Categoria: 1996
Visite: 9838

Tipologia: Accordo
Data firma: 6 settembre 1996
Validità: 31.12.1999
Parti: Caleffi/Associazione Industriali e RSU/Filtea-Cgil, Filta-Cisl, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Caleffi
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Relazioni industriali
2. Ambiente di lavoro
3. Part-time
4. Contratti a termine
5. Inquadramento professionale
6. Parte retributiva
7. Fondo di previdenza integrativa
8. Decorrenza e durata

Verbale di accordo

Il giorno 6 settembre 1996 presso la sede dell'Associazione Industriali della Provincia di Mantova la ditta Caleffi spa, assistiti dell'Associazione Industriali e la Rappresentanza Sindacale Unitaria, assistiti da Filtea Cgil provinciale, Filta Cisl provinciale e Uilta Uil provinciale, si sono incontrati per esaminare le richieste di rinnovo dell'accordo integrativo aziendale.
Dopo ampia discussione, è stato convenuto quanto segue.

1. Relazioni industriali
Le parti, avendo presenti le peculiarità produttive e commerciali del settore nel quale opera la ditta e che hanno nel recente passato formato oggetto di importanti accordi aziendali, esprimono un giudizio positivo sulle relazioni industriali e sindacali esistenti. Convengono tuttavia sulla necessità di un loro ulteriore sviluppo, per affrontare con la opportuna flessibilità le problematiche relative all'utilizzo degli organici e degli impianti; pertanto, nell'intento di collaborare per il consolidamento e l'ulteriore crescita della Caleffi spa, concordano di favorire lo sviluppo dei propri rapporti secondo la seguente articolazione.
a) Sistema di informazioni - Nella convinzione che relazioni industriali efficaci e costruttive non possano prescindere da un reciproco scambio di informazioni sul quadro complessivo aziendale, in un'ottica di composizione non conflittuale delle eventuali controversie, il sistema di informazione in essere fra direzione aziendale e RSU verrà consolidato. A tal fine, la direzione, nel corso di appositi incontri, che si terranno presso l'Associazione Industriali, di norma nel mese di maggio e di novembre di ogni anno, fornirà alla RSU ed alle Organizzazioni Sindacali provinciali notizie consuntive, relative all'anno precedente e preventive per quello in corso, in merito a:
- andamento generale del settore;
- prospettive produttive aziendali;
- investimenti;
- strategie produttive;
- decentramento produttivo;
- assetti occupazionali.
La direzione si dichiara inoltre disponibile ad informare la controparte in merito ad eventuali, rilevanti mutamenti degli attuali indirizzi produttivi, nonché a possibili innovazioni tecniche e/o produttive, che possano avere significativa incidenza sui livelli occupazionali e sull'organizzazione del lavoro.
Nel corso dell'incontro di maggio sarà altresì verificata e valutata la corretta e puntuale gestione degli accordi presi, con particolare riferimento ai meccanismi retributivi, di cui al successivo punto 6 ed ai contratti a termine.
b) Relazioni sindacali - Al fine di dare, la giusta rilevanza alle risorse umane, presenti nel contesto aziendale, la direzione fornirà alla RSU, nel corso di un apposito incontro, che si terrà in azienda, di norma nel mese di aprile di' ogni anno, ogni e qualsiasi informazione utile, relativamente all'organizzazione del lavoro, all'inquadramento professionale, agli orari di lavoro, con particolare riferimento alla flessibilità ed alla chiusura dello stabilimento per ferie collettive, nonché agli eventuali contratti di formazione/ Lavoro ed ai lavoratori a domicilio.
Eventuali modifiche al calendario lavorativo sopra stabilito formeranno oggetto di apposito incontro tra le parti.
Qualora dovessero presentarsi situazioni impreviste ed imprevedibili, che richiedano soluzioni urgenti e non differibili, la direzione aziendale e la RSU si dichiarano sin da ora impegnati a trovare soluzioni rispondenti a tali esigenze nel rispetto dei vigente CCNL.

2. Ambiente di lavoro
Nel confermare il pieno rispetto della normativa prevista dall'articolo 36 - disp. generali - del vigente CCNL del settore, la direzione ribadisce il proprio impegno per i problemi relativi all'ambiente di lavoro ed alla tutela delta salute delle maestranze e si dichiara disponibile ad intervenire tempestivamente, qualora si evidenziassero necessità oggettive.
Nel corso dei corrente anno 1998 sarà progressivamente data piena attuazione al Dlgs. 626/94, anche d'intesa con l'Organismo paritetico provinciale.
Sempre nel corso del 1998 sarà completata l'installazione dei meccanismi di apertura/chiusura delle porte esterne, sarà potenziata (aspirazione dei gai prodotti nel reparto carda e verrà realizzato un nuovo modo di sollevamento dei" rotoli nel reparto trapuntatura.

3. Part-time
La direzione riconferma il proprio giudizio fortemente critico, circa l'attuazione di contratti a tempo parziale, a causa delle difficoltà produttive che ne scaturiscono.
Tuttavia, per venire incontro alle necessità delle maestranze, si dichiara disponibile a sperimentare, per la durata del presente accordo, forme dì contratti part - time in senso verticale, concentrati per quanto riguarda la prestazione lavorativa rei periodo luglio - dicembre di ogni anno, fino ad un massimo di 4 lavoratori.
L'azienda si dichiara inoltre disponibile a trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di venti ore settimanali per n. 2 coppie di lavoratori/lavoratrici, che stiano attualmente effettuando forarlo giornaliero di otto ore; all'interno di tali, coppie un dipendente dovrà essere presente durante l’orario di lavoro della mattina, mentre l’altra coprirà le necessità produttive del pomeriggio.
Qualora uno dei soggetti di ciascuna coppia interrompa per qualsiasi motivo il rapporto di lavoro, l'azienda si riserva il diritto di riportare a tempo pieno l’altro lavoratore/lavoratrice, fatta salva l'eventuale sostituzione con altro personale disponibile, da reperirsi entro il termine massimo di glomi 10 e sempreché non ostino esigenze di ordine tecnico - produttivo.
Resta peraltro inteso che per tutti i dipendenti a tempo parziale:
[..]
- l'azienda si riserva la facoltà di utilizzare il singolo dipendente in posizione diversa da quella occupata attualmente, qualora il contratto part time dovesse comportare problemi di natura tecnico-produttiva.
Le parti si danno atto che l’attuazione dei rapporti, di lavoro a tempo parziale e la regolamentazione sopra stabilita hanno carattere sperimentale e si riservano un confronto/verifica alla scadenza del presente accordo circa l'opportunità di proseguire o meno nella sperimentazione.

4. Contratti a termine
In relazione alle peculiarità produttive della ditta Caleffi spa, le parti concordano di elevare, la percentuale - di cui all'art. 3 - disposizioni generali - del vigente CCNL del settore - dei lavoratori, che possono essere contemporaneamente assunti con contratto di lavoro a termine, dal 5% al 10%.
La RSU sarà preventivamente informata del numero delle assunzioni a termine, delle motivazioni, dei reparti interessati, nonché della durata dei rapporti stesi.
La presente regolamentazione avrà validità per gli anni 1906 e 1997 e potrà essere rinnovata alla luce delle valutazioni, che le parti effettueranno nel corso dell'incontro del novembre 1997 presso l'Associazione Industriali.