Categoria: 1992
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Tipologia: CCNL
Data firma: 12 marzo 1992
Validità: 01.01.1992 - 31.12.1994
Parti: Ausitra, Ancp, Agci, Ancst, Uil-Trasporti nazionale, Fisafs-Cisal
Settori: Trasporti, Servizi in appalto F.S.
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 1 - Relazioni Sindacali.
Livello nazionale.
Livello consortile.
Livello aziendale.
Procedure di raffreddamento e composizione delle controversie.
Livello aziendale.
Livello consortile.
Livello nazionale.
Art. 2 - Passaggi di gestione.
Art. 3 - Assunzione del personale.
Contratti di formazione e lavoro.
Art. 4 - Contratto a termine.
Art. 5 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 6 - Inquadramento del personale.
Nuovo inquadramento per i lavoratori cosiddetti esternalizzati.
Nuovo inquadramento decorrente dal 1 ottobre 1992
Quadri.
Art. 7 - Periodo di prova.
Art. 8 - Servizio militare.
Art. 9 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 10 - Mutamento di mansioni. Mansioni promiscue.
Art. 11 - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. 12 - Trasferte.
Art. 13 - Trasferimenti.
Art. 14 - Orario di lavoro.
Art. 15 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità.
Art. 16 - Mobilità aziendale.
Art. 17 - Lavoro oltre i limiti contrattuali e festivo.
Art. 18 - Lavoro notturno.
Art. 19 - Lavoro domenicale.
Art. 20 - Riposo settimanale.
Art. 21 - Festività.
Art. 22 - Ferie.
Art. 23 - Permessi - Assenze - Interruzioni e sospensioni di lavoro - Recuperi.
Art. 24 - Permessi a lavoratori studenti.
Art. 25 - Aspettativa.
Art. 26 - Trattamento di malattia ed infortunio.
Trattamento economico di malattia.
Infortuni sul lavoro.
Lavoratori familiari di portatori di handicap.
Norma particolare per i lavoratori tossico-dipendenti.
Cure termali.
Art. 27 - Tutela della maternità.
Art. 28 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 29 - Decesso del lavoratore.
Art. 30 - Cessione - Trasformazione - Fallimento e cessazione dell'impresa.
 Art. 31 - Trattamento economico base.
Art. 32 - Determinazione della retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 33 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 34 - Scatti biennali di anzianità.
Art. 35 - Lavoro a cottimo - Indennità varie
1) Carico e scarico carbone
2) Addetti al carico e scarico carbone e legna
3) Indennità oltre confine
4) Indennità di confine
5) Indennità lavaggio carri
6) Indennità segagione legna
7) Indennità sgombero neve
8) Indennità caposquadra
9) Indennità di presenza
Art. 36 - Tredicesima mensilità
Art. 37 - Quattordicesima erogazione.
Art. 38 - Premio di produttività.
Art. 39 - Indumenti di lavoro.
Art. 40 - Disciplina del lavoro; diritti e doveri delle parti.
a) Rimprovero verbale.
b) Rimprovero scritto.
c) Multa fino a 4 ore.
d) Sospensione (fino a 10 giorni).
Licenziamenti disciplinari.
Art. 41 - Diritti sindacali.
Art. 42 - Affissioni.
Art. 43 - Versamento contributi sindacali.
Art. 44 - Norme generali.
Precisazioni a verbale.
Art. 45 - Previdenza.
Art. 46 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 47 - Difesa della salute.
Art. 48 - Istituti di patronato.
Art. 49 - Mensa.
Art. 50 - Pari opportunità.
Art. 51 - Osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 52 - Decorrenza e durata.
Fornitura dei CC.NN.LL.
Disposizioni finali.
Retribuzioni parametrali.
Allegati
Allegato N. 1. Obbligo di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro - Provvedimenti a carico imprese inadempienti.
Legge 1982/297
Legge 1970/300
Legge 1971/1204

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Addetti ai servizi in appalto dalle Ferrovie dello Stato

