Direttiva 2006/15/CE della Commissione, del 7 febbraio 2006 , che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE Testo rilevante ai fini del SEE

Gazzetta ufficiale n. L 038 del 09/02/2006 pag. 0036 - 0039

 

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Direttiva 2006/15/CE della Commissione

del 7 febbraio 2006

che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il parere del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

considerando quanto segue:

(1) In forza della direttiva 98/24/CE, la Commissione propone obiettivi europei sotto forma di limiti dell’esposizione professionale per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici (VLIEP), da stabilirsi a livello comunitario.

(2) Nello svolgere questi compiti, la Commissione è assistita dal comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale ad agenti chimici (SCOEL) istituito con decisione 95/320/CE della Commissione [2].

(3) I valori limiti indicativi dell’esposizione professionale si fondano su criteri di natura sanitaria, non sono vincolanti, sono il risultato degli studi scientifici più recenti e tengono conto della disponibilità di tecniche di misurazione. Essi fissano valori soglia al di sotto dei quali non sono previste conseguenze dannose per una qualsiasi sostanza. Questi valori risultano necessari affinché i datori di lavoro possano determinare e valutare i rischi, secondo quanto disposto all’articolo 4 della direttiva 98/24/CE.

(4) Per qualsiasi agente chimico per il quale sono stabiliti a livello comunitario valori limiti indicativi dell’esposizione professionale, si richiede agli Stati membri di fissare un valore limite nazionale dell’esposizione professionale che tenga conto del valore limite comunitario, la cui natura può tuttavia essere determinata conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.

(5) I valori indicativi dell’esposizione professionale vanno considerati come un elemento importante dell'approccio globale per garantire la tutela della salute dei lavoratori sul posto di lavoro dai rischi derivanti da agenti chimici pericolosi.

(6) I risultati delle strategie di valutazione e riduzione dei rischi messe a punto nell’ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio [3], relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, contemplano la definizione o la revisione dei LEP per un certo numerio di sostanze.

(7) Le direttive della Commissione 91/322/CEE [4] e 96/94/CE [5] hanno stabilito un primo e un secondo elenco indicativo dei valori limite dell’esposizione professionale nell'ambito della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro [6].

(8) La direttiva 80/1107/CEE è abrogata dalla direttiva 98/24/CE, con effetto a partire dal 5 maggio 2001.

(9) La direttiva 98/24/CE dispone che le direttive 91/322/CEE e 96/94/CE rimangano in vigore.

(10) La direttiva 96/94/CE è abrogata, con effetto a partire dal 31 dicembre 2001, dalla direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell' 8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esportazione ad agenti chimici sul luogo di lavoro [7].

(11) Tenuto conto della valutazione dei dati scientifici più recenti di cui si dispone, è opportuno rivedere i valori limite indicativi dell’esposizione professionale che figurano nella direttiva 91/322/CEE.

(12) Conformemente a quanto disposto all’articolo 3 della direttiva 98/24/CE, il comitato SCOEL ha valutato in tutto 33 sostanze, elencate nell’allegato alla presente direttiva. Di queste, 17 figuravano già nell’allegato alla direttiva 91/322/CEE. Per quattro di queste sostanze, la raccomandazione del comitato scientifico sostiene la definizione di un nuovo valore limite indicativo, mentre per altre 13 sostanze preconizza il mantenimento dei valori limite precedenti. Ne consegue che le 17 sostanze elencate nell’allegato alla presente direttiva dovrebbero essere cancellate dall’allegato alla direttiva 91/322/CEE, mentre le altre 10 sostanze rimarranno elencate nell’allegato alla direttiva 91/322/CEE.

(13) È dunque opportuno che dieci sostanze continuino a figurare nell’allegato alla direttiva 91/322/CEE. Per nove di queste, il comitato SCOEL non ha ancora indicato valori limite indicativi dell’esposizione professionale, mentre per la sostanza rimanente è previsto che siano disponibili fra breve nuovi dati scientifici supplementari e pertanto sarà sottoposta ad un nuovo esame da parte del comitato in questione.

(14) L'elenco che figura nell'allegato alla presente direttiva comprende inoltre altre 16 sostanze per le quali il comitato scientifico SCOEL ha raccomandato valori limite indicativi dell’esposizione professionale, in esito alla valutazione dei dati scientifici più recenti relativi alle conseguenze sanitarie e prendendo inoltre in considerazione la disponibilità di tecniche di misurazione, conformemente alla procedura che figura nell’articolo 3 della direttiva 98/24/CE.

(15) Una delle 16 sostanze in questione, il monoclorobenzene, è stata inserita nell’allegato alla direttiva 2000/39/CE. Il comitato SCOEL ha riesaminato i VLIEP alla luce dei dati scientifici più recenti e ha raccomandato la definizione di nuovi VLIEP. Occorre quindi eliminare dall’allegato alla direttiva 2000/39/CE la sostanza in questione che figura attualmente nell’allegato alla presente direttiva.

(16) Per talune sostanze occorre fissare valori limite per l’esposizione a breve termine, onde tener conto degli effetti derivanti da un’esposizione di breve durata.

(17) Per talune sostanze occorre considerare anche la possibilità di penetrazione attraverso l'epidermide, al fine di garantire il migliore livello possibile di protezione.

(18) La presente direttiva costituisce un passo concreto verso il conseguimento della dimensione sociale del mercato interno.

(19) Le misurazioni fornite in questa direttiva risultano conformi al parere del comitato istituito in forza dell’articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro [8].

