Cassazione Penale, Sez. 4, 09 febbraio 2015, n. 5857 - Appalto e presenza di terzi in cantiere: rischi interferenti e DUVRI


 

"In tema di valutazione del rischio di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, il datore di lavoro committente deve tener conto della presenza di ditte o di lavoratori autonomi terzi operanti all'interno dell'ambiente di lavoro in concomitanza dell'espletamento dei lavori affidati in appalto".


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
B.R. N. IL (OMISSIS);
O.M. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 646/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 17/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Alessandro Romoli, il quale ha chiesto l'annullamento del ricorso.

Fatto


1. Con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della pronuncia di assoluzione emessa dal Tribunale di Pordenone, B.R. e O.M., nella qualità rispettivamente di coordinatore per l'esecuzione dei lavori edili e dirigente responsabile della produzione della M. Costruzioni s.p.a., sono stati giudicati dalla Corte di Appello di Trieste responsabili dell'infortunio occorso ai lavoratori Be.Ro. e G.D., elettricisti dipendenti di due ditte alle quale erano stati commissionati lavori di impiantistica nel capannone della M., i quali, secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito, verso le ore 14 dell'8.7.2008 stavano operando su una piattaforma aerea all'interno del predetto capannone quando il carroponte avviato da un carpentiere della ditta V. - alla quale erano stati appaltati lavori correlati al processo produttivo della M. - era andato a toccare la piattaforma medesima, facendola rovinare a terra e così cagionando la caduta al suolo dei due lavoratori, che nell'incidente riportavano lesioni dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in più di quaranta giorni.

2. All' O. è stato rimproverato di aver redatto un piano di valutazione dei rischi da interferenze con i lavori delle imprese terze rispetto alle due legate da rapporto di appalto inadeguato perchè non precludeva l'utilizzo del carroponte nella campata in cui operava il personale di quelle imprese; al B. di non aver adeguato il piano di sicurezza e di coordinamento al rischio derivante dalla compresenza di più squadre di lavoratori di diversa estrazione e di non aver adottato misure specifiche.

3. Avverso tale decisione ricorrono per cassazione gli imputati a mezzo del comune difensore di fiducia, avv. Alessandro Romoli.

3.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 40 e 521 c.p., e art. 590 c.p., comma 3, nonchè vizio motivazionale.

Rileva l'esponente che, pur essendo stata elevata una contestazione per reato omissivo di cui all'art. 40 c.p., comma 2, la Corte di Appello ha omesso di svolgere il giudizio controfattuale, pervenendo ad affermare la responsabilità degli imputati senza accertare se la condotta doverosa, ove tenuta, avesse impedito l'infortunio, laddove il giudice di prime cure aveva specificamente escluso che la correttezza della valutazione dei rischi e del piano di sicurezza avrebbe evitato il sinistro, dovuto alla avventata movimentazione del carroponte ad opera di un dipendente della ditta V., essendo rimasta estranea alla imputazione l'eventuale omessa formazione del manovratore del carroponte o l'ipotetica mancata supervisione del suo operato da parte dei responsabili. Ciò in quanto la Corte di Appello ha eseguito il giudizio controfattuale assumendo non quanto contestato agli imputati ma altri e diversi comportamenti (informazione ed utilizzo di accorgimenti organizzativi e tecnici, peraltro non precisamente individuati dalla Corte distrettuale), operando in tal modo anche una violazione del principio di necessaria correlazione tra imputazione e sentenza.

Si denuncia, poi, travisamento della prova perchè la Corte territoriale non ha tenuto conto di quanto affermato dai testi P. V. e Po.Mo. in merito agli ordini impartiti dal B. ai due elettricisti per operare in sicurezza (staccare la corrente prima di iniziare il lavoro).

