Tipologia: CIA
Data firma: 23 dicembre 1999
Validità: 01.07.1999 - 30.06.2002
Parti: Mec Carni/Associazione Industriali e RSU/Flai-Cgil, Fat-Cisl
Settori: Agroindustriale, Mec Carni Mantova
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Verbale di accordo
1. Relazioni industriali
2. Investimenti
3. Ambiente, igiene e sicurezza del lavoro
4. Occupazione
5. Inquadramento
6. Mobilità interna
7. Ferie
8. Pause
9. Orario di lavoro
10. Part time
11. Mutua interna
12. Indennità varie
13. Mensa
14. Ritmi e carichi di lavoro
15. Salario aziendale
16. Decorrenza e durata
17. Clausola di rinvio
Allegati

Contratto integrativo aziendale Mantova, 23 dicembre 1999

Verbale di accordo
Il giorno 23 dicembre 1999 presso la sede dell'Associazione Industriali della Provincia di Mantova la ditta Mec Carni spa […], assistiti dal[…]l'Associazione Industriali e la Rapppresentanza Sindacale Unitaria […], assistiti dal[…]la Flai Cgil provinciale e dal[…]la Fat Cisl provinciale, si sono incontrati per esaminare le richieste di rinnovo dell'accordo integrativo aziendale. Dopo ampia discussione, è stato convenuto quanto segue.

1. Relazioni industriali
Le parti ritengono loro comune obiettivo agire per il consolidamento e l'ulteriore sviluppo dell'azienda, pur in un contesto generale estremamente difficile, anche al fine di consentire la crescita occupazionale ed il miglioramento delle condizioni dei lavoratori. A tal fine l'ottimizzazione dei fattori produttivi, con particolare riferimento all'incremento della produttività, costituisce il nodo centrale di tale processo, per consentire all'azienda una presenza più puntuale e concorrenziale sul mercato. Perciò il presente accordo viene concepito in forma dinamica, soggetto eventualmente a quelle correzioni ed a quegli aggiornamenti che potranno consigliare quelle necessità che oggi non sono prevedibili.
In tale contesto le parti, riconoscendo che il sistema del confronto, sul quale si sono basate negli ultimi anni le relazioni industriali, ha dato risultati positivi ed ha contribuito significativamente al superamento ed alla composizione dei problemi aziendali, esprimono l'intento di favorire ulteriormente lo sviluppo dei reciproci rapporti (anche mediante un coinvolgimento sempre maggiore di tutte le componenti aziendali), secondo la seguente articolazione.
a) Sistema di informazioni - Con riferimento a quanto stabilito dal vigente CCNL, l'azienda provvederà a fornire annualmente, nel corso di appositi incontri, informazioni riguardanti:
- gli assetti produttivi;
- i programmi di investimento, con particolare riferimento alle modifiche dell'organizzazione dei lavoro ed ai riflessi occupazionali;
- le politiche di mercato;
- le situazioni ambientali di sicurezza.
Altre informazioni con cadenza mensile o comunque a richiesta della RSU riguarderanno:
- l'andamento commerciale dell'azienda;
- l'andamento dei parametri del premio di efficienza;
- le nuove assunzioni.
Inoltre la Direzione si dichiara disponibile ad informare preventivamente la RSU in merito ad eventuali, rilevanti mutamenti degli attuali indirizzi produttivi, nonché a possibili innovazioni tecniche e/o produttive, che possano avere significativa incidenza sui livelli occupazionali e sull'organizzazione dei lavoro.
b) Relazioni sindacali - In relazione a quanto precede, le parti si dichiarano disponibili a tutti i momenti di confronto, che le situazioni produttive potranno suggerire, con particolare riferimento al calendario lavorativo ed alle eventuali necessità di superamento del normale orario di lavoro.
Qualora dovessero presentarsi situazioni impreviste ed imprevedibili, che richiedano soluzioni urgenti e non differibili, la Direzione aziendale e la RSU si sentiranno impegnati a trovare soluzioni rispondenti a tali esigenze nel rispetto delle vigenti normative.
La RSU, nel concordare pienamente su quanto stabilito nei precedenti punti a) e b), comunicherà alla direzione le eventuali situazioni, che potrebbero dare luogo a conflitto e si impegna ad effettuare in azienda un tentativo di componimento della controversia ore entro le successive 48 dalla denuncia e comunque prima di attuare qualsiasi forma di agitazione.

