Tipologia: Protocollo d'intesa*
Data firma: 31 ottobre 2008
Settori: Servizi, Appalti facchinaggio
Fonte: DPL MODENA
Note*: Allegati tecnici al protocollo 28 giugno 2007
Sommario:
Protocollo d’intesa per il miglioramento dei livelli di prevenzione e sicurezza negli appalti di facchinaggio e servizi
Allegati tecnico-operativi (Aggiornamento del 31 ottobre 2008)
Punto A) Requisiti obbligatori delle imprese appaltatrici di lavori di facchinaggio e servizi
L’impresa appaltatrice deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) iscrizione alla Camera di Commercio
2) per le imprese di facchinaggio, iscrizione nello specifico Albo (secondo quanto previsto dal D.M. 221/03, come modificato dalla legge 40/07 di conversione del decreto legge 7/07)
3) Documento Unico di Regolarità Contributiva o in alternativa iscrizione Inail e Inps
4) Libro Unico del Lavoro (nei casi previsti dalla legge)
5) Documento di valutazione dei rischi, ovvero autocertificazione (nei casi ammessi) ex artt. 17,28, 29 del D.Lg. 81/08
6) Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
7) Nomina del medico competente (ove previsto)
8) Nominativo/i del/i Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) se designato/i, oppure di quello territoriale (RLST)
9) Giudizi di idoneità alla mansione specifica (rilasciati dal medico competente) per i lavoratori soggetti all’obbligo di sorveglianza sanitaria
10) Attestazione della formazione in materia di prevenzione e sicurezza effettuata nei confronti dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori
Punto B) Requisiti obbligatori ai fini di una adeguata applicazione dell’art. 7 D. Lgs. 626/94
1. Caratteristiche del contratto
Il contratto deve essere perfezionato in forma scritta e deve riportare in maniera inequivocabile l’oggetto e le attività dell’appalto, la durata presunta, la data di sottoscrizione, la sede dei lavori (stabilimento/reparto) e il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’appaltatore e l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro.
Al contratto deve essere allegato il documento unico di valutazione dei rischi relativo ai lavori oggetto dell’appalto (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori presenti.
Il tariffario minimo per il facchinaggio stabilito dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Modena deve essere preso a riferimento nella definizione dei termini economici contrattuali.
2. Verifiche del committente nei confronti dell’appaltatore
Art 26 D.Lgs 81/08
Comma 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale, delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione ,…con le modalità previste dall’art 6 comma 8 lettera g: cioè in base ai criteri definiti da DPR dopo acquisizione di parere della Conferenza Stato –Regioni, su sistema di qualificazione delle imprese.
Fino alla data di entrata in vigore del DPR la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art 47 DPR 445/2000;
La verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, che l’impresa committente è tenuta ad attuare, si esplica nel richiedere e controllare, da parte del committente, che le imprese appaltatrici e subappaltatrici siano in possesso dei requisiti di cui al punto A. Tale azione può essere svolta anche utilizzando l’autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa appaltatrice/subappaltatrice riportata nell’allegato 1.
In sede di controllo gli Organi di Vigilanza hanno in ogni caso facoltà di richiedere alle ditte appaltatrici e subappaltatrici la documentazione di cui al punto A in originale.
Gli appalti di facchinaggio possono essere realizzati solo con imprese iscritte all’albo di cui al D.M. 221/03.
Art 26 D Lgs 81/08
Comma 4 Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro…Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
L'appaltatore ed eventuali subappaltatori devono fornire al committente, al momento dell’inizio dell’attività, un elenco dei propri lavoratori coinvolti nell’attività oggetto dell’appalto, redatto secondo lo schema in allegato 2. Tale elenco deve essere tenuto costantemente aggiornato.
Il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (nome, cognome e data di nascita) e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro.
3. Informazione reciproca sui rischi e sulle misure di prevenzione
Art 26 D.Lgs 81/08
Comma 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
........
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Prima della stipula del contratto di appalto su richiesta del committente o comunque prima di dare inizio all’esecuzione dei lavori la persona designata dal committente (RSPP o altro soggetto) e il referente dell'appaltatore e di eventuali subappaltatori (Responsabile del cantiere, RSPP o altro soggetto designato) procedono ad un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si svolgeranno i lavori; in tale occasione il committente, a mezzo del suo designato, renderà edotto il referente dei rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro, in particolare di quelli a cui possono essere esposti i lavoratori della ditta appaltatrice, e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate.