3.2. Con un secondo motivo si deduce violazione dell'art. 40 c.p., e art. 590 c.p., comma 3, D.lgs. n. 626/1994, art. 7, e D.lgs. n. 81 del 2008, art. 92, nonchè vizio motivazionale. Si lamenta che la Corte di Appello ha confuso i contenuti del documento unico di valutazione dei rischi con quelli del piano di sicurezza e di coordinamento, così attribuendo ad entrambi gli imputati una violazione che era riferibile solo al B., perchè concernente l'adeguamento del piano. L'esponente contesta che il piano di sicurezza non fosse adeguato, indicando le parti di esso che contenevano la previsione dei rischi interferenziali e le relative misure, aggiungendo che la necessità di integrazione di esso con prescrizioni verbali date in occasione delle riunione periodiche e dei sopralluoghi discendeva dalla impossibilità di prevedere ogni singola possibilità di interferenza.

Con riferimento alla posizione dell' O., poi, si osserva che il capannone della M. rappresentava nella circostanza un cantiere edile e che l'infortunio aveva riguardato gli elettricisti, nel corso dei lavori edili. Pertanto, si conclude, poichè il Duvri non riguarda i cantieri edili, le misure di prevenzione relative a questi ultime erano da prevedersi solo con il piano di sicurezza; sicchè la sentenza impugnata è carente di motivazione sul punto e interpreta erroneamente le norme prevenzionistiche; fermo restando che anche nel D. erano previsti i rischi di interferenza tra lavorazioni e le relative misure di sicurezza.

Diritto


4. I ricorsi sono infondati.

4.1. Il rilievo concernente il giudizio controfattuale mette radici nella considerazione di una sua astrattezza e di una sua erroneità più che di una sua assenza: la Corte di Appello avrebbe affermato la valenza impeditiva del comportamento doveroso senza tener conto della situazione concreta, come rappresentata dalle prove rese disponibili dall'istruttoria dibattimentale. Detto altrimenti, si afferma che anche qualora il DUVRI ed il PSC fossero stati conformi al dettato normativo l'evento si sarebbe comunque verificato perchè - come ritenuto dal primo giudice - il sinistro era avvenuto per la avventata movimentazione del carroponte da parte di un dipendente della ditta V. e quindi non può escludersi che il sinistro si sarebbe egualmente verificato pur in presenza di una più specifica informazione. Inoltre la Corte di Appello avrebbe modificato l'addebito, ponendo quale termine ipotetico del giudizio controfattuale non il comportamento antagonista a quello contestato (l'adeguamento della valutazione) bensì l'antagonista di altro e non contestato comportamento, ovvero la dazione di informazioni e l'adozione di accorgimenti organizzativi o tecnici.

Orbene, non v'è dubbio alcuno in ordine al fatto che l'indagine in ordine all'efficienza causale di una condotta omissiva (ma in realtà anche della condotta commissiva, per quanto in tal caso il tema non risulti solitamente controverso) contempla anche il c.d. giudizio controfattuale, ovvero quel giudizio ipotetico in forza del quale si afferma che la condotta attiva doverosa avrebbe avuto valenza impeditiva dell'evento illecito (Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003 - dep. 06/02/2004, P.G. in proc. Ligresti ed altri, Rv. 229668 e, tra le molte, anche Sez. 4, n. 20650 del 10/05/2012, Lamanna ed altro, n.m. citata nel ricorso). Tuttavia l'esponente prende le mosse da una erronea premessa.

La contestazione elevata all' O. fa riferimento alla inadeguatezza del DUVRI per aver previsto una misura di prevenzione del rischio derivante dalla interferenza con i lavori appaltati alla V. di quelli di imprese terze (esecutrici di lavori edili) non idonea (scorta del personale di quest'ultima all'interno dei locali), dovendosi senz'altro precludere l'utilizzo del carroponte nella campata in cui essi operavano.

Come è agevole osservare, l'imputazione ascrive l'adozione di misure inidonee (derivanti dalla inadeguatezza della valutazione), dovendo essere altra la misura da assumere, ovvero l'interdizione congiunturale dell'uso del carroponte.

