Tipologia: Accordo
Data firma: 7 giugno 2000
Validità: 06.06.2003
Parti: Copernit/Associazione Piccole e Medie Industrie e RSU/Fillea-Cgil, Filca-Cisl
Settori: Edilizia, Laterizi, Copernit Pegognana (Mn)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Ambiente e sicurezza
Informazioni e rapporti sindacali
Anticipazione quota TFR
Assunzioni a tempo determinato
Organizzazione dell’attività produttiva
Calendario ferie
Istituto della flessibilità e straordinario
Premio di fedeltà
Premio variabile di produttività e competitività
• Modalità di calcolo
• Modalità di erogazione e maturazione
• Norma transitoria
Durata del contratto

Accordo sindacale aziendale

Addì, 7/06/2000 presso gli uffici della Copernit spa di Pegognaga (MN), si sono incontrati la Direzione Aziendale della Copernit spa di Pegognaga (MN) […], assistito dal[…]l’Associazione Piccole e Medie Industrie di Mantova e Provincia e la Rappresentanza Sindacale Unitaria della Copernit […], assistiti da […] Fillea-Cgil e […] Filca-Cisl, al fine di esaminare le problematiche attuali dello stabilimento e concordare le nuove condizioni e modalità di attuazione del “premio variabile” istituito con accordo 29 maggio 1997.

Le parti richiamano, in premessa, i risultati conseguiti con il citato accordo e concordano sulla necessità di proseguire nello spirito e negli obiettivi già ampiamente descritti nello stesso, al fine di favorire le sempre più incisive azioni gestionali per lo sviluppo ed il consolidamento dell’azienda.
In tale contesto, l’azienda ritiene doveroso rappresentare la prospettiva, oggi sicuramente prematura, ma che potrà porsi in un futuro che non si esclude prossimo, dell’esigenza di riorganizzare l’attività produttiva, con uno sviluppo “strutturale” dell’orario di lavoro su sei giornate e utilizzando quattro squadre, anziché tre.
I rappresentanti dei lavoratori prendono atto e, sin d’ora, dichiarano la propria disponibilità a valutare ogni proposta organizzativa che risulti valida e praticabile, ribadendo la fondamentale importanza della ricerca del consenso intorno agli obbiettivi aziendali.
Ciò premesso si conviene quanto segue

Ambiente e sicurezza
Continuando sulla strada già intrapresa, la Copernit spa intende dare piena attuazione alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro previste dalle vigenti normative.
Particolare attenzione è stata e sarà riservata agli obblighi di formazione ed informazione previsti in materia.
Per il migliore perseguimento dei suddetti obiettivi la Direzione aziendale ribadisce l’impegno e la necessità di coinvolgere nelle diverse iniziative da intraprendere i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e tutti i lavoratori nelle fasi di lavoro di loro competenza.
Fra l’altro, l’azienda riferisce di avere varato un’importante iniziativa di revisione del piano di valutazione rischi e di individuazione di misure di protezione. Inoltre riferisce di un intenso progetto di “formazione continua” in materia di sicurezza destinata a tutti i lavoratori in forza e che prevede per i nuovi assunti una prima immediata formazione di base, di norma da svolgersi entro 30 giorni dall’assunzione.
Sarà inoltre certamente incrementato l’attuale numero degli addetti alle squadre di primo intervento di soccorso e antincendio, con la necessaria attenzione alla suddivisione per turni e reparti.
La Copernit conferma dunque che continuerà ad utilizzare tutto il tempo ed i mezzi necessari per garantire la tutela e la sicurezza sul lavoro dei propri collaboratori, valorizzando in particolare il ricorso all’esistente Commissione Sicurezza e Ambiente di lavoro, che attraverso periodiche riunioni provvederà alle necessarie verifiche dei piani di intervento e applicazioni delle normative.
In tale contesto risulta, peraltro, di estrema importanza che tutti i lavoratori siano fortemente sensibilizzati a tali problematiche e partecipino, coscienziosamente e attivamente, ad ogni tipo di attività ed iniziative programmate che riguardino la sicurezza in azienda.

