Cassazione Penale, Sez. 4, 02 dicembre 2014, n. 50362 - Patologie asbesto correlate


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
Dott. ZOSO Liana M. T. - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
F.L.;
C.M.;
P.A.;
V.G.;
S.O.;
avverso l'ordinanza n. 1686/2012 GIP TRIBUNALE di CROTONE, del 15/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GAETA Pietro il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Fatto

1. Il GIP del Tribunale di Crotone, con ordinanza del 15/3/2014, rigettò l'istanza di ricusazione avanzata da F.L., C.M., P.A., V.G. e S. O. nei confronti del prof. T.B. e dell'ing. Si.St., componenti del collegio peritale nominato in sede d'incidente probatorio dal predetto GIP, al fine di compiere accertamenti e svolgere valutazioni tecniche rilevanti allo scopo di consentire al giudice di determinarsi in ordine alla responsabilità dei soggetti sopra nominati, che avevano ricoperto cariche di rilievo nello stabilimento ex-Fosfotec di (OMISSIS), a riguardo di alcune patologie asbesto-correlate insorte ai danni due ex-dipendenti dello stabilimento e della moglie di un altro.

2. Avverso la predetta statuizione nell'interesse di F. L., C.M., P.A., V.G. e S.O. viene proposto ricorso corredato da due articolati motivi di censura.

2.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 36, comma 1, lett. c), nonchè contraddittorietà e manifesta infondatezza della motivazione.

I ricorrenti assumono che il Giudice aveva travisato il senso della loro istanza, in quanto non avevano affatto inteso muovere il rimprovero di un eccesso di perizia, quanto porre in luce che i due esperti nel passato, anche recente, sia svolgendo la funzione di periti del giudice, sia esprimendo la loro opinione su riviste specialistiche (sul punto venivano allegati al ricorso ampi stralci di relazioni ed articoli), i due professionisti avevano finito per manifestare un vero e proprio pregiudizio, negando financo dignità alle tesi avverse, in ordine al processo di cancerogenesi e di iniziazione del mesotelioma, correlato alla esposizione all'amianto.

In particolare, avevano affermato come unica conclusione plausibile con l'osservazione scientifica quella che considera la latenza, l'iniziazione e la malattia dose-correlate, svilendo a mere congetture asservite agli interessi degli imputati e delle imprese coinvolte in processi produttivi che prevedevano il contatto con le polveri d'amianto ogni diversa altra opinione.

Il GIP, attraverso motivazione incongrua aveva fatto erronea applicazione dell'art. 36 c.p.p., comma 1, lett. c), il quale impone al giudice di astenersi dalla trattazione ove abbia manifestato il suo parere "sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie". L'ipotesi ha contenuto più ampio di quella delineata dall'art. 37 c.p.p., lett. b), la quale impone l'astensione ove il giudice, nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, abbia manifestato "indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione". Solo in questo secondo caso, infatti, l'oggetto che la legge si preoccupa da lasciare libero da preconcetti è circoscritto all'imputazione, mentre nel primo si estende fino a ricomprendere tout court il procedimento. Inoltre, nel primo caso risulta pregiudizievole la manifestazione anche di un mero parere, mentre nel secondo è ostativa l'esternazione di un vero e proprio convincimento, cioè di una opinione approfonditamente vagliata sulla base dei "fatti oggetto dell'imputazione".

Ciò posto, le reiterate e radicali esternazioni dei due periti, pregiudizialmente ostili alla tesi favorevole alla linea difensiva degli imputati, manifestavano "il pregiudizio di fondo, inteso come assenza di neutralità ed imparzialità" che giustificava la di loro ricusazione.

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione delle norme processuali.

Errando il Giudice del merito aveva affermato che il diritto di difesa risultava comunque essere assicurato dalla possibilità di nominare consulenti di parte, il cui sapere avrebbe trovato ingresso processuale attraverso le regole del contraddittorio. Una tale impostazione formalistica non poteva essere condivisa in quanto l'istituto della ricusazione era teso a garantire in senso pieno e sostanziale il diritto di difesa attribuendo il potere di ricusare il giudice e, di conseguenza, i periti, ove questi non appaia veramente terzo ed imparziale, richiamando le pronunce emesse in materia dalla Corte Costituzionale (n. 155 del 1996), dalla Cassazione a S.U. (n. 13626 del 2011) e siccome previsto dalla CEDU all'art. 6, comma 1.

3. In data 2/10/2014 veniva depositata memoria illustrativa con la quale i ricorrenti, insistono per l'accoglimento del ricorso, precipuamente contestando il parere contrario espresso dal Procuratore generale in sede.


Diritto

4. Il ricorso è infondato.

4.1. Per una migliore esposizione è utile riportare il contenuto precettivo qui in rilievo. Recita l'art. 36, comma 1, lett. c), che il giudice ha l'obbligo di astenersi, e, quindi, può essere dalle parti riusato se ciò non faccia (art. 37, comma 1, lett. a), "se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie". Non è dubbio che con il sostantivo procedimento la legge abbia inteso perimetrare un'area maggiore rispetto a quella definita dalla fattispecie di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), la quale risulta circoscritta ai "fatti oggetto dell'imputazione". Con la conseguenza che resta investita dal divieto qualsivoglia esternazione sul procedimento nel suo complesso e, in particolare, sulla composizione del collegio o in tema di sospensione dei termini di custodia cautelare e quant'altro possa turbare il regolare svolgimento del processo stesso (Cass., Sez. 2, n. 20923 del 10/5/2005, Rv. 232689).

