Tipologia: Accordo
Data firma: 23 marzo 2000
Validità: 31.12.2003
Parti: Uquifa Italia e RSU/FULC
Settori: Chimici, Farmaceutici, Uquifa Italia Agrate Brianza (Mb)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1. Relazioni industriali
2. Orario di lavoro
3. Formazione e utilizzo del conto ore individuale
4. Ambiente di lavoro
5. Benefit aziendali
6. Premio di partecipazione
7. Maggiorazioni per lavoro notturno e straordinari
8. Piano sanitario
9. Fondo integrativo sanitario

Verbale di accordo

Addì, 23 marzo 2000, presso la Sede di Agrate Brianza, tra la Direzione della Società Uquifa Italia spa […] e la RSU della suddetta Società, assistita dai responsabili territoriali della FULC […], (Filcea Cgil) e […] (Flerica Cisl).

Premesso che:
• le parti intendono rafforzare le relazioni industriali all'interno della Società e dare applicazione a quanto stabilito dal CCNL per gli addetti dell'industria chimica e chimico-farmaceutica del 4 giugno 1998, di cui riconoscono i valori e l'orientamento alla soluzione delle problematiche economiche e sociali del Paese e del settore;
•a tale fine sono già stati posti in atto g i strumenti introdotti dal nuovo succitato CCNL ed orientati al mantenimento ed all'aumento dell'occupazione, in particolare quello dell'ulteriore riduzione dell'orario di lavoro (art. 7 lett. B e C), quello dell'introduzione di un nuovo trattamento per le prestazioni eccedenti e straordinarie (art. 7 lett. E ed F) e quello relativo ai rapporti di lavoro speciali (part time, lavoro interinale, ecc.);
•l'azienda, pur vivendo un momento particolare di transizione e di cambiamento, ha manifestato la propria volontà di mantenere e, in coerenza con la situazione economica societaria, consolidare la propria struttura, ricercando anche ogni sinergia con le altre Società del Gruppo a livello internazionale;
•le parti concordano sulla necessità di ricercare ed utilizzare i necessari strumenti di flessibilità, di mobilità interna e di organizzazione del lavoro, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse per migliorare la produttività e la competitività ed accelerare così il rilancio dell'azienda, nonché di valorizzare e migliorare la professionalità delle risorse umane;
tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue:

1. Relazioni industriali
Al fine di rendere operante il principio di rafforzamento delle relazioni industriali all'interno della Società ed efficace la collaborazione relativamente alle maggiori problematiche che hanno impatto sull'organizzazione del lavoro, la Direzione aziendale incontrerà periodicamente le RSU, con cadenza di norma trimestrale, al fine di fornire le necessarie informazioni circa l'andamento della Società, le politiche d'investimento ed eventuali modifiche riguardanti l'organizzazione del lavoro.
Nel corso dei suddetti incontri l'azienda fornirà anche l'elenco aggiornato dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, di quelli con contratto part-time, di quelli con contratto di formazione e lavoro e di quelli con contratto a termine.
Nei suddetti incontri o in incontri appositamente richiesti dalle RSU potranno essere esaminate situazioni particolari relative agli inquadramenti del personale.

2. Orario di lavoro
E' confermato l'orario di lavoro in vigore del 1° gennaio 1999 dì 38 ore e 30 minuti alla settimana per i lavoratori giornalieri di 40 ore alla settimana per i lavoratori turnisti (esclusi eventuali turnisti a ciclo continuo o con turni speciali per i quali devono essere stipulati separati specifici accordi).
Questo orario di lavoro mantiene un residuo di riduzione di orario rispettivamente di 36 ore per i lavoratori giornalieri (4,5 giorni lavorativi) e 116 ore per i lavoratori turnisti (14,5 giornate lavorative), che per il 2000 verranno utilizzate come segue:
• giornalieri:
- 3 giorni dal 27 al 29 dicembre 2000
- 1,5 giorni nella disponibilità individuale
• turnisti:
-9 giorni dal 7 al 18 agosto 2000
-3 giorni dal 27 al 29 dicembre 2000
-2,5 giorni nella disponibilità individuale.
La parte di riduzione di orario lasciata alla disponibilità individuale può essere goduta anche a mezze ore o multipli di mezze ore per ogni necessità personale e deve essere comunque goduta entro la fine dell'anno 2000. Entro il mese di ottobre le parti si incontreranno per verificare la situazione dei ROL residui, al fine di consentirne il completo utilizzo entro fine anno.
[…]
Per tutto quanto concerne gli altri aspetti legati all'orario di lavoro, come il lavoro eccedente e il lavoro straordinario, in particolare il funzionamento del "conto ore individuale", la disciplina del lavoro notturno e festivo e del lavoro a turni, si rimanda a quanto previsto dal succitato CCNL in vigore.
Permane anche valido quanto previsto dall’accordo 14 ottobre 1997 relativamente agli interventi fuori del normale orario di lavoro.
- Orario elastico
Per i lavoratori giornalieri viene mantenuta l'elasticità di orario di mezz'ora in entrata ed in uscita, secondo il seguente orario:
• dal Lunedì al Giovedì
-entrata dalle ore 8,30 alle ore 9,00
-uscita dalle ore 17,30 alle ore 18,00
• Venerdì
-entrata dalle ore 8,30 alle ore 9,00
-uscita dalle ore 16,00 alle ore 16,30
Questo orario comporta che comunque nel corso della giornata devono essere effettuate 8 ore di lavoro (6 ore e 30 minuti al Venerdì) e che quindi la compensazione venga effettuata tassativamente nel corso della stessa giornata di lavoro e non in giornata diversa.
Al fine di garantire comunque il corretto espletamento delle attività, i responsabili dei diversi uffici o reparti potranno chiedere al personale, in caso di necessità, la presenza in azienda dall'inizio dell'ora di entrata.
- Ferie e chiusure aziendali
[…]

3. Formazione e utilizzo del conto ore individuale
Considerata l'importanza strategica della valorizzazione professionale delle risorse umane ed il ruolo fondamentale della formazione, per il conseguimento di questo obiettivo si conviene di utilizzare, coerentemente a quanto previsto dal più volte citato CCNL, una parte del conto ore individuale, non superiore al 25%, per la realizzazione di programmi di formazione concordati fra le parti.
Detti programmi dovranno essere coerenti con quanto previsto nella parte VI del CCNL, con le indicazioni dell'osservatorio nazionale e con eventuali norme particolari che venissero emanate in materia.

4. Ambiente di lavoro
La Direzione aziendale, la FULC e le RSU concordano nel ritenere di fondamentale importanza le problematiche relative all'ambiente e, pertanto, convengono che uno dei rappresentanti dei lavoratori nella Commissione per la Sicurezza, possa essere eletto, anche al di fuori delle persone facenti parte delle RSU.
Nella Commissione per la Sicurezza verranno affrontate e discusse le principali problematiche aziendali in tema di sicurezza e ambiente di lavoro.
E’ responsabilità della Commissione proporre all'azienda ogni necessario intervento atto a migliorare il livello di sicurezza per i lavoratori e per la popolazione del territorio.

5. Benefit aziendali
[…]
• Visite specialistiche e cure mediche
Ogni lavoratore potrà usufruire di un massimo di 12 ore all'anno di permesso retribuito da utilizzare per visite e cure mediche specialistiche, previo presentazione di valido giustificativo.