Cassazione Penale, Sez. 4, 17 febbraio 2014, n. 7364 - Lavori in quota. Questioni procedurali



 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
S.A. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 7223/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 17/09/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Romano Giulio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Corzo Piermaria, del foro di Milano che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.


Fatto

1. Il Tribunale di Monza, con sentenza in data 10 febbraio 2011, resa all'esito di rito abbreviato, dichiarava S.A. colpevole del reato di cui all'art. 590 cod. pen., commesso in danno del lavoratore Sa.Nu.. Allo S., nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società AEM Distribuzione Gas e Calore S.p.a., si addebita di aver cagionato al predetto dipendente lesioni personali gravi, per colpa consistita nel non aver considerato, nel documento di valutazione dei rischi, quello connesso alle lavorazioni in quota; e nel non aver messo a disposizione attrezzature idonee alla lavorazioni in alta quota, come trabattelli; così che il dipendente Sa., mentre stava eseguendo la manutenzione della valvola di sforo della linea A posta ad una altezza di metri 2,80, perdeva l'equilibrio, cadeva dalla scala, riportando lesioni personali consistite in lussazione completa tarso-metatarsale piede sinistro, con malattia guarita in 141 giorni.

2. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 17.09.2012, confermava la sentenza di primo grado. La Corte di merito rilevava che la relazione predisposta dalla ASL in data 14.08.2008 - relazione effettuata nello spazio di tempo corrente tra l'archiviazione del procedimento, avvenuta il 29.09.2007 e la riapertura delle indagini, disposta dal G.i.p. in data 25.09.2008 - era pienamente utilizzabile.

Al riguardo osservava che detta relazione non costituisce autonomo atto di indagine, trattandosi della mera rielaborazione di precedenti atti investigativi effettuati prima del provvedimento di archiviazione. Sotto altro aspetto, il Collegio rilevava che anche la relazione sull'infortunio redatta dai funzionari della AEM ha natura documentale, preveniente dall'ente datore di lavoro del Sa. e costituisce atto di inchiesta interno all'azienda. Ciò posto, la Corte territoriale osservava che correttamente il Tribunale aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato, per colpa consistita nell'omessa valutazione del rischio specifico delle lavorazioni in quota, in riferimento al documento di valutazione dei rischi relativi alla (OMISSIS). Con riguardo alla riferibilità causale dell'evento alla condotta dell'imputato, il Collegio considerava che il Tribunale aveva correttamente affermato che il mancato utilizzo dei tiranti nelle lavorazioni eseguite al momento dell'infortunio, da parte del lavoratore infortunato, non escludeva il nesso causale, tra la condotta omissiva dell'imputato e l'evento, in base al principio della equivalenza delle cause.

3. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del difensore.

In primo luogo la parte rileva che la sentenza impugnata, pur riconoscendo che l'utilizzo di tiranti di sicurezza da parte del lavoratore avrebbe evitato l'infortunio, non attribuisce esclusiva rilevanza causale al mancato impiego di tali presidi; ciò in quanto anche la mancata adozione del trabatello rientrerebbe tra le concause penalmente rilevanti. La parte contesta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, laddove i giudici qualificano come non particolarmente violento l'urto della placca metallica contro il petto del lavoratore. Il ricorrente osserva poi che la Corte distrettuale ha omesso di considerare che l'uso dei tiranti di sicurezza, di cui parlano le conclusioni dell'inchiesta della Asl in data 14.08.2008, costituiva una prassi consolidata presso la AEM. Al riguardo, l'esponente considera che l'omessa formalizzazione dell'impiego dei tiranti nel documento di valutazione dei rischi risulta perciò causalmente irrilevante.

Tanto premesso, il ricorrente articola dodici distinti motivi di doglianza.

Con il primo motivo la parte reitera l'eccezione di inutilizzabilità della relazione redatta dalla Asl in data 14.08.2008. La parte osserva che, secondo la Corte di Appello, detta relazione non era inutilizzabile, poichè si tratterebbe della mera rielaborazione di precedenti atti investigativi effettuati prima del provvedimento di archiviazione. Al riguardo, l'esponente considera che la portata dell'istituto della inutilizzabilità di un atto a contenuto probatorio non dipende dalla configurabilità o meno di un rapporto di autonomia, o di dipendenza dell'atto stesso rispetto ad un altro atto del procedimento. Sottolinea che lo schema legale della inutilizzabilità riposa sulla trasgressione di un divieto, di talchè l'atto a contenuto probatorio è inutilizzabile quando, sia stato compiuto in violazione dei divieti stabiliti dalla legge.