4.2. E' del pari certo che con il termine parere si sia inteso includere anche la manifestazione di pensiero non approfonditamente meditata, superficialmente motivata ed occasionalmente rilasciata, salvo a risolversi in espressioni generiche e non attinenti al caso specifico, pronunziate nell'ambito di conversazioni su temi generalisti o riguardanti orientamenti dottrinari o giurisprudenziali (in tal senso, Cass., Sez. 1, n. 5293 del 15/10/1996, Rv. n. 205843).

Per contro, il "convincimento" richiesto dall'art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b), ha un significato più ristretto, implicante un'analisi ed una riflessione, rispetto al parere di cui all'art. 36 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 37 c.p.p., comma 1, lett. a), che indica un'opinione non preceduta necessariamente da un ragionamento fondato sulla conoscenza dei fatti o degli atti processuali (Cass., Sez. 2, n. 27813 dell'11/6/2013, Rv. n. 255691).

4.3. L'Ordinamento, nell'ipotesi di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), assegna alle parti lo strumento della ricusazione ove il giudice, procedendo nell'esercizio delle sue funzioni e decidendo, quindi, questioni rilevanti, senza che ancora, tuttavia, la legge gli abbia attribuito il compito di risolvere definitivamente il processo, anticipi "indebitamente", cioè prima che ne abbia il potere, "il proprio convincimento", cioè la sua opinione compiutamente formatasi sui dati rilevanti di causa, "sui fatti oggetto dell'imputazione", cioè sulle circostanze rilevanti per esprimere il conclusivo giudizio sulla penale responsabilità dell'imputato in ordine alla specifica accusa che a costui viene mossa.

Per contro nella fattispecie che qui rileva (quella descritta dall'art. 36, comma 1, lett. c) assume sintomatico significato incrinante l'immagine di imparzialità e terzietà del giudice la circostanza che costui si sia intruso o abbia manifestato pareri (nel significato che si è chiarito) "sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie". Viene, quindi, colpito dal sospetto l'opinamento, non generico, concernente un procedimento, espresso al di fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie. In definitiva, suscita allarme l'evenienza che il giudice, al di fuori della sede che gli è propria, si sia interessato gratuitamente, esternando il suo pensiero, di vicende giudiziarie non attribuite alla sua cognizione.

4.4. A tal ultimo riguardo il ricorso non coglie nel segno. Invero, si addebita ai due periti di aver espresso le loro marcate opinioni non "sull'oggetto del presente procedimento", ma sull'oggetto di altri procedimenti, i quali ponevano al giudice la risoluzione di questioni che si assumono assimilabili.

Se, per un verso, non può negarsi che lo scandaglio della causalità della colpa avuto riguardo alle patologie dipendenti dall'assorbimento delle polveri di amianto trova rilevante contributo negli studi di settore, ed anzi, nel miglior sapere scientifico, reso fruibile dal giudice attraverso l'apporto dei periti, è, del pari, indubitabile che "l'oggetto del procedimento" è circoscritto dall'imputazione elevata nei confronti di determinati imputati, con la conseguenza che l'esperienza peritale sperimentata in altro processo, perciò stesso, non equivale ad affermare che la stessa sia maturata "sull'oggetto del procedimento" in ordine al quale si assume l'effetto pregiudizievole.

4.5. Vi è, poi, un secondo profilo che merita di essere opportunamente messo a fuoco. Il parere pregiudicante deve apparire inopinato, espresso al di fuori della sede propria e certamente tale non è quella giudiziaria. In altri termini, siccome il giudice non può essere ricusato perchè in altri procedimenti ha manifestato, soddisfacendo l'obbligo motivazionale, la propria opinione a riguardo di questioni, anche fortemente controverse, concernenti l'imputazione e l'applicazione di norme processuali, per le medesime ragioni non può essere ricusato il perito del giudice, che doverosamente esprimendo la propria opinione nelle sedi proprie processuali, abbia apportato al giudice un sapere apprezzato dissonante rispetto all'interesse di altre parti in gioco in altro procedimento.

4.6. Devesi, inoltre, soggiungere che la pretesa di assoluta "verginità" in capo al perito, per un verso, si mostra irragionevole e contraddittoria, in quanto al perito, esattamente al contrario, si chiede una piena conoscenza della materia e delle questioni che il giudice gli sottopone e, per altro verso, contrasta con i principi informatori dell'Ordinamento in materia di libertà di espressione e formazione del pensiero scientifico (artt. 21 e 33 Cost.).

Contribuire al dibattito scientifico nelle sedi proprie della formazione e divulgazione, partecipando a convegni, illustrando relazioni, tenendo lezioni in sede accademica o altrove, redigendo monografie e articoli, affrontando specifiche tematiche controverse o, comunque, meritevoli di approfondimento e scandaglio (come per il caso dello sviluppo delle patologie asbesto-dipendenti) non può giammai integrare quell'intrusione pregiudizievole "sull'oggetto del procedimento" che la legge indica a sospetto.

Sarà, invece, compito e dovere del giudice, aver cura di verificare, attingendo alle emergenze processuali e al dibattito processuale, che include la voce non secondaria dei consulenti di parte, che i pareri e le opzioni valutative dei consulenti, piuttosto che esprimere isolate e non condivise posizioni, si trovino allineate con la miglior scienza e conoscenza condivisa del momento. Per contro, ma non è questo il caso, giustificata ragione di sospetto può insorgere laddove resti dimostrato che il perito sia legato ad una opzione piuttosto che ad un'altra sulla base di scelte che potrebbero non essere dipendenti dal libero ed autonomo convincimento scientifico, come quando costui abbia assunto ruolo significativamente stabile all'interno o su incarico di enti, associazioni, imprese, comitati che perseguano finalità al cui soddisfacimento risulti utile assumere una posizione scientifica piuttosto che un'altra.

5. Al rigetto consegue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2014