Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 15 dicembre 1999
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Uncem Lombardia e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, Lombardia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 2 – Sistema di informazioni e Comitato paritetico regionale
Art. 8 – Anticipo spettanze malattia ed infortunio e conservazione del posto
Art. 9 – Classificazione degli operai
Art. 11 – Formazione professionale
Art. 12 – Prevenzione degli infortuni e malattie professionali
Art. 15 - Lavori pesanti e nocivi
Art. 19 – Diritti sindacali
Art. 21 – Indennità di mancato ricovero ed uso mensa
Art. 23 – Salario integrativo regionale
Art. 24 – Indennità attrezzi
Art. 25 – Stampa contratto
Art. 26 – Decorrenza e durata del contratto

Verbale di accordo per rinnovo Contratto Regionale Integrativo per la Lombardia 2000 – 2003 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 16.07.98 per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria

Il giorno 15 Dicembre 1999 in Milano, presso la sede della Regione Lombardia, tra l’Uncem Lombardia […], e la Flai Cgil […], la Fisba Cisl […], la Uila Uil […], con la presenza di alcuni delegati sindacali degli enti montani, si è firmato il seguente Contratto di Lavoro Regionale Integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16.07.98 per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

Premessa
Nell’attuale contesto politico-economico nazionale ed europeo i cambiamenti sono notevoli.
Ad essi non sfugge il settore forestale che, dalla discussione avvenuta a livello di Agenda 2.000 intorno al capitolo sullo sviluppo delle aree rurali e con la Legge Regionale della Lombardia 11/98 sul conferimento di funzioni in materia di agricoltura alle Provincie ed alle Comunità montane, si trova a svolgere nuove funzioni, tra le quali l’integrazione del reddito, la gestione e il presidio del territorio, e ad interloquire con soggetti e livelli anche diversi rispetto al passato.
Questo settore sta vivendo al suo interno un cambiamento che in futuro, oltre a contare sui tradizionali canali di finanziamento pubblico, potrà usufruire di apporti economici derivanti dalla gestione della risorsa filiera bosco-legno da parte di soggetti nuovi, finanziati diversamente o indirettamente dagli enti pubblici: vedi l’esperienza dei Consorzi Forestali e gli impianti di produzione di energia con le biomasse.
Questi cambiamenti avvengono in un settore lavorativo in cui l’apporto di manodopera dipendente è caratterizzato da una stagionalità e da una precarietà occupazionale eccessiva, che va a scapito della professionalità del lavoro forestale e quindi dell’incisività sull’ecosistema bosco, con tutti i risvolti ambientali e sociali che l’abbandono di esso comporta.
Se ne deduce che se la filiera bosco-legno, con i nuovi soggetti economici che si stanno diffondendo accanto a quelli tradizionali, sarà sempre più completa ed autonoma, il risultato a livello occupazionale sarà la stabilizzazione della manodopera e quindi la sua crescita indiscussa di professionalità.
In questa prospettiva si colloca il presente contratto per i lavoratori forestali della Lombardia, consci che la stessa superficie boschiva della nostra regione, in futuro, non deve essere considerato meramente uno spazio da "occupare", ma uno spazio già "occupato" e da valorizzare a livello ambientale, paesaggistico, naturale ed economico.

Art. 2 – Sistema di informazioni e Comitato paritetico regionale
Aggiungere alle funzioni svolte dal Comitato Paritetico regionale, la seguente:
e) Analisi dei fabbisogni formativi e conseguente programmazione di corsi di formazione professionale del settore
1° chiarimento a verbale
Sulla scorta della positiva sperimentazione dell’istituzione del Comitato Paritetico, se ne chiede una sua piena valorizzazione e rafforzamento, sia in ordine all’attività dell’Osservatorio Regionale del Legno previsto dalla L.R. 80/89 art. 16 comma 2, sia in ordine ad un sistema di informazione sull’attività forestale nella regione anche attraverso la disponibilità di un adeguato sistema informativo.
A tale scopo le parti si attivano affinché il Comitato Paritetico sia componente dell’Osservatorio di cui sopra.
2° chiarimento a verbale
Le parti considerano di primaria importanza la stabilizzazione occupazionale della manodopera impiegata, anche mediante un’adeguata programmazione pluriennale delle attività forestali, al fine di elevare la professionalità dei lavoratori e la qualità dei lavori.
Di conseguenza i datori di lavoro si impegnano a vagliare tutte le opportunità lavorative e finanziarie, affinché una quota della manodopera in forza a tempo determinato possa avere la trasformazione del rapporto di lavoro in quello a tempo indeterminato.
3° chiarimento a verbale
Le parti nell’intento di stabilizzare la manodopera del settore e di chiarirsi reciprocamente quali sono i lavori che vengono normati del presente contratto, concordano il seguente elenco ad integrazione di quanto previsto dalla sfera di applicazione del Contratto Nazionale:
- realizzazione di manufatti di piccola entità in ambiente rurale (a titolo esemplificativo: panchine, muretti, ponticelli, ecc.)
- interventi di ingegneria naturalistica
- manutenzione ordinaria e straordinaria di viabilità forestale
- interventi di recupero ambientale in aree degradate
- ristrutturazione dei fabbricati rurali e d’alpe
- forestazione produttiva (legno richieste del mercato) e dell’agriturismo
- tutela e valorizzazione paesaggistica ed ambientale delle aree verdi, nonché giardini (verde pubblico) e parchi

Art. 11 – Formazione professionale
a) Eliminare il secondo comma
b) Riscrittura del terzo comma come segue:

Nei programmi dei corsi di formazione dovranno essere incluse anche nozioni di pronto soccorso ed antinfortunistica, in applicazione del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
c) Aggiungere il seguente nuovo comma:
I corsi di formazione professionale si potranno effettuare, compatibilmente con le esigenze delle attività nelle singole unità produttive e saranno retribuiti in ragione di 20 (venti) ore annue cumulabili nel biennio.
Si specifica che l’attività formativa è da considerarsi un’opportunità da cogliere e di conseguenza non un mero obbligo vincolante per i soggetti in causa.
d) Aggiungere il seguente nuovo comma:
Le parti si impegnano a rendere esigibile e continuativa la formazione professionale, cogliendo le opportunità offerte dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 12 – Prevenzione degli infortuni e malattie professionali
Ambiente di lavoro – igiene – sicurezza
Aggiungere il seguente 4° punto:

La dotazione minima degli indumenti di lavoro da fornire ai lavoratori è correlata alle mansioni da svolgere.
Detti indumenti dovranno essere concordati dalle parti a livello di ogni singolo ente e dovranno essere consegnati ad ogni lavoratore, all’inizio del rapporto di lavoro e dovranno essere tenuti in stato di efficienza a cura degli interessati.
Tali indumenti dovranno essere riconsegnati al termine del cantiere di lavoro ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 15 - Lavori pesanti e nocivi
Inserire nell’elenco dei lavori pesanti:
- potatura o abbattimento di piante sotto o nelle vicinanze di elettrodotti
Aggiungere il seguente nuovo comma:
Si rimanda a livello di singolo ente, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali territoriali, l’individuazione di cantieri con notevole pendenza per i quali si applicano le disposizione del presente articolo.

Art. 19 – Diritti sindacali
Le parti concordano nel recepire la normativa nazionale in termini di RSA/RSU, anche per l’utilizzo delle ore di permessi sindacali riservati ai rappresentanti.

Art. 24 – Indennità attrezzi
Il datore di lavoro deve fornire in ogni modo gli attrezzi manuali di uso comune.
Il lavoratore ne deve fare un uso diligente e restituirlo alla chiusura dei cantieri.