Addì, 12 Marzo 1992 tra la Federazione Italiana Imprese di Servizi - Ausitra, [...] con la partecipazione di una delegazione di imprese [...]; l'Associazione Nazionale Cooperative Portabagagli F.S. e secondarie (Ancp), [...]; la Confcooperative - Federlavoro e Servizi, [...]; l'Associazione Generale Cooperative Italiane (Agci), [...]; l'Associazione Nazionale delle Cooperative Servizi e Turismo (Ancst) [...], con l'assistenza della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue [...], e la partecipazione delle Cooperative Coop. Cam [...] e Coop. Lat e la Federazione italiana lavoratori trasporti (Filt-Cgil) [...]; la Federazione italiana trasporti (Fit-Cisl) [...]; la Uil-Trasporti nazionale [...]
É stato rinnovato il CCNL 2 luglio 1988 per gli addetti ai servizi in appalto dall'Ente Ferrovie dello Stato, con le seguenti integrazioni e modifiche.

Addì, 12 Marzo 1992 tra la Federazione Italiana Imprese di Servizi - Ausitra, [...]; l'Associazione Nazionale Cooperative Portabagagli F.S. e secondarie (Ancp), [...]; la Confcooperative - Federlavoro e Servizi, [...]; l'Associazione Generale Cooperative Italiane (Agci), [...]; l'Associazione Nazionale delle Cooperative Servizi e Turismo (Ancst) [...] e la Federazione italiana sindacati autonomi ferrovieri stato Fisafs/Cisal [...]. Con l'assistenza della Confederazione Cisal [...]
É stato rinnovato il CCNL 2 luglio l988 per gli addetti ai servizi in appalto dall'Ente Ferrovie dello Stato, con le seguenti integrazioni e modifiche.