3. Ambiente, igiene e sicurezza del lavoro
Nel confermare il pieno rispetto delle normative in materia, la direzione assicura il proprio impegno per i problemi relativi all'ambiente di lavoro ed alla tutela della salute delle maestranze e si dichiara disponibile ad intervenire tempestivamente, qualora si evidenziassero necessità oggettive.
Particolare attenzione sarà prestata soprattutto agli aspetti produttivi legati alle malattie professionali, mentre, entro il prossimo anno, saranno affrontati i problemi derivanti dal braccio meccanico nel settore dei prosciutti a caldo con la delimitazione dell'area di lavoro e quello del castello coppe, per il quale si studieranno soluzioni atte ad assicurare maggiore stabilità.

8. Pause
Dal 1° febbraio 2000 la disciplina delle pause sarà la seguente:
- nelle giornata di macellazione i lavoratori avranno diritto ad una pausa di 15 minuti al mattino e ad un'altra pausa, sempre di 15 minuti, al pomeriggio;
- nelle giornate in cui non viene effettuata la macellazione, i lavoratori avranno diritto ad una pausa di 10 minuti al mattino e ad un'altra pausa, sempre di 10 minuti, al pomeriggio; - saranno inoltre istituite una sosta di 5 minuti al mattino ed una sosta di 5 minuti al pomeriggio, che sostituiranno a tutti gli effetti le attuali pause fisiologiche e che saranno recuperate alla sera, al termine del normale orario di lavoro.
Oltre ai periodi sopra indicati, saranno consentite altre pause solo per casi del tutto eccezionali.
La regolamentazione di cui sopra verrà sperimentata nei mesi di febbraio e marzo 2000: al termine Direzione aziendale e RSU si incontreranno per effettuare una valutazione complessiva e conclusiva.

9. Orario di lavoro
Giusto quanto previsto dall'articolo 30 del vigente CCNL del settore, l'orario di lavoro viene stabilito in 39 ore settimanali, utilizzando a tale scopo 52 ore di rol.
[…]
Ogni variazione produttiva, dovuta a problemi di stagionalità o a casi eccezionali, che imponga il superamento dell'orario settimanale di 39 ore, formerà oggetto di comunicazione preventiva e di accordo tra Direzione ed RSU. In caso di mancato accordo sì applicherà comunque l'orario indicato dall'azienda; nei giorni immediatamente successivi il caso sarà discusso a livello provinciale.
L'eventuale ricorso all'istituto della flessibilità formerà oggetto di informazione preventiva a livello aziendale e la gestione dello stessa dovrà essere conforme a quanto previsto dal CCNL.
A partire dal 1° febbraio 2000, l'orario di lavoro di tutti i reparti, ad eccezione del rep. "Spedizione" e degli Uffici, verrà anticipato di mezz'ora, mentre per il rep. "Rifilatura prosciutti" l'inizio dell'attività lavorativa sarà fissato alle ore 6.30, ad eccezione del lunedì, con decorrenza dal 1° giugno 2000; Direzione aziendale e RSU si incontreranno in stabilimento per ricercare soluzioni condivise e per concordare le relative modalità attuative, che faranno parte del presente verbale di accordo come allegato n. 4.
I lavoratori del rep. "Macellazione e disfacimento", già in forza alla data dell'1/1/94, che godono delle 26 ore di riduzioni aggiuntive, continueranno ad usufruirle individualmente entro l'anno di riferimento.
A partire dal 1° febbraio 2000 i lavoratori del reparto "Macellazione" già in forza effettueranno fuori dall'orario di lavoro le doccie, che attualmente fanno in orario di lavoro. Al riguardo e con riferimento a quanto stabilito dall'accordo aziendale del 1994, si ribadisce che, qualora la macellata finisca prima della fine dell'orario di lavoro, la squadra macellazione usufruirà della doccia di 10 minuti + 5 minuti di lavaggio mani procrastinando, come il disfacimento, l'orario di lavoro di 15 minuti. I dipendenti, che devono effettuare le doccie, dovranno timbrare prima dell'effettuazione delle stesse e timbrare nuovamente prima di cominciare la lavorazione in sala disfacimento.
Relativamente al loro diritto, i dipendenti in parola potranno scegliere tra due alternative:
a) usufruire del tempo della doccia come riposo aggiuntivo, da godere alla fine di ciascuna settimana;
b) monetizzarlo, ricevendo in tal caso un corrispettivo pari a £. 25.000 lorde settimanali; tale importo deve intendersi riferito a n. 7 doccie, per cui, in caso di un diverso numero di doccie, si farà luogo al relativo riproporzionamento.
Per i dipendenti dello stesso reparto, che saranno assunti a partire dal 1° febbraio 2000, il tempo delle doccie sarà loro monetizzato secondo quanto previsto dal punto b) del comma precedente.

