Categoria: 2012
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Tipologia: Accordo istitutivo OPNA
Data firma: 14 giugno 2012
Validità: illimitata
Parti: Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, OPNA
Fonte: rlst.uil.it

Sommario:

Titolo I Principi generali
Articolo 1 - Costituzione dell’Organismo Paritetico Nazionale per l’Artigianato (OPNA)
Articolo 2 - Sede - Durata
Articolo 3 - Scopi e finalità dell’OPNA
Articolo 4 - Funzioni e compiti
Titolo II La rete degli organismi paritetici dell’artigianato: costituzione ed articolazione
Articolo 5 - La rete degli Organismi paritetici dell’artigianato
Articolo 6 - Autonomie Finanziarie
Articolo 7 - Rapporti della rete di organismi
Titolo III Gli organi dell’OPNA
Articolo 8 - Organi OPNA
Articolo 9 - L’Assemblea
Articolo 10 - Il Coordinamento
Articolo 11 - Il Comitato
Articolo 12 - Convocazione del Comitato
Articolo 13 - Delibere del Comitato
Articolo 14 - Compiti del Comitato
Articolo 15 - Il collegio dei revisori dei conti
Titolo IV Risorse - Bilanci - Fondo Comune
Articolo 16 - Risorse
Articolo - Fondo comune
Articolo 17 - Bilanci
Titolo V Norme finali
Articolo 18 - Scioglimento dell’OPNA
Articolo 19 - Regolamento
Articolo 20 - Modifica dello Statuto
Articolo 21 - Norme di rinvio
Articolo 22 - Foro competente

Organismo Paritetico Nazionale dell’Artigianato

Titolo I Principi generali
Articolo 1 - Costituzione dell’Organismo Paritetico Nazionale per l’Artigianato (OPNA)

In applicazione all’Accordo Applicativo del D.Lgs. 81/2008 e smi, (di seguito Accordo Applicativo) sottoscritto in data 13/09/2011 tra Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil, Associazioni dei datori di lavoro e Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, firmatarie dei CCNL dell’artigianato, nonché al D.Lgs. 81/2008 e smi, è costituito, dalle suddette Organizzazioni, da ora in poi definite Parti Costituenti, l’Organismo Paritetico Nazionale per l’Artigianato (OPNA), ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Capo III, Titolo II, Libro Primo del codice civile.
L’OPNA non ha scopi di lucro.

Articolo 2 - Sede - Durata
L’OPNA ha la sede legale a Roma presso l’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato (EBNA), Via Santa Croce in Gerusalemme, 63 — 00185 Roma.
L’Organismo ha durata illimitata salvo quanto previsto all’art. 18.

Articolo 3 - Scopi e finalità dell’OPNA
3.1 L’OPNA svolge prioritariamente funzioni di promozione, monitoraggio e coordinamento della rete regionale e territoriale degli organismi paritetici dell’artigianato.
3.2 L’OPNA svolge un ruolo proattivo per la costituzione e il buon funzionamento della rete degli Organismi paritetici, in particolare laddove non siano stati ancora costituiti, o siano di recente costituzione e/o nei territori dove è più necessario un supporto per la crescita della cultura della prevenzione.
3.3 L’OPNA è sede privilegiata per la promozione e programmazione dell’attività formativa, anche in rapporto con il Fondo interprofessionale Fondartigianato, e per la raccolta e l’elaborazione di buone prassi a tini prevenzionistici, per lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro e per l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia (art. 2, comma 1, lett. ee. D.Lgs. 81/2008 e smi).

