Categoria: 2008
Visite: 5372

Tipologia: Protocollo d'intesa
Data firma: 22 febbraio 2008
Parti: Organi istituzionali, Parti Datoriali, Parti Sociali
Settori: Trasporti, Porti

Protocollo d'intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza del lavoro nel porto di Venezia

Premesso

A) che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali ha natura complessa e può comportare la presenza ed interazione di più soggetti operativi che, con particolare riguardo alla sicurezza del lavoro, devono possedere specifica professionalità ed essere coordinati al fine di ridurre i rischi nell'ambito del lavoro portuale dove nonostante la legislazione generale sulla prevenzione degli infortuni, quella specifica in materia e le ordinanze locali, continuano a registrarsi gravi infortuni sul lavoro;
B) che il diritto alla salute e sicurezza dei lavoratori in porto costituisce impegno di natura prioritaria delle Amministrazioni Pubbliche e dei datori di lavoro, al quale sono chiamate a partecipare le OO.SS. e le Associazioni di Categoria e richiede la realizzazione di azioni organiche e congiunte, nell'ambito delle rispettive responsabilità e competenze;
C) che si ritiene dunque necessario rafforzare e rendere più efficaci e integrate le attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle Amministrazioni competenti;
D) che si ritiene altresì necessario accrescere la cultura e la pratica della sicurezza delle imprese e dei lavoratori per aumentare il grado della sicurezza delle attività portuali elevando il livello di formazione ed informazione dei lavoratori e degli operatori;
E) che le parti hanno siglato in data 21 gennaio 2008 un documento che individua i punti condivisi alla base del presente protocollo.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1) il presente protocollo si applica a tutte le imprese e lavoratori esercenti operazioni e servizi portuali come definito dalla Legge 84/94 e seguenti, svolti su aree demaniali nell'ambito portuale dalle imprese di cui agli artt. 16, 17 e 18 della Legge 84/94 e seguenti, ad esclusione delle imprese terminaliste in conto proprio, a meno che non operino in questo territorio le imprese di cui agli artt. 16 e 17 alle quali verrà applicato il presente protocollo;
2) le Amministrazioni aventi funzioni di indirizzo, prevenzione e vigilanza nell'ambito di applicazione del presente protocollo (ASL, A.P., Capitaneria dì Porto, Dpl, Inail, Inps, Ispesl e VV.F.) si costituiscono in coordinamento denominato SOI (Sistema Operativo Integrato Sicurezza Porto di Venezia) nei rispetto delle specifiche competenze e responsabilità previste dalle normative vigenti.
Il coordinamento dovrà essere affidato all'ASL
All'interno del SOI saranno assicurate azioni strettamente integrate fra gli operatori ASL e quelli di A.P. e Capitaneria di Porto e in particolare A.P. potenzierà il proprio organico ispettivo al fine di estendere la propria attività di vigilanza e controllo nelle 24 ore e 7 giorni su 7;
3) il SOI avrà sede, nei porto commerciale in appositi locali attrezzati, per il suo funzionamento organizzativo e finanziario, a cura dell'Autorità Portuale e delle Imprese;
4) entro 60 gg., dalla sottoscrizione del presente protocollo i lavoratori si doteranno di RLS aziendali ai sensi del DLgs 626/94.
Tutti gli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) e gli RSPP (Responsabili del Servizio Protezione e Prevenzione) delle imprese portuali firmatarie si costituiranno in coordinamento che sarà riconosciuto dal sistema e dall'Autorità Portuale.
Il coordinamento affiancherà, supporterà e interagirà con il SOI su tutti i temi della sicurezza del lavoro portuale;
5) Per motivi organizzativi ed operativi il coordinamento, di cui al punto 4), individuerà al proprio interno una struttura esecutiva di tre rappresentanti degli RSPP e tre rappresentanti degli RLS. Questi tra l'altro potranno accompagnare i delegati del SOI nelle visite ispettive ai terminals.
In particolare l'attività degli RLS dell'esecutivo sarà a carico di un monte ore messo a disposizione dall'Autorità Portuale e dalle imprese.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del DLgs 626/94* i lavoratori segnaleranno agli RLS qualsiasi situazione di pericolo interrompendo, se necessario, le operazioni e chiedendo l'immediato intervento dei Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione aziendale.
Qualora la situazione segnalata non fosse risolta dall'intervento congiunto ed immediato dei Rappresentanti dei Lavoratori per te Sicurezza e dei Responsabili del Servizio Protezione e Prevenzione, verrà richiesto l'intervento del SOI (attraverso il presidio di cui al punto 2 del presente protocollo), al quale compete la risoluzione della situazione.
Resta inteso che la segnalazione da parte del lavoratore, di una situazione di rischio oggettivo, sarà valutata positivamente dall'azienda, indipendentemente dalla società di appartenenza dello stesso.
6) i documenti di sicurezza non aggiornati di cui all'art 4 del DLgs 272/99 devono essere aggiornati e inviati entro 60 giorni all'ASL e alla A.P. di Venezia.