Ciò posto, l'esponente osserva che la relazione di cui si tratta è stata elaborata dopo l'archiviazione del procedimento e prima della riapertura delle indagini, quando cioè il pubblico ministero e la polizia giudiziaria avevano perso la titolarità del potere di compiere attività di indagine preliminare. La parte considera che la relazione effettuata dalla Asl il 14.08.2008 non si limita a richiamare atti di indagine preliminare compiuti prima del decreto di archiviazione; ed assume che il documento abbia una propria autonomia giuridica, che prescinde dai precedenti atti di indagine.

Conclusivamente sul punto, il ricorrente evidenzia che la predetta relazione costituisce atto di indagine a contenuto valutativo, inutilizzabile, in quanto compiuto trasgredendo un divieto legale.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'inutilizzabilità del documento AEM Gas in data 8.09.2006. Al riguardo, osserva che la Corte di Appello: ha qualificato il predetto documento come atto di inchiesta effettuato dall'azienda; ed ha ritenuto compiutamente identificati gli autori del documento. L'esponente reitera la doglianza dedotta con l'atto di appello, osservando che la mancanza di sottoscrizione autografa impedisce di identificare l'autore dell'atto, da qualificarsi come scrittura privata.

Con il terzo motivo l'esponente deduce l'inutilizzabilità ex art. 234 cod. proc. pen. del citato documento in data 8.09.2006; la parte rileva che la Corte territoriale ha omesso di esaminare la questione che pure era stata dedotta in sede di appello, circa l'inutilizzabilità dell'atto, ai fini della prova della veridicità del suo contenuto. Il deducente evidenzia che la Corte di Appello ha riconosciuto che il documento di cui si tratta ricostruisce le modalità dell'infortunio in termini conformi a quelli evincibili dalle dichiarazioni della parte offesa e dalle immagini fotografiche acquisite agli atti.

Con il quarto motivo l'esponente osserva che, nell'atto di appello, aveva criticato la decisione del Tribunale, laddove il giudicante, pur avendo riconosciuto che Sa. si era apprestato a realizzare una attività in quota, senza l'uso dei tiranti anticaduta, aveva omesso di individuare tale circostanza come l'unica causa penalmente rilevante rispetto all'evento lesivo verificatosi. E ritiene che la Corte di Appello abbia frainteso il contenuto del ricordato motivo di appello.

Con il quinto motivo il ricorrente rileva l'inidoneità del trabattello ad evitare infortuni del tipo di quello verificatosi.

Osserva che la Corte di Appello nega l'esclusiva valenza causale derivante dall'omesso utilizzo dei tiranti; ed afferma la rilevanza causale della omessa valutazione del rischio specifico, per il lavori in quota. L'esponente ritiene che il Collegio, illogicamente, ha affermato cha una adeguata valutazione dei rischi avrebbe comportato l'impiego del trabattello e non della scala a sfioro. La parte rileva che già nell'atto di appello aveva evidenziato che l'utilizzo del trabattello non sarebbe servito ad evitare la verificazione di un infortunio come quello occorso al Sa., ove la caduta dalla scala era stata preceduta dall'impatto della placca metallica contro il petto del lavoratore. Il ricorrente ribadisce che, nel caso di specie, il lavoratore avrebbe dovuto usare i tiranti di sicurezza, funzionali ad impedire alla placca, spinta dalla molla, di colpire l'operatore impegnato alla manutenzione. E rileva che la Corte territoriale ha omesso di considerare l'efficacia impeditiva della regola cautelare, rispetto al tipo di evento in concreto verificatosi.

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia il vizio motivazionale.

Osserva che la Corte di Appello ha affermato: che l'urto della placca contro il corpo del lavoratore non fu particolarmente violento; che la perdita di equilibrio e la conseguente caduta dalla scala paiono attribuibili ad una reazione ed a movimenti istintivi del lavoratore, colto di sorpresa dallo scatto della placca; e che l'uso del trabattello avrebbe evitato maggiori e più gravi conseguenze lesive.

Al riguardo l'esponente osserva che l'idoneità dell'urto impresso dalla placca contro il petto del lavoratore, rispetto alla caduta a terra dell'agente, prescinde dalla forza sprigionata dall'impatto; e che la teoria del movimento istintivo del lavoratore fatta propria dalla Corte di merito costituisce una mera congettura.

