Tipologia: Accordo nazionale
Data firma: 11 aprile 1995
Validità: 31.12.1995
Parti: Federtrasporti, Anac, Fenit e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Settori: Trasporti, Autoferrotranvieri
Fonte: filtcgilfoggia.it

Sommario:

Art. 1 - Pari opportunità ed azioni positive
Art. 2 - Sicurezza sul lavoro, attività nocive
Art. 3 - Portatori di handicap
Art. 4 - Permessi parentali
Art. 5 - Tossicodipendenti ed etilisti
Art. 6 - Volontariato
Art. 7 - Mercato del lavoro - Contratti atipici
Art. 8 - Norme relative alla classificazione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
Art. 9 - Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'articolo 25, comma 2, della legge n. 223 del 1991
Art. 10 - Orario di lavoro
Art. 11 - Disciplina legislativa
Art. 12 - Flessibilità
Art. 13 - Decorrenza e durata del CCNL - Aumenti retributivi
Art. 14 - Previdenza complementare
Art. 15 - Fondo integrativo di previdenza
Art. 16 - Livelli di contrattazione
Art. 17 - RSU
Art. 18 - Permessi sindacali ex art. 27 CCNL 23 luglio 1976 (Federtrasporti)
Art. 19 - Integrazione all'articolo 390 del CCNL.23 luglio 1976
Art. 20 - Contributi sindacali
Art. 21 - Riqualificazione del CCNL
Tabelle salariali

Accordo nazionale 11 aprile 1995

Addì, 11 aprile 1995, in Roma tra la Federtrasporti, l'Anac, la Fenit e la Filt-Cgil, la Fit-Cisl, la Uiltrasporti settore autoferrotranvieri ed internavigatori, visti
- il verbale d'intesa del 13 dicembre 1994 e il verbale d'incontro del 9 marzo 1995;
- le note del 16 febbraio 1995 e del 28 marzo 1995, relative allo scioglimento delle riserve sull'esecutività dell'ipotesi di accordo del 13 dicembre 1994, unitamente alla bozza dell'invito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, comunicato con nota del 3 aprile 1995;
è stata elaborata, così come convenuto in occasione dell'ipotesi di accordo 13 dicembre 1994, la seguente definitiva stesura del testo contrattuale che tiene conto dei chiarimenti e delle integrazioni concordai dalle parti.
Il presente testo sostituisce, quindi, a tutti gli effetti l'ipotesi di accordo 13 dicembre 1994.
Il protocollo di intenti del 3 novembre 1994, il verbale d'intesa del 13 dicembre 1994 e il verbale di incontro del 9 marzo 1995 vengono riportati in allegato.

Art. 1 - Pari opportunità ed azioni positive
Si costituisce a livello nazionale, in armonia con quanto previsto dalla normativa U.E. e dalla legislazione nazionale in tema di pari opportunità uomo-donna ed azioni positive nel lavoro, un comitato unilaterale paritetico che si dovrà riunire minimo tre volte l'anno, con funzioni di osservatorio per l'individuazione di strumenti atti a garantire l'effettiva parità uomo-donna nel lavoro.
Il comitato avanzerà proposte, per tale finalità, sulle parti normative del CCNL, per la difesa e la valorizzazione del lavoro delle donne, promuovendo coerenti sperimentazioni di azioni positive.
I comitati esistenti al livello aziendale faranno riferimento a quello costituito a livello nazionale.
Il comitato nazionale verrà formato da quattro rappresentanti datoriali e altrettanti rappresentanti sindacali.

Art. 2 - Sicurezza sul lavoro, attività nocive
Le parti convengono sulla esigenza di realizzare una intesa quadro, con particolare riferimento alle norme di legge, alle direttive U.E. ed all'ultimo decreto legislativo n. 626 del 1994.
In tale quadro potranno essere considerate, tra l'altro, le problematiche riguardanti i requisisti fisici ai fini della garanzia dell'esercizio e la individuazione di eventuali fattispecie da ricondurre alle malattie professionali.