Articolo 4 - Funzioni e compiti
4.1 L’OPNA attua la propria funzione di coordinamento favorendo la circolazione delle informazioni in materia di salute e sicurezza nell’ambito della Rete degli Organismi paritetici e nei confronti delle istituzioni.
4.2 L’OPNA partecipa, nei tempi e nei modi stabiliti dal Decreto di cui all’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 e smi, al Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro così come previsto dallo stesso art. 8, del D.Lgs. 81/2008 e smi.
4.3 L’OPNA partecipa, mediante l’intervento diretto delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali, all’attuazione delle funzioni previste all’art. 52, sulla base delle risorse provenienti dalla costituzione e finanziamento del Fondo di sostegno di cui allo stesso articolo.
Inoltre OPNA può svolgere ulteriori attività, nell’ambito della promozione della salute e della tutela della sicurezza, in rapporto con organismi, pubblici e privati, internazionali e nazionali.
4.4 L’OPNA, dietro richiesta di una delle Parti Sociali a livello regionale, in caso di mancato assolvimento degli adempimenti dovuti, a partire dall’attribuzione dell’RLST per ciascuna azienda, si attiva al fine conseguire la definizione degli stessi.
4.5 L’OPNA promuove, attraverso la collaborazione con Enti ed Istituzioni, la realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro anche individuando forme di sinergie professionali ed economiche.
4.6 Per svolgere la propria funzione di promozione, coordinamento e monitoraggio l’OPNA riceve dagli OPRA:
a. le informazioni sulla costituzione di OPRA e OPTA, i nominativi e i riferimenti dei loro componenti e le eventuali variazioni
b. le informazioni relative ai programmi regionali di azioni a supporto delle imprese di cui al punto 3.2.9 dell’Accordo di cui all’articolo 1;
c. la relazione annuale sull’attività svolta di cui al punto 3.2.10 dell’Accordo di cui all’articolo 1;
d. contestualmente alla comunicazione all’Inail di cui al comma 8bis, dell’art. 51, da parte degli OPRA, i nominativi, i riferimenti e le eventuali modifiche relativamente agli RLST.
4.7 Al fine di svolgere la propria funzione di coordinamento, l’OPNA predispone in collaborazione con gli OPRA:
a. criteri relativi alle competenze delle quali gli Organismi devono dotarsi per supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 51 co. 3 e 6;
b. criteri relativi alle “specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti”, di cui all’art. 51 comma 3ter, nonché sulle procedure e sulle modalità per il rilascio delle attestazioni relative allo svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese;
c. criteri e modalità per l’attuazione della "‘collaborazione” in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, secondo quanto previsto dall’art. 37, alla luce di quanto previsto al punto 3.2.12 dell’Accordo di cui all’articolo 1;
d. i modelli richiamati negli articoli dell’Accordo Applicativo del D.Lgs. 81/2008 e smi, sottoscritto in data 13/09/2011.
4.8. L’OPNA riceve dall’Ebna tutte le informazioni relative alle risorse e alla loro ripartizione sia a livello regionale sia per bacino di interesse OPTA, raccolte ai sensi della lettera b) della delibera del Comitato Esecutivo dell’Ebna del 12 maggio 2010, e ogni altra informazione utile al proprio funzionamento.

Titolo II La rete degli organismi paritetici dell’artigianato: costituzione ed articolazione
Articolo 5 - La rete degli Organismi paritetici dell’artigianato

5.1 In attuazione degli artt. 2, comma 1 lett. ee), 37, 51, e 52 del D.Lgs n. 81/2008 e smi è costituita una rete di organismi paritetici per lo svolgimento di compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La rete degli Organismi Paritetici dell’Artigianato non ha scopi di lucro.
Tale rete può operare anche ai fini della realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 8, 10,11. 12 del D.Lgs. 81/2008 e smi.
Gli organismi paritetici in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono così articolati:
a. Organismo Paritetico Nazionale Artigianato - OPNA
b. Organismi Paritetici Regionali Artigianato - OPRA
c. Organismi Paritetici Territoriali Artigianato - OPTA
I Componenti dei Comitati ai vari livelli saranno designati tra soggetti in possesso delle competenze e delle conoscenze tecniche relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Articolo 6 - Autonomie Finanziarie
6.1 I singoli Organismi ai diversi livelli, nazionale e regionali, della rete degli Organismi paritetici dell’artigianato (OPNA e OPRA) hanno una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.
6.2 Ogni organismo risponde in via esclusiva delle obbligazioni e dei debiti dallo stesso assunti.