Appare invero mero artificio retorico asserire che la violazione ascritta e ritenuta dal secondo giudice sarebbe consistita nella "mancata redazione di porzioni di documenti di valutazione del rischio...", come fa indirettamente l'esponente, riproponendo adesivamente un passo della motivazione della sentenza di primo grado. Infatti, come emerge in modo piano dalla lettura della contestazione, anche se mediante riferimento al documento che rende ostensibile la complessa operazione che prende il nome di valutazione dei rischi, all' O. era stato contestato di aver svolto una valutazione dei rischi inadeguata; ed è quindi ad una corretta valutazione che deve correlarsi il giudizio controfattuale.

Non vi è quindi alcuna immutazione della contestazione nel ritenere che l' O. avrebbe dovuto prevedere un diverso accorgimento rispetto a quello -inidoneo - individuato; e che qualora esso fosse stato previsto - e quindi attuato, dovendosi ritenere che alla previsione del DUVRI segua la sua attuazione - l'evento non si sarebbe verificato. Ne risulta, da un canto, che non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; e, dall'altro, che il richiamo all'obbligo di informazione, operato dalla Corte di Appello e censurato dal ricorrente, è privo di decisiva incidenza, perchè rimane la mancata adozione di accorgimenti organizzativi o tecnici.

Il preteso travisamento della prova, in realtà nemmeno sussistente perchè si verte piuttosto in tema di antagonista interpretazione del dichiarato, condurrebbe a ritenere che il B. impartì agli elettricisti l'istruzione di staccare la corrente quando andavano ad operare; il che non soddisfa quell'obbligo di informazione che è stato individuato come violato dalla Corte distrettuale, perchè si tratta di obbligo di informazione non nei confronti degli elettricisti bensì dei "lavoratori esterni operanti su carrelli elevatori o con carriponte". E rende quindi priva di incidenza la lamentata presa in esame di quanto dichiarato dal P. e dal P..

Asserire poi, come fa l'esponente, che il giudizio controfattuale non è calato nella concretezza della situazione datasi perchè l'evento fu dovuto all'errore del dipendente della V. è manifestamente illogico perchè in tal modo si ricostruisce l'accadimento sulla base di una spiegazione che deve essere ancora data; ed è espressione di un malinteso giuridico perchè il giudizio controfattuale non prende in considerazione eventuali concause - il cui ambito di operatività è delineato dall'art. 41 c.p., comma 2 - ma unicamente il comportamento doveroso e l'evento realizzatosi.

4.2. All'interno del capannone della società M. Costruzioni s.p.a. erano operanti diverse compagini: quella della M., quella della ditta alla quale questa aveva commissionato particolari lavorazioni del proprio processo produttivo, la V., e quelle delle due ditte alle quali la M. aveva appaltato lavori edili per la ristrutturazione del capannone.

Tale situazione implicava per la pluri-committente di provvedere sia agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 26, per l'ipotesi di appalto c.d. interno (al processo produttivo dell'appaltante), sia agli adempimenti previsti dall'art. 88 e ss. del medesimo testo di legge per l'ipotesi di attivazione di un cantiere edile. In effetti, è incontroverso che era stato elaborato il DUVRI, ovvero il documento di valutazione dei rischi derivanti dalla insistenza nel medesimo luogo di lavoro di compagine produttive facenti capo a diversi soggetti, previsto appunto dal citato art. 26; ed altresì il PSC, ovvero il piano di sicurezza e di coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 100.

Nell'interesse dell' O. si asserisce che quand'anche si dovesse convenire in ordine alla inadeguatezza della previsione delle misure di prevenzione la cui carenza si pone come antecedente causale dell'infortunio occorso ai due elettricisti, tale manchevolezza sarebbe da ascrivere al PSC e non al DUVRI, perchè l'infortunio aveva riguardato lavoratori impegnati nei lavori edili.

Risulta opportuno, quindi, svolgere alcune precisazioni, che attengono specificamente alla materia dei rischi interferenziali.