Art. 3 - Portatori di handicap
Con riferimento a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e ferma restando le rispettive autonomie e le distinte responsabilità, le parti interverranno sulle autorità competenti affinché, al fine di agevolare gli utenti portatori di handicap, pongano in essere concreti interventi atti ad eliminare o superare le barriere architettoniche e ogni fattore limitativo all'uso del mezzo pubblico.

Art. 5 - Tossicodipendenti ed etilisti
Dopo l'ultimo comma dell'articolo 13 dell'accordo nazionale 2 ottobre 1989 aggiungere i seguenti commi.
"Ove il programma terapeutico di riabilitazione lo consenta, il lavoratore tossicodipendente a tempo indeterminato, può avanzare all'azienda formale richiesta, corredata dalla relativa documentazione, per ottenere una diversa posizione di lavoro idonea alle proprie capacità lavorative nonché alla possibilità di prosecuzione della terapia di recupero. Ove possibile, l'azienda farà ricorso alle procedure di cui al penultimo comma dell'articolo 3 del regolamento allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148, a seconda delle condizioni del lavoratore interessato.
I periodi di aspettativa non retribuita e/o quelli trascorsi nella nuova posizione di lavoro assegnata ai sensi del comma che precede non posso o eccedere complessivamente la durata del programma di riabilitazione e, comunque, il limite di 3 anni.
Ai lavoratori a tempo indeterminato, etilisti, troveranno applicazione i due comuni che precedono".
Per la sostituzione dei lavoratori in aspettativa, l'azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato.

Art. 7 - Mercato del lavoro - Contratti atipici
Le parti convengono sull'opportunità dell'introduzione nel settore dei contratti di lavoro atipici di seguito regolamentati, al fine di contribuire allo sviluppo e al rilancio dei pubblici servizio di trasporto.
Data la portata innovativa dei relativi istituti contrattuali, le parti convengono altresì di procedere ad una verifica della loro attuazione, anche allo scopo di assumere le conseguenti determinazioni nell'ambito del rinnovo del presente contratto.
In questo contesto, sono fatte salve le eventuali discipline introdotte contrattualmente a livello aziendale.
A) - Contratto a termine ex art. 23, legge n. 56 del 1987
Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate, secondo gli specifici ambiti di applicazione, dall'articolo 8 del R.D.L. 8 gennaio 1931, n. 148, dalla legge 18 aprile 1962 n. 230, dall'articolo 8 bis della legge 25 marzo 1983, n. 79 e dall'articolo 61 del CCNL 23 luglio 1976.
Le parti concordano che contratti a tempo determinato possono essere attivati nei casi previsti dalle disposizioni indicate al capoverso che precede nonché, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 nelle seguenti casistiche:
1) nel caso di concomitanti assenze per ferie, malattia, maternità, aspettativa;
2) per l'esecuzione di lavoro predeterminati nel tempo, a carattere temporaneo, che non sia possibile eseguire in base ai normali programmi di lavoro.
La durata minima del contratto a termine è pari a 30 giorni calendariali.
La durata massima è pari a 10 mesi.
L'azienda darà adeguata informativa preventiva scritta alle RSA, ovvero alle RSU se costituite, sull'istaurazione dei contratti a termine.
B) - Lavoro a tempo parziale
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalla legge n. 863 del 19 dicembre 1984, dalle vigenti disposizioni anche contrattuali ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 5 della citata legge, nonché dalla seguente disciplina:
[…]
o) Per quanto attiene il part-time nel settore movimento, ferme restando le disposizioni di legge, l'azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio.
[…]
Contratti a termine ed a tempo parziale
I contratti a termine di cui al paragrafo A), punti 1 e 2, ed i contratti a tempo parziale di cui al paragrafo B), possono essere conclusi:
- nelle aziende fino a 50 dipendenti, entro la misura massima del 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'atto dell'assunzione, con un minimo di almeno 5 unità attivabili;
- nelle aziende con più di 50 e fino a 500 dipendenti, entro la misura massima del 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza all'atto dell'assunzione e, in ogni caso in misura non inferiore a quella consentita alle aziende fino a 50 dipendenti;
- nelle aziende con più di 500 dipendenti, entro la misura massima del 15% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'atto dell'assunzione e, in ogni caso, in misura non inferiore a quella consentita nelle aziende fino a 500 dipendenti.
Se dall'applicazione delle predette percentuali risultassero frazioni di unità, il numero degli assumendi è elevato all'unità superiore.
C) - Contratto di formazione e lavoro
Premessa