Con il settimo motivo il ricorrente rileva che la tesi della reazione istintiva ed imponderabile posta in essere dal lavoratore, a seguito dell'urto con la placca, fatta propria dalla Corte di Appello, conduce in realtà a rilevare che l'impiego del trabattello non avrebbe potuto scongiurare la caduta al suolo e che solo l'impiego dei tiranti avrebbe scongiurato la verificazione dell'evento lesivo.

Con l'ottavo motivo il ricorrente si sofferma sulla ricostruzione della dinamica del sinistro. Osserva che il Tribunale aveva affermato che la perdita di equilibrio provocata dalla spinta della molla non era stata eccessivamente violenta e che il lavoratore era comunque riuscito a mantenere la stazione eretta. Rileva che nell'atto di appello si era evidenziato che dal verbale di sopralluogo risulta che la caduta del lavoratore fu invece "pesante"; e considera che la Corte di Appello non ha preso posizione su tale ragionamento. Il deducente sottolinea che la Corte di Appello desume, dalla natura non particolarmente violenta dell'urto della placca contro il petto del lavoratore, che anche l'impiego del trabattello non avrebbe avuto efficacia impeditiva dell'evento; e rileva che il Collegio omette di considerare che la natura "pesante" della caduta non poteva, in realtà, essere contrastata dall'uso del trabattello.

Con il nono motivo la parte denuncia la mancanza di motivazione, in riferimento alle cautele idonee ad impedire l'evento. Osserva che la Corte di Appello ha affermato che l'uso del trabattello e di altre analoghe cautele avrebbe impedito la caduta a terra del lavoratore, senza precisare a quali cautele si riferisca in via analogica.

Con il decimo motivo il ricorrente osserva che la Corte di Appello ha richiamato i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in ordine al concorso di colpa del lavoratore. Osserva che il deducente nell'atto di appello aveva sostenuto che l'omessa previsione dell'uso del trabattello non costituisse concausa penalmente rilevante; e ritiene che illogicamente i giudici di merito abbiano affermato che la condotta del lavoratore non sia qualificabile come abnorme.

Con l'undicesimo motivo il ricorrente rileva che il Tribunale ha pure fatto riferimento al successivo adeguamento alla normativa antinfortunistica, all'indomani dell'infortunio. Ritiene che, con tale indicazione, il primo giudice abbia recepito il contenuto della relazione stilata dalla Asl in data 14.08.2008, ove si rileva che il datore di lavoro avrebbe anche dovuto prevedere l'impiego dei tiranti di sicurezza. Ritiene che tale argomentazione evidenzi l'irrilevanza causale dell'impiego dei trabattelli; e rileva che la Corte di Appello ha omesso di scrutinare tale ragionamento sviluppato in sede di gravame.

Con il dodicesimo motivo la parte osserva che la Corte di Appello ha omesso di considerare che per prassi consolidata il personale della AEM utilizzava i tiranti di sicurezza; ritiene, pertanto, che la mancata formalizzazione dell'uso di tali presidi nel piano di valutazione dei rischi risulti causalmente irrilevante. Ritiene che l'infortunio sia stato causato dal mancato rispetto di tale prassi, la cui osservanza è demandata al tecnico operativo preposto in loco.

All'udienza odierna, dopo la requisitoria del Procuratore Generale, il difensore dell'imputato ha esposto la propria difesa, osservando che lo S., presidente del consiglio di amministrazione di una grande impresa, non può essere ritenuto direttamente garante, in riferimento all'osservanza degli obblighi impeditivi in tema di sicurezza dei lavoratori impegnati nei cantieri gestiti dalla AEM.

Diritto

4. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.

Occorre premettere che il tema, introdotto per la prima volta dal ricorrente in sede di discussione orale, relativo alla posizione di garanzia concretamente assunta dallo S., rispetto all'infortunio verificatosi, non può essere trattato in questa sede di legittimità. La Corte regolatrice ha infatti chiarito che il termine di quindici giorni, per il deposito di motivi nuovi e memorie difensive, previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., è da ritenersi applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e che la sua inosservanza esime la Corte di cassazione dall'obbligo di prendere in esame le nuove deduzioni (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2628 del 01/12/1992, dep. 19/03/1993, Rv. 194321; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17308 del 11/03/2004, dep. 14/04/2004, Rv. 228646).