Art. 1 - Relazioni Sindacali.
Livello nazionale.
Ferme restando l'autonomia e le rispettive distinte attribuzioni delle imprese e delle OO.SS., le parti si riuniranno almeno una volta all'anno, indicativamente nel primo trimestre, ed ogniqualvolta una delle parti ne rilevi la necessità. Gli incontri avverranno a livello nazionale (a livello di associazione, imprese di dimensioni nazionali e consortili) con lo scopo di esaminare:
- gli aspetti connessi con i processi di cambiamento della strategia delle F.S. S.p.A. e le ricadute che questi avranno sul settore, con particolare riguardo alle strategie organizzative sia di imprese di dimensione nazionale che consortile;
- i problemi di ristrutturazione e di innovazione tecnologica derivanti dalla costruzione di strutture e dall'adozione di tecnologie sempre più confacenti alle esigenze qualitative del servizio complessivo che implichino anche uno sviluppo delle professionalità;
- la dinamica qualitativa e quantitativa inerente l'andamento della occupazione con particolare attenzione a quella giovanile e femminile;
- le condizioni igienico-ambientali e di antinfortunistica e le iniziative più idonee al loro miglioramento;
- la possibilità di realizzare programmi di formazione e di riqualificazione professionale anche in relazione all'evoluzione tecnologica e strutturale e ad eventuali modifiche delle situazioni produttive;
- le tematiche generali inerenti i problemi occupazionali;
- le questioni concernenti la classificazione del personale per effetto delle esternalizzazioni (delle nuove figure professionali individuali), nonché in relazione a significative evoluzioni del contenuto professionale di singole mansioni determinate da processi di ristrutturazione tecnologica o da modificazioni organizzative, ai fini del conseguente inquadramento nel rispetto dell'equilibrio della vigente struttura contrattuale della classificazione;
- la definizione dei criteri inerenti l'eventuale mobilità territoriale.
Livello consortile.
Su richiesta di una delle parti, almeno due volte all'anno (una volta a semestre), saranno concordati incontri con le OO.SS. stipulanti il presente CCNL per specifici problemi che abbiano significativi riflessi per le singole realtà operative allo scopo di:
- verificare la corretta applicazione degli accordi contrattuali nazionali con specifico riferimento all'occupazione giovanile e femminile (pari opportunità);
- confrontarsi sulle implicazioni organizzative derivanti dai processi di consorziamento, rispetto ai riflessi sull'occupazione e sulle professionalità;
- esaminare le sempre più marcate esigenze di ammodernamento e qualificazione dei servizi tese a conseguire una maggiore efficienza e produttività;
- valutare soluzioni legate alla produttività di sistema, ferma restando l'articolazione necessaria alla rappresentazione delle differenti realtà nelle quali si articolerà il consorzio, anche in relazione alla definizione di linee guida cui far riferire l'organizzazione dei servizi e le sue implicazioni sul lavoro;
- esaminare le condizioni igienico-sanitarie ed ambientali che possono influire sulla salute dei lavoratori e le conseguenti iniziative da assumere;
- verificare la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche e gli eventuali riflessi che queste hanno sulla qualità degli strumenti di lavoro, sull'operatività e sulle condizioni ambientali all'interno degli impianti;
- esaminare possibili iniziative in materia di formazione e di riqualificazione professionale anche in relazione alle indicazioni espresse in materia a livello nazionale.
Ove non prevista la partecipazione di un'impresa alla costituzione del consorzio, le materie di cui sopra andranno affrontate a livello nazionale.
Livello aziendale.
Nel corso di appositi incontri fra le imprese e le RSA e/o le strutture sindacali territoriali saranno concordati:
- ferma restando l'ora di inizio e di cessazione del lavoro imposta dalle esigenze di servizio, le eventuali modifiche alla distribuzione dell'orario di lavoro;
- la turnazione delle ferie;
- l'equa distribuzione del lavoro notturno per il personale interessato;
- il lavoro straordinario;
- l'eventuale eccezione alla durata del nastro lavorativo dei pulitori viaggianti;
- le caratteristiche e la qualità degli indumenti di lavoro.
Fra imprese e RSA e/o strutture sindacali territoriali formeranno inoltre oggetto di esame:
- l'ambiente di lavoro e la tutela della salute;
- le diverse distribuzioni dell'orario di lavoro e i turni di lavoro;
- gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale, conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie, a processi di riorganizzazione aziendale e all'acquisizione di nuovi servizi;
- le vertenze individuali e plurime relative all'applicazione delle norme di legge e di contratto regolanti il rapporto di lavoro, ivi comprese quelle relative all'inquadramento del personale;
- le pari opportunità fra lavoratrici e lavoratori;
- l'osservanza delle norme di legislazione sociale, di igiene e di sicurezza di lavoro e la corretta applicazione dei contratti di lavoro;
- l'eventuale esigenza di utilizzazione del personale in settori di attività diversi.
Le imprese forniranno altresì semestralmente informazioni alle RSA:
- sul programma di recupero graduale dei riposi compensativi derivanti dalla flessibilità dell'orario di lavoro;
- sulle innovazioni tecnologiche o ristrutturazioni che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori;
- sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, fermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuto dall'art. 9 della legge 20.5.70, n. 300;
- sui rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato;
- sui programmi aziendali;
- sulla scadenza dei contratti di appalto.
Ferma restando la piena autonomia delle parti per quanto concerne i rispettivi ruoli e la titolarità imprenditoriale sulle scelte organizzative e produttive, l'impresa fornirà alle rappresentanze sindacali aziendali informazioni relative ai servizi ed alle modalità per la loro esecuzione, allo scopo di migliorare la qualità degli stessi attraverso la più razionale utilizzazione possibile dei diversi fattori produttivi.
Le parti, pur confermando il ruolo insostituibile delle relazioni sindacali a livello decentrato, si danno atto che i livelli retributivi ed i relativi parametri, la classificazione del personale ed ogni altro accordo di carattere economico, al di fuori di quanto previsto dalla norma del presente CCNL concernente l'istituzione del premio di produttività, costituiscono materia rientrante nella esclusiva competenza negoziale delle organizzazioni nazionali stipulanti.

Art. 4 - Contratto a termine.
Le assunzioni a tempo determinato sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge.
[...]
Le RSA esamineranno con la direzione aziendale tutti gli eventuali aspetti connessi alle assunzioni a termine.
[...]

