Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 marzo 2015, n. 4879 - Grave infortunio nell'impianto di frantumazione di pietrame: la condotta del lavoratore, benchè imprudente e negligente, non è abnorme e imprevedibile


 

 


"Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso. Ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore; con l'ulteriore conseguenza che l'imprenditore è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (cfr., ex plurimis, Cass., 14 marzo 2006, n. 5493; Cass., 24 marzo 2009, n. 9689; Cass. 19494/09; Cass., 25 febbraio 2011, n. 4656; Cass., 4 dicembre 2013, n. 27127)."


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
Dott. DORONZO Adriana - rel. Consigliere -
Dott. LORITO Matilde - Consigliere -
Dott. TRICOMI Irene - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza



sul ricorso 18765-2012 proposto da:
I.C.A. INERTI CALCAREI S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA FALCONIERI PAOLA N. 100, presso lo studio dell'avvocato OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avvocato OMISSIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS);
- intimato -
Nonchè da:
I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato OMISSIS, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro I.C.A. INERTI CALCAREI S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA FALCONIERI PAOLA N. 100, presso lo studio dell'avvocato OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avvocato OMISSIS, giusta delega a margine del ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 611/2011 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 31/01/2012 R.G.N. 655/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2014 dal Consigliere Dott. OMISSIS;
udito l'Avvocato OMISSIS per delega OMISSIS;
udito l'Avvocato OMISSIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale OMISSIS che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento per quanto di ragione del ricorso incidentale.




Fatto


1. Il (OMISSIS) L.L., impiegato presso la I.C.A. Inerti Calcarei S.r.l. (d'ora in poi I.C.A. s.r.l.) con mansioni di addetto all'impianto di frantumazione di pietrame nel cantiere sito in (OMISSIS), mentre si trovava all'interno della tramoggia di alimentazione del frantoio, fu investito dalla benna della pala meccanica condotta da altro dipendente, che, intento a riversarvi un carico di pietre, non si era accorto della sua presenza all'interno del frantoio.

2. A seguito dell'incidente, il lavoratore riportò una ferita lacero contusa che rese necessaria l'amputazione dell'arto inferiore e che determinò il riconoscimento di prestazioni assicurative, da parte dell'INAIL, per un importo pari a L. 459.679.615 al 1 luglio 2000.

3. L'istituto assicuratore esercitò, dinanzi al Tribunale di Cagliari, l'azione di regresso nei confronti della società datrice di lavoro, al fine di far accertare la sua responsabilità nella causazione dell'evento e di ottenere la restituzione delle somme corrisposte al lavoratore.

4. Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo che l'infortunio fosse ascrivibile esclusivamente alla condotta abnorme e imprevedibile del lavoratore.

5. La sentenza fu impugnata dall'INAIL e la Corte d'appello di Cagliari, con la decisione qui impugnata, depositata in data 31 gennaio 2012, ha accolto l'appello; ha dichiarato che l'infortunio sul lavoro subito dal L. è ascrivibile a colpa della società datrice di lavoro, con il concorso del fatto colposo del lavoratore;

per l'effetto ha condannato la I.C.A. s.r.l. al pagamento in favore dell'INAIL della somma Euro 118.702,35 pari al 50% della somma erogata dall'istituto assicuratore al lavoratore.

6. La Corte, dopo aver premesso che non vi erano dubbi sulla ricostruzione della dinamica dell'incidente come effettuata dal giudice di prime cure, ha dissentito dalle sue conclusioni, ritenendo comprovata la mancata adozione da parte dell'imprenditore delle idonee misure previste dalla speciale normativa antinfortunistica nonchè dall'art. 2087 c.c.; che l'operazione eseguita dal lavoratore rientrava nelle sue mansioni, benchè egli dovesse essere considerato in colpa per non aver spento l'impianto prima di entrare nella tramoggia e per non aver avvisato il palista; ha poi escluso che la condotta del lavoratore potesse essere qualificata come atto abnorme, il quale ricorre solo quando la condotta colpevole realizzata dall'infortunato presenti caratteri della inopinabilità ed esorbitanza, così da porsi come causa esclusiva dell'evento.

