Tipologia: CIA
Data firma: 3 agosto 2006
Validità: 03.08.2006 31.12.2009
Parti: Istituto D. Chiossone Onlus e Cgil, Cisl, Uil, RSU
Settori: Sanità privata, Istituto David Chiossone Onlus
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Disposizioni generali
Art. 1 Campo d'applicazione
Art. 2 Decorrenza durata
Art. 3 Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali
Relazioni sindacali
Art. 4 Obiettivi e strumenti
Art. 5 Definizione e metodo
Art. 6 Agibilità sindacali
Art. 7 Nastri lavorativi e Orario di lavoro
Art. 8 Part time
Art. 9 Rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione
Art. 10 Aggiornamento, qualificazione, qualificazione professionale e ECM (educazione continua in medicina)
Art. 11 Sicurezza sul lavoro
Art. 12 Sistema di qualificazione del personale
Art. 13 Lavoro supplementare e straordinario
Art. 14 Premio incentivazione
Art. 15 Campi estivi
Art. 16 Produttività
Art. 17 Contenimento esternalizzazioni
Art. 18 Congedo per malattia del figlio
Art. 19 Norma generale, condizioni di miglior favore.

Contratto collettivo integrativo aziendale Istituto David Chiossone Onlus Pre-intesa del 3 agosto 2006

Disposizioni generali
Art. 1 Campo d'applicazione

Presa visione del CCNL della sanità privata per il personale dipendente delle strutture sanitarie aderenti Aris-Aiop-F.D. Gnocchi, che per la parte normativa vale dal 1/1/2002 al 31/12/2005 e per la parte economica dal 1/1/2002 al 31/12/2003, nel confermare i contenuti ivi espressi e considerandone la valenza quale norma generale di riferimento al fine di proseguire una piena e reale contrattazione di secondo livello, le Organizzazioni Sindacali accreditate (Cgil-Cisl-Uil) la RSU Aziendale e l'amministrazione dell'Istituto D. Chiossone sottoscrivono il seguente Contratto Integrativo Aziendale (d'ora in poi CIA).
Il presente CIA si applica a tutto il personale con contratto a tempo indeterminato e determinato dipendente d'Istituto ad esclusione del personale medico.
Per quanto non previsto dal presente CIA o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento al CCNL Sanità privata ed alle norme di legge in vigore nonché allo statuto dei lavoratori, in quanto applicabili.

Relazioni sindacali
Art. 4 Obiettivi e strumenti

Le parti nel riconoscere positivamente l'istituzione del livello Aziendale della contrattazione integrativa intendono definire congiuntamente le modalità di esplicazione degli argomenti ad essa demandati, in tale senso le parti si danno reciprocamente atto di condividere quale valore strategico l'istituto delle relazioni sindacali e l'obiettivo di miglioramento della qualità del servizio, garantendo un adeguato livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni, facendo leva sulla valorizzazione del lavoro e degli operatori quali attori e fautori dei processi operativi. L'obiettivo di cui al comma precedente comporta la definizione dì uno stabile e coerente sistema di relazioni sindacali, articolato nei seguenti modelli relazionali:
• Informazione
• Consultazione
• Contrattazione integrativa Aziendale