Art. 6 - Inquadramento del personale.
Dichiarazioni a verbale.
Profili ed esemplificazioni non esauriscono le mansioni che possono essere assegnate in diretta connessione con quelle espressamente indicate in relazione ai livelli di inquadramento.
Qualora a seguito di innovazioni tecnologiche o di modificazioni organizzative si sia oggettivamente realizzata una significativa evoluzione del contenuto professionale delle singole mansioni, o siano individuabili eventuali nuove figure professionali, l'impresa e la RSA procederanno ad una preliminare verifica delle posizioni di lavoro interessate da sottoporre alle organizzazioni nazionali stipulanti per la definizione del conseguente inquadramento nel rispetto dell'equilibrio della vigente struttura contrattuale della classificazione del personale.
In caso di mansioni non contemplate nelle esemplificazioni previste dai singoli livelli di cui al presente articolo, la RSA e la direzione aziendale si incontreranno per individuare il relativo livello di inquadramento.
In caso di mancato accordo la questione sarà rimessa per la definizione all'esame delle Organizzazioni Nazionali stipulanti.

Art. 10 - Mutamento di mansioni. Mansioni promiscue.
[...]
Qualora il lavoratore addetto a mansioni particolarmente pesanti venisse a trovarsi nelle condizioni fisiche, clinicamente accertate e documentate, di non potere svolgere tali mansioni, l'impresa, sentita la RSA, valuterà la possibilità di un suo diverso utilizzo.

Art. 14 - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni. Per gli impiegati con funzioni direttive si richiamano le disposizioni di cui al R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692.
La durata dell'orario contrattuale di lavoro è fissata in 40 ore settimanali distribuiti in 5 giorni lavorativi.
A decorrere dal 1 maggio 1992 la durata contrattuale dell'orario di lavoro è fissata in 38 ore settimanali, distribuite in 5 giorni lavorativi.
Tuttavia, in relazione alle esigenze di servizio, al fine di consentire una migliore utilizzazione del personale nell'ambito dell'orario giornaliero di lavoro, a livello aziendale potranno formare oggetto di verifica una diversa distribuzione dell'orario di lavoro settimanale o diverse turnazioni che realizzano comunque a ciclo, nell'anno, una prestazione media di 38 ore settimanali.
[...]
Per i pulitori viaggianti, attese le caratteristiche e le esigenze tecniche del servizio, la prestazione normale giornaliera può raggiungere le 10 ore, fermo restando la media di 38 ore settimanali in 5 giorni lavorativi.
La prestazione settimanale dei pulitori viaggianti sarà considerata completamente effettuata anche se la durata effettiva nel turno predisposto raggiunge le 36 ore settimanali. Nel caso in cui non si raggiungano le 36 ore il lavoratore è tenuto a completare l'orario settimanale di lavoro in servizi a terra.
L'impresa, ai fini del raggiungimento dell'orario settimanale, può comandare ai lavoratori di cui al comma precedente l'esecuzione di prestazioni anche in altri servizi ferroviari gestiti dalla stessa impresa nell'ambito del medesimo impianto. [...]
Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto.
L'impresa nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che tali turni siano, nell'ambito delle prestazioni tipiche dei vari servizi, disposti in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra i lavoratori garantendo a ciascuno il riposo giornaliero e quello settimanale.
L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turni continui il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, nel limite di due ore.

Art. 15 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità.
Le parti riconoscono che le aziende possono avere temporanee maggiori esigenze di servizio, nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre.
Con riferimento a quanto sopra le aziende, riscontrata l'esigenza di ricorso a prestazioni lavorative in regime di flessibilità, adotteranno nel predetto periodo orari settimanali, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario di lavoro settimanale in presenza di maggiore richiesta di servizio, per un massimo di 76 ore e fino al limite di 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore richiesta di servizio.
[...]
Le imprese dovranno portare a conoscenza dei lavoratori interessati, entro il 15 del mese precedente, i turni di lavoro in regime di flessibilità relativi al mese successivo. Nel fissare i turni le imprese avranno cura di ripartire equamente fra i lavoratori le maggiori prestazioni richieste.
Eventuali difformità rispetto ai criteri che precedono formeranno oggetto di esame su iniziativa delle organizzazioni sindacali territoriali.
Nel caso di articolazione della predetta turnazione in sei giorni non potranno essere richieste prestazioni in sesta giornata per più di due settimane consecutive.
I riposi compensativi di cui al 2° comma dovranno essere goduti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui siano maturati.
L'eventuale esigenza di ricorso ad ulteriori prestazioni in regime di flessibilità oltre il limite sopra stabilito formerà oggetto di definizione fra imprese e RSA.
Chiarimento a verbale.
Le ore di prestazione in regime di flessibilità non possono essere richieste nelle giornate di riposo settimanale di cui all'art. 20 del CCNL, né, nel caso di settimana corta (5-2), nel secondo giorno di riposo.
[...]

