Tipologia: CCNL
Data firma: 16 luglio 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2010
Parti: Federcasse e Dircredito FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sincra-Ugl, Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, BCC, Casse Rurali ed artigiane
Fonte: UILCA-UIL

Sommario:

Parte Generale
Capitolo I - Area contrattuale

Art. 1 - Ambito di applicazione del Contratto
Art. 2 - Nozione di controllo
Art. 3 - Attività che richiedono specifiche regolamentazioni
• Orari di lavoro.
• Inquadramenti.
Art. 4 - Attività complementari e/o accessorie appaltabili
• Contratti complementari
Art. 5 - Appalti
Art. 6 - Definizioni contrattuali
Art. 7 - Condizioni più favorevoli
Capitolo II - Sistema di relazioni sindacali
Art. 8 - Assetti contrattuali
Art. 9 - Decorrenze e scadenze
Art. 10 - Procedura di rinnovo - Indennità di vacanza contrattuale
Art. 11 - Incontri a livello di sistema
Art. 11 Bis - Relazioni a livello di gruppo bancario
Art. 12 - Osservatorio nazionale
Art. 13 - Osservatori locali
Art. 14 - Commissione nazionale di studio per la sicurezza
Art. 14 Bis - Controlli a distanza
Art. 15 - Conciliazione ed arbitrato
Art. 16 - Informazioni alle Organizzazioni sindacali
Art. 17 - Riunioni periodiche
Art. 18 - Pari opportunità
Art. 19 - Organismo paritetico sulla formazione
Art. 20 - Diritti e libertà sindacali
Art. 21 - Interpretazione del CCNL
Art. 22 - Prevenzione dei conflitti collettivi
• Parte Prima
• Parte Seconda
• Parte Terza
Art. 23 - Collocamento lavoratori in mobilità
Art. 24 - Procedura in tema di orari di lavoro
Art. 25 - Contratti d'area
Art. 26 - Promotori finanziari
Art. 27 - Congedi parentali
Capitolo III - Contrattazione di secondo livello
Art. 28 - Decorrenza e procedure di rinnovo
Art. 29 - Materie demandate
Capitolo IV - Politiche attive per l'occupazione - Assunzioni
• Dichiarazione delle Parti
Art. 30 - Apprendistato professionalizzante
• 1. Inquadramento
• 2. Durata
• 3. Costituzione
• 4. Periodo di prova
• 5. Anzianità
• 6. Malattia e infortunio
◦ Raccomandazione di Federcasse
• 7. Formazione
• 8. Documentazione
• 9. Criteri di computo degli apprendisti
• 10. Rinvii
• 11.
Art. 31 - Contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato e contratti di inserimento
Art. 31 Bis - Distacco
Art. 31 Ter - Politiche attive per l'occupazione
Art. 31 Quater - Commissione paritetica in materia di Welfare
Art. 32 - Lavoro a tempo parziale
Art. 33 - Assunzioni - Telelavoro
• 1. Tipologie
• 2. Costituzione del rapporto di lavoro
• 3. Prestazione lavorativa - Trattamento economico
• 4. Rientri in Azienda - Formazione
• 5. Diritti sindacali - Valutazioni e informative
• 6. Postazioni ed attrezzature di lavoro - Sicurezza del lavoro
• 7. Sperimentalità della disciplina
Art. 34 - Limitazioni per assunzioni
Art. 35 - Modalità delle assunzioni
Art. 36 - Periodo di prova
Capitolo V - Doveri e diritti del personale - Provvedimenti disciplinari
Art. 37 - Ruolo del personale
Art. 38 - Obblighi fondamentali
Art. 39 - Obblighi per il personale di cassa
Art. 40 - Incarichi pubblici e sindacali
Art. 41 - Lavoratore sottoposto a procedimento penale
Art. 42 - Tutela per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni
Art. 43 - Responsabilità civile verso terzi
Art. 44 - Provvedimenti disciplinari
Capitolo VI - Trattamento economico
Art. 45 - Tabelle retributive e struttura della retribuzione
Art. 46 - Tredicesima mensilità
Art. 47 - Assegno di preposto
Art. 48 - Premio di risultato
Art. 49 - Indennità modali
Art. 50 - Sistema incentivante
Capitolo VII - Riposo settimanale, festività, ferie e assenze
Art. 51 - Riposo settimanale - Festività - Semifestività
Art. 52 - Ferie
Art. 53 - Permessi per ex festività
Art. 54 - Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale
Capitolo VIII - Malattie, infortuni e maternità
Art. 55 - Malattie e infortuni
Art. 56 - Maternità
Art. 57 - Cure termali
Art. 58 - Controllo sanitario
Capitolo IX - Servizio militare
Art. 59 - Obblighi di leva - Richiamo alle armi
Capitolo X - Missioni - Trasferimenti - Mobilità
Art. 60 - Missioni
Art. 61 - Trasferimenti
Art. 62 - Mobilità
Capitolo XI - Formazione - Criteri di sviluppo professionale e di carriera - Valutazione del lavoratore
Art. 63 - Formazione
Art. 64 - Sviluppo professionale e di carriera
Art. 65 - Criteri di valutazione professionale
Art. 66 - Valutazione del lavoratore
Art. 67 - Coinvolgimento sindacale
Capitolo XII - Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio
Art. 68 - Lavoratori studenti
Art. 69 - Indennità annuali
Capitolo XIII - Sicurezza del lavoro ed altre provvidenze
Art. 70 - Misure di sicurezza
Art. 71 - Assicurazioni infortuni
Art. 72 - Tutela sanitaria
Art. 72 Bis - Long term care
Art. 73 - Previdenza complementare
Capitolo XIV - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 74 - Cause di cessazione - Attestato di servizio
Art. 75 - Invalidità perdurante
Art. 76 - Licenziamento per giustificato motivo
Art. 77 - Licenziamento per giusta causa
Art. 78 - Disciplina dei licenziamenti
Art. 79 - Dimissioni volontarie
Art. 80 - Dimissioni per giusta causa
Art. 81 - Collocamento a riposo
Art. 82 - Risoluzione per morte
Art. 83 - Trattamento di fine rapporto
Art. 84 - Preavviso di licenziamento
Art. 85 - Preavviso di dimissioni
Art. 86 - Effetti del preavviso
Capitolo XV - Disposizioni di carattere sociale
Art. 87 - Azioni sociali
Art. 88 - Provvidenze per i disabili
Art. 89 - Impegno sociale
Art. 90 - Unioni di fatto
Art. 91 - Volontariato
Art. 92 - Tutela della dignità della persona
Art. 93 - Rispetto delle convinzioni religiose
Art. 94 - Molestie sessuali
Art. 94 Bis - Fondo per progetti di solidarietà
Art. 94 Ter - Responsabilità sociale d'Impresa
Parte Speciale Quadri direttivi
Capitolo XVI - Quadri direttivi

Art. 95 - Declaratoria generale - Inquadramento
Art. 96 - Livelli retributivi - Profili Professionali
Art. 97 - Fungibilità - Sostituzioni
Art. 98 - Prestazione lavorativa
Art. 99 - Trattamento di reperibilità
Art. 100 - Trattamento economico
Art. 101 - Scatti di anzianità
Art. 102 - Premio di fedeltà
Art. 103 - Retribuzione giornaliera
Art. 105 - Applicabilità Legge n. 223/1991
Parte Speciale - Aree Professionali
Capitolo XVII - Aree Professionali

Art. 106 - Sistema di inquadramento del personale
Art. 107 - 1ª Area Professionale
Art. 108 - 2ª Area Professionale
Art. 109 - 3ª Area Professionale
Art. 110 - Preposti a succursale: inquadramento minimo
Art. 111 - Assegnazione a mansioni superiori
Capitolo XVIII - Trattamento economico
Art. 112 - Trattamento economico
Art. 113 - Scatti di anzianità
Art. 114 - Retribuzione giornaliera ed oraria
Art. 115 - Automatismi
Capitolo XIX - Sviluppo professionale
Art. 116 - Sviluppo professionale
Art. 117 - Rotazioni del personale
Capitolo XX - Orario di lavoro
Art. 118 - Orario settimanale
Art. 119 - Orario giornaliero
Art. 120 - Adibizione a macchine
Art. 120 Bis - Adibizione a videoterminali
Art. 121 - Turni
Art. 122 - Orario di sportello
Art. 123 - Intervallo
Art. 124 - Reperibilità
Art. 125 - Orario multiperiodale
Art. 126 - Prestazione lavorativa nei giorni festivi e semifestivi
Art. 127 - Banca delle Ore - Lavoro straordinario
• Flessibilità.
• Lavoro straordinario.
• Criteri di recupero.
Art. 128 - Compenso per lavoro festivo, straordinario e notturno
Art. 129 - Autorizzazioni e controlli
Allegati
Allegato A
• 1) Stipendio
• 2) Scatto anzianità
• 3) Importo ex ristrutturazione tabellare
• 4) Assegno ex differenza
• 5) Ulteriore scatto dopo la maturazione del 12° (13 mensilità)
• 6) Assegno ex differenza Tabelle (13 mensilità)
• 7) Speciale Indennità per Vice Direttori di Azienda (12 mensilità)
• 8) Indennità per personale preposto a succursale (12 mensilità)
• 9) Indennità di rischio (12 mensilità)
• 10) Turno diurno
• 11) Turno notturno
• 12) Indennità per lavori in locali sotterranei (12 mensilità)
• 13) Indennità agli addetti al sabato alla consulenza
• 14) Indennità per orari giornalieri che terminino dopo le 18.15 e fino alle 19.15
• 15) Indennità trasporto valori
• 16) Diaria giornaliera per missioni
Allegato B - Elenco degli altri Organismi destinatari del presente Contratto
Allegato C - Elenco delle Aziende che applicano il presente Contratto per decisioni o accordi autonomi
Allegato D - Regolamento delle anticipazioni su Trattamento di Fine Rapporto
• Art. 1 Beneficiari
• Art. 2 Limiti
• Art. 3 Misura
• Art. 4 Motivi
• Art. 5 Criteri
• Art. 6 Procedimento
• Art. 7 Documenti
• Art. 8 Decadenza
• Art. 9 Detrazione
• Art. 10 Deroghe
Allegato E - Disciplina del lavoro a tempo parziale
• Art. 1
• Art. 2
• Art. 3
• Art. 4
• Art. 5
• Art. 6
• Art. 7
• Art. 8
• Art. 9
• Art. 10
• Art. 11
• Art. 12
• Art. 13
• Art. 14
Allegato F - Disciplina del premio di risultato (Accordi 23.11.2006; 21.12.2007)
• Art. 1
• Art. 2
• Art. 3
• Art. 4
• Art. 5
• Art. 6
• Art. 7
• Art. 8
• Art. 9
• Allegato A
• Allegato B - Scala parametrale
Allegato G - Consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
• Verbale di Accordo
• 1. Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
• 2. Aziende con più di 15 dipendenti.
• 2.1 Individuazione della rappresentanza.
• 2.2 Procedure per l'individuazione del rappresentante per la sicurezza.
• 2.3 Modalità di elezione del rappresentante per la sicurezza.
• 2.4 Revoca del rappresentante per la sicurezza.
• 2.5 Permessi retribuiti.
• 3. Aziende fino a 15 dipendenti.
• 3.1 Individuazione della rappresentanza
• 3.2 Elezione diretta del rappresentante aziendale per la sicurezza.
• 3.3 Revoca del rappresentante per la sicurezza.
• 3.4 Permessi retribuiti.
• 4. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
• 4.1 Strumenti e mezzi.
• 4.2 Accesso ai luoghi di lavoro.
• 4.3 Modalità di consultazione.
• 4.4 Informazione e documentazione aziendale.
• 5. Tempo di lavoro retribuito per il componente la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
• 6. Contenuti e modalità della formazione dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
• 7. Organismi Paritetici Locali.
• 8. Composizione delle controversie.
• 8.1 Procedure.
• 9. Dichiarazione congiunta.
• 10. Disposizioni finali
Allegato H - Profili e contenuti formativi per l'apprendistato professionalizzante nel credito cooperativo
• Premessa
• Profili e contenuti formativi per l'Apprendistato professionalizzante nel Credito Cooperativo
• Premessa
• Formazione: profili e contenuti
• Profili formativi per l’apprendistato professionalizzante
• Tutore aziendale
• Capacità formativa interna
Lifelong learning in the banking sector

