Tipologia: Accordo
Data firma: 28 febbraio 2000
Parti: Infostrada e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil e RSU
Settori: Metalmeccanici, Infostrada
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Sistema di relazioni industriali
Diritti sindacali
Tabella 1
Tabella 2

Verbale di accordo in materia di Sistema di relazioni industriali e diritti sindacali

Tra Infostrada spa e le Organizzazioni sindacali nazionali e territoriali Fim/Cisl, Fiom/Cgil, Uilm/Uil e le Rappresentanze sindacali unitarie interessate. Milano, 28 febbraio 2000

Sistema di relazioni industriali
Per favorire l'attuazione di una strategia aziendale di prodotto/mercato fortemente differenziata rispetto alla concorrenza e di una progettazione efficace dei sistemi di gestione e di sviluppo delle risorse, le parti convengono sulla necessità di operare quali interlocutori stabili in un corretto sistema di relazioni industriali caratterizzate da scambi significativi ed efficaci di informazioni e da frequenti relazioni in un rapporto di trasparenza e di riconosciuta reciproca dignità di ruolo e di rappresentanza.
Le parti condividono la scelta di adottare il metodo partecipativo quale strumento utile per trovare soluzioni coerenti con gli obiettivi di reciproco interesse; pertanto assumono la prevenzione del conflitto come obiettivo comune su cui si fonda lo stesso sistema partecipativo. Le parti quindi concordano sulla necessità di prevedere incontri, con cadenza semestrale a partite dal mese di settembre 2000, in cui verranno di norma fornite informazioni su:
- andamento generale della Società sia con riferimento alla situazione in atto che alle prospettive di evoluzione prevedibili;
- scenario competitivo e conseguenti strategie di politica industriale;
- situazione e dinamica dell'occupazione (elementi quantitativi e qualitativi) anche con riferimento alle iniziative formative realizzate e da realizzare.
Tali incontri, che si collocano in un quadro di riferimento fortemente caratterizzato in termini di tecnologia, mercato e assetto normativo, favoriscono la disponibilità delle conoscenze necessarie sui vincoli e le opportunità con cui devono misurarsi le linee strategiche aziendali per conseguire il successo.
Per rafforzare il sistema di relazioni tramite gli strumenti adeguati, le parti concordano inoltre di costituire, entro il 30 aprile 2000, commissioni paritetiche che opereranno, in via sperimentale, sull'arco di un biennio, con 1'obiettivo di sviluppare un modello ed ambiti di partecipazione dai quali possa derivare l’individuazione di obiettivi di intervento e con il compito di monitorare il corretto sviluppo delle azioni funzionali al loro raggiungimento.
Le aree concordate sono: Formazione, sistema professionale; Sistema degli orari; Pari opportunità.
Ciascuna commissione si riunirà periodicamente, con cadenza trimestrale o, su richiesta di una delle parti.
La Commissione Formazione, sistema professionale, ha lo scopo di:
- monitorare i processi di formazione (figure professionali, aree tematiche, contenuti e durata) offrendo indicazioni utili alla individuazione delle strutture formative ed alla articolazione dei corsi;
- evidenziare l'andamento delle attività formative rispetto alle evoluzioni delle figure professionali e del rapporto con il cliente.
- proporre aree e temi di attività formative che mostrino priorità specifiche rispetto alla valorizzazione delle risorse;
- esaminare i diversi aspetti caratterizzanti il Sistema Professionale, attraverso l’analisi dei parametri di riferimento che ne costituiscono la struttura, in forma aggregata e statistica per Aree Professionali, con particolare riguardo ai percorsi di sviluppo verticali e trasversali;
- valutare l’adeguatezza del Sistema Professionale agli obiettivi aziendali;
Relativamente alla formazione, proposte saranno elaborate entro il 30 giugno 2000 per offrire un contributo alla realizzazione dei piani di formazione riguardanti il biennio 2001-2002.
La Commissione sarà composta da tre RSU nominati dalle OO.SS. stipulanti e da tre membri di nomina aziendale.
I rappresentanti di parte sindacale ed aziendale all’interno della Commissione potranno essere affiancati, su specifici temi, da altri componenti le RSU e da componenti di nomina aziendale, aventi specifica conoscenza in ordine a particolari tematiche trattate. Il numero degli ulteriori componenti la Commissione non potrà superare il massimo di tre per parte. Il loro compito sarà esclusivamente consultivo, rimanendo la titolarità a concorrere alla formazione della volontà della
Commissione esclusivamente in capo ai membri effettivi della Commissione stessa.