Tanto chiarito, si vengono ad esaminare i motivi ai quali il ricorso è affidato.

4.1 Il primo motivo di censura impone le considerazioni che seguono.

Non sfugge che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito che il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero (Cass. Sez. U, Sentenza n. 33885 del 24/06/2010, dep. 20/09/2010, Rv. 247834). E le Sezioni Unite, nella sentenza ora citata, hanno precisato che la mancanza del provvedimento di riapertura delle indagini, ex art. 414 cod. proc. pen., determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione.

Tanto chiarito, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la relazione redatta dalla ASL in data 14.08.2008 è stata effettivamente predisposta nello spazio di tempo corrente tra l'archiviazione del procedimento, avvenuta il 29.09.2007 e la riapertura delle indagini, disposta dal G.i.p. in data 25.09.2008, di talchè si tratta di un atto ex se inutilizzabile, in applicazione dei principi di diritto ora richiamati.

Occorre peraltro considerare, come osservato dalla Corte di Appello di Milano, che la predetta relazione non costituisce un autonomo atto di indagine, trattandosi della mera rielaborazione di precedenti atti investigativi, effettuati prima del provvedimento di archiviazione; e che la Corte territoriale ha chiarito che gli atti investigativi, aventi valenza probatoria, che vengono in rilievo rispetto alla ricostruzione della dinamica dell'infortunio, concernono le sommarie informazioni rese dalla persona offesa, in data 16.01.2007 ed in data 27.06.2007, il verbale del sopralluogo effettuato parimenti in data 27.06.2007 e la relativa documentazione fotografica, atti pienamente utilizzabili nel presente giudizio.

Deve, allora, rilevarsi: che il riferimento alla relazione redatta dalla ASL in data 14.08.2008, pure effettuato dalla Corte di Appello, risulta privo di ogni incidenza, rispetto alla struttura giustificativa della decisione; e che la sentenza impugnata supera la "prova di resistenza", nel senso che la motivazione sviluppata dai giudici di merito si fonda, in realtà, sui richiamati atti investigativi, pienamente utilizzabili perchè legittimamente effettuati nel corso delle indagini preliminari (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 37694 del 15.07.2008, dep. 03.10.2008, Rv. 241299).

4.2 In tali termini si introduce la disamina congiunta del secondo e del terzo motivo di ricorso, motivi con i quali il ricorrente denuncia l'inutilizzabilità del documento redatto dalla AEM Gas, in data 8.09.2006.

Al riguardo, risulta dirimente rilevare che la Corte di Appello ha precisato che il documento di cui si tratta non contiene alcun elemento ulteriore, rispetto alla ricostruzione della dinamica del sinistro, da quelli acquisiti in forza degli atti investigativi ora richiamati, analizzando il primo motivo di ricorso. E che il Collegio ha chiarito: che la circostanza relativa al fatto che nel documento di valutazione dei rischi relativo alla cabina (OMISSIS) non fossero contemplati gli specifichi rischi connessi alle lavorazioni in quota costituisce elemento di fatto pacificamente accertato e non contestato; e che, pertanto, la relazione interna redatta dai funzionari della AEM si risolve in un documento del tutto superfluo ed ininfluente, ai fini della decisione.

L'ordine di considerazioni che precede induce, pertanto, a rilevare il difetto di rilevanza di ogni approfondimento della questione relativa alla identificazione degli autori del predetto documento, come pure circa la dedotta inutilizzabilità dell'atto, ai fini della prova della veridicità del suo contenuto, giacchè si tratta di un atto privo di conducenza, rispetto al percorso motivazionale sviluppato dai giudici del gravame. E' poi appena il caso di evidenziare che la Corte di Appello ha comunque del tutto conferentemente osservato che il contenuto valutativo della predetta relazione, rispetto al necessario contenuto del documento di valutazione dei rischi, impingeva valutazioni avulse dalla nozione di prova e quindi dal giudizio di inutilizzabilità probatoria; e che l'atto non rientrava comunque tra quelli richiamati dall'art. 191 cod. proc. pen., per i quali la sanzione di inutilizzabilità è rilevabile anche in sede di giudizio abbreviato.

4.3 Il quarto motivo di ricorso non ha pregio.

Deve osservarsi che la Corte territoriale ha correttamente interpretato e scrutinato il motivo di appello che era stato dedotto, in riferimento al fatto che il primo giudice non avesse qualificato il mancato uso dei tiranti anticaduta da parte del lavoratore infortunato, durante lo smontaggio dei bulloni, come fattore causale esclusivo, rispetto alla verificazione dell'evento.