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane

Il 16 luglio 2008, in Roma tra: la Federcasse - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane; e la Dircredito FD; la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi); la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (Fiba-Cisl); la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil); la Sincra - Ugl Credito; la Uil Credito e Assicurazioni (Uilca); si è completata la redazione del testo coordinato del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Professionali delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane stipulato il 21 dicembre 2007, in sostituzione del CCNL 27 settembre 2005.

Parte Generale
Capitolo I - Area contrattuale
Art. 1 - Ambito di applicazione del Contratto
Destinatari del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sono:
- le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, di cui all'art. 33 del D.Lgs. 385/93, e le altre Aziende controllate che svolgono attività creditizia o finanziaria ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 385/93, o strumentale ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto, che siano aderenti a Federcasse, anche tramite le Federazioni locali;
- le Società facenti parte di gruppo bancario ivi compresa la capogruppo e gli Organismi indicati nell'elenco Allegato B).
Il presente Contratto contiene una disciplina unitaria ed inscindibile dei rapporti di lavoro del personale inquadrato nella categoria dei quadri direttivi e nelle aree professionali.
Per alcune attività, o processi e fasi lavorative, o raggruppamenti di attività organizzativamente connesse, sono previste nel presente contratto specifiche regolamentazioni in tema di orario e di inquadramenti al fine di addivenire, con la necessaria gradualità temporale, ad una disciplina coerente con il mercato di riferimento.
Al personale interessato da processi di riorganizzazione/razionalizzazione la cui realizzazione può comportare anche l'eventuale allocazione di personale e di attività a società non controllate, per le attività di cui all'articolo 3 che segue, è garantita l'applicazione del presente Contratto con le relative specificità. La garanzia vale anche nei confronti del personale che, per l'espletamento delle medesime attività, verrà successivamente assunto dalle predette società.
Nei casi di cui al precedente comma, si darà luogo alla procedura di legge e di contratto che dovrà comunque coinvolgere sia l'Azienda acquirente che alienante nonché l'eventuale ceduta, e dovrà tendere ad individuare soluzioni idonee in ordine agli aspetti occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli professionali ed al mantenimento dei trattamenti economici e normativi.
L'Azienda alienante potrà cedere le attività in questione a condizione che l'acquirente si impegni ad applicare il presente contratto con le relative specificità e demandi ed a fare assumere, in caso di successiva cessione, il medesimo impegno al nuovo acquirente.
Le attività di carattere complementare e/o accessorio, per le quali è possibile sia l'applicazione dei contratti complementari che saranno concordati dalle Parti sia l'appalto anche ad aziende che non applichino il presente CCNL in quanto appartenenti ad altri settori, sono indicate al successivo art. 4.
Il presente Contratto non si applica ai rapporti di lavoro del personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o gestioni speciali, diversi da quelli di esattoria, non aventi diretta relazione con l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo.
Dichiarazioni delle Parti
Le Parti stipulanti si impegnano, in presenza di evoluzioni di assetti societari, ad incontrarsi per esaminare congiuntamente l'appartenenza all'area contrattuale del presente CCNL
In coerenza con il presupposto condiviso dell'unicità del Movimento come valore, le Parti auspicano che si realizzi la piena applicazione del presente Contratto nell'ambito del Movimento stesso.

Art. 2 - Nozione di controllo
Ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo societario, di cui all'art. 1, le Parti fanno riferimento alla previsione di cui all'art. 2359 c.c., 1° comma, n. 1 e 3.
È altresì da riconoscere come controllata la società partecipata che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con azienda o aziende del Sistema, svolga per esso o essi attività prevalente, compresa nell'area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.
Disposizione di attuazione
Le Parti stipulanti si riservano di valutare gli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina di cui al Capitolo I in tema di controllo societario in relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 3 - Attività che richiedono specifiche regolamentazioni
Si individuano le seguenti attività cui si applicano le specifiche regolamentazioni di cui ai comma successivi:
A) Intermediazione mobiliare.
B) Leasing e Factoring.
C) Credito al consumo.
D) Gestione delle carte di credito e debito e sistemi di pagamento.
E) Centri servizi, relativamente alle attività di tipo amministrativo/contabile, non di sportello, svolte in maniera accentrata (strutture interregionali o locali), di supporto operativo alle seguenti specifiche attività creditizie:
- nell'Area Sistema di pagamento:
bonifici Italia da/verso clienti; utenze; portafoglio cartaceo ed elettronico da clienti e corrispondenti; carte di credito e di debito; imposte e tasse; enti previdenziali; assegni circolari/bancari;
- nell'Area Estero:
crediti documentari e portafoglio estero; bonifici estero; girofondi finanziari;
- nell'Area Finanza:
amministrazione e regolamento titoli italiani in portafoglio non residenti; prodotti derivati trattati su mercati regolamentati; prodotti derivati OTC; forex/money market; depositi;
- nell'Area Titoli:
custodia titoli; amministrazione azioni e obbligazioni; regolamenti c/cifra e franco valuta; banca depositaria; fondi di gestione; GPM/risparmio gestito; informativa societaria;
- nell'Area Supporto:
anagrafe; conti correnti;
- nell'Area Servizi generali:
contabilità, ivi compresa quella fornitori.
F) Gestione amministrativa degli immobili d'uso.
G) Servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati, anche di tipo consortile.

Art. 4 - Attività complementari e/o accessorie appaltabili
Le attività complementari e/o accessorie appaltabili sono identificate, indicativamente, come segue:
1. Servizio portafoglio (escluse quelle di cui all'art. 3, lett. E) e cassa/trattazione assegni; lavorazioni di data entry relative ad attività di back office.
2. Trattamento delle banconote (ammazzettamento, contazione, cernita, ecc.); trattamento della corrispondenza e del materiale contabile; trasporto valori.
3. Attività di supporto tecnico/funzionale per self-banking, POS, electronic banking e banca telefonica.
4. Gestione di archivi, magazzini, economato (approvvigionamento di materiali d'uso); servizi centralizzati di sicurezza; vigilanza.
Chiarimento a verbale
Per "lavorazioni di data entry relative ad attività di back office" si intendono quelle concernenti attività ausiliarie, amministrative e contabili quali la gestione degli strumenti di pagamento elettronici, il trattamento assegni ed effetti, l'inserimento dati negli archivi informatici.
Contratti complementari
Le Parti si impegnano a definire, entro 120 giorni dalla data di stipulazione del CCNL 7.12.2000, contratti complementari per le attività di cui al presente articolo sui temi che seguono, con l'obiettivo di convergere verso costi competitivi con il mercato di riferimento:
- orario di lavoro;
- inquadramento del personale tramite l'applicazione della declaratoria di cui all'articolo che precede (specifiche regolamentazioni);
- tabelle retributive, per le quali dovrà prevedersi una riduzione in misura pari al 15%.
Quanto previsto dal secondo e terzo alinea riguarda il personale assunto successivamente alla data di stipulazione del presente Contratto.
Eventuali future nuove attività, diverse da quelle suindicate, che richiedano, anche in relazione a quanto previsto al punto 15 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 385/93, specifiche regolamentazioni o contratti complementari ai sensi della presente norma potranno essere individuate, su istanza di ciascuna delle Parti, in successivi momenti di verifica.