10. Part time
[…]
Le tematiche relative ai part time formeranno oggetto di confronto tra Direzione Aziendale ed RSU in occasione degli incontri di cui al precedente punto 1 a).

14. Ritmi e carichi di lavoro
Relativamente all'organico necessario in ciascuna lavorazione, si rimanda alla tabella, allegata al presente verbale (all. n. 3).
Il 1° ritmo di disfacimento dei suini dovrà garantire, dopo le modifiche strutturali previste in macello (in relazione alle quali le parti, in sede di commissione tecnica, effettueranno gli opportuni approfondimenti) una produzione media pari a 280 pezzi/ora. In attesa di tali modifiche, il 1° ritmo dovrà garantire una produzione media di 265 pezzi/ora. L'eventuale estensione di tale ritmo ad altre giornate dovrà essere frutto di confronto preventivo tra la Direzione e la RSU. Peraltro, in presenza di situazioni particolari (es.: assenza di mezzene) e previa effettuazione di prove, che saranno oggetto di opportuni approfondimenti in sede di commissione tecnica, il 1° ritmo di disfacimento dei suini potrà essere immediatamente realizzato.
Il 2° ritmo dovrà garantire una produzione media di 240 pezzi/ora.
Eventuali problematiche formeranno oggetto di apposito confronto tra Direzione aziendale e RSU.
Per il rep. "Rifilatura prosciutti" sono stati concordati 85 pezzi/ora, con la soppressione al nastro della figura addetta al controllo finale.
I nuovi tempi convenuti per le lavorazioni extra macellate sono i seguenti:
…omissis…
Per le lavorazioni non ancora esaminate, Direzione aziendale ed RSU procederanno quanto prima alla loro revisione. Relativamente alle fermate della macellata, dovute a causa di forza maggiore, sono fatte salve le intese di cui al verbale di accordo dell'aprile 1994, in base alle quali l'azienda sceglierà se far lavorare ugualmente i lavoratori o se invece sospendere il lavoro per l'intera o per parte della durata della fermata stessa. Nel primo caso non verrà effettuato il recupero, mentre nel secondo la sosta non lavorata sarà recuperata nella misura massima di un'ora al giorno con pagamento della percentuale relativa allo straordinario.

17. Clausola di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento ai precedenti accordi di pari livello nonché al vigente CCNL.
Qualora, durante la validità del presente accordo, sorgessero controversie interpretative, garanti della corretta applicazione delle intese sottoscritte saranno le parti firmatarie del presente accordo che, a tale scopo, daranno luogo a specifici incontri al fine di dirimere tali controversie.