Tipologia: CCIA
Firma: 1999
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Delegazione di parte pubblica e Delegazione sindacale
Comparti: P.A., Sanità, ASL Mantova
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Finanziamento
Art. 4 - Controlli e verifiche
Art. 5 - Relazioni Sindacali
Art. 6 - Gestione degli artt. 16, 17, 20 e 21 del CCNL 7.4.99 (Progressione interna nel sistema classificatorio - Posizioni Organizzative)
Art. 7 - Gestione art.27 del CCNL 7.4.99 (Riduzione Orario)
Art. 8 - Gestione dell'art. 28 del CCNL 7.4.99 (Mansioni Superiori)
Art. 9 - Gestione dell'Art. 29 del CCNL 7.4.99 (Formazione ed Aggiornamento Professionale)
Art. 10 - Gestione dell'art. 35 del CCNL 7.4.99 (Progressione economica orizzontale)
Art. 11 - Gestione Art. 38 comma 1 del CCNL 7.4.99 (Lavoro straordinario)
Art. 12 - Gestione dell'art. 38 c. 2 del CCNL 7.4.99 (Indennità per particolari condizioni di lavoro)
Art. 13 - Gestione dell'Art. 38 c. 3 e seguenti del CCNL 7.4.99 (Produttività)
Art. 14 - Gestione art. 39 (progressioni orizzontali - posizioni organizzative)
Art. 15 - Part-time
Art. 16 - Passaggio di livello
Art. 17 - Libera Professione
Art. 18 - Norma di rinvio
Allegato n. 1 Norme di garanzia per i servizi pubblici essenziali erogati dall'azienda Asl della provincia di Mantova
Allegato n. 2 sub a) Regolamento per la gestione del fondo incentivante ex legge 109/94 e successive integrazioni (legge Merloni)
Allegato n. 3 Protocollo sulle relazioni sindacali
Allegato n. 3 sub a) Regolamento per l'utilizzo dei permessi sindacali
Allegato n. 4 Regolamento per le selezioni interne

Contratto collettivo integrativo aziendale Azienda Sanitaria Locale della provincia di Mantova

Premessa
Ai sensi delle norme sui Servizi Pubblici Essenziali di cui all'art. 1 del CCNL 1.9.95, nell'Azienda ASL della Provincia di Mantova la regolamentazione dei Servizi Pubblici Essenziali da garantire nel territorio di competenza è contenuta nell' allegato n.1 al presente CCIA

Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (CCIA) si applica a tutti i dipendenti assunti con Contratto di Lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato presso l'Azienda ASL della Provincia di Mantova.
Per i dipendenti assunti con Contratto di Lavoro a tempo parziale, le quote di salario accessorio disciplinate dal presente Contratto spettano in misura proporzionale alla prestazione lavorativa, fatte salve specifiche disposizioni.
In ogni caso sono fatte salve le limitazioni stabilite dal CCNL per i dipendenti assunti con Contratto a tempo determinato e con Contratto a tempo parziale.

Art. 4 - Controlli e verifiche
Le parti si incontreranno con cadenza almeno quadrimestrale per compiere un esame congiunto sullo stato di applicazione del presente Contratto […]
Le valutazioni di competenza del Nucleo di Valutazione previste dalle norme del CCNL sulle materie oggetto di contrattazione aziendale, saranno portate a conoscenza della delegazione trattante di parte sindacale e potranno costituire, se richiesto, materia di concertazione nei termini e nei modi previsti dal Protocollo sulle relazioni sindacali di cui all'allegato 3.
[…]

