Tipologia: Accordo
Data firma: 3 giugno 1996
Validità: 31.12.1999
Parti: Beretta/Unione Industriali e Fim, Fiom, Uilm, RSU
Settori: Metalmeccanici, Beretta Lecco
Fonte: contrattazione.cgil.it


Sommario:

Premessa
1. Premio di risultato
1.1 Caratteristiche degli obiettivi. Determinazione e misurazione degli indici e dei parametri di riferimento
1.2 Modalità di calcolo dei parametri ed importi erogabili del Premio di risultato.
1.3 Criteri di computo degli importi erogabili.
1.4 Sistema di verifiche e comunicazioni
1.5 Aspetti relativi alla formazione
2. Sistema informativo
3. Flessibilità
4. Monte ore per permessi sindacali
5. Lavoratori studenti
6. Ambiente di lavoro
7. Trattamento in caso di malattia
8. Fondo di previdenza complementare
9. Durata del presente accordo di contrattazione aziendale
Tabelle

Verbale di accordo

In data 3 giugno 1996 presso la sede dell'Unione Industriali della Provincia di Lecco si sono incontrati: l'Unione Industriali della Provincia di Lecco […], la ditta Ing. A. Beretta spa di Lecco […], la Fim-Fiom-Uilm di Lecco […], la RSU della Ing. A. Beretta spa […]

Al riguardo, premesso che:
- le parti concordano sull'opportunità di continuare in un sistema di relazioni industriali che, nell'ambito dell'autonomia delle scelte imprenditoriali e dell'evoluzione della configurazione organizzativa, persegue il sempre maggiore coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori al conseguimento degli obiettivi di miglioramento della competitività aziendale e delle condizioni generali di lavoro;
- le parti prendono atto dei contenuti del documento aziendale consegnato il 25/1/96 in cui si dettaglia l'evoluzione della configurazione organizzativa con un Progetto complessivo che prevede, in particolare, per l'area produzione, la realizzazione di un modello organizzativo ("azienda snella") caratterizzato dal decentramento delle decisioni, al fine di assicurare qualità, flessibilità e rapidità di risposta al mercato, stimolare l'innovazione ed il miglioramento continuo, favorire la crescita motivazionale e professionale delle risorse umane;
- con questo spirito collaborativo, le patti si sono incontrate per affrontare la contrattazione aziendale di 2° livello nel rispetto di quanto disciplinato dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dal contratto nazionale di categoria del 5 luglio 1994 (Premesse, art. 9 e 38 Disciplina Generale, Sezione Terza);
- nel corso degli incontri, l'azienda ha fornito ai componenti della RSU ed alle Organizzazioni Sindacali informazioni sulla situazione aziendale e del mercato in cui opera, sottolineando l'esigenza di perseguire un miglioramento delle condizioni di redditività, efficienza e competitività complessiva per rispondere efficacemente alle sfide del mercato;
- dal confronto con i componenti della RSU e le Organizzazioni Sindacali, in coerenza con le più generali strategie dell'azienda, è emersa l'esigenza di puntare, per questa contrattazione aziendale, sugli obiettivi di miglioramento di redditività, produttività, qualità e livello di servizio;
- le parti hanno messo in risalto la necessità che i meccanismi di calcolo degli indici e dei parametri siano resi noti anche attraverso il contributo della Commissione Tecnica di cui al successivo punto 1.1 ed i risultati siano comunicati periodicamente ai componenti della RSU ed ai lavoratori;
- in questo quadro e per il miglior raggiungimento dei risultati aziendali, le parti hanno sottolineato l'esigenza che l'informazione sull'andamento degli indici sia affiancata da una azione di formazione e ciò anche per consentire ai lavoratori una migliore conoscenza della evoluzione organizzativa in atto e dei nuovi contenuti della contrattazione aziendale.
Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente accordo, si è stipulato e concordato quanto segue:

2. Sistema informativo
Si conferma che l'azienda effettuerà, entro il mese di febbraio di ogni anno, in sede di Unione, un incontro per fornire ai componenti della RSU e alle Organizzazioni Sindacali, informazioni sulla situazione produttiva e di mercato, sulle iniziative rii materia di investimenti e sull'andamento occupazionale.
Ove si dovessero verificare significativi scostamenti rispetto al quadro di riferimento delineato, l'azienda fornirà aggiornamenti ai componenti della RSU.

3. Flessibilità
L'azienda conferma il possibile utilizzo di contratti a termine della durata, di norma, non inferiore a quattro mesi (con una previsione fino ad un massimo di 35 unità), in applicazione anche della legge delle pari opportunità n. 125/91. In caso di inserimento del suddetto personale, l'azienda è disponibile a sperimentare, in vigenza del presente accordo e per un massimo di n. 5 unità, la trasformazione del contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato part-time verticale della durata di 6 mesi lavorativi in ragione d'anno, indicativamente nel periodo da giugno a novembre.
Resta inteso che e il rapporto di lavoro sarà amministrato secondo le leggi vigenti e con riferimento all'art. 1 bis, lettera A) Disciplina Generale, Sezione Terza del vigente contratto nazionale anche per la possibilità, per esigenze produttive, di svolgere una prestazione lavorativa eccedente l'orario ridotto concordato.
Una prima verifica operativa sull'attuazione di quanto sopra verrà effettuata, in sede aziendale, nel mese di novembre del 1996 ed una verifica complessiva della sperimentazione sarà svolta, in sede di Unione Industriali, entro la fine del presente accordo.

6. Ambiente di lavoro
6.1 L'azienda conferma la disponibilità a ricercare un miglioramento del microclima in officina; in questo contesto ha già autorizzato un investimento complessivo di circa lire 100.000.000, di cui lire 80.000.000 già spesate in corso d'anno 1996;
6.2 l'azienda conferma di essere impegnata a realizzare una soluzione idonea per il locale destinato all'infermeria, prevedibilmente entro il 31 dicembre 1996;
6.3 in relazione a quanto sopra, l'azienda terrà informati i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.