma della rappresentanza dell'incapace nel processo civile, oltre che dal fatto che neppure in caso di urgenza al pubblico ministero è consentito esercitare i diritti della persona offesa, non rinvenendosi nel codice norma analoga a quella posta dall'art. 77 c.p.p., comma 4, con riguardo al danneggiato. La persona offesa dal reato, la vittima del cosiddetto danno criminale, viene comunque messa in condizione di esercitare l'azione civile (artt. 419 c.p.p., comma 1, art. 429 c.p.p., comma 4, art. 456 c.p.p., commi 3 e 4) laddove sia anche persona lesa civilmente, ossia abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale civilmente apprezzabile, dunque risarcibile, mantenendo altrimenti le prerogative proprie della persona offesa dal reato che non sia anche danneggiato civile.

4.2. Tale precisazione si è resa necessaria per inquadrare il tema più generale della tendenziale indipendenza tra giudizio penale e giudizio civile, anche quando quest'ultimo si svolga nell'ambito di un processo penale, secondo quanto consentito dall'art. 74 c.p.p.. Si parla di tendenziale indipendenza perchè, nonostante la disciplina processualpenalistica sia oggi indirizzata a limitare le contaminazioni tra il giudizio espresso con riferimento all'accusa penale ed il giudizio inerente al danno risarcibile da reato (ne sono un concreto esempio le norme che regolano l'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile di danno, artt. 651 e 652 c.p.p.), occorre tuttavia distinguere le situazioni nelle quali si verifichino reciproche influenze tra i diversi rapporti processuali dalle situazioni in cui si confermi la predetta indipendenza. Senza estendere oltre il necessario l'ambito della presente motivazione, si allude ai casi nei quali la commissione del reato abbia prodotto, oltre all'offesa del bene tutelato dalla norma penale, anche un danno civile, economicamente valutabile, nei confronti della vittima del reato e quest'ultima abbia ritenuto di costituirsi parte civile nel processo penale, scegliendo dunque di limitare la propria pretesa, nell'ambito dei più ampi rimedi riconosciutile dal diritto civile, al risarcimento ed alle restituzioni previsti dall'art. 185 c.p..

4.3. Quanto alle ragioni di tale scelta, va detto che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale comporta, oltre il suddetto limite, anche talune alterazioni derivanti dal fatto che l'accertamento del danno civile deve essere condotto secondo le regole del processo penale e che l'azione penale non può subire rallentamenti a causa dell'esercizio delle azioni extrapenali. In particolare, l'incondizionata possibilità per il giudice penale di affermare che le prove acquisite non consentono di pervenire alla liquidazione del danno riverbera con evidenza i suoi effetti sull'onere di allegazione e di prova spettante alla parte civile, che può scegliere, senza incorrere in alcuna nullità, a differenza di quanto avviene nel processo civile (Sez. 3 civile, n. 10527 del 13/05/2011, Rv. 618210), di allegare genericamente di aver subito un danno (Sez. 6, n. 27500 del 15/04/2009, Morrone, Rv. 244526; Sez. 4, n. 13195 del 30/11/2004, dep. 2005, Dorgnak, Rv. 231212). Il legislatore ha, dunque, strutturato un sistema aperto dell'azione civile nel processo penale, consentendo all'autorità giudiziaria una valutazione discrezionale, che si adegui alle istanze alle quali si lega nel tempo la funzione del risarcimento del danno ed in rapporto alle diverse tipologie di reato. Il giudice può, infatti, stabilire in relazione al caso concreto se debba valorizzarsi la funzione sanzionatola della pronuncia risarcitoria, meno astretta alla concreta entità del danno, che sarà liquidato definitivamente ed equitativamente con la pronuncia di condanna penale, ovvero la funzione compensativa e riparatola, più strettamente legata alla prova del quantum del danno, indipendentemente dalla specificità della domanda. Il sistema regola, dunque, l'ipotesi propria del caso in esame, in cui il giudice ha ritenuto accertata la potenzialità dannosa del fatto addebitato, ancorchè non fosse stata raggiunta la prova dell'entità del danno risarcibile, valutando, in altre parole, che nel processo civile vi fossero margini di sviluppo di detta allegazione e della prova del danno.