7. Contro la sentenza la I.C.A. s.r.l. propone ricorso per cassazione sostenuto da due motivi, cui resiste con controricorso l'INAIL che, a sua volta, propone ricorso incidentale fondato su due motivi, illustrati da memoria.

Diritto

1. Preliminarmente, i due ricorsi devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c., in quanto impugnazioni contro la medesima sentenza.

2. Sempre in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sollevata dall'INAIL, sul presupposto che il ricorrente avrebbe violato il principio di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 non avendo esposto sommariamente i fatti di causa, ma riportato pedissequamente il contenuto della sentenza impugnata. Al riguardo è sufficiente rilevare che il principio imposto dal citato art. 366 c.p.c. può ritenersi rispettato quando, nel contesto dell'atto d'impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessità di ricorrere ad altre fonti (in tal senso, da ultimo, Cass., 4 febbraio 2014, n. 2455; Cass., 8 gennaio 2010, n. 76; Cass., 27 luglio 2005, n. 15672).

2.1. Nella specie, è da escludere il dedotto profilo di inammissibilità dal momento che la ricorrente ha esposto con sufficiente chiarezza i fatti sostanziali e le vicende processuali della presente controversia, sì da far intendere a questa Corte in modo immediato ed inequivoco il significato e la portata delle censure rivolte alla sentenza impugnata, senza dover attingere dal contenuto di altri atti del processo.

3. Con il primo motivo la I.C.A. s.r.l. censura la sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2087 c.c., del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, comma 7, e art. 11, commi 4 e 5 e del citato D.P.R., art. 11, commi 1 e 2 come modificato dal D.Lgs. n. 626 del 1994, dall'art. 33, comma 3, nonchè del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11 anche con riferimento all'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè per insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

3.1. Lamenta che l'inosservanza di norme antinfortunistiche da parte del datore di lavoro non può essere assunta quale presupposto per escludere il carattere imprevedibile, siccome anomalo e abnorme, della condotta del lavoratore. Al contrario, la scelta arbitraria del lavoratore che affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa è idonea da sola ad interrompere il nesso di causalità tra lavoro, rischio ed evento, configurando un rischio elettivo, con la conseguenza che l'evento dannoso non può più essere imputato al datore di lavoro, ancorchè questi abbia violato la normativa antinfortunistica.

4. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, nella parte in cui ha ritenuto di poter escludere il carattere anomalo ed esorbitante della condotta del lavoratore per il sol fatto che il lavoratore stava svolgendo una delle incombenze tipiche delle sue mansioni, tra cui vi era quella di fare ingresso nella tramoggia per risolvere eventuali problemi. In tale valutazione, la Corte non aveva opportunamente considerato l'atipicità e l'imprevedibilità della condotta tenuta dal lavoratore, in quanto mai richiesta. Il riferimento fatto dal giudice del merito all'adozione di misure antinfortunistiche successivamente all'infortunio (come l'installazione di una catena all'ingresso della tramoggia), a riprova della mancata preventiva valutazione del rischio, era palesemente contraddittorio e insufficiente, alla stregua di quanto emerso dalla prova testimoniale, in cui tutti testi avevano confermato che la misura adottata aveva altro scopo (ovvero quello di segnalare il divieto di accesso per terze persone in orari in cui l'impianto era chiuso, e non già quello di avvisare il conduttore della pala meccanica della presenza di lavoratori all'interno della tramoggia). Ribadisce l'esistenza del divieto assoluto e tassativo, noto a, tutti i lavoratori, di portarsi all'interno della tramoggia in movimento, confermato dall'incaricato del servizio di prevenzione e protezione, sentito in qualità di testimone (teste P.); che l'iniziativa del lavoratore era da ritenersi imprevedibile, abnorme, opinabile ed esorbitante rispetto alle mansioni svolte e alle direttive ricevute, sì da porsi come causa esclusiva dell'evento dannoso, e non invece un fatto indifferente, come ritenuto dal giudice di merito. Sotto tale aspetto la sentenza appariva contraddittoria. Assume, inoltre, che era causalmente irrilevante la mancanza di un segnale luminoso che attestasse la presenza di una persona all'interno della tramoggia, in considerazione dell'ambiente circostante, pacificamente polveroso, nonchè della mancanza di norme che imponessero tale misura. Infine deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancanza di una qualsivoglia relazione tra la condotta tenuta dal lavoratore e lo svolgimento della sua attività lavorativa, essendo la prima del tutto imprevedibile ed estranea al perseguimento dell'interesse aziendale.

