Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, Ord. 13 aprile 2015, n. 7419 - Riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto- Ricorso inammissibile


 

 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: MANCINO ROSSANA


ORDINANZA


sul ricorso 990-2012 proposto da:
N.G.C. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARVISO 1, presso lo studio dell'avvocato Omissis, rappresentato e difeso dall'avvocato Omissis giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati Omissis, giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato Omissis, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Omissis giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 310/2011 della CORTE D'APPELLO di GENOVA dell'1/04/2011, depositata il 18/04/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO; udito l'Avvocato Omissis difensore del controricorrente (Inps) che si riporta ai motivi.

FattoDiritto


1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell'art. 380-bis c.p.c, condivisa dal Collegio.
2. La Corte d'Appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'INAIL e respingeva la domanda proposta nei confronti dell'INPS per il riconoscimento della rivalutazione contributiva, per esposizione all'amianto, del periodo lavorativo dedotto in giudizio.
3. Per la Corte d'appello la domanda proposta nei confronti dell'INPS doveva ritenersi inammissibile, in quanto coperta dal giudicato formatosi su altra domanda già azionata, in un precedente giudizio, tra le medesime parti, in quanto incentrata sulla pretesa esposizione ad amianto con riferimento ad un periodo lavorativo antecedente a quello già fatto valere nel precedente giudizio, sicché la relativa valutazione rimaneva preclusa dal principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
4. N.G.C. ricorre con tre motivi.
5. L'INPS e l'INAIL hanno resistito con controricorso.
6. Il ricorso è qualificabile come inammissibile.
7. I primi due motivi, con i quali è dedotto vizio di motivazione, sono imperniati sulla critica alla sentenza impugnata per la ritenuta formazione del giudicato sulla domanda azionata, e non si conformano all'indicazione specifica richiesta dall'art. 366 n. 6, c.p.c, sotto il profilo dell'omessa indicazione della sede in cui il giudicato sarebbe rinvenibile, ed esaminabile, in questo giudizio di legittimità.
8. Viene al riguardo in rilievo la consolidata giurisprudenza della Corte di cui a Cass. sez. un. 28547/2008 e 7161/2010 (quanto ai documenti, ad essi dovendo assimilarsi le citate sentenze) e Cass. 21560/2011 che ha ritenuto che "poiché la sentenza prodotta in un giudizio per dimostrare l'esistenza di un giudicato estemo rilevante ai fini della decisione assume rispetto ad esso - in ragione della sua oggettiva intrinseca natura di documento - la natura di una produzione documentale, il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione indicato dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. concerne, in tutte le sue implicazioni, anche una sentenza prodotta nel giudizio di merito, riguardo alla quale il motivo di ricorso per cassazione argomenti la censura della sentenza di merito quanto all'esistenza, alla negazione o all'interpretazione del suo valore di giudicato esterno.
9. La giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte ha ulteriormente ritenuto che la previsione di cui all' art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c, deve ritenersi soddisfatta, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale siano contenuti gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, ferma in ogni caso l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ai sensi dell'art 366, n. 6, c.p.c, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (cfr., Cass., SU, n. 22726/2011).
10. Il ricorrente non ha adempiuto a tali oneri, poiché ha bensì depositato il proprio fascicolo, senza tuttavia fornire nel ricorso la specifica indicazione dei dati necessari al reperimento del giudicato sulla cui interpretazione illustra i vizi della sentenza impugnata.
11. Nondimeno è qualificabile come inammissibile il terzo motivo con il quale, deducendo genericamente violazione di legge richiamando, nell'illustrazione del motivo, l'art. 152 disp.att. c.p.c, viene criticata la regolamentazione delle spese disposta dalla Corte territoriale per i due gradi di merito sulla scorta della regola della soccombenza.
12. Invero la critica, oltre a non essere pertinente giacché si snoda con argomenti volti ad avversare la regola di giudizio fondata sulla pretesa temerarietà della lite in concorso con la manifesta infondatezza, non coglie comunque nel segno giacché avrebbe dovuto contestare, e provare, l'applicabilità della regola prescritta dall'art. 152 disp. att. c.p.c, nel testo novellato dal d.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, valida ratione temporis, con le limitazioni di reddito ivi previste per continuare a fruire della gratuità del giudizio nei processi il cui ricorso introduttivo sia stato depositato successivamente al 2 ottobre 2003 (sul discrimine temporale tra la precedente regola della gratuità nei giudizi previdenziali e la nuova regola correlata ai limiti reddituali, v., ex multis, Cass. 4165/2004; S.U. 3814/2005; Cass., ord., 6282/2014; sull'esonero dal pagamento delle spese processuali, in relazione alla necessaria indicazione, fin dall'atto introduttivo del giudizio, dell'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso delle condizioni reddituali previste dalla norma, v., ex muliis, Cass. 10875/2009; Cass. 17197/2010; Cass. 13367/2011; Cass. 5363/2012).
13. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
14. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, non sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c, nel testo applicabile rattorte temporis, per l'esonero dal pagamento delle spese.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 100,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2015