Art. 16 - Mobilità aziendale.
L'impresa può disporre che la prestazione lavorativa possa essere effettuata, nell'ambito dello stesso comune, in un posto di lavoro diverso da quello abituale, anche se in altre attività, comprese nell'ambito dei servizi in appalto dall'Ente F.S. S.p.A.

Art. 17 - Lavoro oltre i limiti contrattuali e festivo.
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, l'opera sua anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte.
[...]
Le ore straordinarie non potranno superare il limite di 150 ore annue.
Salvo i casi di eventi improvvisi ed imprevedibili le prestazioni straordinarie dovranno essere preventivamente comunicate alle rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 23 - Permessi - Assenze - Interruzioni e sospensioni di lavoro - Recuperi.
[...]
É ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui ai precedenti commi e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno oltre l'orario normale e, in caso di giornata libera non festiva, trasferendo le ore perdute a tale giornata e il recupero si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 27 - Tutela della maternità.
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio le parti si richiamano alle norme di legge in materia.

Art. 35 - Lavoro a cottimo - Indennità varie
2) Addetti al carico e scarico carbone e legna
Al personale che non lavora a cottimo vengono corrisposte le seguenti indennità:
- lavoratori addetti alla rifornitura a braccia di carbone alle locomotive, carri V.I.R., ecc. anche con l'ausilio del nastro trasportatore lire 1.800 per ogni tonnellata
- lavoratori addetti al carico a braccia di carbone e legna da terra ai carri anche con l'ausilio del nastro trasportatore lire 1.080 per ogni tonnellata
- lavoratori addetti allo scarico a braccia di carbone e legna dai carri a terra anche con l'ausilio del nastro trasportatore lire 720 per ogni tonnellata
5) Indennità lavaggio carri
Ai lavoratori addetti al lavaggio carri bestiame sarà corrisposta una indennità pari a lire 540 per ogni ora effettiva di lavoro, computabile agli effetti del trattamento per ferie, festività, 13a, 14a erogazione, preavviso e trattamento di fine rapporto.
6) Indennità segagione legna
Ai lavoratori che provvedono alla segagione della legna con macchine elettriche e a scoppio è corrisposta un'indennità di lire 850 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.
[...]
7) Indennità sgombero neve
Per i lavoratori chiamati ad effettuare prestazioni di sgombero neve è istituita un'indennità pari al 10% della retribuzione tabellare oraria e della quota oraria dell'indennità di contingenza, da corrispondersi per ogni ora di effettivo svolgimento delle prestazioni stesse.
[...]

Art. 39 - Indumenti di lavoro.
Le imprese forniranno gratuitamente a tutto il personale (esclusi i pulitori viaggianti):
a) due abiti da lavoro (giubbotto e pantaloni o indumenti equivalenti) invernali e due abiti da lavoro (giubbotto e pantaloni o indumenti equivalenti) estivi ogni due anni;
b) un paio di scarpe invernali e uno estivo ogni due anni.
Ai pulitori viaggianti dovranno essere forniti gratuitamente:
- un paio di scarpe invernali e uno estivo ogni due anni;
- una divisa invernale e una estiva ogni anno composta da 2 pantaloni, 1 giacca o giubbotto, 2 camicie, 1 berretto;
- un abito da lavoro invernale (giubbotto e pantaloni) e uno estivo (giubbotto e pantaloni) ogni due anni a coloro che svolgono anche prestazioni a terra;
- indumenti protettivi saranno forniti gratuitamente dalle imprese, in relazione alla natura delle prestazioni lavorative e per i servizi espletati.
La dotazione gratuita degli indumenti da lavoro e protettivi dovrà essere assegnata anche ai lavoratori nuovi assunti.
Il personale che usufruisce delle dotazioni gratuite è obbligato ad indossare gli indumenti in servizio e a curarne la buona conservazione.
L'eventuale fornitura di scarponi esclude la fornitura di cui al punto b) del primo comma.
La fornitura degli indumenti sarà concordata con la rappresentanza sindacale.
La spesa per la fornitura degli indumenti normali e protettivi non potrà complessivamente superare l'importo massimo di lire 25.400 mensili pro capite.