Le parti manifestano la volontà di promuovere un adeguato utilizzo del contratto di formazione e lavoro, prevedendone l'attivabilità per le qualifiche di assunzione nonché per le qualifiche iniziali per ogni settore organizzativo, (condotta-guida, movimento, officina, deposito, uffici, ecc.) e con esclusione delle qualifiche apicali con responsabilità diretta di comando, quale strumento che può contribuire all'incremento dell'occupazione giovanile favorendo la preparazione dei giovani alla vita professionale.
Procedure di verifica di conformità
Le parti convengono che con il presente articolo si considera superata la necessità dell'approvazione preventiva dell'organismo previsto dalle disposizioni vigenti, qualora i progetti presentati siano dichiarati conformi dalle parti stipulanti, attraverso le loro strutture di categoria territoriali o regionali ovvero nazionali, alle norme del presente articolo. Copia del presente articolo verrà depositato a cura delle parti presso il Ministero del Lavoro ai fini del rilascio immediato alle aziende associate a Federtrasporti, Anac, Fenit del nullaosta da parte degli uffici del collocamento.
Durata del contratto ed attività formativa
Ai fini delle vigenti disposizioni di legge si precisa che:
a) le professionalità inquadrate nei livelli dal 1° al 3° sono considerate "elevate";
b) le professionalità inquadrate nei livelli dal 4° al 8° sono considerate "intermedie";
Sono considerati conformi alla presente regolamentazione:
- i progetti aventi per oggetto il conseguimento delle qualifiche di cui alla lettera a) che precede che prevedano una durata del rapporto di formazione non superiore a 24 mesi ed una formazione di almeno 130 ore;
- i progetti aventi per oggetto il conseguimento delle qualifiche di cui alla lettera b) che precede che prevedano una durata del rapporto di formazione non superiore a 24 mesi ed una formazione di almeno 80 ore;
Si considerano altresì conformi alla vigente regolamentazione i progetti preordinati alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 16, comma 2, lett. b), della legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevedano una durata del rapporto di formazione non superiore a 12 mesi ed una formazione minima di base non inferiore a 20 ore, relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, alla organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e anti-infortunistica.
I contratti di cui all'articolo 16, comma 2, lett. b) della legge n. 451 del 1994 possono essere stipulati sia per le qualificazioni corrispondenti alle professionalità intermedie ed elevate ad eccezione delle qualificazioni inquadrate nel nono livello, con le quali le parti convengono di identificare le professionalità di cui all'articolo 8, comma 5, della legge n. 407 del 1990. Ai fini di cui al presente paragrafo C) si considerano, quindi di assunzione nonché iniziali per ogni settore organizzativo le qualifiche a partire dal livello 8°.
Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
Rapporto di lavoro
Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.
[…]
Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro
[…]
L'insorgenza della malattia, della maternità e la prestazione del servizio militare di leva comportano un corrispondente prolungamento del contratto di formazione e lavoro.
[…]
Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta fermo in capo alle singole imprese.
[…]
Limitazione dell'utilizzo dei CFL
Per le limitazioni all'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
[…]
Utilizzo dei CFL
Il lavoratore con contratto di formazione e lavoro non può essere utilizzato in prestazioni straordinarie. Eventuali eccedenze dell'orario derivanti da cause esterne dovranno essere recuperate con corrispondenti periodi di riposo fatta salva la maggiorazione dovuta.
Per le aziende soggette all'equo trattamento, l'età massima di assunzione con contratto di formazione e lavoro di giovani con qualifiche di esercizio è fissata in 30 anni, fermo restando la possibilità di chiedere all'autorità competente l'assunzione in deroga al predetto limite ai sensi dell'articolo 10 del regolamento allegato A) al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148.
[…]