Art. 5 - Appalti
Gli appalti di servizi ad Aziende terze che non applicano il presente contratto vanno comunicati:
- alle Organizzazioni sindacali locali, tramite le Federazioni competenti, da parte delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane;
- alle rappresentanze sindacali aziendali, da parte delle Aziende di cui all'art. 8, comma primo, lett. b).
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni di lavoro, nei contratti per gli appalti suddetti vanno sempre inserite apposite clausole che obblighino le Aziende appaltatrici alla osservanza delle disposizioni contrattuali collettive, oltre che delle norme sulle assicurazioni sociali e di sicurezza del lavoro, pertinenti al settore di attività proprio delle medesime Aziende.
In particolare, in materia di sicurezza del lavoro, l'Azienda, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, verificherà l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto e fornirà loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Previa intesa tra Azienda appaltante e Azienda appaltatrice, i lavoratori di quest'ultima operanti nei locali dell'Azienda appaltante possono fruire, se già esistenti, dei servizi di mensa, degli spogliatoi, nonché dei presidi sanitari d'emergenza.
Per quanto riguarda le attività di intermediazione finanziaria e quelle intrinsecamente ordinate e funzionali a tale intermediazione, gli appalti ad enti o a società esterni all'area contrattuale possono concernere soltanto attività complementari e/o accessorie.
L'Azienda che decide un appalto di cui al precedente comma ne dà comunicazione motivata alle Organizzazioni sindacali locali o alle rappresentanze sindacali aziendali di cui sopra, e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione.
La procedura è finalizzata a valutare e, ove occorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all'affidamento dell'appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione, ove occorrano cambiamenti di mansioni.
La procedura ha la durata di diciotto giorni, al termine dei quali l'Azienda può rendere operativa la decisione.
Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso del quale l'Azienda ha dato la comunicazione di cui al sesto comma, le Organizzazioni sindacali nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscere i motivi, informare la Federazione italiana che considerano l'appalto deciso dall'Azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l'avviamento di una procedura di esame e confronto che deve esaurirsi entro i successivi quindici giorni. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra.
L'Azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari e/o accessorie di cui sopra, fino al compimento del termine della procedura prevista non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con riserva.

Capitolo II - Sistema di relazioni sindacali
Art. 8 - Assetti contrattuali

In relazione a quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, le Parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono:
- il Contratto Collettivo Nazionale di categoria che ha durata triennale per la parte normativa e per quella economica;
- un secondo livello di contrattazione:
a) locale, cioè a livello regionale o interregionale, ovvero a livello provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano, per quanto riguarda il personale delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane ed il personale delle altre Aziende - diverse dagli Organismi indicati nell'elenco Allegato B) - non comprese nella successiva lett. b) e che non applichino già contrattazione aziendale;
b) aziendale per quanto riguarda il personale di: ICCREA Holding, ICCREA Banca SpA, ulteriori Aziende di tempo in tempo costituite nell'ambito del Gruppo Bancario Iccrea, Casse Centrali di Trento e di Bolzano, CEDECRA, Fondo Comune delle Banche di Credito Cooperativo Trentine, ISIDE SpA, Banca Sviluppo SpA.
Al secondo livello verranno trattati materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche la tempistica - secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali - le materie e le voci nelle quali detta contrattazione integrativa si articola.

Art. 11 Bis - Relazioni a livello di gruppo bancario
Nel caso di rilevanti riorganizzazioni e/o ristrutturazioni (ivi comprese le fusioni) - che prefigurino o meno tensioni occupazionali - che coinvolgano due o più Aziende, computandosi a tal fine anche la capogruppo se interessata dalle ricadute, facenti parte del medesimo gruppo, si applica la procedura di cui all'art. 22 - in unico grado - direttamente a livello della capogruppo, da esaurirsi nel termine massimo di 50 giorni, salvo diverse intese che si realizzassero fra le parti.
Tale procedura che coinvolge la capogruppo si svolge tra una delegazione sindacale ad hoc definita nel numero ed integrata dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti interessate, con funzioni di coordinamento; la capogruppo ha facoltà di farsi assistere da Federcasse.
Il confronto - che non riguarda gli assetti retributivi - ha come oggetto le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale quali i trasferimenti, i distacchi, i livelli occupazionali, gli interventi formativi e di riqualificazione.
Si prevede, secondo le modalità che saranno definite con la capogruppo, un momento di verifica programmata con la capogruppo stessa e, per quanto di competenza, a livello aziendale, sull'applicazione delle intese eventualmente raggiunte e di quanto realizzato nell'ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali.
Anche al di fuori dei casi stabiliti dal presente articolo la capogruppo illustra, nel corso di apposito incontro, i piani industriali alla delegazione sindacale di cui al secondo comma.
Nel caso di cessione del pacchetto azionario di controllo, l'Azienda cedente e quella cessionaria, nonché quella ceduta, dopo la cessione medesima, ne informano con immediatezza gli organismi sindacali aziendali e verificano con gli stessi se vi siano ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di cui al primo comma del presente articolo.
Per le aziende facenti parte di gruppo bancario, la capogruppo, che ha facoltà di farsi assistere da Federcasse, e una delegazione ad hoc definita nel numero ed eventualmente integrata dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, si incontreranno per definire, con specifico documento, le linee guida all'interno delle quali dovrà svolgersi per ogni singola azienda la contrattazione integrativa aziendale, anche al fine di fornire orientamenti e di perseguire processi di armonizzazione e omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi praticati dalle diverse aziende ancorché prive di rappresentanze sindacali aziendali costituite.
A tal fine, le Parti possono individuare parametri e/o indicatori utili alla definizione di un Premio di risultato (anche utilizzando indicatori di Gruppo) in linea con le strategie e gli obiettivi aziendali e comunque in coerenza con le politiche del Gruppo, nonché specifici piani formativi di Gruppo.

Art. 12 - Osservatorio nazionale
All'Osservatorio nazionale - composto da rappresentanti di entrambe le Parti nel numero massimo di 3 per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori stipulante e nello stesso numero complessivo per Federcasse - sono attribuite funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta in merito alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi:
- dinamica dei modelli organizzativi, della produttività e del costo del lavoro ed in generale dei principali indicatori riguardanti il fattore lavoro, valutati anche comparativamente ai mercati internazionali di riferimento;
- andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di sviluppo del sistema di partecipazione sindacale;
- situazione occupazionale nel Credito Cooperativo e relative linee di tendenza con Particolare riferimento all'occupazione giovanile e a quella femminile;
- pari opportunità per il personale femminile, in coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta di cui alla legge n. 125 del 1991 anche acquisendo le più significative esperienze maturate aziendalmente;
- sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull'occupazione e sull'evoluzione delle figure professionali;
- condizioni igienico/ambientali nei posti di lavoro;
- lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale svolta in esecuzione delle previsioni del CCNL;
[...]
L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione di esperti e deve riunirsi almeno due volte l'anno.

Art. 13 - Osservatori locali
È costituito, con riferimento a ciascuna Federazione locale, un Osservatorio locale paritetico formato da un numero massimo di dieci membri: cinque designati dalla Federazione locale e gli altri cinque designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti e maggiormente rappresentative a livello locale.
Tale Osservatorio dovrà riunirsi, con cadenza annuale entro il 31 dicembre di ciascun anno o comunque su richiesta di una delle Parti stipulanti, per esaminare la situazione occupazionale delle Aziende.
Agli Osservatori locali sono attribuite, per quanto di loro competenza, le stesse prerogative dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 12.
L'Osservatorio locale potrà sottoporre alla valutazione dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 12, le situazioni che necessitino di una particolare attenzione.
L'Osservatorio nazionale, al fine di acquisire elementi utili per le proprie valutazioni, potrà anche disporre un'audizione preliminare dell'Azienda interessata, della Federazione locale competente e delle stipulanti Organizzazioni sindacali locali rappresentate nell'organismo paritetico.
Dichiarazione delle Parti
La normativa del presente articolo non si applica alla Federazione Italiana ed alle Federazioni locali.

Art. 14 - Commissione nazionale di studio per la sicurezza
Le Parti stipulanti attiveranno entro il 31.3.2008 la Commissione nazionale di studio in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.

Art. 16 - Informazioni alle Organizzazioni sindacali
La Federazione Italiana e le Federazioni locali forniranno, annualmente, alle corrispondenti Organizzazioni sindacali, in apposite riunioni, informazioni riepilogative delle situazioni e delle prospettive del movimento, rispettivamente nell'ambito nazionale e locale, con Particolare riferimento ai problemi occupazionali.
Alle Organizzazioni sindacali locali vanno comunicati, inoltre, annualmente, anche in formato elettronico, ove possibile:
- la situazione e le prospettive aziendali con riferimento alle linee del sistema del Credito Cooperativo; per la quale, ove richiesto dagli organismi sindacali locali, si procede ad un esame congiunto che deve esaurirsi entro dieci giorni dall'avvio, ricercando, per quanto riguarda le ricadute sul personale, di convergere verso soluzioni condivise;
- il programma dei corsi di formazione dei nuovi assunti e di aggiornamento e qualificazione per tutto il personale;
- gli elenchi numerici dei nuovi dipendenti, con specificazione delle Aziende presso cui sono stati assunti e delle seguenti condizioni di assunzione: contratto a tempo indeterminato, contratto a termine, contratto a tempo parziale, contratto di apprendistato professionalizzante, contratto di inserimento, inquadramenti;
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato distinti per Azienda;
- i distacchi di personale;
- i trasferimenti avvenuti ed i rapporti di lavoro cessati;
- gli importi complessivi delle retribuzioni corrisposte nell'ambito del territorio per cui è competente ciascuna Federazione locale, distinti per categorie e qualifiche o gradi e con indicazione del numero dei dipendenti cui si riferiscono (salve le aggregazioni necessarie per evitare approssimazioni a situazioni individuali);
- gli interventi effettuati o previsti per la eliminazione, in occasione di nuove costruzioni o di rilevanti ristrutturazioni di edifici adibiti all'attività aziendale, delle barriere architettoniche che rendono difficoltoso l'accesso ai portatori di handicap;
- gli eventi criminosi in forma aggregata e disaggregata per singola provincia.
I dati relativi ad assunzioni, trasferimenti e cessazioni di rapporti di lavoro vanno suddivisi tra personale maschile e personale femminile.