Art. 5 - Relazioni Sindacali
Le relazioni sindacali all'interno dell'Azienda sono regolate dal Protocollo specifico di cui all'allegato 3.
Ad integrazione di quanto ivi previsto, con decorrenza 1.6.2000 vengono resi operativi gli Osservatori ed i Comitati previsti dal Protocollo e dal Modello per l'erogazione del Fondo di Produttività, nonché le seguenti Commissioni:
1. Commissione bilaterale per la garanzia ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro nonché per il monitoraggio della situazioni di disabilità fra i lavoratori dipendenti al fine di facilitare l'attività degli stessi. Nella Commissione la rappresentanza dei dipendenti è costituita dai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza.
Commissione per la verifica dell'organizzazione del lavoro con il compito di monitorare i carichi di lavoro, il rapporto tra organizzazione della struttura ed articolazione degli orari di servizio, la ricaduta degli istituti dello straordinario e della pronta disponibilità.
Nelle fasi propedeutiche alla contrattazione su temi specifici, quali ad esempio la sessione di bilancio di cui all'art. 4 c.2 punto III del CCNL 7.4.99, le parti, su richiesta di una delle due parti, costituiranno tavoli tecnici con il compito di approntare gli strumenti necessari per il successivo momento negoziale. La sessione di Bilancio deve concludersi, di norma, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Nella sessione di Bilancio l'Azienda informerà le Rappresentanze Sindacali sul piano annuale degli acquisti di beni e servizi nonché sugli investimenti.
L'Osservatorio sui progetti aziendali, di cui all'art. 4 punto 6 del Protocollo sulle Relazioni Sindacali, ha il compito di monitorare lo stato di attuazione dei progetti aziendali per fornire alle parti ogni utile strumento di analisi.

Art. 7 - Gestione art. 27 del CCNL 7.4.99 (Riduzione Orario)
Entro il 30.6.2000 l'Azienda presenterà una proposta finalizzata a sperimentare la riduzione a 35 ore settimanali dell'orario di lavoro per i dipendenti il cui orario è articolato su più turni.
A tal fine verrà individuata una unità operativa del PRM di Bozzolo dove la sperimentazione potrebbe essere avviata con decorrenza 1.9.2000 e comunque dopo uno specifico incontro con le Rappresentanze Sindacali.

Art. 12 - Gestione dell'art. 38 c. 2 del CCNL 7.4.99 (Indennità per particolari condizioni di lavoro)
Fatte salve le norme contenute nell' art. 38 c. 2 del CCNL 7.4.99, si definiscono le successive clausole:
- I turni di pronta disponibilità devono essere garantiti esclusivamente nei servizi e/o settori individuati nel Contratto Aziendale relativo alla garanzia dei Servizi Pubblici Essenziali di cui all'allegato 1. In tutti gli altri casi la Direzione dell'Azienda può procedere autonomamente alla disattivazione della situazione in essere con comunicazione preventiva alla parte sindacale. La definizione dei turni di pronta disponibilità, previa concertazione con la delegazione trattante di parte sindacale, potrà essere articolata a copertura di un arco orario sull'intera giornata o su parti di essa.
L'indennità giornaliera prevista dall'art. 44 c. 3 del CCNL 1.9.95 compete a tutti i dipendenti operanti in servizi articolati su tre turni giornalieri, indipendentemente dal ruolo e funzione ricoperti. Per presenza equilibrata nei turni in oggetto si intende che il dipendente svolga mensilmente non meno di tre turni per ciascuna tipologia di orario. E' comunque fatto salvo il medesimo diritto per i turnisti chiamati ad operare, per esigenze di servizio su uno dei turni giornalieri e sul turno notturno. Nel caso in cui solo una delle tipologie di orario sia inferiore al numero tre, il dipendente beneficerà dell'indennità di cui all' art. 44 c. 4 del CCNL 1.9.95, fatto salvo il diritto all'eventuale corresponsione della indennità notturna. Nei casi di malattia o infortunio, Limitatamente al mese in cui si colloca l'evento, e nei periodi di congedo ordinario, il numero minimo di turni necessari per acquisire il diritto alla indennità dovrà essere proporzionale al periodo di lavoro realmente prestato.
- L'indennità giornaliera di cui all'Art. 44 c. 4 del CCNL 1.9.95 spetta in tutti i casi e nei giorni in cui il dipendente debba operare alternativamente su un turno antimeridiano ed uno pomeridiano nelle strutture indicate dal comma citato.
- L'indennità giornaliera di cui all'Art. 44 c. 6 lettera C) del CCNL 1.9.95 spetta al personale infermieristico che opera nei servizi territoriali esclusivamente nei giorni in cui presta assistenza domiciliare a pazienti con patologia AIDS conclamata. L'intervento deve risultare da dichiarazione del Dirigente Responsabile.
- I dipendenti che operano su 3 turni giornalieri e che offrono la propria disponibilità a intervenire in caso di emergenza a garanzia dei livelli assistenziali o di altri servizi essenziali previsti, hanno diritto, oltre al pagamento delle ore di servizio prestate con le maggiorazioni dovute, ad una quota aggiuntiva equivalente al controvalore dell'indennità di Pronta Disponibilità rapportata all'impegno orario richiesto. La chiamata in servizio potrà operare da 1 ora prima ad 1 ora dopo l'inizio di ogni turno.
Dopo il 30.6.2000, in sede di contrattazione decentrata conseguente alla verifica della gestione delle attività finanziate con il fondo di cui all'art. 38 c. 2 del CCNL 7.4.99, verranno valutate le possibilità di riconoscere ulteriori casistiche per le quali attribuire le indennità previste dal CCNL.

