Tipologia: Accordo economico collettivo
Data firma: 16 febbraio 2009
Validità: 01.03.2009 - 29.02.2012
Parti: Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle PMI, Confcooperative, Confesercenti e Fnaarc, Filcams-Cgil, Fisascat- Cisl, Uiltucs-Uil, Fiarc - Confesercenti, Ugl-Terziario, Usarci
Settori: Commercio, Agenti e rappresentanti
Fonte : FNAARC

Sommario:

 Costituzione delle parti
Premessa
Articolo 1 - Definizioni
Articolo 1 Bis - Contratto a tempo determinato
Articolo 2 - Zona di attività e variazioni del contenuto economico del rapporto
Articolo 3 - Diritti e doveri delle parti
Articolo 4 - Provvigioni
Articolo 5 - Spese
Articolo 6 - Liquidazione delle provvigioni
Articolo 7 - Patto di non concorrenza
Articolo 8 - Malattia e infortunio
Articolo 9 - Gravidanza e puerperio
Articolo 10 - Preavviso
Articolo 11 - Indennità di fine rapporto
Articolo 12 - Indennità in caso di cessazione del rapporto - Indennità di fine rapporto
I) Indennità di risoluzione del rapporto
II) Indennità suppletiva di clientela
III) Indennità meritocratica
Tabella di calcolo della indennità meritocratica
Articolo 12 Bis - Calcolo indennità meritocratica
 Articolo 13 - Accantonamenti presso l'Enasarco
Articolo 14 - Previdenza Enasarco
Articolo 15 - Iscrizione all'Enasarco
Articolo 16 - Pattuizioni più favorevoli
Articolo 17 - Controversie
Articolo 18 - Composizione delle controversie - Procedure
Articolo 18 Bis - Collegio arbitrale
Articolo 19 - Inscindibilità dei trattamenti
Articolo 20 - Durata dell'Accordo Economico Collettivo
Articolo 21 - Contributi sindacali
Articolo 22 - Ente bilaterale
Articolo 23 - Assistenza sanitaria integrativa
Tabelle annesse all'Accordo economico
Tabella A - In vigore dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1968
Tabella B - In vigore dal 1 gennaio 1969 al 31 dicembre 1976
Tabella C - In vigore dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1980
Tabella D - In vigore dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1988
Tabella E - In vigore dal 1 gennaio 1989
Nota

Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio

Costituzione delle parti
Il 16 febbraio 2009 tra:
- la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle PMI in rappresentanza delle Associazioni dei Commercianti ad essa aderenti;
- la Confcooperative settore commercio;
- la Confesercenti e l'Assogrossisti-Confesercenti;
e
- la Fnaarc, Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio;
- la Filcams-Cgil;
- la Federazione Italiana Sindacati addetti ai Servizi Commerciali affini e del Turismo (Fisascat- Cisl);
- l'Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil);
- la Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio (Fiarc - Confesercenti);
- l'Unione Generale del Lavoro (Ugl-Terziario);
- l'Usarci (Unione Sindacati Agenti e Rappresentati di commercio);
Visti
Gli Accordi Economici Collettivi del 26 febbraio 2002 e del 26 giugno 2002 si è stipulato il presente Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale fra le aziende mandanti ed i rispettivi agenti e rappresentanti di commercio, composto di 25 articoli, di 7 tabelle, letti approvati e sottoscritti dalle parti contraenti.

Art. 1 - Definizioni
Il contratto di agenzia e rappresentanza commerciale tra le case mandanti (in seguito denominate "ditte") e gli agenti e rappresentanti di commercio è disciplinato dalle norme contenute nel presente Accordo Economico Collettivo.
Agli effetti del presente Accordo e in conformità agli artt. da 1742 a 1752 del c.c., indipendentemente dalla qualifica o denominazione utilizzata dalle parti:
a) è "agente di commercio" chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona;
b) è "rappresentante di commercio" chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.
L'agente o rappresentante esercita la sua attività in forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell'art. 1746 del c.c. senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all'art. 1746 c.c. devono tener conto dell'autonomia operativa dell'agente o rappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione della sua attività.
Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio delle attività di cui al secondo comma del presente articolo, salvo le eccezioni espressamente previste nell'accordo stesso, nonché a coloro che, in qualità di agenti o rappresentanti, hanno incarico di vendere merci esclusivamente a privati consumatori.
Dichiarazione a verbale all'articolo 1
1) Il presente Accordo trova applicazione anche per gli agenti e rappresentanti di commercio operanti in "tentata vendita" a condizione che vengano rispettati i principi di autonomia ed indipendenza nello svolgimento dell'attività e che non siano previsti obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati.
2) Le organizzazioni firmatarie del presente accordo intendono chiarire che le attività di agenzia, contrattualmente definite fra la casa mandante e l'agente di commercio, comprendono tutte le forme previste dal c.c. e dalla legislazione vigente, facendo riferimento alla sostanza del rapporto affidato e non solo alla forma attraverso cui viene conferito l'incarico.
3) La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad una delle parti (agenti di commercio e case mandanti) si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Articolo 1 Bis - Contratto a tempo determinato
1. Le norme contenute nel presente accordo, ivi compresi i successivi articoli 11 e 12, in materia di indennità di fine rapporto, in quanto compatibili con la natura del rapporto, si applicano anche ai contratti a tempo determinato, con esclusione comunque delle norme relative al preavviso.
[…]

Articolo 9 - Gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio dell'agente o rappresentante, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell'agente o rappresentante, per un periodo massimo di 12 mesi, all'interno dei quali deve considerarsi la data del parto, intendendosi che durante tale periodo la casa mandante si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.
La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di adozione o affidamento di minore. In tal caso entro il periodo di 12 mesi deve rientrare la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia.
Nei casi di interruzione della gravidanza, regolati dagli artt. 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta dell'agente o rappresentante, per un periodo massimo di 5 mesi.
[…]

Articolo 22 - Ente bilaterale
Con la firma del presente Accordo Economico Collettivo è istituito l'Ente bilaterale nazionale per gli agenti e rappresentanti di commercio, il cui Statuto, il cui Regolamento e la cui parte contributiva che dovrà essere di natura paritetica fra case mandanti e agenti di commercio, saranno redatti ed approvati entro 6 mesi dalla firma del presente Accordo.