Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 05 febbraio 2015, n. 2174 - Infarto e nesso causale con l'attività lavorativa




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro - Presidente -
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere -
Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere -
Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere -
Dott. MAROTTA Caterina - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza


sul ricorso 27212-2012 proposto da:
C.M. ((OMISSIS)) per sè e per la figlia minore, N.J., nonchè N.V. ((OMISSIS)) nella qualità di eredi legittime di N.L., elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato DI CELMO MASSIMO, che le rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO ((OMISSIS)) in persona del Dirigente con incarico di livello generale Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la SEDE LEGALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIANA ROMEO e PUGLISI LUCIA, giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 773/2011 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI - Sezione Distaccata di SASSARI del 23/11/2011, depositata il 21/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  dell'11/12/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito per le ricorrenti l'Avvocato MASSIMO DI CELMO che si riporta agli scritti.

FattoDiritto

1 - Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto:

"Con sentenza n. 773/2012, resa in data 14 gennaio 2012, la Corte di appello di Cagliari rigettava l'appello proposto da C.E. (per sè e per la figlia minore N.J.) e N.V. nei confronti delL'I.N.A.I.L. avverso la sentenza del Tribunale di Sassari che aveva respinto la domanda intesa ad ottenere la costituzione della rendita vitalizia in relazione al decesso di N.L. (rispettivamente marito e padre) avvenuto per infarto del miocardio. Confermava la Corte territoriale la decisione di primo grado escludendo qualunque nesso tra la morte e l'attività lavorativa (carico e scarico di legna) evidenziando che il N. aveva familiarità con la malattia (essendo il padre dello stesso deceduto per infarto all'età di 54 anni) e sussistendo altre condizioni (il sovrappeso, l'abitudine al fumo) che ne facevano un soggetto particolarmente predisposto. Evidenziava, inoltre, che l'infarto si era verificato a riposo, in un momento successivo al pasto, e, dunque, in assenza di condizioni quali il forte stress o l'eccessiva fatica.

Propongono ricorso per cassazione C.E. (pe sè e per la figlia minore N.J.) e N.V. affidando l'impugnazione a tre motivi.

L'I.N.A.I.L. resiste con controricorso.

Con i motivi di ricorso le ricorrenti denunciano violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 2 e 210, dell'art. 41 cod. pen. nonchè omessa pronuncia (in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Si dolgono del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto di decidere la causa sulla base delle conclusioni dei c.t.u. (di primo e di secondo grado) che non avrebbero tenuto in debito conto la dottrina medico-legale così come gli approdi giurisprudenziali sulla ricollegabilità dell'infarto del miocardio all'attività lavorativa.

Si dolgono, altresì, del fatto che non siano stati considerati i rilievi critici mossi dalle appellanti agli elaborati peritali che avrebbero dovuto portare al rinnovo della consulenza tecnica.

Rilevano che "causa violenta" ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 non è solo quella che si risolve in uno sforzo eccezionale ma anche la cd. sindrome da fatica ravvisabile quando ricorrano peculiari caratteristiche di svolgimento dell'abituale prestazione (ripetitività eccessiva dell'atto, svolgimento dello stesso in precario equilibrio economico, mancato sinergismo dei movimenti ecc).

Evidenziano che lo stesso c.t.u. officiato in grado di appello aveva sottolineato che l'attività svolta dal N. poteva considerarsi faticosa da un punto di vista strettamente fisico escludendo, però, contraddittoriamente uno stress da lavoro laddove, al contrario, una situazione di stress emotivo era di certo ricollegabile all'attività particolarmente faticosa. Richiamano, poi, i principi affermati da questa Corte secondo cui anche nella materia degli infortuni sul lavoro e malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio della equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sè sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge.

I motivi, oltre a presentare profili di inammissibilità, sono manifestamente infondati.

Le ricorrenti fondano i rilievi su risultanze di atti di causa (prove testimoniali, consulenze d'ufficio e di parte) senza che di tali atti, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, sia trascritto il contenuto completo con riferimento alle parti oggetto di doglianza e senza che gli stessi siano stati individuati con riferimento alla sequenza di documentazione dello svolgimento del processo nel suo complesso, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (cfr. ex multis Cass., 6 novembre 2012, n. 19157; id. 23 marzo 2010, n. 6937; 30 luglio 2010, n. 17915; 12 giugno 2008, n. 15808; 25 maggio 2007, n. 12239). Al suddetto fine è, nel caso di specie, del tutto insufficiente l'aver riportato in ricorso un limitato stralcio di alcune deposizioni testimoniali o di taluni passaggi della consulenza tecnica di secondo grado, inidonei a dare contezza del complessivo quadro probatorio (legittimamente formato) che la Corte territoriale ha avuto a disposizione per la propria decisione.