Allegato n. 3 Protocollo sulle relazioni sindacali
Premessa
Dopo l'avvio del processo riformatore sia in tema di assetto istituzionale che di rapporto di lavoro, introdotto dal D.lgs 502/92 e dal D.lgs 29/93, il I CCNL 9/4/97 per i dipendenti del Comparto Sanità ha segnato una svolta, sia pure parziale e graduale, verso la creazione di spazi di contrattazione decentrata in grado di dare risposte concrete nei singoli Enti o Aziende Sanitarie.
Il II CCNL 1998/2001 si colloca in un momento di ulteriore accentuazione degli elementi di aziendalizzazione, apportati soprattutto con il D.lgs 80/98 e con il D.lgs 229/99, offrendo, dopo circa 20 anni di sostanziale rigidità contrattuale, nuovi strumenti di gestione delle politiche del personale.
Questi processi vanno affrontati assumendo come dato comune che la finalità strategica di una Azienda che è Socio - Sanitaria consiste nella promozione del soddisfacimento dei fondamentali bisogni di salute delle persone attraverso il miglioramento della qualità dei Servizi e l'estensione della accessibilità e fruibilità degli stessi. La natura socio - sanitaria dell'Azienda esige la riaffermazione della sua funzione pubblica e quindi la sua destinazione a concorrere con le proprie attività ad una effettiva utilità sociale.
Su queste basi assume particolare rilievo la corretta impostazione delle Relazioni Sindacali nell'ambito dell'Azienda Sanitaria Locale quale condizione per l'efficace perseguimento delle finalità istituzionali che le sono proprie. Queste potranno essere conseguite soltanto valorizzando al meglio l'utilizzazione delle risorse, in particolare quelle umane, e favorendo il recupero del senso del lavoro e lo sviluppo delle motivazioni necessarie. La contrattazione tra le parti deve essere informata ai principi della trasparenza e dell'equità così da assicurare un clima positivo e produttivo per tutti i lavoratori.
In questo contesto si colloca la definizione di un protocollo sulle relazioni tra OO.SS. e Azienda che regoli, nel pieno rispetto delle competenze dei vari soggetti, le procedure per la corretta l'applicazione del CCNL vigente, la stipula ed attuazione del contratto integrativo e garantisca l'effettiva possibilità dei rappresentanti della RSU di assolvere alle funzioni istituzionali per la quali sono stati eletti.
Gli strumenti di partecipazione, che il CCNL definisce e regolamenta, devono essere intesi come riferimenti dinamici il cui utilizzo, da parte di ogni attore, fondandosi su procedure condivise, può trovare nel confronto risposte adeguate ai problemi che insorgono nell'ambito dell'organizzazione aziendale.
Coerentemente con quanto sopra esposto, tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale si sottoscrive il seguente Protocollo sulle Relazioni Sindacali.

Art. 1 - Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità dell'Azienda ASL di Mantova (in seguito denominata Azienda) e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dipendenti con l'esigenza dell'Azienda di incrementare e mantenere elevata l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva integrativa aziendale, che si svolge, sulle materie e con le modalità indicate dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità relativo al periodo 1998-2001 (di seguito denominato CCNL del Comparto Sanità);
b) concertazione, consultazione ed informazione. L'insieme di tali istituti realizza i principi della partecipazione che si estrinseca anche nella costituzione di Commissioni Paritetiche e/o Osservatori;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi integrativi.

