Tipologia: Accordo
Data firma: 14 marzo 1997
Parti: Tecno/Assolombarda e RSU, Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia-Legno, Tecno Varedo (Mb)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1. Premio di risultato
1.1 Redditività
1.2 Produttività / assiduità
2. Orario elastico per gli impiegati
3. Tolleranza dei ritardi degli operai /intermedi
4. Lavoro straordinario
5. Ferie
6. Godimento rol contrattuale
7. Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
8. Assenze per circostanze particolari
9. Orario di lavoro "a turni slittati"
10. Ambiente e sicurezza
11. Gruppi di miglioramento
12. Formazione e informazione del personale
13. Monte ore di permessi sindacali per RSA/RSU
14. Inquadramento del personale

Accordo

Il 14 Marzo 1997 presso l'Assolombarda, Via Pantano 9, Milano tra la Tecno spa […], assistita dal[…]l'Assolombarda e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil […], unitamente alla Rappresentanza Sindacale Unitaria.

Premesso che
1. La Società ha confermato il proprio impegno ad operare per il risanamento e il rilancio, anche attraverso nuove iniziative nel campo commerciale oltre che della progettazione e dell'organizzazione produttiva;
2. la procedura per la contrattazione di secondo livello é stata attuata con le modalità previste dall'Accordo Interconfederale del 23/07/93 e dal CCNL del 13/12/94;
3. I contenuti normativi e legati alla remunerazione risultano in linea con quanto già riportato nel punto A, nonché con quanto previsto dall'art. 2 - Rapporti e diritti sindacali - e dall'art. 20 - Regolamentazione comune per operai, intermedi ed impiegati del CCNL 13/12/94;
4. La contrattazione di secondo livello riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
si conviene quanto segue:

2. Orario elastico per gli impiegati
Ferma restando l'attuale distribuzione dell'orario di lavoro, che permane dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30, dal lunedì al venerdì, viene definito l'orario elastico per la fascia di ingresso (8.30-9.00), con “recupero” al termine della giornata. Non sarà consentito il recupero durante la pausa pranzo. Per esigenze tecnico- organizzative alcune figure professionali non potranno utilizzare tale elasticità, poiché il loro ruolo e strettamente collegato ad altre attività ad orario rigido (attività manifatturiera, servizi generali ... )
[…]

3. Tolleranza dei ritardi degli operai /intermedi
Pur permanendo l'orario di lavoro:
T1 8.00 12.00 13.00 17.00
T2 8.00 12.15 13.15 17.00
T3 8.00 12.00 13.00 17.00
sarà ammessa una tolleranza di ritardo di 10 minuti complessivi al mese, purché cumulativamente non superiori a tre, ciascuno inferiore ai 5 minuti.
[….]

4. Lavoro straordinario
Fermo restando l'obiettivo condiviso di contenere il ricorso al lavoro straordinario, l'azienda utilizzerà tale istituto in presenza di contingenti necessità connesse al completamento della produzione, delle spedizioni e di particolari circostanze non ripetitive.
Fanno eccezione le attività di manutenzione, che devono necessariamente poter contare su prestazioni eccedenti l'orario contrattuale.
Troverà altresì in tal senso applicazione l'art. 8 della regolamentazione comune per operai / intermedi ed impiegati del CCNL (Lavori discontinui). L'azienda ricercherà soluzioni che favoriscano un contenimento dei costi e quindi l'efficienza, riducendo il numero di ore fino ad oggi effettuate.

5. Ferie
[…] Gli eventuali residui dovranno comunque essere esauriti entro il 31 marzo dell'anno successivo, ad esclusione di limitati casi per improrogabili esigenze di servizio.

7. Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
In sintonia con quanto stabilito dall'art. 7 - regolamentazione comune per operai / intermedi / impiegati del CCNL - si conferma la possibilità di utilizzare tale dispositivo anche a partire dalla “minor intensità produttiva” con l'effettuazione anticipata dei "recuperi".
Ciò comporterà per l'azienda un credito di ore da utilizzarsi entro l'anno per far fronte ad esigenze di maggior carico di lavoro.

9. Orario di lavoro "a turni slittati"
In seguito a positive sperimentazioni effettuate negli ultimi mesi è intendimento delle parti proseguire lo slittamento di orario per settori o gruppi omogenei di lavoratori, favorendo l'ottimale utilizzo delle tecnologie manifatturiere e facendo fronte ad eventuali temporanei picchi di lavoro. Direzione aziendale e RSU/RSA definiranno gli aspetti e le condizioni applicative.

10. Ambiente e sicurezza
La Società predisporrà la pianificazione e la realizzazione di iniziative che consentiranno di perseguire il miglioramento dell'igiene ambientale (interna / esterna) e della sicurezza del e sul lavoro.
In tale contesto proseguirà l'attività con la collaborazione del Comitato Sicurezza, al quale partecipano i Responsabili Aziendali, il medico competente, gli addetti alla Sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori.

12. Formazione e informazione del personale
L'esigenza di costante aggiornamento delle conoscenze e il dovere di informare il personale sulle normative delle leggi 626 etc. è alla base della definizione del piano di formazione aziendale.
In linea con le disposizioni vigenti, la Direzione Aziendale ha chiesto ed ottenuto finanziamenti CEE - Ministero del Lavoro - Regione Lombardia per un cospicuo investimento per la qualificazione e la riqualificazione del personale.
In alcuni casi sarà indispensabile programmare i singoli moduli formativi al di fuori dell'orario di lavoro, anche al fine di poter realizzare l'attività in tempi brevi senza condizionare negativamente l'attività operativa, verificando con le RSA/RSU le specifiche condizioni.