La Corte di Appello ha osservato che il primo giudice aveva correttamente considerato che qualora lo specifico rischio relativo alle lavorazioni in quota fosse stato adeguatamente valutato e fosse stato previsto l'uso di un trabattello, anzichè della scala a sfioro, l'evento non si sarebbe verificato; e che il mancato uso dei tiranti di sicurezza, pure ascrivibile a colpa del lavoratore infortunato, non valeva ad escludere il rapporto di causalità tra la condotta negligente dell'imputato e l'evento.

Al riguardo, il Collegio ha legittimamente sottolineato che la valutazione espressa dal Tribunale risultava conforme al consolidato insegnamento giurisprudenziale, sul concorso di colpa del lavoratore, costituente fattore che non vale ad interrompere il nesso causale.

Ed invero, la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente del medesimo lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente. Sul punto, si è pure precisato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Deve perciò rilevarsi che le richiamate considerazioni, svolte in sede di merito, si collocano appieno nell'alveo dell'orientamento espresso ripetutamente dalla Corte regolatrice, in riferimento alla valenza esimente da assegnare alla condotta colposa posta in essere dal lavoratore, rispetto al soggetto che versa in posizione di garanzia. Questa Suprema Corte, infatti, ha affermato che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; e che può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. Nella materia che occupa deve, cioè, considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Deve pure osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Cass., sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. il 20.03.2000, Rv. 215686); e ciò con specifico riferimento alle ipotesi in cui il comportamento del lavoratore - come certamente è avvenuto nel caso di specie - rientri pienamente nelle attribuzioni specificamente attribuitegli (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, dep. 9.03.2007, Rv. 236109). Deve pertanto conclusivamente rilevarsi che le conformi valutazioni effettuate dai giudici di merito, in ordine alla riferibilità causale dell'evento lesivo all'imputato, a fronte della accertata omessa valutazione, nel piano di rischio, dei pericoli connessi alla lavorazione in quota, risulta immune dalle dedotte censure.

4.4 Si procede all'esame congiunto del quinto, sesto e settimo motivo di doglianza, che si pongono ai limiti della inammissibilità.

Come noto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex plurimis", Cass. Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).

Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali, hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv.

207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109).

Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).

Orbene, delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve rilevarsi che il percorso logico argomentativo sviluppato dalla Corte di Appello, laddove ha osservato che l'impiego del trabattello, in riferimento alla accertata dinamica della caduta, avrebbe scongiurato il verificarsi dell'evento lesivo, risulta immune dalle dedotte censure.

La Corte di Appello ha del tutto logicamente osservato che l'urto della placca contro il corpo del lavoratore non fu particolarmente violento, atteso che detto urto non aveva cagionato al dipendente alcuna obiettiva lesione nelle parti attinte dalla placca medesima.

Tanto chiarito, la Corte distrettuale ha considerato che la perdita di equilibrio del Sa. e la caduta dalla scala erano l'effetto della reazione posta in essere dal lavoratore a fronte dell'impatto con la placca e non già la conseguenza della forza cinematica sprigionata dal (modesto) urto della medesima placca contro il corpo del Sa.. E, sulla scorta di tali conducenti rilievi, sviluppati dalla Corte di Appello nella prospettiva controfattuale, rispetto alla accertata dinamica della caduta, la Corte di merito ha quindi apprezzato la rilevanza causale da assegnare al mancato impiego del trabattello - in vece della scala a sfioro - considerando che l'utilizzo di tale presidio avrebbe certamente evitato le conseguenze lesive occorse al Sa., il quale proprio a causa della caduta dalla scala, aveva riportato la lussazione metatarsale.

4.5 L'ottavo motivo di ricorso lambisce del pari il profilo della inammissibilità, per le ragioni che si vengono ad esporre.

Deve rilevarsi che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che non è consentito alle parti dedurre censure che riguardano la selezione delle prove effettuata da parte del giudice di merito. A tale approdo si perviene considerando che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 30/11/1999, dep. 31/01/2000, Rv. 215745; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 21/12/1993, dep. 25/02/1994, Rv. 196955). Come già sopra si è considerato, secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, l'art. 606 cod. proc. pen. non consente alla Corte di Cassazione una diversa "lettura" dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Deve, altresì, osservarsi che questa interpretazione non risulta superata in ragione delle modifiche apportate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ad opera della L. n. 46 del 2006; ciò in quanto la selezione delle prove resta attribuita in via esclusiva al giudice del merito e permane il divieto di accesso agli atti istruttori, quale conseguenza dei limiti posti all'ambito di cognizione della Corte di Cassazione.

