Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 02 marzo 2015, n. 9193 - Infortunio con un impianto di verniciatura automatico: imprudenza del lavoratore o responsabilità del datore di lavoro


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
D.C.C., nata il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3924/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del 21/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNELLO EMILIO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
udito per la ricorrente il difensore Avv. DI BISCEGLIE Eugenio del Foro di Lagonegro, sostituto processuale dell'Avv. OCCHIELLO Franco, che, associandosi alle conclusioni del P.G. e riportandosi ai motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.



Fatto

1. Con sentenza del 7/5/2012 il Tribunale di Pesaro condannava D. C.C., quale legale rappresentante della società La Pesarese Lavorazioni Metalliche S.r.l., alla pena (sospesa) di un mese di reclusione per il reato di lesioni colpose gravi, aggravato dalla violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in relazione all'infortunio occorso il giorno 30/10/2006, al dipendente M.M.T..

Questi era addetto ad un impianto di verniciatura automatico, composto da un elevatore che rilevava i pezzi da verniciare, li immergeva nella vasca di verniciatura e, quindi, li risollevava perchè fossero condotti al forno di essiccazione.

Il giorno dell'incidente lo M., stimando che la corsa dell'elevatore non fosse ben calibrata ai pezzi da agganciare, al fine di regolarne la giusta profondità, introdusse il braccio destro tra due pezzi dell'ingranaggio, rimanendovi incastrato e procurandosi gravi lesioni.

Il Tribunale, pur riconoscendo che il lavoratore infortunato aveva commesso un'imprudenza, riteneva nondimeno ascrivibile l'evento a responsabilità dell'imputata, a titolo di colpa generica e specifica, in particolare per l'omessa protezione e segregazione degli organi lavoratori e delle zone di operazione del macchinario, in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35 e D.P.R. n. 547 del 1955, art. 61.

Tale decisione era confermata dalla Corte d'appello, che tuttavia riformava la sentenza quanto al trattamento sanzionatorio concedendo le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti, e rideterminando pertanto la pena in 20 giorni di reclusione.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'imputata, per mezzo del proprio difensore, articolando sette motivi.

Con essi deduce in estrema sintesi: nullità della notifica della sentenza impugnata in quanto eseguita presso il difensore ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, sebbene il difensore avesse espressamente dichiarato di non accettare notifiche effettuate ai sensi di tale norma; carenza di motivazione in ordine ai motivi di gravame; vizio di motivazione in ordine al nesso causale, per avere sottovalutato il comportamento gravemente imprudente dello stesso lavoratore, inosservante di specifiche direttive aziendali e tale da porsi ben al di là della mera negligenza o imperizia nello svolgimento dell'attività lavorativa; violazione di legge per avere interpretato le norme prevenzionistiche richiamate alla luce di una presunta finalità di protezione oggettiva e omnicomprensiva e senza alcuna considerazione della specificità del lavoro da compiersi, rispetto al quale la presenza di una protezione a copertura degli ingranaggi non era in alcun r modo funzionale, svolgendosi tale lavoro in altra zona della linea;

violazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti della prevedibilità e inevitabilità dell'evento, nonchè per aver omesso comunque di valorizzare il legittimo affidamento dell'imputato nel comportamento dei dipendenti conforme alle direttive ricevute.

Diritto


3. Deve preliminarmente dichiararsi l'estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla sentenza impugnata.

Avuto riguardo alla pena edittale prevista, il termine prescrizionale, anche secondo la nuova formulazione dell'art. 157 c.p., (nella specie applicabile, ratione temporis), considerate anche le interruzioni, deve ritenersi pari a sette anni e sei mesi e risulta ad oggi interamente decorso, non registrandosi sospensioni dello stesso che possano condurre a un diverso calcolo.

4. Ciò posto, mette conto rammentare che, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontra nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una constatazione, che a un atto di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

E invero, il concetto di evidenza, richiesto dall'art. 129 c.p.p., comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Sez. 6^, n. 31463 del 08/06/2004, Dolce, Rv. 229275).

Deve, in altre parole, emergere dagli atti processuali, con assoluta evidenza, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, ossia l'assenza manifesta della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richieda il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Sez. 2^, n. 26008 del 18/05/2007, Roscini, Rv. 237263).

Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2.

5. Per contro non può nemmeno ritenersi che sia intervenuto il giudicato in punto di responsabilità, non potendosi comunque ascrivere ai motivi di ricorso una valutazione di manifesta infondatezza.

Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2015