Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 aprile 2014, n. 7277 - Infortunio ad insegnante di scuola materna: esclusione dalla copertura assicurativa?




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI GUIDO - Presidente -
Dott. NAPOLETANO GIUSEPPE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso 23612-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA Omissis, in persona del Ministro prò tempore, nonché per ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "P.M. C." in persona del legale rappresentante prò tempore, rappresentati e difesi dal1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano ope legis in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

- ricorrenti -
contro
G.C. c.f. Omissis, elettivamente domiciliata in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell'avvocato Omissis, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6495/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/10/2011 R.G.N. 7814/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito l'Avvocato Omissis; udito l'Avvocato Omissis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

La Corte di Appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di G.C., insegnante a tempo indeterminato di scuola materna, proposta nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Istituto scolastico comprensivo "P.M. C.", avente ad oggetto la condanna delle controparti al pagamento del risarcimento dei danni conseguenti all'infortunio occorsole durante l'orario e sul luogo di lavoro.
A base del decisum la Corte del merito poneva, per quello che interessa in questa sede, il rilievo fondante secondo il quale i dipendenti pubblici non sono assicurati presso l'INAIL e la relativa amministrazione è gestita dalla stessa amministrazione datrice di lavoro.
Avverso questa sentenza il MIUR e l'Istituto scolastico comprensivo "P.M. C." ricorrono in cassazione sulla base di un unica censura.
Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto


Con l'unico motivo le ricorrenti, deducendo violazione degli artt. 2, 10, 127 e 190 dpr 1124 del 1965, sostengono che la Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto che la dipendente, insegnante di scuola materna non era assicurata presso l'INAIL traendo da ciò la conclusione della legittimazione passiva del Ministero, datore di lavoro, in relazione all'azione proposta in giudizio e rivolta ad ottenere il pagamento dell'indennizzo.
La censura è fondata nei termini di seguito indicati.
E' giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale dall'interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata - alla luce della giurisprudenza costituzionale relativa agli artt. 3 e 38 Cost. -delle disposizioni (art. 1, n. 28 e art. 4, n. 5, d.P.R. n. 1124 del 1965) che disciplinano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli insegnanti, deriva che non sono esclusi dalla copertura assicurativa gli insegnanti di scuola materna (pubblica e privata) che svolgono attività assimilabili alle esperienze tecnico scientifiche (quali pittura, scultura, cosiddetti "lavoretti" in genere), alle esercitazioni pratiche (la totalità dei giochi attraverso i quali un bambino acquisisce consapevolezza delle attitudini mentali e fisiche), ai lavori (quali la pulizia delle spiagge), atteso che l'infortunio occorso all'insegnante a causa e nello svolgimento dell'attività lavorativa suddetta, dipendendo dal rischio inerente a quella prestazione, è strettamente correlato alla medesima per mezzo di un nesso di derivazione eziologica, con la conseguenza che l'infortunio deve essere indennizzato proprio in quanto rischio particolare al quale l'insegnante si trova esposto quando l'attività didattica si sostanzia in attività pratiche svolte con il requisito della manualità e l'uso eventuale di materiale vario e attrezzature ( V. per tutte Cass. 25 agosto 2005 n.17334 e Cass. 10 settembre 2009 n. 19495) .
Nella specie la Corte del merito, nell'affermare la esclusiva legittimazione passiva degli attuali ricorrenti relativamente alla domanda proposta dalla G., ha del tutto obliterato il suddetto principio ed è quindi incorsa nella denunciata violazione di legge omettendo del tutto di verificare se il tipo d'infortunio denunciato era per le sua caratteristiche ascrivibile o meno al rischio inerente alla specifica prestazione lavorativa nei sensi di cui al richiamato principio di questa Corte.
La sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2014