Art. 2 - Contrattazione collettiva integrativa
1. Si intende trascritto l'Art. 4 del CCNL del Comparto Sanità 1998/2001.
2. D'intesa tra le parti, la contrattazione potrà svilupparsi anche su altre materie non espressamente previste nel comma 1 e potrà concludersi con la sottoscrizione congiunta di protocolli, regolamenti, atti di indirizzo che costituiranno, per quanto definito, allegati specifici al Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, anche successivamente alla sua stipula.
3. Per quanto previsto al comma 2, l'eventuale mancato raggiungimento dell'intesa non costituisce violazione contrattuale.

Art. 3 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo aziendale
1. Si intende trascritto l'Art. 5 del CCNL del Comparto Sanità 1998-2001
2. Per la delegazione di parte sindacale, ai fini della validità del Contratto Integrativo Aziendale, la sottoscrizione deve essere effettuata da almeno otto componenti della RSU e dalle segreterie provinciali di categoria , firmatarie del CCNL del 7/4/99 presenti in questa Azienda e che esprimano consenso sull'intesa raggiunta. Nel periodo di tempo previsto per la verifica sulla compatibilità dei costi da parte del Collegio dei Revisori, le OO.SS. possono procedere alla consultazione dei dipendenti, anche mediante forme referendarie, prima della definitiva sottoscrizione del CCIA.
3. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 4 dell'Art. 5 del CCNL del Comparto Sanità 1998/2001 evidenziassero scostamenti significativi tra le risorse impegnate e quelle realmente corrisposte, l'Amministrazione si impegna a dare tempestiva e documentata comunicazione alla delegazione sindacale. Successivamente le parti devono procedere alla stipula delle norme necessarie a riportare equilibrio contabile entro 30 giorni dalla data di recepimento della comunicazione relativa gli scostamenti.

Art. 4 - Informazione, concertazione, consultazione e commissioni paritetiche
1. Si intende trascritto l'Art. 6 del CCNL del comparto Sanità 1998/2001 commi 1 e 2.
2. La trasmissione delle informazioni avviene nei confronti di tutte le rappresentanze sindacali titolari del potere della contrattazione integrativa.
Per gli atti di valenza generale l'Azienda invierà gli elementi di informazione anche alle strutture sindacali Confederali che abbiano rappresentatività fra i dipendenti.
3. Per la trasmissione delle informazioni alle RSU, l'Azienda farà riferimento ai componenti dell'Esecutivo o comunque a quei componenti che vengono segnalati dalla RSU stessa sulla base della propria regolamentazione.
4. In ogni caso, con cadenza bimestrale, l'Azienda trasmetterà in elenco l'estratto delle delibere assunte e, su richiesta dei destinatari dell'informazione, il testo integrale degli atti assunti sulle materie oggetto di informazione preventiva e successiva, nonché di concertazione e consultazione
5. Sono fatti salvi i diritti individuali garantiti dalla Legge sulla tutela della privacy e le procedure di accesso agli atti amministrativi per le richieste di documentazione non regolate nei commi precedenti. Non costituiscono violazione della privacy le verifiche sul rispetto delle materie riguardanti la composizione della retribuzione dei dipendenti. 6. Vengono costituiti Osservatori, composti da un numero massimo di otto componenti , di cui almeno quattro in rappresentanza delle OO.SS.:
- sulle attività di formazione, con il compito di valutare lo stato di programmazione e di gestione dei programmi di formazione aziendale nonché di riscontrare le ricadute dei processi formativi nell'organizzazione dell'Azienda;
- sui progetti aziendali cui sono connesse le incentivazioni.
- su altre materie da concordare.
I risultati degli Osservatori vengono portati in specifiche occasioni di confronto almeno annuali, al fine di definire la specifica contrattazione integrativa.