La tesi sostenuta dal ricorrente in modo più o meno esplicito sottende una concezione riduttiva delle funzionalità del DUVRI, nel senso che alla valutazione dei rischi interferenziali si assegna il compito di prendere in considerazione le ricadute della compresenza sui lavoratori dell'una e dell'altra organizzazione, risultando quindi esclusi dalla rilevazione e dalla programmazione i rischi derivanti a soggetti terzi, pur presenti ed operanti sul medesimo luogo di lavoro.

Da una prospettiva soggettivistica, si potrebbe dire che si limita ai lavoratori dipendenti dal datore di lavoro committente e dal datore di lavoro appaltatore il novero dei destinatari della tutela apprestata dalla norma che pone l'obbligo di adozione del DUVRI e ne descrive i contenuti. Da una prospettiva oggettivistica, si potrebbe dire che ci si limita alla valutazione dei rischi derivanti per le due compagini interessate dalla presenza unicamente delle stesse.

Solo partendo da tali premesse si può asserire che (il rischio concretizzatosi nel)l'evento determinatosi per il comportamento del lavoratore della impresa appaltatrice e che investe il lavoratore della ditta esecutrice dei lavori edili rimane estraneo al DUVRI. Una simile concezione - che tra l'altro, applicata ai rischi derivanti dalla presenza di un cantiere edile, condurrebbe a limitare l'oggetto del PSC ai rischi derivanti dalle attività del committente e della ditta esecutrice, non già della ditta appaltatrice - non trova conforto nel dato normativo e in un principio reiterata mente espresso dalla giurisprudenza di legittimità.

Il primo elemento da prendere in esame è la previsione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, per la quale il datore di lavoro che affida un appalto c.d. interno deve fornire agli appaltatori "dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività".

Vi sono quindi nella norma riferimenti all'intero ambiente di lavoro e all'intera attività del datore di lavoro committente. Se ne ricava che l'obbligo informativo non riguarda soltanto l'organizzazione facente capo al datore di lavoro committente ma ogni fattore di rischio presente nell'ambiente di lavoro entro il quale l'appaltatore si troverà ad operare.

Pertanto, ove l'ambiente di lavoro entro il quale l'appaltatore dovrà eseguire la prestazione concordata preveda la presenza di una terza compagine - ad esempio un lavoratore autonomo al quale sia affidato un diverso appalto interno o lavori edili -, dovranno essere valutati e regolati i rischi che da quella presenza derivano.

D'altro canto, sarebbe irragionevole ritenere che possa essere ignorato un fattore di rischio persino più elevato rispetto a quello determinato dalla compresenza delle organizzazioni del datore di lavoro committente e dell'appaltatore; entrambi, infatti, hanno conoscenza della propria organizzazione e possibilità di conoscere dell'altrui, mentre della ditta estranea all'appalto non è nota che la presenza. Non si può fare a meno di notare, al riguardo, che l'art. 26 non impone alle parti dell'appalto - e segnatamente al datore di lavoro committente - di adempiere agli obblighi informativi, cooperativi e coordinativi anche nei confronti della ditta terza, comunque interferente. Ma ciò può valere quale conferma del fatto che di questa si deve tener conto nella valutazione prevista dall'art. 26, avendo il legislatore ritenuto che tanto sia sufficiente a fronteggiare il rischio derivante dalla sua presenza nel luogo di lavoro, anche in considerazione - si può ipotizzare - del coinvolgimento della medesima in un diverso processo valutativo (eventualmente quello previsto dagli artt. 88 e ss.).

Si potrebbe obiettare che il rischio derivante dalla presenza della ditta estranea all'appalto non deve essere necessariamente preso in esame con il Duvri, essendo comunque disponibile lo strumento della valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 7 e 28. Senonchè l'obiezione non considera l'evidenziato dato normativo e finisce per determinare una non necessaria estensione del concetto di modifiche organizzative assunto dall'art. 28 quale presupposto dell'obbligo di aggiornamento del DVR (infatti, la necessità di ricorrere ad appalti intemi può emergere - ed il più delle volate emerge - successivamente all'inizio dell'attività del committente).