Art. 17 - Riunioni periodiche
Sono previsti incontri periodici, annuali, per la gestione ed il controllo dell'applicazione del presente contratto, con particolare riguardo alle seguenti materie:
- appalti, con riferimento alla natura delle attività appaltate ed alla dimensione quantitativa del fenomeno;
- fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro;
- assunzioni del personale;
- contratti a termine;
- contratti a tempo parziale;
- contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- contratti di apprendistato professionalizzante;
- contratti di inserimento;
- distacchi di personale;
- corsi di formazione;
- rotazione del personale;
- misure di sicurezza ed igiene del lavoro;
- innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni;
- controlli a distanza e tutela della riservatezza dei dati personali;
- esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle Aziende, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;
- valutazione delle possibilità - in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive - di predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all'informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge;
- determinazioni di cui all'art. 98, comma 3.
Resta inteso che nell'ambito delle riunioni periodiche di cui al presente articolo le Aziende renderanno informativa circa l'eventuale svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.
Detti incontri avverranno con le Organizzazioni sindacali locali, per quanto riguarda le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, e con le rappresentanze sindacali aziendali, per le Aziende destinatarie della contrattazione integrativa aziendale.
Resta inteso che in materia di "fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione alla organizzazione del lavoro" gli organismi sindacali formulano loro considerazioni nell'ambito di una procedura di confronto della durata massima di 30 giorni, ricercando in questo ambito temporale di convergere verso soluzioni condivise. Esaurita tale procedura l'Azienda adotterà, comunque, le proprie determinazioni.
Chiarimento a verbale
[...]
Al fine di superare eventuali situazioni di gravi e persistenti inadempimenti al sistema di relazioni sindacali a livello locale, le parti locali possono chiedere un incontro a livello nazionale, tramite le Parti stipulanti.

Art. 19 - Organismo paritetico sulla formazione
Le parti locali possono istituire un organismo paritetico che deve valutare le esigenze formative per le specifiche figure professionali richieste dal mercato del lavoro e può individuare i percorsi formativi del personale, anche neoassunto, delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane per la cui realizzazione sono da attivare le procedure di accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali e della Cooperazione.

Art. 24 - Procedura in tema di orari di lavoro
Nel corso di un apposito incontro vanno comunicate e, su richiesta, discusse con gli organismi sindacali aziendali le articolazioni di orario di lavoro e di sportello, ivi compreso l'orario multiperiodale e il trattamento per i turnisti il cui orario di lavoro si collochi all'interno del nastro orario extra standard, stabilite in applicazione delle norme del presente Contratto, nell'ambito di un complessivo piano annuale di gestione degli orari stessi. In mancanza di detti organismi, la comunicazione e l'eventuale discussione avviene in sede locale. In queste sedi potranno essere discusse anche eventuali necessità specifiche del personale.
Ove l'Azienda non ritenga di accogliere le osservazioni formulate dagli organismi sindacali aziendali, su richiesta delle Organizzazioni sindacali locali, avanzata nel termine di 10 giorni, per iscritto, sarà tenuta riunione sindacale presso la Federazione locale per ricercare soluzione del problema.
Se neppure in questa sede emerge, nel successivo termine di 15 giorni, soluzione comune, la decisione dell'Azienda diventa operativa.
Nella medesima occasione, le parti procedono ad un esame dell'andamento della banca delle ore.

Art. 25 - Contratti d'area
Le Parti istituiranno una Commissione paritetica per adempiere all'impegno previsto dall'accordo quadro, di "valutare i criteri mediante i quali attuare nel settore del credito i contratti in parola, coerentemente con quanto previsto dall'Accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, impegnandosi a coinvolgere attivamente in tale processo le autorità pubbliche competenti".

Capitolo III - Contrattazione di secondo livello
Art. 29 - Materie demandate
Le materie demandate alla contrattazione integrativa di secondo livello sono le seguenti:
- premio di risultato;
- ticket pasto;
- inquadramento del personale dei centri informatici, sulla base dei sistemi previsti dal presente contratto;
- profili professionali che derivino da nuove attività o da cambiamenti di organizzazione;
- specifici profili professionali, non già previsti dalla contrattazione integrativa, per Aziende con oltre 300 dipendenti. Per la determinazione degli organici si deve fare riferimento al dato così come risultante al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente quello dell'effettivo avvio della contrattazione integrativa;
- ruoli chiave, qualora non già definiti ai sensi dell'art. 104;
- eventuale previsione e disciplina degli esami di idoneità;
- corsi di formazione locali (contenuti e modalità di partecipazione);
- criteri per promozione di programmi di rotazione;
- sicurezza del lavoro, ivi comprese le misure preventive e quelle connesse ad eventi criminosi;
- tutela delle condizioni igienico-ambientali;
- ulteriori modalità di utilizzo del lavoro a tempo parziale;
- disposizioni in deroga su indennità di rischio ex dichiarazione a verbale in calce all'art. 49;
- accordi di clima finalizzati a prevenire situazioni di disagio negli ambienti di lavoro.
La contrattazione integrativa di secondo livello deve rispettare i demandi stabiliti dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano affinché le richieste siano conformi a detti demandi.
A tal fine, dopo gli incontri preliminari e prima dell'inizio della trattativa integrativa, nascendo controversia sulla rispondenza dei contenuti in concreto proposti o denegati per tale trattativa, in relazione alla norma di rinvio di cui sopra, su richiesta della Federazione locale o delle Organizzazioni sindacali locali (ovvero dell'Azienda e della rappresentanza sindacale aziendale nei casi in cui è prevista trattativa aziendale), interessate, il problema è esaminato in sede nazionale, dalle Parti stipulanti il presente contratto, al fine di ricercare idonee e coerenti soluzioni; durante lo svolgimento di tale procedura, che deve esaurirsi nel termine di 15 giorni dalla comunicazione della richiesta di cui sopra (con possibilità di proroga del termina, concordata), restano sospese trattative ed iniziative unilaterali a livello locale (ovvero aziendale, nei casi anzidetti).
[...]

Capitolo IV - Politiche attive per l'occupazione - Assunzioni
Art. 30 - Apprendistato professionalizzante

[..]
7. Formazione
Nel rispetto della legislazione vigente, in attesa delle leggi regionali in materia, le Parti condividono la seguente regolamentazione concernente la formazione degli apprendisti:
a) nei confronti di ciascun apprendista l'Azienda è tenuta ad erogare una formazione congrua, finalizzata al conseguimento della qualifica professionale prevista, nel rispetto di un monte ore di formazione formale, interna o esterna all'Azienda, di 120 ore per anno per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali.
La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell'Azienda interessata, presso altro organismo interno alla categoria del Credito Cooperativo o presso altra struttura di riferimento.
Le ore di formazione possono essere svolte anche in modalità a distanza (e-learning) o in affiancamento sul lavoro (training on the job);
b) per la formazione degli apprendisti le Aziende - in relazione a quanto previsto dal D.M. 20 maggio 1999, attuativo dell'art. 16 della Legge n. 196 del 1997 e fermo restando il predetto raccordo, in materia di profili formativi, con le normative regionali - articoleranno le attività formative in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. a) del D.M. 8 aprile 1998 (contenuti a carattere trasversale), dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel D.M. 20 maggio 1999, articolati in quattro aree di contenuto:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro.
I contenuti di cui all'art. 2, lett. b) del suddetto D.M. 8 aprile 1998 (a carattere professionalizzante) e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro devono essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi indicati nel D.M. 20 maggio 1999:
...
- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro;
- conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
[...]
La presente disciplina è integrata da quanto previsto nell'Allegato H).
[...]
10. Rinvii
Per quanto non specificamente previsto dalla legge, dalle previsioni regionali, dai punti 1-9 che precedono, si applica il presente contratto nazionale, con esclusione, in particolare, del Capitolo XI e di quant'altro incompatibile con tale tipologia contrattuale. Le Parti si incontreranno dopo l'adozione delle previste discipline regionali di cui al citato art. 49, per gli opportuni coordinamenti ai fini applicativi.
[...]

Art. 33 - Assunzioni - Telelavoro
Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche consente maggiore flessibilità nel lavoro e può favorire l'efficienza e la produttività delle imprese e rispondere ad esigenze sociali quali la tutela dell'ambiente, il miglioramento della qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace integrazione nel mondo del lavoro dei disabili.
Il telelavoro costituisce una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, favorita dall'adozione di strumenti informatici e/o telematici.

1. Tipologie
Il telelavoro può configurarsi quale rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo; la presente disciplina contrattuale riguarda i rapporti di lavoro subordinato instaurati da Aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il telelavoro può svolgersi, a titolo esemplificativo:
1) presso il domicilio del lavoratore;
2) in centri di telelavoro o in postazioni satellite;
3) sotto forma di telelavoro mobile.

4. Rientri in Azienda - Formazione
[...]
L'Azienda fornisce al telelavoratore una formazione adeguata alle specificità del rapporto e pone in essere iniziative per favorire la socializzazione dei telelavoratori.
Nel caso di rientro definitivo in Azienda con le modalità di lavoro tradizionali e qualora siano intervenuti nel frattempo mutamenti negli assetti organizzativi, l'Azienda procede ad un opportuno aggiornamento professionale degli interessati, nell'ambito delle previsioni contrattuali in materia, per facilitare il reinserimento.

5. Diritti sindacali - Valutazioni e informative
I telelavoratori hanno gli stessi diritti sindacali dei lavoratori che prestano la propria attività con modalità tradizionali. In sede locale possono concordarsi modalità Particolari per consentire la partecipazione dei telelavoratori alle assemblee, nel rispetto della specifica normativa nazionale. Le Aziende istituiscono un'apposita bacheca elettronica o altro sistema di connessione per le comunicazioni sindacali ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
[...]
Nell'ambito dell'incontro annuale, a livello locale, viene fornita un'informativa sul numero dei rapporti di telelavoro (distinti tra assunzioni e trasformazione), sulle loro caratteristiche (attività interessate, orari, modalità di rientro in Azienda, ecc.) ed è possibile esaminare congiuntamente eventuali problematiche emerse nell'applicazione della presente disciplina.