Ebbene, deve in questa sede ribadirsi l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per condivise ragioni, in base al quale si è rilevato che nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita; che occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile; che il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito e che il giudice di legittimità non può ad esso sostituirsi sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 12/04/2006, dep. 17/05/2006, Rv. 233464).

Applicando i richiamati principi al caso di specie, deve allora osservarsi che l'apprezzamento del compendio probatorio effettuato dal Tribunale di Monza e confermato dalla Corte di Appello di Milano, in riferimento alla valutazione della spinta cinematica con la quale la placca attinse il corpo del lavoratore, di cui si è sopra detto, non risulta censurabile in questa sede di legittimità. L'esponente, invero, confuta la valutazione espressa dai giudici di merito, sul punto di interesse, argomentando sulla base del contenuto del verbale di sopralluogo, laddove la caduta del lavoratore viene qualificata come "pesante". Come si vede, la prospettazione alternativa della dinamica del fatto, offerta dal ricorrente, poggia in realtà sulla inammissibile estrapolazione e valorizzazione di un singolo elemento di prova, a fronte di una complessiva e ragionata valutazione dell'intero compendio probatorio, effettuata in sede di merito. Deve pertanto osservarsi che la valutazione espressa dalla Corte di Appello - laddove ha considerato che il mancato uso dei tiranti da parte del lavoratore infortunato non valeva ad escludere la sussistenza del nesso causale tra l'omessa prescrizione delle dovute cautele antinfortunistiche, rispetto alle lavorazioni in quota, quale l'impiego di trabattelli, e l'evento verificatosi - risulta immune dalle dedotte censure.

4.6 Il nono motivo di ricorso è infondato.

L'esponente rileva che la Corte di Appello ha pure fatto riferimento a non meglio precisate cautele, ulteriori rispetto all'uso del trabattello, che sarebbero risultate idonee ad impedire la verificazione dell'evento; e rileva che, sul punto, la sentenza difetta di specificità.

Al riguardo si deve ribadire che la Corte di Appello ha ampiamente chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente il nesso di derivazione causale tra l'omesso impiego del trabattello e l'evento in concreto verificatosi. Il percorso argomentativo, di cui sopra si è dato conto, si fonda sul ragionamento controfattuale, afferente all'omessa prescrizione delle dovute cautele antinfortunistiche, rispetto alle lavorazioni in quota, con specifico riferimento all'uso del trabattello, in luogo della scala a sfioro. A fronte di ciò, nessun rilievo assume il passaggio sottolineato dall'esponente, ove incidentalmente viene fatto riferimento anche ad "analoghe cautele", poichè si tratta di un riferimento in realtà estraneo al portato decisorio della sentenza, che risulta articolato sulla valenza impeditiva da riconoscersi all'impiego del trabattello, rispetto alle concrete modalità della caduta occorsa al Sa..

4.7 In risposta al decimo motivo di ricorso è dato richiamare le considerazioni sopra svolte nell'esaminare il quarto motivo di ricorso, laddove si è verificata l'insussistenza del vizio motivazionale, rispetto all'apprezzamento operato dai giudici di merito, circa la valenza da assegnare al comportamento negligente, qualificato come non abnorme, posto in essere dal medesimo lavoratore infortunato, il quale omise di utilizzare i tiranti di sicurezza. Ed è appena il caso di ribadire che neppure risulta censurabile la valutazione effettuata dalla Corte distrettuale, con riguardo agli effetti sortiti dal mancato impiego del trabattello e sulla non esclusione della rilevanza causale della condotta omissiva riferibile all'imputato, per le ragioni che si sono espresse esaminando il quinto, il sesto ed il settimo motivo di doglianza.