Art. 40 - Disciplina del lavoro; diritti e doveri delle parti.
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalle leggi e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
Il lavoratore deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere un contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore o dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
...
4) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'impresa per il controllo della presenza;
5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
6) aver cura degli oggetti, macchinari o strumenti e quanto altro a lui affidato.
In relazione al disposto di cui al 1° comma dell'art. 7 della legge 20.5.70 n. 300, si portano a conoscenza del personale i provvedimenti che potranno essere adottati in relazione alla violazione, da parte del dipendente, delle norme di legge, contrattuali e aziendali regolanti il rapporto di lavoro.
Le mancanze del lavoratore possono comportare, a seconda della gravità, i seguenti provvedimenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a 4 ore della retribuzione globale giornaliera;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni.
a) Rimprovero verbale.
Comportano il rimprovero verbale le omissioni e gli errori di lieve entità nonché le infrazioni disciplinari lievi ed occasionali.
b) Rimprovero scritto.
Comportano il rimprovero scritto la recidiva alle infrazioni di cui al punto a) nonché la maggiore gravità delle stesse.
Esemplificazioni:
- inosservanza dell'obbligo dell'uso degli indumenti di lavoro forniti dalla Società;
- inosservanza delle prescrizioni e delle norme aziendali, salvo quanto previsto ai punti successivi.
c) Multa fino a 4 ore.
Comportano la sanzione della multa le infrazioni di cui ai punti a) e b) di gravità e/o di frequenza maggiore rispetto a quelle relative ai rimproveri verbali o scritti, e altre per le quali, a causa della maggiore gravità, non vengano preventivamente applicati i provvedimenti sopra indicati.
Esemplificazioni:
- inosservanza all'obbligo dell'uso degli indumenti protettivi;
- trascuratezza nell'eseguire il lavoro affidato;
...
- inosservanza delle istruzioni ricevute, degli ordini di servizio e delle disposizioni scritte;
- uso negligente delle dotazioni di proprietà aziendale, per il quale sia stato precedentemente applicato il rimprovero scritto;
...
- sospensione del lavoro senza giustificato motivo.
[...]
d) Sospensione (fino a 10 giorni).
Comportano il provvedimento di sospensione le infrazioni di cui al punto c), di gravità e/o di frequenza maggiore rispetto a quelle relative alla multa ed altre per le quali, a causa della maggiore gravità, non vengono preventivamente applicati i provvedimenti sopra indicati.
Si riportano di seguito in via esemplificativa le mancanze per le quali può essere adottato il provvedimento di sospensione:
a) sospensione fino ad un massimo di 5 giorni;
- esecuzione delle prestazioni in modo non conforme ai requisiti tecnici qualitativamente previsti, per la quale sia stata precedentemente applicata la multa;
- danneggiamento colposo del materiale aziendale o di quello ferroviario, con facoltà di rivalsa per i relativi addebiti, per il quale sia stata precedentemente applicata la multa;
...
b) sospensione da 6 a 10 giorni:
- abbandono anche temporaneo del proprio posto di lavoro senza preveniva autorizzazione;
...
- rifiuto di prestare l'attività lavorativa secondo le disposizioni impartite dai superiori;
- stato di ubriachezza;
...
- lavoratore che si addormenti durante l'orario di lavoro;
- mancato rispetto delle norme anti-infortunistiche e di sicurezza del lavoro;
...
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale turnista senza aver avuto la sostituzione nei termini contrattuali.
Licenziamenti disciplinari.
Il licenziamento con TFR e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
In relazione al disposto in cui al 1° comma dell'art. 7 della legge 20.5.70, n. 300 si riportano di seguito in via esemplificativa alcune mancanze per le quali può essere adottato il provvedimento del licenziamento.
Per tale provvedimento trovano applicazione le sole previsioni di cui ai commi 2°, 3° e 5° dell'art. 7 della predetta legge.
Esemplificazioni:
- recidiva nella stessa inadempienza per la quale sia stato inflitto il provvedimento della sospensione nei 12 mesi precedenti;
...
- danneggiamento doloso, opportunamente accertato, di materiale della azienda o di materiale ferroviario;
[...]