6. Postazioni ed attrezzature di lavoro - Sicurezza del lavoro
Nel caso di telelavoro domiciliare, l'Azienda provvede ad installare in un locale idoneo la postazione di lavoro adeguata alle necessità di lavoro; negli altri casi di telelavoro l'Azienda provvede comunque a dotare il lavoratore delle attrezzature necessarie. La scelta e l'acquisizione di dette postazioni e attrezzature compete all'Azienda che si fa carico anche delle spese di manutenzione e di esercizio, nonché di ripristino dei locali interessati nello stato in cui erano al momento dell'installazione nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di rientro definitivo in Azienda del lavoratore.
Le postazioni e le attrezzature sono fornite al lavoratore in comodato d'uso ex art. 1803 e seguenti cod. civ., salvo diversa pattuizione fra le Parti.
Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nei quali egli presta la sua attività di lavoro si applicano le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008, tenendo conto delle specificità della prestazione.

Art. 35 - Modalità delle assunzioni
[...]
Prima dell'assunzione possono essere disposte visite mediche di controllo delle condizioni del lavoratore, di norma presso Enti di diritto pubblico.
[...]

Capitolo VI - Trattamento economico
Art. 49 - Indennità modali

[...]
Al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali ubicati prevalentemente (cioè per oltre metà dell'altezza) al di sotto del livello stradale spetta un'indennità nella misura indicata nell'allegato A.
[...]

Capitolo VIII - Malattie, infortuni e maternità
Art. 58 - Controllo sanitario

[...]
Il controllo delle assenze per infermità, come pure della idoneità fisica del lavoratore, va effettuato secondo le disposizioni di legge che regolano la materia.

Capitolo XI - Formazione - Criteri di sviluppo professionale e di carriera - Valutazione del lavoratore
Art. 63 - Formazione

[...]
Nei casi di innovazioni tecnologiche o di rilevanti ristrutturazioni aziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di personale, sono organizzati - utilizzando a tal fine anche i quantitativi previsti dal primo comma del presente articolo - corsi di riqualificazione del personale interessato.
Ulteriori corsi indetti ed organizzati per addestramenti professionali, si svolgono durante il normale orario di lavoro e la partecipazione dei lavoratori invitati a frequentarli è facoltativa.
L'eventuale riduzione di orario di lavoro da destinare alla formazione può essere definita nell'ambito degli strumenti previsti dal Patto per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998.
Nei corsi di formazione per nuovi assunti, vanno riservate due ore a dirigenti delle Organizzazioni sindacali più rappresentative (o loro raggruppamenti) per trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le lavoratrici e i lavoratori che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che - nell'ambito delle previsioni contrattuali in essere - facilitino il reinserimento nell'attività lavorativa.
A livello locale le Parti si incontreranno al fine di valutare la possibilità di realizzazione di progetti di formazione ai sensi della vigente normativa UE che consentano di accedere ai relativi finanziamenti.
Ferme restando le previsioni di cui all'art. 22, nei casi di riorganizzazioni, ristrutturazioni, concentrazioni e scorpori, nonché di innovazioni normative, organizzative e tecnologiche che possono riguardare anche l'offerta di prodotti e servizi e che determinino la necessità di adottare un progetto inerente le modalità specifiche di utilizzo dei pacchetti formativi di cui al secondo comma del presente articolo, l'Azienda informa, anche per il tramite della Federazione locale, le Organizzazioni sindacali locali in merito al suddetto progetto.
Il progetto può prevedere diverse modalità, anche temporali, di erogazione della formazione, articolando la fruizione di tale formazione su periodi pluriennali (massimo 3 anni), tenendo conto anche dei diversi fabbisogni formativi correlati alle professionalità individuate nel progetto stesso.
Le Organizzazioni sindacali locali possono chiedere, entro 5 giorni dalla informativa corredata dal relativo progetto, l'attivazione di una procedura di confronto, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni dal ricevimento dell'informativa, finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni sopra richiamate ed alla ricerca di soluzioni condivise. L'Azienda non può dare attuazione al progetto finché la procedura non si è esaurita.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti ritengono necessario che le Aziende conformino i propri comportamenti ai principi contenuti nella Dichiarazione congiunta delle Parti sociali europee del settore bancario sulla formazione continua, il cui testo si riporta in allegato al presente contratto.
Chiarimento a verbale
Le ore di formazione previste dalla contrattazione di secondo livello concorrono al raggiungimento del quantitativo di formazione stabilito nel presente articolo.

Capitolo XIII - Sicurezza del lavoro ed altre provvidenze
Art. 70 - Misure di sicurezza
Le Parti stipulanti del presente Contratto si impegnano a coordinare, occorrendo, a livello nazionale, condizioni e programmi di sicurezza del lavoro sulla base anche delle indicazioni fornite dall'Osservatorio nazionale.
[...]
Dichiarazioni a verbale
In materia di salute e sicurezza, ex D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, dispone l'Accordo del 18.12.1996, Allegato G al presente Contratto.
In ordine ai meccanismi introdotti dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le Aziende interessate comunicheranno annualmente le misure tecnico/organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e gli interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato.
Le informazioni fornite potranno formare oggetto di proposta ed esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, con il personale.
Le Parti si danno atto che le Aziende considereranno il "rischio rapina" ai fini del documento di valutazione di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 71 - Assicurazioni infortuni
Il personale deve essere assicurato contro i rischi di morte ed invalidità permanente per infortuni, seppure derivanti da rapine, verificatisi sia in attività di lavoro sia in altra attività, nell'arco dell'intera giornata, secondo le condizioni ordinarie generali di polizza.
Capitali da assicurare sono:
per i lavoratori delle Aree professionali e del 1° e 2° livello dei Quadri direttivi:
- per rischio di morte euro 43.602,17;
- per rischio di invalidità permanente euro 65.403,22;
per i lavoratori del 3° e 4° livello dei Quadri direttivi:
- per rischio di morte euro 92.176,19;
- per rischio di invalidità permanente euro 135.191,89.
La spesa va integralmente a carico dell'Azienda. Beneficiari devono essere il lavoratore o, in caso di sua morte, i relativi familiari conviventi ed a carico o, in mancanza, i suoi eredi.
Estremi e contenuti delle polizze aziendali vanno portati a conoscenza del personale.

Art. 72 Bis - Long term care
Le Parti stipulanti il presente Contratto convengono di introdurre, laddove non sia già stata attivata, con decorrenza 1 gennaio 2008 ed espletate le previsioni di cui all'ultimo comma, una copertura assicurativa per long term care, in relazione all'insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell'individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza.
Detta copertura verrà garantita per il tramite della Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo attraverso un contributo pari allo 0,15% a carico dell'Azienda per ciascun lavoratore dipendente e iscritto alla Cassa Mutua e allo 0,05% a carico del lavoratore stesso.
Il contributo di cui sopra è da computare sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Ai fini dell'attuazione di quanto precede nell'ambito della Cassa Mutua Nazionale si avvieranno, entro il 31 marzo 2008, i lavori per stabilire quanto necessario per il funzionamento dell'istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; procedure tecniche relative all'attivazione dell'istituto; modalità, anche temporali, del versamento).

Capitolo XV - Disposizioni di carattere sociale
Art. 87 - Azioni sociali

Le Parti stipulanti, sensibili ai problemi della tutela dei lavoratori appartenenti alle categorie del disagio sociale, reputano opportuno approfondire l'analisi delle relative tematiche.
Le Aziende prenderanno in considerazione la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e di particolare gravità (soggetti sottoposti a trattamenti di emodialisi, affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti necessità di cura.
Le Aziende in caso di ristrutturazione o nuove costruzioni di sedi bancarie adotteranno le misure che facilitino l'accesso dei lavoratori invalidi al posto di lavoro.

Art. 92 - Tutela della dignità della persona
Le Parti stipulanti, tenuto conto della Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 29 maggio 1990 e della Raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 1991, ne assumono il valore di indirizzo in materia di tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
Le Parti medesime, pertanto, convengono che, ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, i comportamenti debbano sempre essere improntati a reciproca correttezza, evitando, comportamenti offensivi e/o altri atti che possano determinare disagio della persona cui sono rivolti influendo sul rapporto di lavoro e sullo sviluppo professionale.
In presenza di tali atti o comportamenti che possano produrre effetti pregiudizievoli o discriminatori, le Parti stipulanti concordano di effettuare azioni mirate, a livello locale, idonee a rimuovere le condizioni di disagio ed a garantire la piena tutela della dignità della persona umana.

Art. 94 - Molestie sessuali
Le Parti nazionali si riservano di esaminare congiuntamente la tematica, successivamente all'emanazione dei provvedimenti di legge in materia.

Art. 94 Ter - Responsabilità sociale d'Impresa
Le Parti riconoscono nella pratica della Responsabilità Sociale d'Impresa una specificità che caratterizza un modo differente di fare Banca, coerente con la natura del Credito Cooperativo, che si fonda su principi di responsabilità etica al servizio della comunità locale.
Sulla base della condivisione di tali valori di fondo, le Parti convengono di avviare un confronto di merito finalizzato all'elaborazione di un documento da definire entro il 31 gennaio 2006.

Parte Speciale - Aree Professionali
Capitolo XIX - Sviluppo professionale
Art. 117 - Rotazioni del personale

Viene riconosciuta la opportunità di avvicendamenti del personale in mansioni equivalenti.
Al fine di favorire detti avvicendamenti, le Aziende destinatarie promuoveranno, sentiti i lavoratori, programmi di rotazione del personale, secondo criteri ordinati dagli accordi integrativi.
Le Federazioni locali e gli Organismi destinatari di Contratti Integrativi Aziendali esamineranno i citati programmi rispettivamente con le Organizzazioni sindacali locali e con le rappresentanze sindacali aziendali, con l'impegno di operare insieme per rimuovere eventuali difficoltà.