4.8 L'undicesimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Si è sopra evidenziato, esaminando il primo motivo di censura, che il riferimento alla relazione redatta dalla Asl in data 14.08.2008, pure effettuato dalla Corte di Appello, risulta privo di ogni incidenza, rispetto alla struttura giustificativa della decisione;

ciò in quanto la motivazione sviluppata dai giudici di merito si fonda sugli atti investigativi richiamati dalla predetta relazione e non già sul contenuto valutativo della stessa. Pertanto, è privo di ogni conducenza il riferimento, operato dall'esponente, al contenuto della relazione di cui si tratta, rispetto alle prescrizioni relative all'impiego dei tiranti di sicurezza. E deve poi ribadirsi che i giudici di merito hanno chiarito che il mancato impiego dei tiranti di sicurezza, da parte del lavoratore, non aveva assunto valenza causale esclusiva, rispetto alla specifica dinamica del sinistro.

Ciò in quanto la caduta era stata originata da un urto della placca contro il corpo del lavoratore non particolarmente violento; e posto mente al fatto che l'impiego del trabattello avrebbe certamente scongiurato il verificarsi dell'evento lesivo, determinato proprio dalla perdita di equilibrio del lavoratore e dalla conseguente caduta del medesimo dalla scala a filo. E' poi appena il caso di osservare, per completezza argomentativa, che nella sentenza di primo grado il giudicante non fa alcun riferimento al contenuto delle prescrizioni riportate nella relazione della Asl del 14.08.2008; ed invero, il primo giudice, nel riconoscere le attenuanti generiche all'imputato, si limita a rilevare che, successivamente all'infortunio, è stato effettuato l'adeguamento alla normativa antinfortunistica. Pertanto, deve osservarsi che l'assunto difensivo volto a ritenere che il Tribunale abbia "implicitamente" recepito le conclusioni formulate dalla Asl, sull'impiego dei tiranti di sicurezza, risulta meramente assertivo, non trovando rispondenza negli atti di causa.

4.9 Venendo ad esaminare il dodicesimo motivo di ricorso si osserva che il deducente ritiene che i giudici di merito - e segnatamente il giudice di primo grado - abbiano affermato che l'impiego dei tiranti di sicurezza costituiva una consolidata prassi aziendale; ritiene che il mancato inserimento di tale prescrizione nel documento di valutazione dei rischi risulti, perciò, causalmente irrilevante; ed afferma che la trasgressione di tale procedura sia riferibile al responsabile tecnico operativo in cantiere.

Il tema di interesse è stato specificamente affrontato dal Tribunale di Monza; e, a fronte di cosiddetta doppia conforme, a tale decisione occorre in questa sede fare riferimento (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10163 in data 1 febbraio 2002, dep. 12 marzo 2002, Rv. 221116).

Ebbene, il Tribunale ha considerato che la corretta valutazione dei rischi per le attività in quota avrebbe imposto: la prescrizione di misure e strumenti più idonei di una scala a filo; e di rendere vincolante la prassi relativa all'uso dei tiranti, durante lo smontaggio delle placche metalliche. A quest'ultimo riguardo, il giudicante ha precisato che l'utilizzo del tirante costituiva una misura precauzionale introdotta per prassi, "lasciata alla libera iniziativa, per la realizzazione, del singolo lavoratore".

4.9.1 L'apparato motivazionale ora richiamato induce a rilevare che il ragionamento sviluppato dal ricorrente non risulta aderente rispetto al portato della decisione in esame. Ed invero, proprio le valutazioni effettuate dal giudice di primo grado, sul fatto che l'impiego dei tiranti di sicurezza fosse rimesso alla libera iniziativa del singolo lavoratore, inducono a rilevare che la prassi antinfortunistica relativa all'uso dei tiranti non aveva alcuna valenza cogente, nella specifica realtà aziendale ove era chiamato ad operare il Sa.. Deve conseguentemente osservarsi che l'omessa valutazione dei pericoli relativi alle lavorazioni in quota, nel documento di valutazione dei rischi, oltre ad assumere rilevanza rispetto alle contestate violazioni antinfortunistiche riferibili al presidente del consiglio di amministrazione della società AEM, nella sua qualità di datore di lavoro, acquisisce specifica e determinante valenza sostanziale, come antecedente causale, rispetto all'evento lesivo occorso al dipendente infortunato. Occorre infatti considerare che al Sa. - il quale, come evidenziato, neppure era tenuto per prassi aziendale, all'impiego dei tiranti di sicurezza - non erano state messe a disposizione attrezzature idonee alle lavorazioni in quota, come un trabattello; e che proprio la caduta dalla scala filo, nel caso concreto utilizzata dal dipendente, dovuta alla perdita di equilibrio del medesimo lavoratore, aveva determinato la lesione metatarsale.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014