La Commissione Sistema degli orari ha l'obiettivo di analizzare le necessità di flessibilità della prestazione di lavoro in relazione alle esigenze tecniche e organizzative dell'Azienda, tenendo nel miglior conto quelle individuali dei lavoratori interessati.
Essa ha specificamente le seguenti attribuzioni:
- valutazione della coerenza dell'assetto normativo in atto per il lavoro a tempo parziale ed a tempo determinato con le specifiche esigenze presenti nella realtà aziendale, proponendo eventuali interventi di modifica;
- monitoraggio dell'andamento dei contratti a tempo parziale e del mantenimento del corretto equilibrio tra le prestazioni a tempo pieno e quelle a tempo parziale, in connessione con l’organizzazione delle attività e dei processi cui si riferiscono, nell'ottica di ottimizzare il livello della qualità del servizio;
- monitoraggio dell'articolazione degli orari con particolare riferimento allo schema delle turnazioni, alla loro articolazione e frequenza, in connessione con l’organizzazione delle attività, e dei processi cui si riferiscono, valutandone l'adeguatezza alle caratteristiche del servizio.
Entro il 30 luglio 2000 la Commissione completerà l'esame dello schema in atto presso la Centrale Operativa Assistenza Clienti e proporrà eventuali interventi migliorativi.
La suddetta Commissione sarà composta da tre RSU nominati dalle OO.SS. firmatarie della presente intesa e da tre membri di nomina aziendale.
I rappresentanti di parte sindacale ed aziendale all’interno della Commissione potranno essere affiancati, su specifici temi, da altri componenti le RSU e da componenti di nomina aziendale, aventi specifica conoscenza in ordine a particolari tematiche trattate. Il numero degli ulteriori componenti la Commissione non potrà superare il massimo di tre per parte. Il loro compito sarà esclusivamente consultivo, rimanendo la titolarità a concorrere alla formazione della volontà della Commissione esclusivamente in capo ai membri effettivi della Commissione stessa.
La Commissione Pari Opportunità, costituita sulla volontà comune di valorizzare le risorse del lavoro femminile e di promuovere comportamenti coerenti con i principi di parità e di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro, opera con i seguenti obiettivi:
- studiare la fattibilità di proposte di azioni positive da intraprendere al fine di realizzare le condizioni di pari opportunità, in armonia con le finalità della legge 125/91;
- promuovere la realizzazione, in via sperimentale, delle suddette azioni;
- monitorare e supportare la realizzazione delle stesse in fase sperimentale al fine di assicurare la necessaria efficacia degli interventi e la continuità delle iniziative;
- monitorare le specifiche tematiche legate agli orari delle lavoratrici e delle lavoratrici madri, in connessione anche alle problematiche legate alla mobilità territoriale ed alla sicurezza delle stesse;
- valutare i risultati degli interventi al termine della fase sperimentale.
La suddetta Commissione sarà composta da tre RSU nominati dalle OO.SS. firmatarie della presente intesa e da tre membri di nomina aziendale.
Una sintesi delle proposte individuate in coerenza con gli obiettivi sopra citati, verrà presentata entro settembre 2000.
Le parti stipulanti convengono di incontrarsi, al fine di verificare lo stato di realizzazione degli obiettivi attribuiti alle Commissioni, entro il 31 dicembre 2000 e successivamente entro il termine del biennio di sperimentazione.

Diritti sindacali
Le parti, in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 20 dicembre 1993, integrato e specificato dall'Accordo sottoscritto da Federmeccanica-Assistal e Fim, Fiom e Uilm il 2 febbraio 1994, hanno proceduto alla definizione dei diritti sindacali all'interno delle unità produttive di Infostrada, spa, in armonia con quanto previsto nei citati accordi.