Articolo 7 - Rapporti della rete di organismi
7.1 L’ OPNA, gli OPRA e gli OPTA operano sulla base di Statuti e regolamenti.
7.2 L’OPNA definisce lo schema standard degli statuti/regolamenti ai quali gli Organismi si adegueranno.

Titolo III Gli organi dell’OPNA
Articolo 8 - Organi OPNA

Sono Organi del OPNA:
• L’Assemblea;
• il Coordinamento;
• il Comitato;
• il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 9 - L’Assemblea
9.1 L’Assemblea è composta di 12 componenti delegati dalle Parti Costituenti, dei quali 6 designati da Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai, e 6 da Cgil, (nel numero di 2), Cisl (nel numero di 2) e Uil (nel numero di 2). Alla riunione partecipano i due Coordinatori di cui all’Art. 10.01. I componenti dell’Assemblea sono incompatibili con il ruolo di componente del Comitato di cui all’Art. 11.
9.2 L’Assemblea provvede ad:
• approvare gli indirizzi, tra cui quello economico, dell’attività dell’Organismo;
• approvare il bilancio consuntivo annuale;
• deliberare su ogni altra questione rimessa dal Comitato alla sua approvazione
9.3 L’Assemblea viene convocata dai Coordinatori almeno una volta all’anno, entro il mese di giugno di ogni anno, ed ogni qualvolta i Coordinatori o un terzo delle Parti Costituenti ne ravvisino l’opportunità.
Le convocazioni sono effettuate con avviso scritto, anche mediante posta elettronica, inviato a tutte le Parti Costituenti almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipano tutte le Parti Costituenti e l’intero Comitato.
9.4 L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei componenti le Parti Sociali, dei quali almeno un componente per ciascuna Parte Costituente, così come previsto al punto 8.1
L’Assemblea provvederà ad eleggere al suo interno il Presidente e il Segretario della riunione.
9.5 Le deliberazioni dell’Assemblea devono tendere ad essere l’espressione di unanime consenso. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad un'ampia convergenza di consensi, le decisioni vanno assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.
9.6 I verbali di ogni riunione dell’Assemblea, redatti a cura del Segretario, sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’Assemblea, vengono conservati agli atti e messi a disposizione delle Parti Costituenti.

Articolo 10 - Il Coordinamento
10.1 Il Coordinamento è composto da due Coordinatori nominati dalle Parti Sociali così come previsto nell’Accordo Applicativo citato al punto 1 del presente atto costitutivo, rispettivamente uno per parte sindacale ed uno per parte datoriale. I Coordinatori restano in carica tre anni e sono rinominabili.
Ai due Coordinatori spettano congiuntamente la rappresentanza legale dell’Organismo e la firma degli atti e dei provvedimenti nonché i poteri per compiere tutti gli atti e le operazioni deliberati dal Comitato e necessari al funzionamento del Comitato stesso.
L’incarico dei Coordinatori è esercitato gratuitamente.
Le spese sostenute e documentate per le attività inerenti la rappresentanza dell’OPNA sono rimborsate secondo quanto stabilito dal Regolamento interno.
10.2 Il Coordinamento provvede a:
- coordinare l’attività per il regolare funzionamento dell’OPNA,
- dare esecuzione alle delibere del Comitato,
- predisporre la relazione sull’attività svolta, i programmi dell’attività da svolgere, da sottoporre al Comitato per l’approvazione e in caso di gestione diretta di risorse, il bilancio preventivo di spesa ed il bilancio consuntivo.
10.3 Il Coordinamento convoca le riunioni del Comitato stabilendo l’ordine del giorno, le sede, la data e l’ora.
10.4 Il Coordinamento convoca inoltre le Assemblee di cui all’art. 9, stabilendo l’ordine del giorno, la sede, la data e l'ora.
10.5 L’eventuale revoca e/o sostituzione di uno o di entrambi i coordinatori, da parte delle stesse Parti Sociali che li hanno nominati, avrà validità fino alla scadenza del mandato del Coordinamento stesso.