(20) Occorre pertanto modificare la direttiva 91/322/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell’ambito dell’attuazione della direttiva 98/24/CE, si definisce un secondo elenco di valori limite indicativi comunitari dell’esposizione professionale per gli agenti chimici che figurano nell’allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri fissano a livello nazionale valori limite dell’esposizione professionale per gli agenti chimici elencati nell’allegato, tenendo conto dei valori stabiliti a livello comunitario.

Articolo 3

Nell’allegato della direttiva 91/322/CEE, sono soppressi i riferimenti alle seguenti sostanze: nicotina, acido formico, metanolo, acetonitrile, nitrobenzene, risorcinolo, dietilammina, diossido di carbonio, acido ossalico, cianammide, pentaossido di difosforo, pentasolfuro di difosforo, bromo, pentacloruro di fosforo, piretro, bario (composti solubili come Ba), argento (composti solubili come Ag) e i loro valori limite indicativi.

Nell’allegato della direttiva 2000/39/CE, si elimina il riferimento alla sostanza clorobenzene.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre 18 mesi dall’entrata in vigore della stessa.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate per le questioni disciplinate dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006.

Per la Commissione

Vladimír Špidla

Membro della Commissione

[1] GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

[2] GU L 188 del 9.8.1995, pag. 14.

[3] GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[4] GU L 177 del 5.7.1991, pag. 22.

[5] GU L 338 del 28.12.1996, pag. 86.

[6] GU L 327 del 3.12.1980, pag. 8.

[7] GU L 142 del 16.6.2000, pag. 47.

[8] GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

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ALLEGATO

VALORI LIMITE INDICATIVI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

EINECS [1] | CAS [2] | Nome dell'agente chimico | Valori limite | Notazione [3] |

8 ore [4] | Breve durata [5] |

mg/m3 [6] | ppm [7] | mg/m3 [6] | ppm [7] |

200-193-3 | 54-11-5 | Nicotina | 0,5 | — | — | — | epidermide |

200-579-1 | 64-18-6 | Acido formico | 9 | 5 | — | — | — |

200-659-6 | 67-56-1 | Metanolo | 260 | 200 | — | — | epidermide |

200-830-5 | 75-00-3 | Cloroetano | 268 | 100 | — | — | — |

200-835-2 | 75-05-8 | Acetonitrile | 70 | 40 | — | — | epidermide |

201-142-8 | 78-78-4 | Isopentano | 3000 | 1000 | — | — | — |

202-716-0 | 98-95-3 | Nitrobenzene | 1 | 0,2 | — | — | epidermide |

203-585-2 | 108-46-3 | Resorcinolo | 45 | 10 | — | — | epidermide |

203-625-9 | 108-88-3 | Toluene | 192 | 50 | 384 | 100 | epidermide |

203-628-5 | 108-90-7 | Monoclorobenzene | 23 | 5 | 70 | 15 | — |

203-692-4 | 109-66-0 | Pentano | 3000 | 1000 | — | — | — |

203-716-3 | 109-89-7 | Dietilammina | 15 | 5 | 30 | 10 | — |

203-777-6 | 110-54-3 | n-Esano | 72 | 20 | — | — | — |

203-806-2 | 110-82-7 | Cicloesano | 700 | 200 | — | — | — |

203-815-1 | 110-91-8 | Morfolina | 36 | 10 | 72 | 20 | — |

203-906-6 | 111-77-3 | 2-(2-Metossietossi)etanolo | 50,1 | 10 | — | — | epidermide |

203-961-6 | 112-34-5 | 2-(2-Butossietossi)etanolo | 67,5 | 10 | 101,2 | 15 | — |

204-696-9 | 124-38-9 | Anidride carbonica | 9000 | 5000 | — | — | — |

205-483-3 | 141-43-5 | 2-Amminoetanolo | 2,5 | 1 | 7,6 | 3 | epidermide |

205-634-3 | 144-62-7 | Acido ossalico | 1 | — | — | — | — |

206-992-3 | 420-04-2 | Cianammide | 1 | 0,58 | — | — | epidermide |

207-343-7 | 463-82-1 | Neopentano | 3000 | 1000 | — | — | — |

215-236-1 | 1314-56-3 | Pentaossido di fosforo | 1 | — | — | — | — |

215-242-4 | 1314-80-3 | Pentasolfuro di difosforo | 1 | — | — | — | — |

231-131-3 | | Argento (composti solubili come Ag) | 0,01 | — | — | — | — |

Bario (composti solubili come Ba) | 0,5 | — | — | — | — |

Cromo metallico, composti di cromo inorganico (II) e composti di cromo inorganico (III) ( non solubili) | 2 | — | — | — | — |

231-714-2 | 7697-37-2 | Acido nitrico | — | — | 2,6 | 1 | — |

231-778-1 | 7726-95-6 | Bromo | 0,7 | 0,1 | — | — | — |

231-959-5 | 7782-50-5 | Cloro | — | — | 1,5 | 0,5 | — |

232-260-8 | 7803-51-2 | Fosfina | 0,14 | 0,1 | 0,28 | 0,2 | — |

8003-34-7 | Piretro (depurato dai lattoni sensibilizzanti) | 1 | — | — | — | — |

233-060-3 | 10026-13-8 | Pentacloruro di fosforo | 1 | — | — | — | — |

[1] EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale.

[2] CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (Numero del registro del Chemical Abstract Service).

[3] Notazione cutanea attribuita ai LEP che identifica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide.

[4] Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata.

[5] Un valore limite al di sopra del quale l'esposizione non deve avvenire e si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.

[6] mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa.

[7] ppm: parti per milione nell'aria (ml/m3).

 


 

 

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