Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 25 aprile 2006
Validità: 31.12.2007
Parti: Banca Carige e Dircredito-Fd, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca
Settori: Credito e Assicurazioni, Carige
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7 (norma transitoria)
Art. 8
Art. 9 (norma transitoria)
Art. 10
Art. 11
Art. 12 (norma transitoria)
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18 (norma transitoria)
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Raccomandazioni

Accordo per il rinnovo della contrattazione integrativa aziendale

In data 25 aprile 2006, tra la Banca Carige spa […], e Dircredito/Fd […], Falcri […], Fiba/Cisl […], Fisac/Cgil […], Uilca […], si è convenuta la seguente normativa integrativa aziendale per il personale appartenente alle Aree professionali ed ai Quadri direttivi.

Art. 10
L'indennità per lavori svolti in locali sotterranei compete - nella misura e con le modalità stabilite dal CCNL 12/2/2005 - al personale adibito in via continuativa e con prevalenza d'orario a lavori in locali sotterranei, intendendosi per tali i locali posti prevalentemente (cioè per oltre metà dell'altezza) al di sotto del livello stradale.
Al personale adibito temporaneamente a lavori in locali sotterranei detta indennità compete in misura pari a 1/20 dell'importo mensile per ogni giorno di lavoro prevalentemente effettuato nei predetti locali, con un massimo non superiore alla indennità mensile stessa.

Art. 17
Al personale di cui in appresso saranno forniti i seguenti indumenti di lavoro:
1) personale adibito in via prevalente e continuativa a funzioni di rappresentanza: una divisa di rappresentanza estiva ed una invernale ogni due anni, un impermeabile (o nel caso degli autisti, una giacca di pelle) ogni tre anni, un paio di scarpe ogni due anni;
2) personale addetto in via prevalente e continuativa a specifiche mansioni di operaio specializzato: due divise da lavoro, una giacca a vento ed un paio di scarpe da lavoro ogni due anni (salvo reintegro in caso di necessità).
Il personale destinatario degli indumenti sopra indicati ai punti 1) e 2) è tenuto inderogabilmente ad indossarli per tutta la durata dell'orario di lavoro.

Art. 18 (norma transitoria)
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 4 e 9 della legge 20 maggio 1970 n. 300, l'Azienda esaminerà le segnalazioni e indicazioni effettuate dai rappre­sentanti sindacali - oppure da periti e/o tecnici esterni dipendenti da enti e/o istituti pubblici, il cui intervento sia stato richiesto, con spese normalmente a carico dell'Azienda, dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del vigente CCNL - in ordine alle condizioni igienico-sanitarie dell'ambiente di lavoro e in materia di garanzie volte alla sicurezza del lavoro.
In particolare, in occasione dell'introduzione di nuove apparecchiature particolarmente sofisticate ed aventi caratteristiche intrinseche e funzionali diverse da quelle già in uso, l'Azienda consentirà alle Organizzazioni Sindacali di effettuare, alla presenza di rappresentanti dell'Azienda medesima - eventualmente tramite l'intervento di tecnici esterni nominati concordemente con la stessa ed a spese di quest'ultima - le necessarie verifiche per accertare che le suddette apparecchiature non ledano la sicurezza e la salute psichica e fisica dei lavoratori, e, alla luce dell'esito di tali verifiche e delle segnalazioni delle Organizzazioni Sindacali, ricercherà le soluzioni più idonee per tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori interessati dalla introduzione delle nuove apparecchiature.
Inoltre l'Azienda porterà preventivamente a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali firmatarie i progetti definitivi delle misure di sicurezza verso atti criminosi.
Le parti valuteranno congiuntamente l'opportunità di installazione e di utilizzo di apparecchiature che possano fungere da deterrente nei confronti della perpetrazione di atti criminosi.
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie verranno informate in occasione di ristrutturazioni rilevanti di locali aziendali nonché, in caso di apertura di nuove filiali o uffici, delle operazioni di collaudo dei vari impianti (elettrico, di condizionamento, di videosorveglianza, ecc.).
Le prerogative di cui ai precedenti commi del presente articolo vengono estese ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ferme restando le attribuzioni previste dalla vigente disciplina legale e pattizia tempo per tempo vigente.
Dichiarazioni a verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che i doveri di informativa di cui al presente articolo nei confronti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono dall'Azienda pienamente adempiuti con comunicazione al rappresentante per la sicurezza tempo per tempo formalmente delegato da tale Organismo, con specifica comunicazione all'Azienda.
Le Parti concordano che le previsioni recate dal presente articolo sono correlate alla circostanza che l'introduzione in Azienda dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza è avvenuta in tempi recenti. Pertanto l'efficacia dello stesso verrà comunque meno alla scadenza del presente Contratto Integrativo Aziendale.

Art. 24
Il presente Contratto abroga tutte le disposizioni di carattere normativo aziendalmente in vigore per effetto di precedenti contratti (nonché accordi, regolamenti e deliberazioni in contrasto con le pattuizioni dello stesso), ed esclude l'applicazione di qualsiasi uso o consuetudine locale.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Contratto valgono le norme stabilite dal CCNL 12/2/2005.

Raccomandazioni
Le Organizzazioni Sindacali rivolgono raccomandazioni all'Azienda affinché:
[…]
4) vengano adottate, ove possibile e con gradualità, soluzioni logistiche atte a consentire l'agibilità dei locali dell'Azienda ai portatori di handicap, fermo restando che, in occasioni di modifiche o ristrutturazioni o nuove costruzioni di sedi bancarie, l'Azienda si attiverà comunque per adottare le opportune misure che facilitino l'accesso degli invalidi;
[…]