Articolo 11 - Il Comitato
11.1 Il Comitato è composto di 12 componenti designati dalle Parti Sociali così come previsto nell’Accordo Applicativo citato al punto 1 del presente atto costitutivo dei quali 6 designati da Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai, e 6 da Cgil (nel numero di 2), Cisl (nel numero di 2) e Uil (nel numero di 2).
I componenti del Comitato durano in carica 3 anni e sono rinominabili.
11.2 Tutte le cariche sono esercitate gratuitamente.
Le spese sostenute e documentate per le attività delegate dal Comitato e inerenti l’OPNA, sono rimborsate secondo quanto stabilito dal Regolamento interno.
11.3 L’eventuale revoca e/o sostituzione di uno o più componenti del Comitato, da parte delle stesse Parti Sociali che li hanno nominati, avrà validità fino alla scadenza del mandato del Comitato stesso.

Articolo 12 - Convocazione del Comitato
12.1 Il Comitato è convocato dal Coordinamento con avviso scritto, anche attraverso posta elettronica, inviato almeno 7 gg. prima della data prevista per la riunione.
Al fine di consentire la più ampia partecipazione di tutti i componenti si provvede a pianificare un calendario annuale delle riunioni.
12.2 La convocazione del Comitato può altresì avvenire in seguito a richiesta motivata di almeno 5 componenti, in quest’ultimo caso l’avviso di convocazione deve essere inviato, anche attraverso posta elettronica, almeno 3 gg. prima della data prevista per la riunione.
12.3 L’avviso di convocazione, in entrambi i casi, deve contenere la sede, la data, l'ora di inizio e l’ordine del giorno.

Articolo 13 - Delibere del Comitato
13.1 Le riunioni del Comitato hanno validità solo in presenza di almeno 2/3 dei componenti, dei quali almeno un componente per ciascuna Parte Sociale.
13.2 Ciascuna Parte sociale può delegare un altro componente, rispettivamente delle OO.SS. o delle Associazioni artigiane, a rappresentarlo alle riunioni.
13.3 Le delibere del Comitato devono tendere ad essere l’espressione di unanime consenso. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad un’ampia convergenza di consensi, le decisioni vanno assunte con il voto favorevole di almeno ¾ dei presenti.

Articolo 14 - Compiti del Comitato
14.1 Il Comitato provvede all’amministrazione ed alla gestione dell’OPNA, compiendo gli atti necessari al conseguimento degli scopi previsti all’art. 3 e svolgendo le finzioni e i compiti previsti all’art. 4 del presente Statuto.
14.2 Tra l’altro il Comitato:
a) emana il regolamento interno e le sue eventuali modifiche al fine dell’applicazione del presente Statuto;
b) determina e approva i programmi tecnici cd organizzativi della sua attività;
c) amministra l’eventuale patrimonio associativo;
d) predispone annualmente, in caso di gestione diretta di risorse il bilancio consuntivo;
e) predispone ed approva, in caso di gestione diretta di risorse, il bilancio preventivo;
f) delega i Coordinatori a compiere gli atti necessari, anche previsti dal regolamento, in rappresentanza del Comitato;

Articolo 15 - Il collegio dei revisori dei conti
15.1 Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno nominato dalle OO.SS. e uno dalle Associazioni artigiane con rispettivo supplente mentre il terzo, con funzione di Presidente, viene nominato congiuntamente.
Tutti i componenti devono essere iscritti all’Albo Ufficiale dei Revisori e il Collegio viene istituito solo nel caso di gestione diretta di risorse proprie.
15.2 Il Collegio, dura in carica tre anni e può essere rinominato, ed ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria dell’OPNA.
15.3 Il Collegio, nella sua funzione di organo di garanzia, attesta con apposita relazione all’Assemblea che approva i bilanci consuntivi annuali, la regolarità contabile ed amministrativa ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare la completezza informativa e la trasparenza della gestione.

