Tipologia: CCNL
Data firma: 6 marzo 1991
Validità: 01.06.1991 - 31.05.1994
Parti: Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e Fisascat-Cisl
Settori: Istituti per il Sostentamento del Clero
Fonte: CNEL

Sommario:

 Titolo I Sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Campo di applicazione
Titolo II Assunzione
Art. 2 - Assunzione
Art. 3 - Periodo di prova
Titolo III Classificazione del personale
Art. 4 - Classificazione del personale
Titolo IV Orario di lavoro
Art. 5 - Orario di lavoro
Art. 6 - Turni di lavoro
Indennità di turno giornaliera
Titolo V Lavoro straordinario
Art. 7 - Lavoro straordinario
Titolo VI Riposo settimanale - Festività - Festività abolite
Art. 8 - Riposo settimanale
Art. 9 - Festività
Art. 10 - Festività lavorate
Art. 11 - Lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale
Art. 12 - Permessi retribuiti per festività abolite
Titolo VII Ferie
Art. 13 - Ferie
Titolo VIII Assenze, permessi e congedi
Art. 14 - Assenze
Art. 15 - Congedo matrimoniale
Art. 16 - Permessi ai lavoratori studenti e ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni elettorali
Art. 17 - Permessi per lutto familiare
Art. 18 - Ulteriori permessi
Art. 19 - Congedi giornalieri
Art. 20 - Aspettativa
Titolo IX Chiamata e richiamo alle armi
Art. 21 - Chiamata e richiamo alle armi
Titolo X Tutela delle lavoratrici madri
Art. 22 - Astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro
Art. 23 - Riposi orari e assenza per malattia del bambino
Art. 24 - Trattamento economico
Titolo XI Malattia e infortunio
Art. 25 - Trattamento di malattia e di infortunio
Art. 26 - Aspettativa per periodi di malattia e di infortunio superiori a 180 giorni
Titolo XII Missioni
Art. 27 - Trattamento di missione
 Titolo XIII Anzianità di servizio
Art. 28 - Anzianità di servizio
Art. 29 - Scatti di anzianità
Titolo XIV Passaggi di qualifica e di livello
Art. 30 - Passaggi di qualifica e di livello
Titolo XV Trattamento economico
Art. 31 - Trattamento economico
Art. 32 - Indennità di contingenza
Titolo XVI Mensilità supplementari
Art. 33 - Tredicesima mensilità
Art. 34 - Quattordicesima mensilità
Titolo XVII Trattamento di famiglia
Art. 35 - Trattamento di famiglia
Titolo XVIII Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 36 - Definizione del rapporto
Art. 37 - Instaurazione e disciplina del rapporto
Art. 38 - Riproporzionamento
Art. 39 - Retribuzione giornaliera
Art. 40 - Retribuzione oraria
Art. 41 - Festività
Art. 42 - Permessi retribuiti
Art. 43 - Ferie
Art. 44 - Lavoro supplementare
Art. 45 - Applicazione dei principi contrattuali
Titolo XIX Norme disciplinari
Art. 46 - Norme disciplinari
Titolo XX Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 47 - Risoluzione del rapporto e termini di preavviso
Art. 48 - Trattamento di fine rapporto
Titolo XXI Diritti sindacali
Art. 49 - Diritti sindacali
Titolo XXI Norme generali
Art. 50 - Rinvio alle norme generali
Titolo XXIII Condizioni di miglior favore
Art. 51 - Condizioni di miglior favore
Titolo XXIV Decorrenza e durata del contratto
Art. 52 - Decorrenza e durata del contratto
Tabella A
Tabella B

Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero
L'anno 1991, il giorno 6 del mese di marzo in Roma tra L'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, [...] in rappresentanza anche degli Istituti Diocesani ed Interdiocesani per il sostentamento del Clero e la Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali, Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl) [...] e i Rappresentanti del personale dell'Istituto Centrale per il sostentamento del Clero [...] visto il Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero stipulato in data 16 giugno 1988 si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero.

Titolo I Sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente Contatto disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro del personale dipendente dagli Istituti per il Sostentamento del Clero previsti dal paragrafo 1 del canone 1274 del Codice di Diritto Canonico e dall'articolo 21 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Titolo II Assunzione
Art. 2 - Assunzione

L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore.
[...]
É in facoltà dell'Istituto di sottoporre, prima dell'assunzione, il lavoratore ad accertamenti sanitari.

Titolo IV Orario di lavoro
Art. 6 - Turni di lavoro

In relazione ad esigenze preindividuate di assicurare, in determinati settori, lo svolgersi di attività lavorative anche in orario anteriore all'inizio o successivo al termine del normale orario di lavoro, può essere istituito un turno di lavoro, della durata di otto ore, collocato in una fascia oraria che ha inizio prima delle ore 8 e termine entro le ore 22,00.
Durante il turno il personale ha diritto ad un riposo intermedio retribuito di mezz'ora.
Il riposo suddetto non può essere fruito nella fascia oraria in cui si colloca l'intervallo previsto nell'ambito del normale orario di lavoro.
Al personale turnista compete una specifica indennità, rappresentata dalle 8 ore di turno, come dalla tabella riferita ai soli livelli del cui attività possono comportare esigenze di turnazione.

Titolo VI Riposo settimanale - Festività - Festività abolite
Art. 8 - Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.

Art. 11 - Lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria del trattamento economico globale di cui all'art. 31, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo X Tutela delle lavoratrici madri
Art. 22 - Astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro

Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) per i tre mesi successivi al parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[...]

Art. 23 - Riposi orari e assenza per malattia del bambino
L'Istituto deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata.
Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui ai precedenti commi hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'Istituto.
[...]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
[...]

Art. 24 - Trattamento economico
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge vigenti.

Titolo XXI Norme generali
Art. 50 - Rinvio alle norme generali
Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali sulla disciplina di rapporto di lavoro, nonché di previdenza e di assistenza sociale.

Note
* Can. 1274 - § 1. Nelle singole diocesi ci sia un istituto speciale che raccolga i beni o le offerte, al preciso scopo che si provveda al sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della diocesi, a norma del can. 281, a meno che non si sia provveduto ai medesimi diversamente.