5. Con il primo motivo del ricorso incidentale l'INAIL censura la sentenza per la violazione dell'art. 112 c.p.c. e art. 2967 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4. Assume che il quantum richiesto a titolo di rimborso non era stato oggetto di contestazione da parte della datrice di lavoro e pertanto la Corte territoriale doveva accogliere integralmente la sua domanda, fondata sull'attestazione del direttore di sede da cui risultava l'ammontare delle prestazioni assicurative erogate. L'indagine compiuta dal giudice del merito, e la relativa decisione in ordine all'entità del risarcimento spettante al lavoratore secondo le regole ordinarie, al fine di stabilire se le erogazioni assicurative superassero o no il risarcimento del danno conseguibile dal lavoratore (peraltro fondate su una consulenza tecnica d'ufficio espletata in altro giudizio e senza una regolare acquisizione), erano frutto di extra petizione.

6. Con il secondo motivo l'INAIL denuncia la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, comma 2 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta che erroneamente il giudice del merito ha ridotto nella misura del 50% l'importo richiesto, in conseguenza del concorso di colpa ascritto all'infortunato: essa, invero, avrebbe dovuto non già ridurre tout court del 50% le somme erogate, bensì determinare l'importo spettante al lavoratore secondo le regole ordinarie in relazione alla misura dell'accertato concorso di colpa, verificare se sulla somma così determinata vi fosse capienza per la rivalsa dell'INAIL, procedendo solo in caso di esito negativo di tale accertamento a ridurre la somma spettante all'istituto, in modo che la stessa non superasse quanto dovuto dal danneggiarne.

7. Il primo motivo del ricorso principale, nella parte in cui prospetta le censure sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di legge, è inammissibile in considerazione della genericità della sua illustrazione. Il ricorrente, invero, non indica quali siano le affermazioni della sentenza in contrasto con le norme indicate o con l'interpretazione che ad esse ne da la giurisprudenza o dove risieda l'eventuale vizio da parte del giudicante di erronea sussunzione della fattispecie concreta in una norma di legge (v. Cass., 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass., ord., 26 giugno 2013, n. 16038).

8. E' invece infondato nella parte in cui prospetta le sue censure sotto il profilo del vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione. Sotto tale aspetto esso va esaminato unitamente al secondo motivo di ricorso, involgendo i due mezzi d'impugnazione la medesima questione di fondo.

9. Al riguardo deve tuttavia permettersi che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata contezza dell'iter logico - argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione. Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Cass., 26 gennaio 2007, n. 1754; Cass., 21 agosto 2006, n. 18214; Cass., 20 aprile 2006, n. 9234; Cass., 1 luglio 2003, n. 10330; Cass., 9 marzo 2002, n. 3161; Cass. 15 aprile 2000 n. 4916).

9.1. In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità il quale deve limitarsi a verificare se siano stati dal ricorrente denunciati specificamente -ed esistano effettivamente - vizi che, per quanto sì è detto, siano deducibili in sede di legittimità.