Informazioni e rapporti sindacali
Su richiesta delle RSU sarà consegnato l’elenco dei lavoratori con la loro rispettiva categoria di appartenenza. Le RSU s’impegnano sin d’ora a farne uso nel totale rispetto delle leggi sulla privacy.
L’azienda concorda sull’opportunità di studiare le modalità per avviare percorsi formativi rivolti alla costruzione di figure polifunzionali e a medio alto contenuto professionali.
L’azienda fornirà alle RSU copie delle comunicazioni inviate ai competenti uffici provinciali di vigilanza ai sensi dell’art. 1 legge 409/98.

Assunzioni a tempo determinato
In applicazione della previsione dell’art. 13 Contratto Collettivo Nazionale che consente, in funzione di specifiche esigenze aziendali, l’assunzione di lavoratori a tempo determinato e l’eventuale ampliamento del prescritto limite previsto per tali assunzioni, le parti concordano sin d’ora sulla necessità di ampliare il suddetto limite percentuale, qualora ne sia accertata l’esigenza.

Organizzazione dell’attività produttiva
Reparto membrane bituminose
Stante l’attuale organizzazione produttiva le parti riconoscono l’esigenza di un organico al reparto guaine bituminose di almeno trenta operai.
Al fine di provvedere ai preliminari adempimenti organizzativi per consentire ai lavoratori del primo turno settimanale, con inizio lunedì alle ore 5.00, di avviare con immediata efficacia l’attività di produzione delle membrane, viene introdotto il “pre-turno” del lunedì mattina per la preparazione delle mescole, cui saranno adibiti due lavoratori, che non potranno che rientrare in turno se non il giorno successivo.
La periodicità di effettuazione del suddetto turno sarà sviluppata, di norma, ogni 6 settimane.
Detto “preturno” del lunedì inizierà alle ore 00.00 del lunedì mattina e terminerà alle ore 5.00 e potrà essere comandato o meno dalla Direzione aziendale, in qualsiasi periodo dell’anno nel caso la produzione si articoli sulle 2 linee per un totale di 6 turni giornalieri.
Ai lavoratori addetti al “preturno” del lunedì sarà riconosciuta una retribuzione pari a 8 ore e sulle stesse una maggiorazione “preturno” pari al 50 % oltre al 10% per ex mezz’ora.
Nell’arco delle 21 settimane da giugno a ottobre, al fine di provvedere, al termine della settimana lavorativa, alle attività di “pulitura” degli impianti, si conviene di istituire una squadra di lavoro su base volontaria, da effettuarsi in coda all’ultimo dei turni della settimana, della durata di 4 ore e al quale saranno adibiti 4 lavoratori che risultino smontanti dal turno del pomeriggio (fibro e guaina) e/o giornalieri.
Si precisa che la disponibilità all’effettuazione del suddetto turno sarà facoltativa.
Ai lavoratori addetti alla squadra pulitura impianti, per le ore prestate durante tale orario eccedenti l’orario ordinario sarà istituita un’apposita Banca Ore nella quale confluiranno, per ogni ora lavorata 0,25 ore di permesso individuale.
[…]
Con la necessaria periodicità la Direzione e la RSU, sentiti i lavoratori interessati, si incontreranno per programmare l’utilizzo delle ore maturate nel conto della Banca Ore.
In considerazione della novità di tale organizzazione del lavoro, non esistendo precedenti di esperienza operativa, le eventuali problematiche che dovessero sorgere saranno oggetto di esame congiunto tra le parti.
Reparto alluminio
Con l’obiettivo di armonizzazione della flessibilità di orario tra i vari reparti, preso atto della peculiarità dell’organizzazione del lavoro nel reparto alluminio, si conferma che nei mesi da giugno a ottobre, e sempre che ne risultino le compatibilità tecniche, si ricorrerà all’istituto della flessibilità.
Reparto magazzino
Per quanto riguarda il reparto magazzino, considerate le specificità dell’organizzazione del lavoro in tale reparto, è stata definita una specifica intesa, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante.

Istituto della flessibilità e straordinario
Le ore prestate in regime di flessibilità positiva oltre il normale orario settimanale, oltre a dover essere compensate con un corrispondente periodo di “flessibilità negativa”, daranno diritto ad una “maggiorazione per flessibilità positiva” […]

Durata del contratto
Per tutto quanto nella presente intesa non espressamente regolamentato si dovrà fare riferimento ai contenuti dei precedenti accordi aziendali sottoscritti.
[…]