L’esito del sopralluogo sarà riportato nel verbale di sopralluogo cooperazione e coordinamento (vedi modello in allegato 3) che sarà sottoscritto dal committente e dall’appaltatore, nonché dagli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori stessi e sarà allegato al documento di valutazione dei rischi dell’appalto (DUVRI), di cui costituirà parte integrante.
4. Cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione
Art 26 D.Lgs 81/08
Comma 2.
Nell' ipotesi di cui al comma 1., i datori di lavoro ivi compresi i subappaltatori :
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Comma 3.
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Prima dell'inizio dei lavori affidati in appalto il committente, i singoli appaltatori e gli eventuali subappaltatori dovranno riunirsi alla scopo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, preoccupandosi di attuare un’opera di informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti a interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
L’esito di tale incontro dovrà essere riportato nel verbale di sopralluogo, cooperazione e coordinamento (vedi modello in allegato 3), all’interno del quale sarà tra l’altro formalizzato il nominativo del responsabile dei lavori nominato dall’impresa appaltatrice e saranno indicate le misure di prevenzione e protezione collettive e individuali da adottare anche al fine di evitare le interferenze.
Il verbale sarà allegato al documento unico di valutazione dei rischi dell’appalto (DUVRI), di cui costituirà parte integrante.
In ogni caso la Ditta appaltatrice non potrà instaurare rapporti di subappalto senza la preventiva comunicazione alla Ditta committente che dovrà procedere ad autorizzarli.
Il Committente comunicherà ai propri RLS l’oggetto e la durata del contratto di appalto e li informerà, prima dell’inizio dei lavori, sugli adempimenti che le imprese appaltatrici sono tenute ad osservare in materia di sicurezza sul lavoro e sulle azioni di cooperazione e coordinamento convenute con le imprese appaltatrici, indicate nel verbale di sopralluogo, cooperazione e coordinamento.
Gli RLS, sia del committente che delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori potranno accedere, su richiesta, alle informazioni sui costi relativi alla sicurezza del lavoro indicati nel contratto di appalto.
Qualora si rendesse necessario l’uso di attrezzature o macchine di proprietà del committente, questi le metterà a disposizione in condizioni rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari di sicurezza, nel rispetto del Titolo III del D Lgs 81/08.
L’appaltatore si impegnerà a utilizzarle in modo corretto così come previsto dallo stesso Titolo III del DLgs 81/08.
Punto C) Requisiti facoltativi qualificanti
a) Certificazione del contratto di appalto ai sensi del D.Lgs. 276/03
b) Aver ottenuto la riduzione del tasso infortunistico Inail nel primo biennio di attività o, in alternativa, dopo il primo biennio ai sensi degli artt. 20 e 24 – Modalità di Applicazione della Tariffa dei premi Inail – approvata con D.M. 12.12.00. Per le aziende soggette al DPR 602/70, tale riduzione può essere applicata solo per i dipendenti.
c) Non aver subito provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale previsti dall’art. 5 L.123/07 (per utilizzo di manodopera non regolare, o per reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, o per gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).
d) Adesione della ditta appaltatrice al protocollo d’intesa relativo agli standard per la formazione dei lavoratori, ove sottoscritto.
e) Disponibilità in proprio (o attraverso contratti di locazione o leasing) di macchine e attrezzature necessarie allo svolgimento del compito previsto dal contratto
I documenti tecnico-operativi relativi al protocollo d’intesa dovranno intendersi automaticamente aggiornati, previa comunicazione e assenso dei soggetti firmatari, a eventuali future modifiche normative che introducano nuove disposizioni cogenti in materia, secondo il principio che gli standard di tutela previsti dal presente protocollo non possono in alcun modo essere inferiori a quelli stabiliti dalla legge.
Allegati
Allegato 1
Dichiarazione del datore di lavoro dell’impresa appaltatrice in merito al possesso dei requisiti tecnico-professionali obbligatori
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ nato a ___________________________ il ____________ residente a _____________________________ in via _________________________________________________ in qualità di legale rappresentante della ditta ___________________________________________________ Con sede legale a_______________________________________ provincia ________________________ in via _________________________________________________________ tel. ____________________ Partita IVA__________________________________ numero di lavoratori occupati___________________
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Lavori in appalto
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Lavori in appalto In relazione all'appalto tra l'Impresa Committente ......................................................... e l’impresa
Si è svolta inoltre una riunione di cooperazione e coordinamento alla presenza di
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