Art. 5 Definizione e metodo
Informazione
La Struttura s'impegna a fornire alle OO.SS. ed alla RSU/RSA, in forma documentale un'informazione tempestiva relativamente ai seguenti argomenti:
• Dotazioni organiche del personale operante nella struttura
• Nuove assunzioni
• Organizzazione del lavoro
• Funzionamento dei servizi
• Processi di ristrutturazione e/o riconversioni della Struttura
• Appalti dei servizi
• Flessibilità lavorative (contratti atipici)
• Problematiche occupazionali.
• Processi formativi (legati alla progressione orizzontale e/o alle riconversioni)
• Bilanci preventivi e consuntivi, per centro di costo se esistenti.
In particolare la struttura s'impegna in caso di problematiche occupazionali soprattutto se conseguenti a processi ristrutturativi e/o di dismissioni di attività a fornire esaustiva informazione alle OO.SS. in maniera preventiva (almeno due mesi) dall'adozione di formali decisioni in merito. La Struttura garantirà a fine anno e/o a richiesta delle OO.SS. l'informazione relativa alla quantità di ore acquistate (da cooperative, società pubbliche o private ecc.) per ogni profilo professionale.
Consultazione
Sulle materie oggetto di informazione le OOSS. e le RSU/RSA potranno chiedere apposito incontro al fine di addivenire ad una concertazione sulle azioni da intraprendere.
Contrattazione
Preso atto di quanto previsto dall'art. 7 del CCNL le parti contraenti del presente CIA definiscono in-maniera analitica le materie oggetto dì contrattazione decentrata ed i relativi tempi dì attuazione:
-Verifica dello stato di attuazione delle norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro: le parti convengono su tale argomento dì prevedere almeno due incontri annui (Gennaio- Giugno) con le OO.SS. e gli RLS per affrontare le problematiche in materia e/o comunque fornire la relativa informazione documentale; -Monitoraggio applicazione CCNL e CIA;
-Eventuali progetti obiettivo Aziendali da incentivare.
Su tale argomento le parti ritengono opportuno prevedere almeno due incontri l'anno (febbraio e novembre) per attuare una ricognizione in merito all'argomento.
La struttura si impegna ad attivare la contrattazione integrativa aziendale, prioritariamente all'applicazione di norme contrattuali che avessero ricadute sull'organizzazione del lavoro quali inquadramento professionale, indennità varie, ecc.
La struttura si impegna ad attivare il tavolo di contrattazione decentrata con le OOSS e la RSU/RSA prioritariamente alla messa in opera di decisioni inerenti l'organizzazione del lavoro, quali:
• Articolazione orario dì servizio
• Soppressione od attivazione di servizi
• Dismissioni attività
• Riconversione personale dipendente
• Mobilità
• Ferie
• Utilizzo strumenti dì flessibilità organizzativa
• Formazione, aggiornamento e qualificazione professionale
• Diritto allo studio
• Tutela della salute ed ambiente di lavoro
• Lavoro supplementare e straordinario
• Pronta disponibilità
• Lavoro temporaneo
• Part-time
• Realizzazione dì programmi di innovazione sull'organizzazione del lavoro
• Erogazione economiche aggiuntive.
In particolare si conviene sui seguenti argomenti:
• Articolazione orario di servizio
• Lavoro supplementare e straordinario
• Diritto allo studio
• Pronta disponibilità
• Formazione, aggiornamento e qualificazione professionale
• Ferie
• Part-time
• Dotazioni organiche con particolare riguardo a vacanze d'organico, ferie, sostituzione per malattia, congedi parentali
• Classificazione del personale, qualificazione e progressione professionale.
Da attivare su richiesta delle OO.SS. e/o RSU/RSÀ una sessione negoziale all'inizio di ciascun anno solare (entro il mese d marzo) al fine di definire i criteri di gestione e applicazione dei suddetti istituti.

Art. 6 Agibilità sindacali
L'Istituto nella convinzione che un corretto e produttivo modello di relazioni sindacali concorre a ridurre le occasioni di conflittualità interna e favorisce il coinvolgimento degli Operatori nelle scelte di strategia Aziendale, s'impegna a garantire ai delegati eletti nelle RSU/RSA la piena agibilità dei permessi sindacali previsti dalle normative contrattuali di legge.
La struttura s'impegna altresì a fornire idonei spazi alle OO.SS. e/o RSU/RSA (bacheche) in ogni sito lavorativo per l'affissione di materiale informativo e/o divulgativo nonché a mettere a disposizione locali idonei per svolgere gli incontri assembleari e/o singole riunioni tra i soggetti sindacali di cui sopra.
Ai fini di agevolare la partecipazione dei lavoratori, per quelli impegnati a ciclo continuo, si prevede l'utilizzo del monte ore di assemblea previsto dal CCNL, anche fuori orario di lavoro con recupero delle ore certificate fino alla concorrenza delle quindici ore contrattuali.

Art. 7 Nastri lavorativi e Orario di lavoro
Nel confermare quanto previsto in merito all'articolo 18 del CCNL le parti si impegnano, entro il primo trimestre di ciascun anno, ad attivare un confronto bilaterale per definire i criteri per stabilire i turni di servizio.
Nel rispetto della legislazione vigente, si concorda che, in considerazione della specificità propria del settore, l'articolazione dell'orario di servizio dovrà limitare rientri nella medesima giornata lavorativa (es. doppi turni o mattina/notte) al fine di definire turni di lavoro che siano razionali e produttivi volti anche a garantire maggiore "sicurezza" sia per gli utenti sia per gli operatori.
Si concorda inoltre che il tetto massimo di orario settimanale è determinato in 48 ore comprensive di orario straordinario o supplementare.
Saranno inoltre definite particolari articolazioni di orario per favorire processi formativi, concordati in azienda, da espletare durante l'orario di lavoro, ivi compresi gli aggiornamenti obbligatori e gli ECM.