10. Nel caso di specie, la Corte territoriale, nel ricostruire i luoghi e la dinamica dell'incidente, ha ritenuto sussistente la violazione da parte società ricorrente di specifiche disposizioni contenute nel D.P.R. n. 547 del 1955, - e in particolare delle norme che impongono al datore di lavoro di adottare misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo (D.P.R. n. 547 del 1995, art. 8, comma 7, e art. 11, commi 4 e 5) e i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o l'investimento di materiali (art. 11, commi 1 e 2 del citato D.P.R., come modificato dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 33, comma 3) -, oltre che della generica disposizione di cui all'art. 2087 c.c..

10.1. ha altresì accertato che solo dopo l'infortunio per cui è causa erano state adottate procedure e misure antinfortunistiche, mentre al momento dell'infortunio l'unica misura di sicurezza era costituita dal divieto meramente verbale per l'operaio di introdursi nella tramoggia, divieto che, peraltro, era facilmente eludibile, e quindi inadeguato a prevenire gli infortuni, visto che era derogato in specifiche ipotesi (quale l'imbragatura dei massi), in cui l'ingresso nella tramoggia era espressamente consentito.

10.2. Alla luce di questi accertamenti meramente fattuali, appare coerente e conforme ai principi espressi da questa Corte il giudizio della Corte territoriale che ha escluso che la condotta del lavoratore, benchè imprudente e negligente, si connoti per l'enormità e l'imprevedibilità, tali da escludere completamente la colpa della società datrice di lavoro: tanto in considerazione, in primo luogo, del fatto che l'operazione compiuta rientrava pienamente, oltre che nelle attribuzioni del L., anche nel segmento di lavoro attribuitogli, essendo diretta, sia pur con modalità improprie, a velocizzare e rendere meno faticose le procedure di lavorazione; in secondo luogo, del principio secondo cui compito precipuo del datore di lavoro è non soltanto quello di prevedere l'adozione di specifiche misure di sicurezza atte a garantire la salute dei lavoratori ma anche quello di provvedere all'integrale attuazione delle medesime, come previsto dal D.P.R. n. 547 del 1995, art. 4 attraverso la predisposizione di specifici controlli ovvero l'adozione di misure sanzionatorie nei confronti dei lavoratori inadempienti.

10.2. Elementi questi ultimi non sussistenti nel caso di specie in cui, secondo la Corte, il comportamento imprudente del lavoratore si è potuto realizzare proprio a causa dell'insufficiente valutazione da parte del datore di lavoro del rischio insito nella lavorazione, nonchè dell'omessa predisposizione di opportune cautele e specifici controlli.

11. In altri termini ha posto in rilievo la violazione, da parte della società ricorrente, del dovere di vigilare affinchè le condizioni e l'uso delle attrezzature fossero conformi alle condizioni di sicurezza specifiche o generiche.

11.1. Tanto in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso. Ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore; con l'ulteriore conseguenza che l'imprenditore è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (cfr., ex plurimis, Cass., 14 marzo 2006, n. 5493; Cass., 24 marzo 2009, n. 9689; Cass. 19494/09; Cass., 25 febbraio 2011, n. 4656; Cass., 4 dicembre 2013, n. 27127).

12. In forza di queste considerazioni il ricorso principale deve essere rigettato.

13. Passando all'esame dei motivi del ricorso incidentale, che si affrontano congiuntamente in quanto involgono la medesima questione di fondo, ritiene il Collegio che sia infondato il primo motivo mentre è fondato il secondo.