Capitolo XX - Orario di lavoro
Art. 118 - Orario settimanale

La disciplina dell'orario settimanale è la seguente.
Per il personale inquadrato nelle tre aree professionali, di cui alla presente parte speciale, l'orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti.
Per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni l'orario settimanale è fissato in 40 ore.
[...]
L'orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione:
- su 4 (4 giorni per 9 ore) o su 6 (6 giorni per 6 ore) giorni;
- dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;
- comprendente la domenica;
- in turni.
[...]

Art. 120 - Adibizione a macchine
Il lavoratore addetto alle macchine contabili non può essere adibito continuamente ed esclusivamente alle medesime per oltre sei ore al giorno, salvo l'obbligo di completare altrimenti il proprio orario di lavoro.
Per il lavoratore addetto a comuni macchine per scrivere e per calcolo, che venga impiegato in modo esclusivo e continuativo su tali macchine, va disposta interruzione giornaliera di detto lavoro per un'ora, durante la quale va adibito ad altro lavoro.
Per il personale addetto a macchine perforatrici, per l'intero orario settimanale di lavoro, va disposta pausa giornaliera di 30 minuti, da ripartire in due periodi, od altra soluzione equivalente.

Art. 120 Bis - Adibizione a videoterminali
Con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008, per addetto ai videoterminali deve intendersi il lavoratore cui sia affidato in modo abituale o sistematico per 20 ore settimanali, dedotte le pause, il compito di operare su dette apparecchiature. Sono, pertanto, esclusi coloro che utilizzano i videoterminali come strumento per lo svolgimento dei compiti loro propri (ad esempio: addetti allo sportello con o senza maneggio di valori).

Art. 121 - Turni
[...]
Ai lavoratori che compiono turni continuativi ad orario intero va concessa una pausa di 30 minuti nella giornata, con modalità tali da escludere interruzioni nel funzionamento del servizio.
L'indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione resa in turno è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6 ed in misura pari alla metà se la prestazione resa in turno si colloca in detto intervallo per un periodo pari od inferiore alle 2 ore.
L'indennità di turno diurno è pari a euro 4,08; l'indennità di turno notturno è pari a euro 27,81.
Gli addetti alle attività di cui alla lett. d) del punto 4 che precede possono effettuare turni notturni nel limite massimo individuale di 80 giorni all'anno, salvo deroghe da concordare a livello locale (oppure aziendale, per gli Organismi diversi dalle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane).
L'eventuale effettuazione da parte dell'Azienda di ulteriori distribuzioni in turni dell'orario di lavoro in casi diversi da quelli previsti nel presente articolo, può realizzarsi solo previa intesa fra l'Azienda stessa e gli organismi sindacali aziendali.

Art. 122 - Orario di sportello
Nel corso della settimana l'orario di sportello è fissato in 40 ore disponibili per l'Azienda.
Tale limite può essere superato nelle succursali operanti presso:
1) centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini;
2) mercati (ortofrutticoli, ittici, ecc.);
3) complessi industriali;
4) manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi, stands);
5) sportelli cambio;
6) posti di confine o doganali, stazioni ferroviarie, marittime, aeree o autostradali.
Presso le succursali di cui al comma che precede, nonché presso quelle situate in località turistiche e presso strutture pubbliche o di pubblica utilità, l'Azienda ha facoltà di distribuire l'orario di lavoro e di sportello degli addetti in modo da ricomprendere il sabato Il lavoro domenicale e l'apertura degli sportelli in tale giornata è possibile nei casi stabiliti dalla legge, fra i quali possono rientrare le fattispecie di cui al precedente comma 2 (esclusi i complessi industriali).
Presso le succursali situate in località turistiche, il lavoratore non può essere utilizzato nella giornata di sabato per più di 20 volte l'anno, ad eccezione dei casi, rispetto ai quali non opera alcun limite, in cui il suo orario settimanale è distribuito su sei giorni per sei ore al giorno, ovvero su quattro giorni per nove ore al giorno.
Il lavoratore può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, d'intesa fra l'Azienda e gli organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali - laddove lo consentano le condizioni tecniche ed organizzative (ad es., tempi necessari per le operazioni di chiusura) - la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 7 ore giornaliere.
[...]
Nei giorni semifestivi l'orario di sportello non può superare le 3 ore e 30 minuti.

Art. 123 - Intervallo
Fatte salve le situazioni in atto il personale - tranne che nei giorni semifestivi - ha diritto ad un intervallo di 1 ora per la colazione. Tale intervallo viene attuato, salvo quanto previsto dal comma successivo, fra le ore 13.25 e le ore 14.45.
La durata dell'intervallo può essere ridotta o protratta, rispettivamente, fino a mezz'ora e fino a 2 ore con intesa tra l'azienda e gli organismi sindacali aziendali.
Nei casi di orari diversi dal nastro standard, nonché laddove lo giustifichino le circostanze obiettive connesse alla consumazione del pasto e le esigenze del servizio - in particolare quelle connesse all'orario di sportello - l'intervallo per la colazione può essere attuato (anche mediante l'adozione di turni) con inizio non prima delle ore 12.00 e non dopo le ore 14.40.

Art. 125 - Orario multiperiodale
Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative o commerciali programmabili, l'Azienda ha facoltà di distribuire l'orario di lavoro, in modo da superare, in determinati periodi dell'anno, l'orario settimanale di 37 ore e 30 minuti (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni), e da prevedere prestazioni ridotte in altri periodi dell'anno.
In ogni caso:
- l'orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve comunque risultare pari ai predetti limiti;
- la prestazione del singolo lavoratore non può superare le 9 ore e 30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non può risultare inferiore nei periodi di "minor lavoro" a 5 ore giornaliere e 25 ore settimanali;
- nei periodi di "maggior lavoro" - che non possono superare i 4 mesi nell'anno - è esclusa la prestazione di lavoro straordinario, salvo situazioni eccezionali.
[...]
In occasione della presentazione del piano annuale di gestione degli orari, l'Azienda deve informare preventivamente per il tramite della Federazione locale gli organismi sindacali in merito alle attività e al numero dei lavoratori ai quali ritiene di applicare la presente disciplina, precisando le relative articolazioni di orario.
[...]

Art. 126 - Prestazione lavorativa nei giorni festivi e semifestivi
[...]
Il lavoro eventualmente chiesto nel giorno destinato al riposo settimanale dà diritto a riposo compensativo in altro giorno, oltre che al versamento delle corrispondenti ore di lavoro prestato nella banca delle ore secondo la disciplina di cui all'art. 127.
[...]

Art. 127 - Banca delle Ore - Lavoro straordinario
L'Azienda ha facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all'orario giornaliero normale del lavoratore nel limite massimo di due ore al giorno o di dieci ore settimanali.
Con decorrenza 1.1.2008 la disciplina relativa alle prestazioni aggiuntive di cui al precedente comma è la seguente.
Lavoro straordinario.
[...] Il lavoro eventualmente chiesto nel giorno destinato al riposo settimanale dà diritto a riposo compensativo in altro giorno, oltre che al compenso di cui all'art. 128.
In ragione della particolare struttura dimensionale ed organizzativa del Credito Cooperativo e delle sue Aziende, della diffusione di queste nel territorio e delle disposizioni di cui agli ultimi due commi del presente articolo, le Parti fissano in 12 mesi il periodo di riferimento previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro - Settore Ispezione del lavoro, competente per territorio.
Criteri di recupero.
[...]
Le Federazioni locali devono comunicare mensilmente alle Organizzazioni sindacali locali il numero complessivo delle ore di lavoro aggiuntivo effettuate per singola BCC, nell'ambito di ogni ufficio, servizio o dipendenza, specificando il numero dei lavoratori che hanno effettuato dette prestazioni.
Al medesimo onere di comunicazione, di cui al comma che precede, sono tenute anche le altre Aziende nei confronti delle Rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 128 - Compenso per lavoro festivo, straordinario e notturno
Art. 129 - Autorizzazioni e controlli
Le prestazioni di lavoro aggiuntive, quelle straordinarie, quelle festive, nonché quelle notturne devono essere autorizzate, di volta in volta, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione, e devono essere annotate giornalmente.
Tali prestazioni devono essere richieste con adeguato preavviso, salvo il ricorso di esigenze immediate.
Le Organizzazioni sindacali locali possono effettuare controlli sulle prestazioni di lavoro di cui al primo comma mediante membri dei propri direttivi, che all'uopo vanno designati in numero di due per ciascuna zona e resi noti alle Federazioni locali.
I controlli anzidetti vanno effettuati previe specifiche comunicazioni alle Federazioni locali.

Allegati
Allegato B - Elenco degli altri Organismi destinatari del presente Contratto
- Federcasse - Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane (Roma)
- Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Piemonte Valle d'Aosta e Liguria (Cuneo)
- Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo (Milano)
- Federazione Trentina della Cooperazione (Trento)
- Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia (Udine)
- Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo (Padova)
- Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna (Bologna)
- Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo (Firenze)
- Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo (Ancona)
- Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna (Roma)
- Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Abruzzo e del Molise (Pescara)
- Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo (Salerno)
- Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata (Bari)
- Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo (Cosenza)
- Federazione Siciliana delle Banche di Credito Cooperativo (Palermo)

Allegato C - Elenco delle Aziende che applicano il presente Contratto per decisioni o accordi autonomi
- Federazione Cooperative Raiffeisen / Raiffeisenverband Südtirol (Bolzano).