A questo proposito esse hanno convenuto che:
1. l'organico di riferimento utile per definire il numero dei componenti le RSU in ciascuna unità produttiva è quello riferito alla data del 1 gennaio 2000; non sono computati i lavoratori in prova, i lavoratori a tempo determinato assunti in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e i lavoratori a tempo determinato, assunti per cause diverse dalla precedente, per una durata inferiore a 6 mesi;
2. il numero dei componenti le RSU è individuato, per ciascuna unità produttiva, in base a quanto disposto dall'art. 23 della legge 20.5.1970 n. 300 (tabella 1);
3. il numero dei componenti le RSU così individuato non subirà modificazioni per il periodo di durata in carica delle medesime;
4. tre mesi prima della scadenza del mandato conferito alle RSU si procederà ad adeguare il numero dei componenti le RSU con riferimento ai nuovi dati di organico;
5. ai componenti le RSU sono riconosciuti, per l'espletamento del proprio mandato, permessi retribuiti individuali pari a 48 ore semestrali. Nel caso in cui uno o più componenti le RSU superino in un semestre il numero di ore semestrali individuali fissate in 48, loro riconosciute, su richiesta dei componenti le RSU responsabili della gestione amministrativa dei permessi, potrà essere operato un conguaglio, nell'ambito delle RSU dell'unità produttiva, fra le ore utilizzate e quelle riconosciute entro il limite di un massimale individuale semestrale fissato nella misura di 90 ore. Qualora, nonostante il conguaglio, risulti utilizzato un numero di ore superiore a quello riconosciuto, le ore eccedenti saranno trattenute ai componenti le RSU che abbiano fatto registrare l'eccedenza;
6. le ore eccedenti quelle spettanti ai componenti le RSU ai sensi delle norme di legge e di contratto, verranno riproporzionate in funzione dei nuovi dati di organico, computato in termini di risorse equivalenti a tempo pieno, tre mesi prima della scadenza triennale del mandato delle RSU; le ore indicate nella tabella 2 sono di spettanza delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo;
7. in considerazione delle predette condizioni determinate pattiziamente le segreterie territoriali Fim/Cisl, Fiom/Cgil e Uilm/Uil assegneranno a propri componenti le RSU, con comunicazione alla Direzione aziendale di ciascuna unità produttiva interessata, e per conoscenza a ciascuna delle altre due Organizzazioni sindacali, ore aggiuntive di permessi retribuiti per un ammontare equivalente a 36 ore semestrali pro capite da fruire per l'espletamento dei compiti attribuiti alle RSU, a livello di unità produttiva, e per lo svolgimento di attività di tipo partecipativo, previste dal sistema di relazioni industriali. Nel caso in cui uno o più componenti le RSU assegnatari di tali ore, aggiuntive, superino in un semestre il numero di ore semestrali individuali, complessivamente loro riconosciute e assegnate, ai sensi dei punti 5 e 6, su richiesta dei componenti le RSU responsabili della gestione amministrativa dei permessi, potrà essere operato un conguaglio, nell'ambito della RSU dell'unità produttiva, fra le ore utilizzate e quelle riconosciute, entro il limite di un massimale individuale semestrale fissato nella misura di 150 ore. Qualora, nonostante il conguaglio, risulti utilizzato un numero di ore superiore a quello riconosciuto, le ore eccedenti saranno trattenute ai componenti le RSU che abbiano fatto registrare l'eccedenza. In ogni caso la somma totale delle ore, comprese quelle di cui al punto 5, potranno essere complessivamente fruite, da componenti le RSU, nell'ambito di un massimale individuale fissato in 300 ore semestrali
8. le segreterie territoriali Fim/Cisl, Fiom/Cgil e Uilm/Uil comunicheranno, nel limite massimo di 48 ore semestrali, alla Direzione aziendale di ciascuna unità produttiva la fruizione delle ore di permesso sindacale pariteticamente attribuite a ciascuna organizzazione sindacale, come indicato nella tabella 2, da parte anche, oltre che dei componenti le RSU, di un numero massimo di 3 lavoratori dipendenti non in possesso di ore riconosciute per attività di rappresentanza sindacale, espressamente delegati, con la sopra richiamata richiesta, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, allo svolgimento di attività proprie delle organizzazioni sindacali medesime e, in particolare, di tipo partecipativo;
9. le OO.SS. sindacali stipulanti definiranno unitariamente proprie articolazione operative finalizzate alla realizzazione di azioni di coordinamento dell’attività sindacale all'interno della Società.
10. per la partecipazione alle riunioni che le RSU terranno nel corso dell'anno con la Direzione su temi di rilevanza aziendale riguardanti la generalità dei dipendenti, sarà riconosciuto, secondo le norme vigenti in azienda, il rimborso delle spese di trasferta sostenute per un numero massimo di 15 RSU, comprese le eventuali spese sostenute per la preparazione di tali riunioni nel giorno precedente le medesime; i nominativi degli interessati saranno preventivamente comunicati, di volta in volta, all'Azienda dalle OO.SS. stipulanti. Ai componenti le Commissioni di cui alla presente intesa sarà riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta sostenute per la partecipazione alle riunioni delle Commissioni stesse. Le spese di trasferta saranno altresì riconosciute in ordine allo svolgimento di tre coordinamenti annui tra RSU, per un numero massimo di 15 componenti le RSU.