Nè può omettersi di considerare che seguendo la via dell'aggiornamento del DVR si finisce per imporre all'impresa, in casi come quello che qui impegna, un onere aggiuntivo particolarmente gravoso.

Peraltro, la tesi qui avversata si pone in contraddizione con la consolidata giurisprudenza di questa Corte per la quale la cerchia dei destinatari della tutela prevenzionistica che il datore di lavoro deve apprestare include tutti i soggetti che prestano la loro opera nell'impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all'ambito imprenditoriale (Sez. 4, n. 37840 del 01/07/2009 - dep. 25/09/2009, Vecchi e altro, Rv. 245274). Si afferma, così, che l'imprenditore assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equiparati, ma altresì nei riguardi di tutti coloro che possono comunque venire a contatto o trovarsi ad operare nell'area della loro operatività (Sez. 4, n. 10842 del 07/02/2008 - dep. 11/03/2008, Caturano e altro, Rv. 239402); e si svolge una puntualizzazione particolarmente utile in questa sede, affermando che quella posizione di garanzia sussiste anche nei confronti di coloro che, pur estranei all'ambito imprenditoriale, vengano comunque ad operare nel campo funzionale dell'imprenditore medesimo (Sez. 4, n. 6348 del 18/01/2007 - dep. 15/02/2007, P.C. proc. Chiarini, Rv. 236105).

Può quindi formularsi il seguente principio di diritto: "in tema di valutazione del rischio di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, il datore di lavoro committente deve tener conto della presenza di ditte o di lavoratori autonomi terzi operanti all'interno dell'ambiente di lavoro in concomitanza dell'espletamento dei lavori affidati in appalto".

4.3. Calando tali premesse nel caso che occupa, risulta quindi infondata la tesi per la quale l' O. non era tenuto a prendere in considerazione, nella elaborazione e nella redazione del DUVRI, il rischio interferente con l'esecuzione dell'appalto interno, derivante dalla presenza delle ditte edili. Si trattava di un rischio attinente all'ambiente di lavoro entro il quale si sarebbe trovata ad operare la ditta appaltatrice, in grado di generare pericoli tanto per i lavoratori dipendenti dal datore di lavoro committente che per i lavoratori della ditta appaltatrice nonchè, infine, per i lavoratori dipendenti dalla stessa ditta esecutrice.

4.4. Con riferimento alla posizione del B. si lamenta l'erroneità della decisione perchè il PSC era completo di ogni previsione necessaria (e possibile) ed anzi il diverso giudizio espresso dalla Corte di Appello riposerebbe sulla confusione fatta tra le previsioni del DUVRI e quelle del PSC. L'assunto è infondato.

L'affermazione della Corte distrettuale è che il PSC era "rimasto sulla carta" e che la sua previsione principale - differenziazione nel tempo dei vari interventi nelle aree comuni - era in realtà indeterminata perchè "rinviato all'effettivo avanzamento dei lavori, la necessità di sviluppare le linee guida per il coordinamento".

L'esponente, nel riproporre quello che sarebbe stato il contenuto del PSC non fa che confermare quanto affermato dalla sentenza impugnata:

che la differenziazione temporale degli interventi era stata individuata come la migliore misura adottabile; che la concretizzazione della misura era affidata alle prescrizioni verbali che il B. avrebbe dovuto dare ed effettivamente aveva dato.

Tanto puntualizzato, resta non scalfito l'addebito di non aver previsto e attuato idonei accorgimenti organizzativi o tecnici, avendo ribadito l'esponente medesimo che il B. aveva prescritto agli elettricisti infortunatisi di "staccare la corrente":

misura ben poco adeguata, posto che lasciava per intero alla diligenza dei lavoratori la tutela della loro incolumità.

5. In conclusione i ricorso devono essere rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2015