Art. 8 Part time
Nel confermare quanto previsto in materia dall'articolo 21 del CCNL si concorda, che l'attivazione di contratti part-time può avvenire per nuove assunzioni o per trasformazioni su domanda del dipendente, sempre nel limite massimo del 25% e di norma non inferiore alla metà dell'orario di lavoro previsto per il tempo pieno, L'Ente è tenuto a rispondere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
[…]
La contrattazione aziendale definirà su richiesta di una delle due parti eventuali altri criteri e modalità di attuazione dell'Istituto del part time. Di norma una volta l'anno, nel mese di marzo, l'Istituto consegnerà in forma scritta, numero e tipologia dei part time attivati. Le parti concordano che il part-time viene favorito allo scopo di garantire le pari opportunità e le esigenze familiari dei lavoratori. Coloro che svolgono il part-time non possono svolgere, fuori dall'orario di lavoro, attività in concorrenza a quelle dell'Istituto, previa comune valutazione con il lavoratore e, se richiesto, con le OO.SS., per le attività da svolgere al fine di tutelare e promuovere le collaborazioni e le sinergie in atto o potenziali dell'Istituto verso l'esterno.

Art. 9 Rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione
Le parti, nel recepire quanto espressamente previsto in materia dagli articoli 21, 23, 24, 25, del CCNL, riconoscono tali strumenti di flessibilità organizzativa, se regolamentati, quali opportunità per rispondere in materia adeguata a particolari criticità organizzative ed in tal senso ritengono opportuno non utilizzare tali strumenti, per sopperire a stabili carenze dell'organico minimo necessario per garantire un adeguato livello qualitativo delle prestazioni con riferimento all'accreditamento sanitario e alla certificazione di qualità.
Si riconosce altresì che l'utilizzo mirato e ponderato dei suddetti istituti contrattuali va nella direzione di riconoscere in maniera corretta ed equa le necessità di flessibilità organizzativa della struttura, la qualità della prestazione ed il rispetto della dignità e professionalità degli operatori e pertanto si ritiene condivisibile l'impegno di utilizzare personale strutturato limitando, previa concertazione, il ricorso a personale delle Cooperative e/o Associazioni private a scopo di lucro a quelle già in essere.
Considerata la volontà dell'Istituto di creare un centro di cottura che possa servire non solo l'Istituto, ma anche presidi sanitari esterni, le parti rinviano a successivo accordo le modalità di esternalizzazione della cucina e della relativa cambusa di corso Armellini.
Si esclude, per la durata del presente CIA, l'assunzione di personale alle dirette dipendenze con altre tipologie contrattuali, in particolare quelle relative al lavoro intermittente e lavoro ripartito (capo II D.lgs 276 del 2003 e successive modificazioni), che sono da ritenersi incompatibili con le esigenze e la tipologia dell'utenza.
L'Istituto s'impegna a comunicare tempestivamente e formalmente l'informazione preventiva alle OO.SS. ed alla RSU/RSA, in caso di utilizzo degli istituti contrattuali previsti dal presente articolo ai sensi dell'art. 5 del presente CIA.

Art. 11 Sicurezza sul lavoro
Su questo tema le parti ribadiscono la necessità di applicare il DLgs 626/94 integrato dal DLgs 242/96, in tal senso si richiama quanto previsto dall'art. 44 del vigente CCNL, e dall'Accordo Collettivo Nazionale del 16.12.1996 riguardante il "rappresentante per la sicurezza". Al fine di poter svolgere la propria attività gli RLS eletti hanno facoltà di accedere agli strumenti, fax, PC e quanto altro dell'Istituto, in attesa di individuare idoneo locale.

Art. 13 Lavoro supplementare e straordinario
Le parti contraenti il presente CIA, nel confermare quanto previsto dall'articolo 59 del CCNL sanità privata, concordano di attivare appositi incontri negoziali in materia, entro il mese di marzo di ciascun anno solare con successiva verifica nel successivo mese di settembre.
[…]
Nei casi in cui le riunioni di "equipe" o di organizzazione dei servizi, che coinvolgono il personale a tempo pieno, si svolgano in orario supplementare/straordinario si conviene che:
• La partecipazione è facoltativa
[…]
• Non si prevede il rientro da riposo.
Le parti concordano che tali modalità vengano verificate congiuntamente dopo otto mesi dalla loro applicazione.
Nei casi in cui le riunioni di "equipe" coinvolgano il personale a part-time verticale nei giorni in cui non sia prevista la presenza lavorativa, si conviene che:
• La partecipazione è facoltativa
[…]

Art. 17 Contenimento esternalizzazioni
Al fine di contenere i costi e migliorare la qualità del servizio attraverso una più costante continuità assistenziale, si conviene che i lavoratori dimissionari dall'Istituto per varie ragioni (raggiunti limiti d'età, dimissioni volontari, licenziamento od altro) saranno integrati tempestivamente con corrispondenti lavoratori alle dipendenze dirette dell'Istituto.
Considerata la volontà dell'Istituto di creare un centro di cottura che possa servire non solo l'Istituto, ma anche presidi sanitari esterni, le parti rinviano a successivo accordo le modalità di esternalizzazione della cucina e della relativa cambusa di corso Armellini.

Art. 19 Norma generale, condizioni di miglior favore.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore nelle materie disciplinate dal presente contratto precedentemente previste a livello nazionale o territoriale.