11. ai componenti le RSU, di cui al presente accordo, si applicano le norme relative alla tutela dei dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali previste dalla legge e dal CCNL vigente;
12. durante l'orario di lavoro singoli dipendenti potranno, previa autorizzazione del proprio responsabile, recarsi a colloquio con componenti le RSU, nei locali destinati a tal fine, fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, di copertura e di continuità nell'erogazione del servizio del settore di appartenenza, senza essere tenuti a comunicare ai superiori l'argomento del colloquio. Durante queste assenze gli interessati saranno retribuiti come lavoratori temporaneamente inattivi per cause non imputabili all'organizzazione aziendale;
13. i componenti le RSU di cui al punto 2. potranno assentarsi dal posto di lavoro in qualsiasi momento, nell'ambito del tempo loro riconosciuto, senza richiedere alcuna autorizzazione ne comunicare il motivo del loro allontanamento, informando preventivamente i superiori diretti, al solo scopo che vengano registrati i periodi di assenza dal posto di lavoro.
Essi, quando tale informazione sia avvenuta, potranno assolvere impegni connessi con la loro specifica attività rappresentativa e di tipo partecipativo, e potranno a tale scopo anche uscire dall'Azienda, nel rispetto delle norme aziendali in atto. Essi, inoltre, potranno recarsi nei diversi uffici durante le ore di lavoro, informandone i responsabili o le persone da questi delegate, fatta salva l’esigenza di autorizzazione quando lo richiedano specifiche ed obiettive situazioni organizzative o di processo, o per l’ingresso in aree ad accesso riservato, per accertare situazioni particolari, verificare attività lavorative, prendere visione delle apparecchiature e delle condizioni ambientali ed ottenere tutti i chiarimenti tecnici necessari, quando lo imponga l'espletamento delle loro specifiche funzioni rappresentative e di tipo partecipativo;
14. nel caso di previsioni legislative o contrattuali che riconoscano ai dipendenti ulteriori ore retribuite per attività diretta o indiretta di rappresentanza sindacale e per lo svolgimento di attività di tipo partecipativo, tali ore vengono assorbite, fino a concorrenza, dalla presente regolamentazione;
15. ad integrazione di quanto previsto dall'art. 25 della legge 20.5.1970 n. 300, relativamente al diritto di affissione di materiale di interesse sindacale e del lavoro negli appositi spazi, l'Azienda si impegna a creare, entro 60 giorni dalla firma del presente Accordo, all’interno della intranet aziendale, un apposito spazio in un cui le RSU potranno esporre le comunicazioni di interesse sindacale rivolte alla generalità dei lavoratori. L’avvenuta inserzione di tali comunicazioni sarà evidenziata da un ipertesto. Ai componenti le RSU, per reciproche comunicazioni su temi di specifico interesse sindacale, all’interno delle unità territoriali di loro competenza e verso le altre unità territoriali, sarà consentito l'utilizzo della posta elettronica. In ogni caso le comunicazioni a carattere collettivo dovranno essere fatte esclusivamente attraverso l’affissione delle comunicazioni stesse all’interno del sito elettronico di cui sopra.
A tal fine, le Organizzazioni territoriali individueranno tra i componenti le RSU, elette nelle rispettive unità territoriali, ciascuna un proprio rappresentante responsabile dell'inserimento e della diffusione delle comunicazioni, dandone tempestiva informazione alla Direzione aziendale.
Le parti si danno reciprocamente atto che l’obbligo di affissione di cui all’art. 12 R.D. 10 settembre 1923 n. 1955, art. 12 (orario di lavoro), legge 20 maggio 1970, n. 300 art. 7, 1 c. (sanzioni disciplinari), legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 8, 4 c. (ordinanza di precettazione), per quelle sedi in cui tutti i dipendenti possono accedere al servizio, può essere assolto anche attraverso l’inserzione sulla rete aziendale interna (intranet) delle comunicazioni sopra menzionate all’interno di spazi appositamente individuati (bacheche elettroniche).
Tale riconoscimento opererà anche per gli eventuali obblighi futuri di affissione che dovessero sorgere in capo alla Società in seguito alla modificazione di norme di legge o di contratto.