Art. 42 - Affissioni.
Presso i posti di lavoro l'impresa metterà a disposizione appositi spazi per l'affissione di comunicazioni delle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.
Tali comunicazioni, firmate dai responsabili delle Segreterie nazionali, regionali, provinciali o locali dovranno riguardare esclusivamente materia sindacale attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro.
[...]

Art. 44 - Norme generali.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Precisazioni a verbale.
L'impiego dei lavoratori adolescenti è disciplinato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977.

Art. 47 - Difesa della salute.
Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali tendenti alla tutela delle condizioni ambientali di lavoro e dell'integrità psicofisica dei lavoratori le rappresentazioni sindacali aziendali, ai sensi dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di esercitare le seguenti attività:
- controllare l'applicazione delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia;
- presentare alla Direzione proposte per i miglioramenti della predetta situazione applicativa;
- partecipare, controllare, promuovere ricerche sui vari aspetti della condizione di lavoro che influenzano la salute e l'integrità dei lavoratori;
- controllare l'applicazione concreta delle misure che l'azienda introduce sulla base di accordi precedentemente intercorsi;
- presentare proposte ai fini dell'informazione e della sensibilizzazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali o comunque legate all'ambiente di lavoro.
Sono strumenti idonei ad una politica di controllo della condizione ambientale:
1) il registro dei dati ambientali tenuto aggiornato a cura delle imprese, che deve contenere l'indicazione dei risultati delle rilevazioni effettuate;
2) il registro dei dati biostatici che deve contenere l'indicazione delle malattie e degli infortuni.
Viene inoltre istituito il libretto sanitario individuale.
Detto libretto deve contenere:
a) i risultati delle visite periodiche e degli eventuali esami clinici disposti le une e gli altri a seguito di accertata presenza di elementi di nocività e di rischio risultanti dalle rilevazioni dei dati ambientali;
b) i dati relativi agli infortuni e alle malattie.
Il libretto è tenuto da ogni singolo lavoratore; le annotazioni vanno effettuate dal personale medico.
I registri di cui ai punti 1) e 2) verranno tenuti a disposizione delle strutture sindacali aziendali.
Le parti ravvisano l'opportunità di realizzare in maniera omogenea l'intervento igienico ambientale demandando ad un unico soggetto le funzioni della vigilanza sulla conformità degli ambienti di lavoro alle disposizioni in tema di igiene del lavoro, e la definizione degli accertamenti occorrenti per il controllo della salute dei lavoratori esposti a rischi, prendendo atto della riconosciuta competenza del Servizio Sanitario F.S. in materia.
Qualora non venissero concrete risposte dal suddetto Servizio Sanitario, sull'argomento saranno definite modalità e criteri con soggetti diversi previo esame fra le parti a livello territoriale.
Al fine di realizzare gli interventi applicativi derivanti dall'accertamento suddetto, qualora il Servizio Sanitario F.S. non fosse in grado di rispondere in toto o parzialmente a quanto previsto, potranno essere ricercati altri organismi pubblici o privati, possibilmente di comune accordo fra le parti.

Art. 51 - Osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Le parti stipulanti confermano l'accordo 10 ottobre 1950 e la relativa precisazione a verbale in merito all'osservanza dei CC.NN.LL. e si riservano di incontrarsi per un eventuale perfezionamento della normativa (cfr. all. 3).

Allegati
Allegato N. 1. Obbligo di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro - Provvedimenti a carico imprese inadempienti.