Art. 10 - Orario di lavoro
Le parti concordano sulla necessità di avvicinare al massimo, con obiettivo di raggiungere la coincidenza, la prestazione effettiva a quella contrattualmente vigente a livello nazionale o aziendale ove prevista.
Tenendo conto delle diverse situazioni organizzative e territoriali, su iniziativa della direzione aziendale, verranno congiuntamente individuati ed esaminati gli aspetti organizzativi e quelli normativi, definiti a livello aziendale o locale, che ostacolano il raggiungimento dell'obiettivo.
La prima fase degli interventi di cui sopra dovrà essere conclusa entro il 30 settembre 1995, con l'individuazione di tutte le modalità normative ed organizzative utilizzate la per realizzazione delle finalità di cui al comma primo.
A tal fine le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a oro collegati nonché delle RSA/RSU a non assumere comportamenti in alcun modo contrastanti con gli obiettivi concordemente assunti.
A far data dal 30 giugno 1995 viene costituita una commissione paritetica nazionale con il compito di:
- esaminare e valutare i risultati raggiunti in sede aziendale, conseguenti agli interventi di cui al presente articolo ed ai processi e piani di risanamento o ristrutturazione aziendale.
- coadiuvare l'esame congiunto in sede aziendale laddove se ne ravvisi la necessità
- monitorare l'andamento degli orari di fatto.
Tre mesi prima della scadenza del CCNL, la commissione riferirà alle delegazioni incaricate del rinnovo del contratto tanto per quel che riguarda le valutazioni sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della commissione, quanto le valutazioni che costituiscono la posizione di una sola delle componenti la commissione stessa.
Alla commissione paritetica nazionale è altresì affidato il compito di approfondire le problematiche inerenti ai servizi di linea a lungo raggio esercitati con il doppio conducente. Dei risultati raggiunti in materia sarà data notizia nel rapporto conclusivo di cui al comma precedente.

Art. 11 - Disciplina legislativa
In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 12 luglio 1988, n. 270, si concorda di costituire una commissione paritetica fra le parti firmatarie del presente accordo al fine di verificare la possibilità di ricorrere all'applicazione della procedura prevista dalla norma predetta, in ordine agli istituti regolamentati dalle disposizioni contenute nell'allegato A) al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, fatta comunque salva l'invarianza dei costi.

Art. 12 - Flessibilità
Le parti riconoscono che, per far fronte a variazioni di offerta di trasporto, possono insorgere esigenze di flessibilità della prestazione.
A tal fine, per il calcolo della prestazione media di orario di lavoro settimanale verrà utilizzato, a modifica di tutte le previgenti normative in materia, un arco temporale di undici settimane, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4A, 4B e 4C del CCNL 23 luglio 1976.

Art. 16 - Livelli di contrattazione
Le parti convengono, nel quadro del protocollo 23 luglio 1993, sulla necessità di regolare, entro il 30 giugno 1995, tempi, materie ed ambiti di competenza cui dovrà attenersi la contrattazione aziendale al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni con il livello nazionale.
In questa fase, la contrattazione aziendale non è attivabile prima dell'1 ottobre 1996.
Per quanto attiene ai piani ed ai processi di risanamento e le eventuali ristrutturazioni aziendali, anche conseguenti alla riorganizzazione dei bacini di traffico da parte degli enti concedenti, il confronto tra le parti avverrà in coincidenza con l'esame di tali problematiche.
In tale sede, potranno formare oggetto di verifica, in particolare, gli accordi che prevedono orari e turnazioni, nonché gli accordi che disciplinano i tempi per prestazioni accessorie e complementari, con l'obiettivo di incrementare la produttività.

Art. 17 - RSU
Le parti convengono sul riconoscimento delle RSU anche con riferimento agli accordi interconfederali che regolano la materia, tenuto conto delle specificità del settore, e si impegnano a definire la regolamentazione relativa entro il 30 aprile 1995.