Allegato G - Consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Verbale di Accordo
Addì, 18 dicembre 1996
Premesso che le direttive comunitarie recepite dal D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni hanno lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
constatato il miglioramento dei sistemi e delle procedure di prevenzione e protezione dei rischi nel settore di applicazione e che il presente accordo risponde alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
ravvisato che il D.Lgs. 626/1994 nel recepire le direttive comunitarie, intende sviluppare l'informazione, il dialogo e la partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro ed i lavoratori e/o i loro rappresentanti, tramite strumenti adeguati, e che pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;
preso atto che le parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal D.Lgs. 626/1994 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
considerato che la logica che fonda i rapporti tra le parti sulla materia intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi ad una politica di prevenzione e protezione;
nel comune intento di evitare l'imposizione di vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;
si è stipulato il presente accordo sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in applicazione del D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, da valere per le Aziende destinatarie dei CCNL di categoria.
1. Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
Ai sensi dell'art. 18, 6° comma, del D.Lgs. 626/1994 il numero di rappresentanti per la sicurezza è così individuato:
- un rappresentante nelle Aziende sino a 200 dipendenti;
- tre rappresentanti nelle Aziende da 201 a 1000 dipendenti;
- sei rappresentanti in tutte le altre Aziende.
Il rappresentante per la sicurezza, in conformità alla previsione di cui all'art. 19, 4° comma, del D.Lgs. 626/1994 non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele della legge per le rappresentanze sindacali.
2. Aziende con più di 15 dipendenti.
2.1 Individuazione della rappresentanza.
Il rappresentante per la sicurezza è individuato, di norma, tra i componenti le rappresentanze sindacali aziendali, laddove costituite.
In caso di assenza di rappresentanze sindacali aziendali, o in presenza di un numero di rappresentanti inferiore al numero previsto, per la individuazione del rappresentante per la sicurezza si procede su base elettiva tra i lavoratori occupati nell'Azienda su istanza degli stessi, ovvero su iniziativa delle Organizzazioni sindacali che hanno negoziato il presente accordo.
In caso di costituzione delle rappresentanze aziendali successiva alla elezione del rappresentante per la sicurezza, questi rimane comunque in carica ed esercita le sue funzioni fino alla scadenza del mandato.
2.2 Procedure per l'individuazione del rappresentante per la sicurezza.
Alla costituzione della rappresentanza dei lavoratori si procede mediante elezione diretta da parte dei lavoratori con votazione a scrutinio segreto.
Fatto salvo quanto previsto in materia dal secondo comma del punto 2.1, le rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti in Azienda, indicano come candidati uno o più dei loro componenti, che vanno inseriti in una o più liste separate presentate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova.
Ogni lavoratore può esprimere un numero di preferenze pari a due terzi del numero dei rappresentanti da eleggere, con un minimo di una preferenza.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.
Risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
Prima dell'elezione, tra i lavoratori in servizio, vengono designati due scrutatori e il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvede a redigere il verbale della elezione.
Copia del verbale va consegnata dal segretario del seggio alla direzione aziendale e da questa tempestivamente inviata all'Organismo Paritetico Locale, che provvede ad iscrivere il nominativo in un'apposita lista.
L'esito della votazione viene comunicato a tutti i lavoratori a cura del segretario del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.
La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Scaduto tale periodo, essa mantiene comunque le sue prerogative, in via transitoria, fino all'entrata in carica della nuova rappresentanza e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza.
Nel caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso viene sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza rimane in carica fino a nuove elezioni per la sostituzione dello stesso e comunque non oltre sessanta giorni dalle dimissioni. In tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.
2.3 Modalità di elezione del rappresentante per la sicurezza.
In presenza di rappresentanze sindacali aziendali, la maggioranza delle stesse indice le elezioni e ne concorda con il datore di lavoro le modalità di espletamento.
In assenza di rappresentanze sindacali aziendali, le modalità di elezione sono quelle previste al punto 2.2. Le elezioni sono indette dalle Organizzazioni sindacali locali, che hanno negoziato il presente accordo, che concordano con il datore di lavoro le modalità di espletamento (date, orari, ecc.).
Le elezioni devono aver luogo, durante l'orario di lavoro, senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da non pregiudicare il normale svolgimento dell'attività lavorativa.
2.4 Revoca del rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza viene revocato qualora ciò sia richiesto da un numero pari o superiore alla maggioranza degli aventi diritto al voto. In questa ipotesi, verranno indette elezioni con le modalità sopra previste per sostituire il rappresentante dei lavoratori revocato.
2.5 Permessi retribuiti.
Per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività propria della rappresentanza per la sicurezza, ogni componente ha a disposizione un massimo di:
- 30 ore annue nelle Aziende da 16 a 30 dipendenti;
- 40 ore annue nelle Aziende oltre 30 dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l), dell'art. 19 D.Lgs. 626/1994 non viene utilizzato il predetto monte ore.
Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo da contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.
3. Aziende fino a 15 dipendenti.
3.1 Individuazione della rappresentanza
Il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno secondo le modalità di cui al punto 3.2.
Per la individuazione del rappresentante per la sicurezza si procede su base elettiva tra i lavoratori occupati nell'Azienda su istanza degli stessi, ovvero su iniziativa delle Organizzazioni sindacali che hanno negoziato il presente accordo.
3.2 Elezione diretta del rappresentante aziendale per la sicurezza.
L'elezione, indetta dai lavoratori, si svolge a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.
Risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
Prima dell'elezione i lavoratori in servizio nominano al loro interno due scrutatori e il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvede a redigere il verbale dell'elezione.
Copia del verbale va consegnata dal segretario del seggio alla direzione aziendale e da questa tempestivamente inviata all'Organismo Paritetico Locale che provvede ad iscrivere il nominativo in un'apposita lista.
L'esito della votazione va comunicato a tutti i lavoratori, a cura del segretario del seggio e del datore di lavoro, mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il rappresentante per la sicurezza dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Scaduto tale periodo, lo stesso mantiene comunque le sue prerogative, in via transitoria, fino all'entrata in carica del nuovo rappresentante e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza.
Ai fini delle disposizioni di cui sopra, in mancanza di rappresentanze sindacali aziendali, il personale può farsi assistere dalle Organizzazioni sindacali locali.
3.3 Revoca del rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza viene revocato qualora ciò sia richiesto da un numero pari o superiore alla maggioranza degli aventi diritto al voto. In questa ipotesi, verranno indette elezioni con le modalità sopra previste per sostituire il rappresentante dei lavoratori revocato.
3.4 Permessi retribuiti.
Per il tempo necessario allo svolgimento della attività propria di rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, il rappresentante eletto dai lavoratori ha a disposizione:
- 12 ore annue in Azienda fino a 5 dipendenti;
- 16 ore annue in Azienda da 6 a 10 dipendenti;
- 24 ore annue in Azienda da 11 a 15 dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsto dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art. 19 D.Lgs. 626/1994 non viene utilizzato il predetto monte ore.
Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo da contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.
4. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del D.Lgs. 626/1994, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.
4.1 Strumenti e mezzi.
In applicazione dell'art. 19, 1° comma, lett. e) ed f) del D.Lgs 626/1994 il rappresentante ha diritto di ricevere dall'Azienda le informazioni e la documentazione aziendale ivi previste per il più proficuo espletamento dell'incarico.
Il rappresentante può consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, 2° comma, custodito presso l'Azienda, laddove previsto.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo, o venga comunque, a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto aziendale.
Il datore di lavoro consulta tempestivamente il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa, secondo le modalità di cui al punto 4.3.
Il rappresentante per la sicurezza, nell'espletamento delle proprie funzioni e laddove se ne ravvisi la necessità, utilizza gli stessi locali che l'Azienda ha destinato alle rappresentanze sindacali aziendali, laddove previsti.
L'Azienda, al fine di favorire l'accesso del rappresentante per la sicurezza ai luoghi di lavoro concorrerà, secondo modalità concordate con l'interessato, a sollevare il medesimo dalle maggiori spese - rispetto a quelle normalmente sostenute nell'abituale sede di lavoro - effettivamente sopportate e documentate, strettamente necessarie per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
4.2 Accesso ai luoghi di lavoro.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto all'accesso nei luoghi di lavoro. Tale diritto deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative, produttive e di sicurezza, nonché del segreto imprenditoriale con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza deve dare preventivo avviso al datore di lavoro, di norma almeno due giorni lavorativi prima, delle visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro.
Lo stesso, durante la visita che effettua nei luoghi di lavoro, può essere accompagnato, per ragioni organizzative, produttive e di sicurezza, dal responsabile del servizio visitato o da persona delegata.
4.3 Modalità di consultazione.
Laddove il D.Lgs. 626/1994 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, questa deve essere effettuata in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare a verbale proprie proposte e proprie osservazioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso o in via di definizione.
Il rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dell'avvenuta consultazione.
4.4 Informazione e documentazione aziendale.
Ai sensi della lettera e), del 1° comma dell'art. 19 del D.Lgs. 626/1994, il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.
Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma che precede, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto aziendale.
5. Tempo di lavoro retribuito per il componente la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
In tutti i casi in cui un componente la rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la propria attività lavorativa, deve darne preventivo avviso al datore di lavoro, di norma almeno due giorni lavorativi prima, firmando una apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.
6. Contenuti e modalità della formazione dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
Al fine di consentire ai componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza l'acquisizione delle conoscenze di base in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per un corretto esercizio dei compiti loro affidati dal D.Lgs. 626/1994 si stabilisce quanto segue:
- il rappresentante della sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, 1° comma, lett. g) del D.Lgs. 626/1994;
- la formazione non può comportare oneri economici a carico del rappresentante della sicurezza e si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività;
- tale formazione deve prevedere con specifico riferimento al settore interessato un programma di 32 ore, nel triennio, che deve comprendere:
* conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;
* conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
* metodologie sulla valutazione del rischio;
* metodologie minime di comunicazione;
- i corsi di formazione sono organizzati dall'Organismo Paritetico Locale o in collaborazione con lo stesso.
Le ore di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo da contratti o accordi collettivi di lavoro in ogni sede stipulanti.
Sono fatti salvi, ai fini del presente articolo, i corsi di formazione organizzati antecedentemente alla stipula del presente accordo, purché rispondenti ai requisiti su indicati.
7. Organismi Paritetici Locali.
A livello locale (regionale o interregionale, ovvero provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano) saranno costituiti, entro 60 giorni dalla data di stipula del presente accordo, gli Organismi Paritetici Locali composti da 6 rappresentanti della Federazione locale e da 6 rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti: di cui 4 per quadri, impiegati ed ausiliari e 2 per dirigenti e funzionari.
Detti Organismi Paritetici, oltre agli adempimenti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 626/1994 hanno i seguenti compiti.
Assumere interpretazioni su tematiche in materia di sicurezza in genere. Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiscono pareri ufficiali dell'Organismo Paritetico Locale. L'Organismo Paritetico Locale valuta di volta in volta l'opportunità di divulgare nei modi concordemente ritenuti più idonei tali pareri.
- Promuovere l'informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza.
- Individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all'applicazione del D.Lgs. 626/1994.
- Elaborare progetti e/o criteri formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l'Ente Regione, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziare pubbliche, anche a livello comunitario.
- Ricevere i verbali con l'indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- Designare esperti richiesti congiuntamente delle parti.
L'Organismo Paritetico Locale:
- nella prima riunione elabora il regolamento di funzionamento;
- assume le proprie decisioni all'unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le organizzazioni che hanno negoziato il presente accordo;
- redige verbale dell'esame dei ricorsi e delle decisioni prese.
Le parti interessate (Aziende, lavoratori o loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.
8. Composizione delle controversie.
Le parti confermano che per la miglior gestione della materia della salute e sicurezza sul lavoro occorra procedere all'applicazione di soluzioni condivise.
A tal fine, le parti interessate (datore di lavoro, lavoratori o loro rappresentanti) devono ricorrere all'Organismo Paritetico Locale, quale prima istanza obbligatoria di risoluzione, in tutti i casi di insorgenza di controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione delle norme riguardanti la materia dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro, al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile.
8.1 Procedure.
La parte che ricorre all'Organismo Paritetico Locale ne informa, senza ritardo, le altri parti interessate:
- in tal caso la parte ricorrente deve inviare all'Organismo Paritetico Locale, ricorso scritto con raccomandata A.R., trasmettendone contestualmente copia con lo stesso mezzo alla controparte, la quale può inviare controdeduzioni entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
- l'esame del ricorso deve esaurirsi entro i trenta giorni successivi a tale ultimo termine, salvo eventuale proroga unanimemente definita dall'Organismo Paritetico Locale;
- l'Organismo Paritetico Locale assume le proprie decisioni all'unanimità, la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate le Organizzazioni stipulanti il presente accordo con almeno un rappresentante per ciascuna;
- dell'esame e delle decisioni assunte va redatto verbale;
- trascorsi i termini sopra indicati, ovvero qualora non riesca il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti può rimettere la questione all'esame, in sede nazionale, delle parti stipulanti il presente accordo, prima di adire le autorità competenti, con ricorso da presentarsi con le stesse modalità e nei termini di cui sopra.
Le parti interessate (Azienda, lavoratori o loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.
9. Dichiarazione congiunta.
Sono fatti salvi i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente eletti antecedentemente alla stipula del presente accordo in conformità a quanto dallo stesso previsto.
10. Disposizioni finali.
Il presente accordo entra in vigore dalla data di stipulazione e scade il 31 dicembre 1999 e, se non disdettato almeno tre mesi prima dalla sua scadenza da una delle parti stipulanti, si intende rinnovato di anno in anno.
Il presente accordo ha carattere sperimentale e sarà sottoposto a verifica, su richiesta di una delle parti che hanno negoziato lo stesso, e comunque dopo un anno dalla sua stipulazione.