In ogni caso non si riscontra alcuna violazione dei principi più volte affermati da questa Corte secondo cui in materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen. (si vedano ex multis Cass. 17 giugno 2011, n. 13361; id. 4 giugno 2008, n. 14770; 18 luglio 2005, n. 15107; 11 marzo 2004, n. 5014; 22 agosto 2003, n. 12377) atteso che la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha ritenuto che, nell'evento infartuale in questione, fosse da escludere ogni ruolo causale o anche solo concausale (sia pure in un soggetto predisposto) dell'attività lavorativa del N.. Ciò ha fatto valorizzando da un lato la situazione di riposo in cui in predetto si trovava al momento dell'evento e la mancanza di prova di un malessere anche solo psicologico ricollegabile in qualche modo a condizioni di lavoro particolarmente stressanti e dall'altro la presenza di fattori di rischio extralavorativi. I giudici di appello, in sostanza, hanno correttamente ritenuto che non vi fossero elementi per sostenere che l'attività lavorativa svolta dal N., ancorchè faticosa, potesse avere, anche in minima parte, contribuito ad una accelerazione della malattia che, dunque, era sopraggiunta in modo del tutto indipendente dalla prima.

Per il resto le ricorrenti lamentano una erronea valutazione delle circostanze fattuali che, se rettamente apprezzate, avrebbero dovuto condurre a ritenere provata la sussistenza di una condizione di stress da lavoro e dunque, un vizio motivazionale.

Va, al riguardo, ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicchè le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle emergenze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 20 aprile 2011, a 9043; id. 13 gennaio 2011, n. 313; 3 gennaio 2011, n. 37; 3 ottobre 2007, n. 20731; 21 agosto 2006, n. 18214; 16 febbraio 2006, n. 3436; 27 aprile 2005, n. 8718).

Al contempo va considerato che, affinchè la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividere, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr., ex plurimis, Cass. 2 luglio 2004, n. 12121).

Nè è possibile far valere con il vizio di motivazione la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospettare un preteso migliore e più appagante coordinamento dèi dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento (così Cass. 26 marzo 2010, n. 7394).

In conclusione, si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., n. 5".

2 - Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e non scalfite dalle osservazioni svolte dalle ricorrenti nella memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ.. In quest'ultima, infatti, ci si limita a contrastare la riferita sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso con richiami giurisprudenziale resi su fattispecie non sovrapponibili a quella in esame nella quale degli atti di causa richiamati - prove testimoniali, consulenze d'ufficio e di parte - è mancata non solo la trascrizione del contenuto con riferimento ai punti oggetto di doglianza ma anche precisi elementi di individuazione con riguardo alla sequenza dello svolgimento del processo. Va ribadito che qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parte, accertamenti del consulente tecnico) è necessario al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata che il ricorrente precisi - ove occorra mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli assume decisiva e non valutata (o insufficientemente valutata), dato che in ragione dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (cfr. tra le più recenti Cass. n. 16797 del 23 luglio 2014; Cass. 3192 del 12 febbraio 2014). Invero questa Corte ha avuto modo di chiarire che "l'onere di specificazione non concerne solo il cd. contenente, cioè il documento o l'atto processuale come entità materiale, ma anche il cd. contenuto, cioè quanto il documento o l'atto processuale racchiudono in sè e fornisce fondamento al motivo di ricorso. Sotto questo profilo l'onere di indicazione si può adempiere trascrivendo la parte del documento su cui si fonda il motivo o almeno riproducendola indirettamente in modo da consentire alla Corte di cassazione di esaminare il documento o l'atto processuale proprio in quella parte su cui il ricorrente ha fondato il motivo, sì da scongiurare un inammissibile soggettivismo della Corte nella individuazione di quella parte del documento o dell'atto su cui il ricorrente ha inteso fondare il motivo" (cfr. Cass. n. 20595 del 30 settembre 2014; in termini: Cass. n. 15628 del 3 luglio 2009; Cass. n. 2966 del 7 febbraio 2011). Resta, in ogni caso, fermo l'onere di individuazione con riferimento alla sequenza di documentazione dello svolgimento del processo nel suo complesso, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (si vedano anche Cass. n. 22607 del 24 ottobre 2014; Cass. n. 20737 dell0 ottobre 2014; Cass. n. 8569 del 9 aprile 2013; Cass. n. 4220 del 16 marzo 2012 -). Nessun rilievo critico è stato, infine, mosso dalle ricorrenti alla pure prospettata manifesta infondatezza del ricorso.

Sussiste con ogni evidenza il presupposto dell'art 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo.

3 - Conseguentemente il ricorso va rigettato.

4 - La particolarità della fattispecie e la condizione reddituale delle ricorrenti (già apprezzata dal giudice di appello) costituiscono giusti motivi, a termini dell'art. 92 cod. proc. civ. nella formulazione ratione temporis applicabile, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.


P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2015