Le imprese portuali invieranno ad A.P., che le metterà a disposizione del SOI, possibilmente con cadenza giornaliera, tutte le informazioni relative agli impieghi di personale art. 16 e 17;
7) il comando nave tramite le Agenzie marittime dovrà segnalare all'A.P., alla Capitaneria di Porto ed all'Impresa Portuale interessata eventuali situazioni di rischio inerenti la nave ed il carico trasportato; particolare attenzione va posta nel garantire l'interazione "nave/banchina" con scambio di informazioni e conoscenze indispensabili per la prevenzione degli infortuni, tramite specifiche check-list. Le risultanze del check-list vanno apposte nei punti di accesso alla nave e nei luoghi operativi;
8) L'Autorità Portuale e l'Autorità Marittima, nel rispetto delle rispettive competenze, s'impegnano a fini preventivi ad un'azione di controllo del territorio portuale complessivamente inteso ai fine di risolvere le criticità che dovessero emergere (viabilità, ingombri, illuminazione, piazzali, magazzini, interventi idonei a ridurre la polverosità delle aree, mezzi operativi debitamente identificati con contrassegno rilasciato dall'Autorità Portuale e muniti di apposito libretto ove verranno annotate tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie);
L'Autorità Portuale emanerà apposita ordinanza contenente eventuali criteri sanzionatori;
9) entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo, le imprese inizieranno le procedure per l'implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS). Entro 24 mesi da tale termine otterranno la relativa certificazione (OHSAS 18001);
10) le imprese in coordinamento con l'Autorità Portuale si impegnano ad individuare e soddisfare in tempi brevi le esigenze formative in materia di sicurezza delle figure degli RLS, RSPP, dirigenti e preposti al coordinamento operativo delle attività. Fermo restando che le imprese potranno rivolgersi ad istituti formativi di propria fiducia il CFLI presenterà apposito piano formativo per un costante aggiornamento delle specifiche professionalità del porto secondo le modalità indicate ai punto successivo; particolare attenzione verrà posta nel fornire strumenti anche linguistici per favorire l'interazione completa "nave/banchina";
11) l'A.P. nell'ambito delle proprie attività istituzionali promuove, attraverso la Commissione formazione già istituita con propria ordinanza, la .certificazione delle professionalità e del relativo percorso formativo teorico/pratico, che in alcuni casi specifici potrebbe prevedere anche l'affiancamento aggiuntivo alla squadra.
Questa certificazione produrrà un cartellino di colore diverso a seconda della professionalità raggiunta che deve essere sempre esposto dal lavoratore. Al lavoratore è inibito svolgere mansioni per cui non è stato formato;
12) il responsabile del terminal o un suo preposto, prima di iniziare qualsiasi operazione, si accerterà delle professionalità dei lavoratori, siano essi dipendenti o terzi, ed assegnerà ad ognuno la mansione di pertinenza;
13) il Comitato igiene e sicurezza, cui parteciperà il coordinamento degli RLS e degli RSPP di cui all'art. 4, verrà convocato con periodicità da definire in relazione alle esigenze, come da Regolamento;
14) fermi restando gli accordi sul lavoro siglati in data 19/12/2005 e 10/1/2006, l'A.P. in collaborazione con le imprese ex artt . 16, 17, 18, convocherà entro il 29/02/2008 il tavolo del lavoro portuale per definire, anche ai fini della sicurezza, i segmenti di operazioni portuali appaltabili e i servizi portuali complementari e accessori.
Le parti ritengono altresì che la ricomposizione dei ciclo operativo agevoli l’innalzamento dei livelli di sicurezza.
15) le parti firmatarie del presente protocollo si impegnano a contribuire alla realizzazione di un “Safety Day" che si terra una volta l'anno, al fine di porre all'attenzione generale il tema della prevenzione e sicurezza del lavoro (12 luglio);
16) al fine di garantire un presidio mèdico nell'arco delle 24 ore nelle aree portuali di Venezia Marittima e Marghera e consentire allo stesso di dotarsi di strumenti medici di pronto intervento (defibrillatori, bombole di ossigeno ecc.) verrà emanata da parte dell'A.P. apposita ordinanza che istituirà un’addizionale per ogni tonnellata di merce movimentata e per ogni passeggero in misura e con modalità di riscossione da definirsi e da verificarsi annualmente;
17) le parti si danno atto che i contenuti del presente protocollo qualora risultassero inadeguati ai fini di cui alle premesse, andranno tempestivamente aggiornati per garantire la sicurezza di chi lavora e l'efficienza della portualità veneziana;
18) le partì concordano che la concorrenza tra i porti e tra imprese dello stesso porto non può essere distorta a causa di diversi livelli di rispetto della sicurezza e a tal fine i sottoscrittori del presente accordo si impegnano a promuovere iniziative di diffusione e sostegno di tali principi anche nelle altre realtà portuali,

Venezia, 22 febbraio 2008 .

_____
Note
* Il testo riporta erroneamente DLgs. 626/1996