Allegato H - Profili e contenuti formativi per l'apprendistato professionalizzante nel credito cooperativo
Premesso che:
- il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ha introdotto una nuova disciplina dell'apprendistato, regolando all'art. 49, la fattispecie dell'apprendistato professionalizzante;
- in particolare, il comma 5 della predetta disposizione ha rimesso la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
- l'art. 30 del CCNL 21 dicembre 2007, disciplina gli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva dal sopracitato art. 49;
- con legge 14 maggio 2005, n. 80, è stato aggiunto al citato art. 49 il seguente comma 5 bis: "Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale",
si conviene di dare attuazione al citato comma 5 bis ad integrazione della disciplina dell'apprendistato professionalizzante contenuta nel sopracitato art. 30 al fine di consentire alle Aziende destinatarie dello stesso - anche nelle more delle leggi regionali in materia di profili formativi - di assumere lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante.
A tal fine le Parti stipulanti condividono quanto segue in merito a:
- profili formativi del settore del credito cooperativo;
- requisiti essenziali della figura del tutore;
- elementi caratterizzanti la "capacità formativa interna" dell'Azienda.
In fase di prima applicazione, nell'ambito di un apposito incontro, l'Azienda fornisce agli organismi sindacali aziendali indicazioni circa le previsioni di utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante, la dislocazione territoriale degli interessati, i criteri per l'espletamento della formazione, nonché circa la sussistenza degli elementi caratterizzanti la "capacità formativa interna" dell'Azienda stessa.
Agli apprendisti è data facoltà di partecipare a riunioni promosse, durante l'orario di lavoro, dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente verbale di accordo, per illustrare materie di interesse sindacale e del lavoro, con le modalità previste dall'art. 63, comma 16, del CCNL 21 dicembre 2007.
Le Parti si danno atto che, ai sensi della Disposizione transitoria in calce al sopracitato art. 30 anche quanto convenuto nel presente verbale di accordo ha carattere sperimentale e potrà essere sottoposto a verifica su richiesta di una delle Parti medesime.
Profili e contenuti formativi per l'Apprendistato professionalizzante nel Credito Cooperativo
Premessa

[...]
- "Nel rispetto della legislazione vigente, in attesa delle leggi regionali in materia, le Parti condividono la seguente regolamentazione concernente la formazione degli apprendisti:
a) nei confronti di ciascun apprendista l'Azienda è tenuta ad erogare una formazione congrua, finalizzata al conseguimento della qualifica professionale prevista, nel rispetto di un monte ore di formazione formale, interna o esterna all'Azienda, di 120 ore per anno per l'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali.
La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell'Azienda interessata, presso altro organismo interno alla Categoria del Credito Cooperativo o presso altra struttura di riferimento.
Le ore di formazione possono essere svolte anche in modalità a distanza (e-learning) o in affiancamento sul lavoro (training on the job);
b) per la formazione degli apprendisti le Aziende - in relazione a quanto previsto dal D.M. 20 maggio 1999, attuativo dell'art. 16 della l. n. 196 del 1997 e fermo restando il predetto raccordo, in materia di profili formativi, con le normative regionali - articoleranno le attività formative in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. a) del D.M. 8 aprile 1998 (contenuti a carattere trasversale), dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel D.M. 20 maggio 1999, articolati in quattro aree di contenuto:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro.
I contenuti di cui all'art. 2, lett. b) del suddetto D.M. 8 aprile 1998 (a carattere professionalizzante) e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro devono essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi indicati nel D.M. 20 maggio 1999:
...
- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro;
- conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
[...]
Formazione: profili e contenuti
Nel sistema suesposto, le Aziende del credito cooperativo, anche in relazione alle previsioni del D.M. 20 maggio 1999 e fermo restando il raccordo con le normative regionali, articolano le attività formative in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante, secondo quanto previsto dal sopracitato CCNL 21 dicembre 2007.
La suddetta formazione formale a carattere trasversale ha contenuti omogenei per tutti gli apprendisti; quella a carattere professionalizzante prevede contenuti specifici in relazione alla qualificazione professionale da acquisire.
Conformemente al citato DM 20 maggio 1999, le competenze di base trasversali richieste sono le seguenti:
[...]
c) competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro:
- conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali;
- conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;
...
d) competenze in materia di sicurezza sul lavoro:
- conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
- conoscere i principali fattori di rischio;
- conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
La formazione relativa alla disciplina del rapporto di lavoro ed alla sicurezza sul lavoro di cui alle lett. c) e d) che precedono sarà - di massima - effettuata nel primo anno.
La formazione formale, a carattere trasversale e a carattere professionalizzante, è finalizzata al conseguimento di qualificazioni professionali, corrispondenti ai seguenti profili formativi, individuati in coerenza con i principi e le disposizioni della contrattazione collettiva di Categoria, nonché con le analisi, gli approfondimenti sui fabbisogni formativi e i profili professionali svolti a livello di Categoria, in ambito locale e centrale.
Per ciascun profilo sono elencate qui di seguito le relative competenze di base - trasversali e professionalizzanti- che l'apprendista dovrà acquisire nel corso del rapporto con le Aziende del Credito Cooperativo.
[...]
Il percorso formativo complessivo sarà declinato nel "piano formativo individuale". Per l'intera durata del "piano formativo individuale" dovrà essere garantita - in relazione a quanto previsto dall'art. 30, punto 7, lett. c) del CCNL 21 dicembre 2007- la presenza di un tutore aziendale, con formazione e competenze adeguate che vengono di seguito specificate. Inoltre sono di seguito indicati anche i requisiti condivisi per riconoscere la "capacità formativa interna" di un'Azienda.
Al fine di consentire all'interessato conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti e tenuto conto delle previsioni del CCNL in tema di fungibilità, l'Azienda può disporre il passaggio dell'apprendista da un percorso formativo ad un altro, fermi gli obblighi formativi complessivi previsti dalla normativa applicabile e la computabilità della formazione già effettuata.
La formazione interna all'Azienda, effettuata sulla base del percorso previsto dal piano formativo, verrà attestata da una dichiarazione formale dell'Azienda riferita alle caratteristiche della formazione svolta, secondo le modalità definite dalla normativa in materia.
La formazione effettuata e le competenze acquisite durante l'apprendistato saranno registrate nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia.
Per l'espletamento degli aspetti organizzativi e amministrativi, nonché dell'eventuale supporto tecnico nella definizione dell'attività formativa, l'Azienda potrà essere supportata dalla Federazione locale e/o da altro organismo interno alla Categoria.
Capacità formativa interna
Ai fini dell’erogazione della formazione agli apprendisti, l’Azienda ha la “capacità formativa interna” necessaria qualora, ferma la normativa in materia, vi siano:
– risorse umane idonee a trasferire competenze;
– tutori con formazione e competenze adeguate secondo quanto stabilito nel presente documento;
– locali idonei in relazione agli obiettivi formativi.