Addì 10 ottobre 1950 in Roma.
Tra la Federazione nazionale ausiliari traffico e trasporti complementari (Ausitra), [...]; e il Sindaco italiano lavoratori appalti ferroviari (Silaf), [...]; la Federazione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico (Filtat),[...];
- in riferimento a quanto disposto dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato per la inclusione nei contratti di appalto, nelle convenzioni di cottimo e nelle lettere commerciali, di una clausola in base alla quale la impresa aggiudicataria di servizi in appalto della Amministrazione ferroviaria assume l'impegno di applicare nei riguardi di tutti i lavoratori dipendenti (e se Cooperative anche nei confronti dei propri soci), sia le condizioni salariali che quelle normative dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi sindacali, raggiunti nel settore al quale si riferiscono i lavori appaltati;
- avuto presente gli studi in corso per il ripristino dell'albo nazionale delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione ferroviaria, di cui al decreto-legge n. 389 del 23 febbraio 1939;
- nell'intento di contribuire - nello spirito delle comunicazioni fatte dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato alla Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari con nota n. PAG. 31/R3/182564 data 5 ottobre 1950 - ad eliminare gli abusi per inadempienze contrattuali, fornendo all'occorrenza all'Amministrazione ferroviaria ogni più utile e documentata informazione circa le imprese inadempienti, per l'adozione di eventuali provvedimenti a carico delle stesse da parte dell'Amministrazione predetta;
si conviene:
[...]
2. Su segnalazione di una delle Organizzazioni dei lavoratori, parti stipulanti del presente accordo, di infrazioni o inadempienze contrattuali da parte di singole imprese, la Federazione nazionale ausiliari traffico e trasporti complementari assume impegno di pronto intervento, diretto e per il tramite dei propri Organi di collegamento periferici, presso l'impresa interessata, per gli accertamenti ed i chiarimenti del caso.
Accertata l'infrazione o l'inadempienza e persistendovi l'impresa ovvero riuscito comunque vano il tentativo di intervento di cui innanzi, se ne darà atto con verbale, sottoscritto dalle parti, da trasmettere alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato per gli adempimenti ed eventuali provvedimenti di propria competenza.
Le organizzazioni stipulanti potranno proporre alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, a carico delle imprese recidive in infrazioni e inadempienze contrattuali, la rescissione in tronco degli appalti in corso e l'esclusione dall'invito a partecipare a nuove gare di appalto.
3. In caso di mancato accordo tra le Operazioni stipulanti circa il riconoscimento di infrazioni o inadempienze denunciate a carico di una o più imprese, si seguirà la normale procedura per le vertenze collettive di lavoro.
4. Le parti, come innanzi costituite, si presenteranno in ogni caso scambievole assistenza per la rilevazione e la più pronta eliminazione di casi di mancata o errata applicazione delle norme dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi sindacali in vigore per il settore dei servizi in appalto dall'Amministrazione ferroviaria.
5. La durata del presente accordo è stabilita sino alla data del 31 dicembre l951, con intesa di successiva tacita proroga di anno in anno, se non disdettato da una delle parti stipulanti almeno 3 mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata R.R.
La disdetta predetta spiegherà efficacia nei soli confronti delle parti che ne avranno assunto l'iniziativa e che l'avranno ricevuta.
Del che viene redatto il presente verbale, che letto e confermato, viene sottoscritto in sette copie, per la consegna di una copia al Gabinetto di S.E. il Ministro dei trasporti, una copia al Ministero dei trasporti - Direzione generale F.S., due copie al Ministero del lavoro - Direzione generale rapporti lavoro, tre copie per ciascuna alle parti stipulanti.
Precisazione a verbale.
Si precisa che l'obbligo delle Cooperative ad applicare, anche nei confronti dei propri soci, sia le condizioni salariali che quelle normative dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi sindacali si applica anche ai trattamenti economici dovuti dagli istituti previdenziali e mutualistici.
Nel caso in cui tali trattamenti, per particolari norme di legge, risultino inferiori a quelli erogati dai predetti istituti al personale dipendente, le Cooperative sono tenute alle relative integrazioni al fine di assicurare ai propri soci un trattamento globalmente non inferiore.
Ausitra Filtat Silaf