Il credito dell'INAIL, che agisce in via di regresso ex artt. 10 ed 11 del t.u. n. 1124 del 1965 nei confronti del datore di lavoro responsabile di un infortunio sul lavoro, trova un limite quantitativo nel complessivo ammontare del risarcimento che sarebbe in effetti dovuto da quest'ultimo in favore dell'infortunato secondo le norme generali sui danni da fatto illecito, tenuto anche conto dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato (Cass., 22 agosto 1978, n. 3919; Cass., 22 giugno 1979, n. 3511; Cass., 10 aprile 1980, n. 2308; Cass., 29 gennaio 1985, n. 503). Tali principi non risultano contraddetti dalle sentenze citate dall'INAIL anche nella memoria ex art. 378 c.p.c., le quali riguardano la diversa ipotesi in cui sia riconosciuta l'esclusiva responsabilità del datore di lavoro nella causazione del danno e che non vi siano contestazioni in ordine all'entità delle prestazioni assicurative erogate. Diverso è il caso in esame, in cui è stato accertato il concorso del fatto colposo del danneggiato, del quale non può non tenersi conto al fine di determinare le somme spettanti in rivalsa, non potendosi porre a carico del datore di lavoro una somma superiore a quella effettivamente spettante al infortunato.

13.1. Poichè nel caso in esame la Corte territoriale ha accertato e dichiarato il concorso del fatto colposo del danneggiato, nella misura del 50%, correttamente la Corte ha proceduto a determinare l'entità del danno patito dal lavoratore secondo i criteri ordinari, al fine di valutare se le somme erogate dall'INAIL superassero o non quanto spettante a quest'ultimo.

14. Tuttavia, una volta effettuata tale operazione - attingendo, nell'ambito del suo potere discrezionale, ad elementi di giudizio tratti dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta in altro omologo giudizio intercorso tra le stesse parti ed avente ad oggetto lo stesso infortunio (v. Cass., Sez. Un., 8 aprile 2008, n. 9040, secondo cui il giudizio circa l'utilità e la pertinenza di un mezzo di prova rientra nei poteri di valutazione del giudice di merito, il quale può anche utilizzare per la formazione del proprio convincimento prove raccolte in altro giudizio, sebbene estinto, tra le stesse parti) -, e posto che nel corso dell'intero giudizio di merito non risulta mai contestato l'importo che l'INAIL assume di aver corrisposto al lavoratore e che pretende in sede di rivalsa, la Corte d'appello ha poi proceduto alla riduzione del quantum del danno, come determinato, nella misura del 50%, così fissando la somma dovuta a titolo di rimborso dalla società datrice di lavoro all'istituto assicuratore.

15. Tale riduzione tuttavia si pone in contrasto con il principio ripetutamente affermato da questa Corte in precedenti analoghi, in forza del quale " in ipotesi di accertato concorso di colpa della vittima di un infortunio sul lavoro il giudice non può, per questo solo fatto, ridurre proporzionalmente l'ammontare delle somme richieste dall'INAIL in via di rivalsa nei confronti del responsabile dell'infortunio stesso, ma deve previamente determinare, come in qualsiasi altra ipotesi di rivalsa, l'ammontare del danno risarcibile in relazione alla misura dell'accertato concorso di colpa e, quindi, verificare se sulla somma così determinata vi sia capienza per la rivalsa dell'INAIL, procedendo, solo in caso di esito negativo di tale accertamento, a ridurre la somma spettante all'Istituto per le prestazioni erogate all'assicurato (o ai suoi eredi) in modo che la stessa non superi quanto dovuto dal danneggiante" (in tal senso, Cass., 11 dicembre 2001, n. 15633, cui adde Cass., 2 febbraio 2010, n. 2350; Cass., 20 agosto 1996, n. 7669; Cass., 24 agosto 1991, n. 9104, Cass., 27 maggio 1986 n. 3576).

16. Il giudice del merito non si è attenuto a questo principio e ciò determina un errore della sentenza impugnata che deve essere cassata, con il rinvio ad altro giudice indicato in dispositivo, per la necessità di una rideterminazione delle somme spettanti all'Istituto assicuratore alla luce del principio di diritto su espresso. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta ricorso principale e accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, rigettato l'altro; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2015