Titolo IV Risorse - Bilanci - Fondo Comune
Articolo 16 - Risorse

16.1 Per Io svolgimento delle funzioni e dei compiti derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e smi, l’OPNA si avvale delle risorse messe a disposizione dall’Ebna, così come previsto al punto 3.1.3.bis, articolo 3.1 dell’Accordo Applicativo del D.Lgs. 812008 e smi, sottoscritto in data 13/09/2011.
16.2 L’OPNA può utilizzare risorse e finanziamenti diversi provenienti anche da intese con i soggetti istituzionali e/o partecipare a bandi e concorsi pubblici.

Articolo - Fondo comune
Il Fondo comune dell’OPNA sarà eventualmente costituito da risorse o da finanziamenti provenienti anche da soggetti istituzionali, nonché dal complesso dei beni mobili acquistati con il Fondo comune.

Articolo 17 - Bilanci
17.1 Nel caso di gestione diretta di risorse proprie, i coordinatori dell’OPNA provvedono alla stesura del bilancio preventivo e, al termine dell’esercizio, del relativo bilancio consuntivo; l’esercizio inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
17.2 Il bilancio preventivo, da prevedere in via anticipata rispetto alla gestione diretta di risorse, dovrà essere redatto dai Coordinatori ed approvato dal Comitato, ogni altra eventuale spesa non prevista nel bilancio preventivo dovrà essere specificatamente deliberata dal Comitato.
17.3 Il Bilancio Consuntivo dovrà esser redatto e trasmesso dai Coordinatori al Comitato e al Collegio dei Revisori dei conti almeno 15 gg. prima delle data prevista per l'Assemblea delle Parti costituenti.
Il bilancio consuntivo predisposto dal Comitato deve essere depositato nella sede dell’Organismo e trasmesso alle Parti Costituenti almeno quindici giorni prima del giorno previsto per l’Assemblea, affinché le Parti costituenti possano prenderne visione.
Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall’Assemblea entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
Eventuali avanzi di bilancio dovranno confluire al Fondo comune dell'Organismo.

Titolo V Norme finali
Articolo 18 - Scioglimento dell’OPNA

18.1 Lo scioglimento dell’OPNA avviene per recesso anche di una sola delle Parti Costituenti.
18.2 In ogni caso, la liquidazione dell’OPNA sarà affidata a due liquidatori designati di comune accordo dalle Associazioni dei datori di lavoro e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Il fondo comune residuo alla fine della liquidazione deve essere devolto ad enti senza fini di lucro con omologhe finalità.

Articolo 19 - Regolamento
19.1 Per l’attuazione del presente Statuto l’OPNA si dota di un proprio Regolamento interno predisposto dai Coordinatori e approvato dal Comitato.

Articolo 20 - Modifica dello Statuto
20.1 Qualsiasi modifica al presente statuto sarà convenuta su decisione unanime delle Parti delle Parti Sociali firmatarie dell’Accordo Applicativo del D.Lgs. 81/2008 e smi, sottoscritto in data 13/09/2011, anche a seguito di eventuali modifiche legislative o a variazioni che dovessero rendersi necessarie in seguito ai successivi rinnovi dell’Accordo Applicativo del D.Lgs. 81/2008 e smi

Articolo 21 - Norme di rinvio
21.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 22 - Foro competente
22.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla applicazione di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento la competenza esclusiva è del Foro di Roma.