4.4. Oltre ai vincoli che l'esercizio dell'azione civile incontra nel processo penale, è ora anche venuta meno l'originaria risarcibilità del danno non patrimoniale in esclusiva concomitanza con il reato, sia ad opera di numerose leggi speciali (ad es. L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2; D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, art. 15), sia in seguito alla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. espressa dalla Cassazione civile nel 2008 (Sez. 3 civile, nn. 8827 e 8828 del 31/05/2008; Sez. U civili n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605491), che ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale, inteso come categoria ampia e comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore della persona, non solo quando l'illecito costituisca reato ma anche quando l'illecito abbia leso diritti inviolabili della persona. Deve ritenersi che il danneggiato dal reato, attualmente, opti, quindi, di inserirsi nel meccanismo del processo penale, rinunciando alle più articolate scansioni del rito civile in cui la domanda risarcitoria verrebbe ad assumere il ruolo di domanda principale, esclusivamente in vista della maggiore pressione che il processo penale potrebbe esplicare sull'autore del danno per indurlo a soddisfare la sua pretesa risarcitoria.

4.5. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha, dunque, correttamente premesso che il giudice penale, nel pronunciare condanna generica al risarcimento dei danni, non è tenuto ad espletare accertamenti in ordine alla concreta esistenza del danno risarcibile, potendo limitare il suo accertamento alla potenziale capacità lesiva del fatto dannoso. Espressione dell'esigenza di conciliare l'obiettivo di speditezza del giudizio penale con gli approfondimenti istruttori che, spesso, renderebbe necessari l'accertamento dell'entità del danno risarcibile deve, pertanto, ritenersi, in aggiunta ad una serie di regole volte a scoraggiare l'esercizio in sede penale dell'azione civile, la menzionata possibilità per il giudice penale di limitarsi a pronunciare una condanna generica. Posta tale premessa, la Corte ha con logica deduzione escluso che il danneggiato debba dare la prova della effettiva sussistenza del danno, ritenendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose.

Occorre, poi, rimarcare che, ove il giudice ritenga già in parte raggiunta la prova del danno, anche semplicemente giudicando con valutazione equitativa che la potenzialità dannosa del fatto addebitato sia tale che nel giudizio di liquidazione, pur in presenza di somme corrisposte dall'INAIL, non potrà pervenirsi ad una condanna inferiore ad un determinato importo, ha il potere di liquidare una somma a titolo provvisionale ai sensi dell'art. 539 c.p.p., comma 2.

4.6. Sebbene nel ricorso si sostenga il contrario, a pag. 9 della sentenza impugnata il tema dell'indennizzo degli infortuni sul lavoro assicurato dall'INAIL è stato espressamente affrontato, al fine di evidenziare come l'imputato non avesse fornito la prova dell'avvenuto ristoro di ogni voce di danno, ripercorrendo analoga argomentazione svolta dal Tribunale (pag. 10) in merito all'assenza di prova certa in ordine all'ammontare delle somme liquidate dall'INAIL al R..

4.7. In ogni caso, la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile nei cui confronti sia stata già disposta la rendita INAIL deve considerarsi legittima sia in relazione al valore indennitario, dunque non connotato dalla funzione di integrale ristoro del danno, di tale rendita, sia in considerazione del fatto che la condanna generica al risarcimento del danno non esclude la pronuncia di rigetto della domanda di liquidazione in sede civile (Sez. 4, n. 43387 del 28/09/2007, Guarducci, Rv. 237908; Sez. 3 civile, n. 24030 del 13/11/2009, Rv. 609978).

4.8. Con riguardo, invece, alla liquidazione della somma a titolo provvisionale, è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che la statuizione che assegna la provvisionale abbia tra le proprie caratteristiche quelle della precarietà (essendo destinata ad essere travolta o assorbita dalla decisione conclusiva del processo e quindi insuscettibile di passare in giudicato: ex multis Sez. 4, n. 36760 del 04/06/2004, Cattaneo, Rv.230271); della discrezionalità nella determinazione dell'ammontare senza obbligo di specifica motivazione (Sez. 5, n. 32899 del 25/05/2011, Napelli, Rv. 250934; Sez. 6, n. 49877 del 11/11/2009, Blancaflor, Rv. 245701; Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Farina, Rv. 230105); della non impugnabilità con il ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 34791 del 23/06/2010, Mazzamurro, Rv. 248348; Sez. 4, n. 36760 del 04/06/2004, Cattaneo, Rv. 230271; Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Farina, Rv. 230105; Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli, Rv. 186722), da ciò desumendosi l'inidoneità di tale pronuncia a condizionare le statuizioni civili concernenti l'entità del danno definitivamente risarcibile.

5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili, L.G., R.A., Ru.Do., R.S. e R.G., liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili per questo giudizio di Cassazione liquidate in Euro. 4.500,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2015