Art. 5 - Comitato per le pari opportunità
1. Si intende trascritto l'Art. 7 del CCNL per il Comparto della Sanità 1998/2001.
2. In sede di prima attuazione, il Comitato per le pari Opportunità dell'Azienda sarà reso operativo con decorrenza 1/1/2000.

Art. 6 - I soggetti sindacali - prerogative sindacali - composizione delle delegazioni
1. Si intendono trascritti gli Artt. 8 e 9 del CCNL per il Comparto della Sanità 1998/2001.
2. La partecipazione ad incontri convocati dall'Azienda da parte dei dipendenti con titolarità alla contrattazione o componenti designati in organismi aziendali formalmente istituiti, viene considerata attività di servizio purchè ricadente nell'orario di lavoro dei singoli dipendenti.
3. L'Azienda metterà a disposizione appositi e idonei spazi riservati alle rappresentanze sindacali per l'affissione di materiale informativo e/o divulgativo da parte delle stesse. Tali spazi, individuati in sede concertativa, devono essere facilmente accessibili e visibili a tutti i dipendenti ed all'interno dell'Azienda nei seguenti sedi organizzative (Distretti, Presidi e punti di erogazione dei servizi e sede della contrattazione) . Eventuali affissioni poste al di fuori degli spazi specifici verranno rimosse d'ufficio.
4. L'Azienda metterà altresì a disposizione un idoneo locale, unico per tutte le rappresentanze sindacali, con il necessario arredo comprendente linea telefonica e stazione P.C. Il locale potrà essere utilizzato anche da parte dei Patronati delle OO.SS. presenti in Azienda.

Art. 7 - Assemblee, Permessi sindacali
1. I dipendenti hanno diritto di riunirsi in assemblee nel limite massimo di 12 ore annue pro capite in orario di servizio previa timbratura di stacco e/o ripresa. L'assenza dal servizio dovrà essere dichiarata al momento dell'allontanamento dal posto di lavoro mediante apposita sottoscrizione di fruizione del diritto. Il dirigente responsabile del servizio, con atto scritto motivato, potrà limitare la partecipazione dei dipendenti in servizio in modo da garantire i livelli minimi di assistenza previsti dallo specifico protocollo Aziendale.
La convocazione dell'Assemblea, generale o di gruppo, dovrà essere inoltrata dai titolari del potere di contrattazione integrativa al Direttore Generale dell'Azienda, di norma con almeno 3 giorni di preavviso, specificando la data, la durata presunta, le modalità di indizione nonché l'eventuale presenza di dirigenti sindacali esterni. Eventuali assenze eccedenti il tetto annuo individuale dovranno essere recuperate entro 30 giorni, previa comunicazione da parte della Unità Operativa Gestione Risorse Umane al dipendente interessato ed al suo dirigente responsabile che definisce le modalità del recupero. In caso contrario si darà luogo a ritenuta economica corrispondente.
Con le medesime procedure di cui ai punti precedenti, è facoltà dei soggetti sindacali titolari procedere alla convocazione di Assemblee non retribuite.
2. Nel rispetto del monte ore di permessi sindacali retribuiti, definito con le procedure previste dalle norme contrattuali vigenti, verranno assegnati annualmente i contingenti spettanti a ciascuna delle rappresentanze sindacali titolate all'utilizzo dei permessi stessi. Le modalità di utilizzo dei permessi retribuiti verranno definite con apposito protocollo aggiuntivo così come la quantificazione e le modalità di utilizzo dei permessi non retribuiti.

Art. 8 - Raffreddamento dei conflitti - interpretazione del CCIA
1. Si intendono trascritti gli Artt. 10 e 11 del CCNL per il Comparto della Sanità 1998/2001.
2. Nelle more della costituzione della struttura deputata alla gestione del contenzioso ex D.lgs 80/98, le parti si impegnano a favorire la soluzione aziendale di contenziosi per i quali i dipendenti coinvolti conferiscano specifico mandato alle rappresentanze sindacali.

Art. 9 - Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente protocollo si rinvia ai contenuti delle norme legislative e/o contrattuali in quanto applicabili.
2. Il presente Protocollo è applicabile dal giorno successivo a quello della sottoscrizione ed è parte integrante del CCIA.